|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Ermotti ed Epiney-Colombo |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa 254.2003/R.37.2006 (protezione del figlio: provvedimenti cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
|
|
AP 1
|
|
|
|
a |
|
|
|
CO 2 , (patrocinata dall' PA 2 ) e alla
Commissione tutoria regionale 5,
per quanto riguarda il collocamento e la sospensione delle relazioni personali con
la figlia __________ (1991); |
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio fra AP 1 (1961) e CO 2 (1958) sono nati Je__________ (11 marzo 1991), Jo__________ (9 marzo 1994) e J__________ (31 ottobre 1995). Con sentenza dell'8 luglio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio omologando una convenzione di divorzio che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli alla madre, con ampio diritto di visita del padre da concordare tramite la curatrice __________ , designata in tale veste dalla Commissione tutoria regionale 5 che – su richiesta del Pretore – con decisione del 14 maggio 2003 aveva istituito in favore dei minori una curatela psico-educativa (art. 308 CC). Con risoluzione del 6 ottobre 2004 la medesima Commissione ha adottato altresì una misura di sostegno e di controllo sui figli giusta l'art. 307 cpv. 3 CC, incaricando a tale scopo __________.
B. Nel marzo del 2006 CO 2 ha manifestato l'intenzione di cambiare domicilio e trasferirsi con i figli nel Canton __________. Il 23 marzo 2006 AP 1 si è così rivolto alla Commissione tutoria regionale 5 affinché impedisse il trasferimento o, in subordine, privasse la madre della custodia parentale. Decidendo
inaudita parte il 30 marzo 2006, la Commissione tutoria regionale ha fatto divieto a CO 2 “di traslocare e di cambiare domicilio con i figli fino a conclusione dell'anno scolastico in corso”. Tale divieto è stato confermato, dopo contraddittorio, con decisione del 6 aprile 2006. Il 24 aprile 2006 AP 1 ha promosso causa contro l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – essenzialmente – l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'autorità parentale.
C. Il 25 aprile 2006 Je__________ è stata ricoverata nel servizio di pediatria dell'Ospedale regionale di Lugano. Il 4 maggio 2006, presso lo stesso reparto, si è tenuto un incontro alla presenza dei medici curanti, dei genitori, del presidente e del membro permanente della Commissione tutoria regionale 5 in esito al quale è stato deciso il prolungamento della degenza ospedaliera della minore fino all'11 maggio 2006, giorno in cui sarebbe stata collocata nel __________ di __________, per breve tempo. La Commissione tutoria ha quindi formalizzato tale soluzione con risoluzione intimata il 15 maggio 2006, stabilendo in due settimane il periodo di collocamento, incaricando un “capo progetto” di seguirne l'andamento e sospendendo le relazioni personali di Je__________ con i genitori. Il 23 maggio successivo l'autorità tutoria ha poi prolungato il collocamento di Je__________ nel __________ fino al 10 giugno 2006. Nel frattempo con decisione del 7 maggio 2006 emessa senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza presentata lo stesso giorno da AP 1 per privare – provvisoriamente – CO 2 della custodia parentale e collocare la figlia Je__________ in un istituto o famiglia affidataria.
D. Il 24 maggio 2006 AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele chiedendo l'annullamento della decisione del 15 maggio 2006 poiché emessa da un'autorità incompetente. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale si è rimessa al giudizio dell'Autorità di vigilanza, mentre nel suo memoriale del 14 giugno 2006 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso. In una replica del 4 luglio 2006 AP 1 ha confermato la sua posizione mentre in una duplica del 20 luglio 2006 CO 2 ha ribadito il suo punto di vista. Statuendo il 29 marzo 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1 tenuto a rifondere a CO 2 fr. 500.– per ripetibili.
E. AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un appello del 19 aprile 2007, nel quale chiede di accertare la nullità della risoluzione della Commissione tutoria regionale 5 o, in subordine, di annullarla. Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2007 CO 2 propone di respingere l'appello. La Commissione tutoria regionale è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. In concreto, la decisione presa il 4 maggio 2006 dalla Commissione tutoria regionale ha natura meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Tra le decisioni incidentali si annoverano in effetti – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 697 consid. 5) – sia le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove, sia le decisioni con cui un'autorità adotta misure provvisionali, cioè provvedimenti d'urgenza (nella fattispecie: collocamento della figlia nel __________ per un breve periodo e temporanea sospensione delle relazioni personali della medesima con genitori e curatori).
3. Le decisioni incidentali emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili all'Autorità di vigilanza entro lo stesso termine di quelle finali, a condizione però che possano causare al-l'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 696 consid. 4). E nel caso di decisioni provvisionali, poi, l'impugnabilità presuppone che la decisione sia stata adottata “previo contraddittorio”. Ciò significa che davanti alla Commissione tutoria regionale le parti devono aver avuto modo di esprimersi. In concreto è quanto risulta sia avvenuto all'incontro del 4 maggio 2006, né l'appellante afferma il contrario. Quanto al provvedimento deciso (collocamento della figlia e sospensione delle relazioni personali) è innegabile che sia suscettibile di arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”.
4. Ciò premesso, resta il fatto che la contestata decisione della Commissione tutoria regionale prevedeva il collocamento di __________ al __________ di __________ per un periodo di due settimane dall'11 maggio 2006. Anche volendo tener conto del fatto che con una successiva risoluzione del 23 maggio 2006 il collocamento è stato prolungato fino al 10 giugno 2006, la misura
adottata è definitivamente terminata da anni. Del resto si era già conclusa da mesi anche al momento dell'emanazione della decisione dell'Autorità di vigilanza. Né sussistono, nel caso specifico, i presupposti per un giudizio “a posteriori”.
a) Un interesse legittimo all'ottenimento di una sentenza è dato solo, in effetti, ove sia concreto e attuale (cfr. sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo). Un interesse astratto e virtuale può se mai – eccezionalmente – essere ritenuto legittimo, nonostante intervenuta caducità del litigio, ove sussistano tre requisiti cumulativi (al proposito è opportuno applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 88 vOG: Poudret, op. cit., pag. 390 a metà):
– il primo verte sulla questione divenuta senza oggetto, che dev'essere suscettibile di riproporsi in ogni tempo e in circostanze identiche o quanto meno analoghe;
– il secondo riguarda la soluzione del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi alla luce del pubblico interesse;
– il terzo attiene alla durata della procedura, che dev'essere tale da impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28 n. 16 con rinvii).
In concreto estremi del genere non si ravvisano, già per la circostanza che la regolamentazione del temporaneo collocamento di un minore presso un centro di accoglienza, con sospensione provvisoria delle relazioni personali con genitori e curatori, è un caso particolare che dipende dalle contingenze specifiche della singola fattispecie, non una questione “di fondamentale importanza”, la cui legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici (regesto in: RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c).
b) Non giova pertanto all'appellante pretendere in ogni modo l'emanazione di una decisione invocando garanzie costituzionali come il principio di legalità, o la violazione di diritti suoi e di sua figlia Je__________, o l'intenzione di promuovere un'azione di risarcimento, o ancora la sua qualità di membro del comitato dell'”Associazione __________”, preoccupato di una “chiarezza giuridica” e della “sicurezza nel diritto”. Sono tutti elementi che, di fronte a una intervenuta caducità del litigio, non concorrono a far ravvisare il persistere di un interesse legittimo al giudizio, secondo i tre criteri eccezionali – e cumulativi – appena esposti (sopra, consid. 4a).
c) L'appellante fa valere altresì che dandosi nullità di un atto
amministrativo ogni autorità, e pertanto anche questa Camera è tenuta a constatare d'ufficio e in ogni momento tale vizio.
Se non che, la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Esistono per vero casi manifesti in cui, a prescindere dal diritto cantonale, determinate pronunzie devono ritenersi nulle per principio (si pensi all'ipotesi in cui, per avventura, un tribunale del lavoro pronunci un divorzio: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 237 n. 25). Analogo principio vige nel diritto amministrativo ove l'annullabilità dell'atto è la regola mentre la nullità assoluta presuppone un vizio grave, facilmente riconoscibile e che tale constatazione non violi gravemente il principio della certezza del diritto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 41 LPAmm). La fattispecie in esame non denota però estremi siffatti, se solo si considera che l'art. 315a cpv. 3 CC prevede in determinate ipotesi la competenza parallela dell'autorità tutoria accanto a quella del giudice. Non sarebbe lecito né proporzionato, dunque, accertare – dandosene gli estremi – la nullità della decisione nell'ambito di un appello ormai privo di ogni interesse concreto e attuale.
d) Ciò posto, l'interessato non può dunque pretendere che la Camera statuisca sul suo appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio. Anzi, la misura del collocamento è terminata pochi giorni dopo l'inoltro del ricorso all'Autorità di vigilanza, ben prima quindi ch'essa emanasse la decisione impugnata in questa sede. A ben vedere quindi l'Autorità di vigilanza – in siffatte circostante – avrebbe dovuto dichiarare il ricorso privo di interesse giuridico. Occorre pertanto intervenire d'ufficio e riformare la decisione impugnata di conseguenza.
5. Resta da esaminare la questione degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti alla procedura davanti all'Autorità di vigilanza. Si ricorda a tal fine che ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. L'Autorità di vigilanza avrebbe quindi dovuto domandarsi quale sarebbe stato il verosimile esito del ricorso qualora il periodo relativo al collocamento fissato dalla Commissione tutoria regionale 5 non fosse nel frattempo trascorso.
a) Nel proprio ricorso del 24 maggio 2006, AP 1 riconosceva che con la risoluzione del 4 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale aveva in sostanza messo in atto quanto da lui chiesto, aggiungendo che aveva comunque deciso di presentare ricorso per “porre chiarezza in merito alle rispettive competenze”. La causa da lui promossa il 24 aprile 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere l'affidamento dei figli e l'autorità parentale – sosteneva – aveva infatti comportato la decadenza della competenza della Commissione tutoria regionale a occuparsi delle relazioni personali dei genitori con la figlia, nonché delle opportune misure per la sua protezione. La decisione presa sul collocamento di Je__________ presso il __________ emanando da un'autorità incompetente – concludeva – andava dunque annullata.
b) Ora, legittimato a ricorrere è colui a cui deriva uno svantaggio dalla decisione impugnata, ossia colui che vede respinte, anche solo parzialmente, le proprie domande (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 43 e 44 ad art. 307), ciò che – come visto – non era il caso per AP 1, il quale aveva “chiaramente indicato che non intendeva opporsi al provvedimento come tale”. L'interrogativo che l'Autorità di vigilanza si è posto circa l'interesse del ricorrente a postulare l'annullamento della decisione della Commissione tutoria regionale non era – pertanto – fuori luogo. Non fosse nel frattempo divenuto privo di interesse per il decorso – in pendenza di procedura – del lasso di tempo stabilito nella decisione impugnata, il ricorso avrebbe dunque dovuto essere verosimilmente respinto. Ma anche prescindendo da ciò, esso non avrebbe probabilmente avuto miglior esito.
c) Davanti all'Autorità di vigilanza AP 1 ha pure sollevato la nullità della decisione del 4 maggio 2006, poiché la Com-missione tutoria regionale non aveva deliberato al completo, vista l'assenza all'estero del delegato del Comune. Sennonché l'interessato non pretende che ciò gli sia stato causa di pregiudizio. Anzi, come visto, ammette che le misure adottate corrispondevano in sostanza a quanto da lui medesimo richiesto (sopra, consid. 5a). Agli atti figura inoltre una “nota d'ufficio-telefonica” del 23 marzo 2007 (doc. 9), dalla quale risulta che la decisione è stata adottata “in via di circolazione” , interpellando telefonicamente il delegato del Comune – assente in vacanza – il quale ha così potuto esprimere il proprio accordo. In circostanze siffatte, pertanto, l'Autorità di vigilanza non avrebbe potuto far altro – verosimilmente – che respingere, come ha fatto, la censura sollevata.
d) Il ricorrente ha lamentato altresì la mancanza di competenza delle autorità tutorie, facendo valere che dopo l'inoltro dell'azione di modifica della sentenza di divorzio la competenza per adottare misure di protezione dei figli spettava esclusivamente al giudice e che il giudice e l'autorità tutoria non avevano la facoltà di accordarsi altrimenti. Tale questione merita di essere approfondita.
È vero che – come già detto (sopra, lett. B) – il 24 aprile 2006 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'autorità parentale. E la modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerne l'attribuzione dell'autorità parentale in assenza di accordo fra i genitori compete al giudice civile (art. 134 cpv. 3 CC; cfr. sull'art. 315b CC: RtiD II-2007 pag. 677 in alto). E dandosi pendenza di un'azione di modifica della sentenza di divorzio si applica l'art. 315a CC (Breitschmid, op. cit., n. 10a in fine ad art. 315/315a/315b). In tal caso il giudice della modifica della sentenza di divorzio prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio, affidandone l'esecuzione alle autorità tutorie (art. 315a cpv. 1 CC). Egli può adeguare inoltre alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese dalle autorità tutorie (art. 315a cpv. 2 CC). Di principio, pertanto, dopo il 24 aprile 2006 la competenza per adottare misure giusta gli art. 307 segg. CC in favore di Je__________ spettava al Pretore.
e) Resta il fatto che, pur in pendenza di una causa di modifica della sentenza di divorzio, le autorità tutorie restano competenti per continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC), come pure per ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (art. 315a cpv. 3 n. 2 CC). In concreto la Commissione tutoria regionale si è occupata di Je__________ e dei suoi fratelli fin dal 2003, gestendo la curatela educativa per la sorveglianza delle relazioni personali con il padre istituita dal giudice del divorzio e prendendo ulteriori misure di protezione dei figli dopo lo scioglimento del matrimonio. Ancora il 23 marzo 2006 il padre si è rivolto all'autorità tutoria alfine di impedire il trasferimento dei figli nella Svizzera romanda. Non risulta tuttavia che prima del 4 maggio 2006 l'autorità tutoria si sia occupata del collocamento di Je__________, o più in generale di misure da adottare in suo favore prima dell'ospedalizzazione, decisa dalla madre. Che le radici del disagio manifestato da Je__________ fossero strettamente connesse con la procedura avviata dal padre per impedire alla madre di trasferirsi con i figli in un altro Cantone è possibile, ma non per questo la misura del collocamento adottata dalla Commissione tutoria regionale può essere vista come il seguito di un procedimento di protezione già in atto. L'art. 315a cpv. 3 n. 1 CC, pertanto, non poteva fondare la competenza dell'autorità tutoria.
f) Resta da vedere se tale competenza poteva fondarsi sull'art. 315a cpv. 3 n. 2 CC. Nel suo ricorso del 24 maggio 2006 AP 1 ha sottolineato di aver adito il Pretore con un'istanza di misure cautelati già il 7 maggio 2006, quando la figlia era ricoverata in ospedale e pertanto sufficientemente tutelata, sicché il giudice avrebbe sicuramente avuto il tempo di intervenire per ordinarne il collocamento. Egli trascura tuttavia che per i responsabili del Servizio di pediatria la riunione del 4 maggio 2006 era prevista come “incontro di dimissione” e che solo al momento, confrontati con la reazione della ragazza, è stata avanzata la proposta di prolungare il suo ricovero per il tempo minimo necessario a trovare una sistemazione a tempo limitato in una struttura d'accoglienza (rapporto del Servizio medico-psicologico del 31 maggio 2006, pag. 3 da metà: allegato al doc. 3). Ed è in questo contesto che si situa – appunto – la risoluzione della Commissione tutoria regionale di quello stesso 4 maggio 2006.
D'altro canto il Pretore, adito con un'istanza del 7 maggio 2006, difficilmente avrebbe potuto agire con la necessaria tempestività. Tanto meno se si considera che egli, dal 2004, non aveva avuto modo di seguire le – non certo trascurabili – vicissitudini della famiglia, e a quel momento aveva a sua disposizione solo gli allegati del padre ma non conosceva né l'opinione della madre né l'opinione della figlia. Difficilmente egli avrebbe potuto adottare una misura tanto incisiva come il collocamento di Je__________ prima di effettuare degli accertamenti sulla situazione di disagio della ragazza presso il servizio di pediatria dell'ospedale o il Servizio medico-psicologico e senza sentire gli interessati. Per tacere del fatto che l'organizzazione pratica del collocamento in un istituto richiede, notoriamente, qualche tempo. La situazione concreta, pertanto, giustificava un intervento d'urgenza dell'autorità tutoria giusta l'art. 315a cpv. 3 n. 2 CC. Anche sotto tale profilo dunque, il ricorso davanti all'Autorità di vigilanza sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso, se non fosse divenuto privo di interesse prima della decisione. Ne segue che gli oneri processuali di tale procedura, incontestati quanto al loro ammontare, restano a carico del ricorrente.
6. Quanto agli oneri relativi al presente giudizio, in esito all'appello il dispositivo n. 1 della decisione impugnata viene modificato nel senso che il ricorso del 24 maggio 2006 non è respinto bensì dichiarato privo d'interesse. Ciò tuttavia non comporta l'accertamento della nullità o l'annullamento della decisione della Commissione tutoria regionale come richiesto dall'appellante. Inoltre, come detto (sopra, consid. 4d), l'appello si dimostrava privo di interesse fin dall'inizio. Ciò giustifica di porre la tassa di giustizia e le spese a carico dell'appellante, tenuto inoltre a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili a CO 2 che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di una patrocinatrice.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il ricorso del 24 maggio 2006 inoltrato da AP 1 è dichiarato senza interesse giuridico.
Per il resto la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a CO 2 fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
– ; – ; – .
|
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.