Incarto n.
11.2007.64

Lugano

4 maggio 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 150.1997 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

13 febbraio 2007 dalla

 

 

CO 1,  

 

 

nei confronti di

 

 

 RI 1,

(già patrocinato dall'  , );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   La Commissione tutoria regionale 12 ha presentato il 13 febbraio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di RI 1 (1986) fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente). La richiesta faceva seguito a una lettera del 28 dicembre 2006 con cui la Clinica psichiatrica cantonale, nella quale l'interessato era stato ricoverato il 9 novembre 2006 “per scompenso psicotico acuto”, segnalava alla Commissione tutoria regionale la necessità del provvedimento. Quello stesso 13 febbraio 2007 la Commissione tutoria ha privato provvisoriamente RI 1 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC), nominandogli la madre __________ in qualità di rappresentante.

 

                                  B.   Il 20 febbraio 2007 RI 1 ha dichiarato di ricorrere contro la decisione appena citata. L'Autorità di vigilanza ha invitato il

                                         27 febbraio 2007 la Clinica psichiatrica cantonale a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 9 marzo 2007 gli specialisti hanno accertato che il paziente “è affetto da una schizofrenia ebefrenica” con sintomi che sembrano compatibili con la diagnosi di “sindrome di Asperger” (o comunque non la escludono), ciò che gli impedisce di provvedere in modo adeguato ai propri interessi, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista gestionale, e richiede durevole protezione e assistenza.

 

                                  C.   RI 1 non è stato convocato dall'Autorità di vigilanza per essere sentito personalmente. Statuendo con decisione del 16 marzo 2007, tale autorità ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Il 23 aprile 2007 RI 1 ha appellato la decisione dell'Au-torità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che l'interdizione sia annullata, che si dia seguito alla sua audizione, che si ordini una nuova perizia e si rinunci a misure di protezione nei suoi confronti o, in subordine, che si sostituisca la tutela con una curatela. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni all'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita a RI 1 il 16 marzo 2007 (distinta di invio agli atti), di modo che in virtù delle ferie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) il termine per l'appello è venuto a scadere, al più presto, il 23 aprile 2007. Il memoriale in esame è dunque tempestivo. Per il resto la procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, inoltre, RI 1 è senz'altro legittimato a ricorrere.

 

                                   2.   In concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 9 marzo 2007 della Clinica psichiatrica cantonale, dal quale risulta che l'interdicendo è affetto da “schizofrenia ebefrenica”, con sintomi compatibili con una diagnosi di “sindrome di Asperger”. Sempre secondo gli specialisti del nosocomio, “il mondo esterno non corrisponde alla realtà psichica del paziente” e “la capacità di intendere e di volere è labile: talora sembra capire e voler agire in maniera adeguata, in altri momenti perde completamente tale condizione e regredisce fino ad assumere comportamenti di tipo infantile”. Inoltre – soggiungono i medici – il paziente non è in grado di attendere ai propri interessi sia personali sia gestionali e, considerata “una severa carenza di competenza psico-sociale” v'è il rischio ch'egli possa “mettere in pericolo l'altrui sicurezza”. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.

 

                                   3.   L'appellante si duole anzitutto che l'Autorità di vigilanza abbia rinunciato a sentirlo, ritenendo che “egli non sarebbe in grado di capire il concetto di interdizione”. A suo parere, gli studi accademici intrapresi, la tempestiva reazione opposta all'interdizione postulata dalla Commissione tutoria e il certificato medico del

                                         16 aprile 2007 (doc. A prodotto con l'appello) dimostrano che dall'audizione non si poteva prescindere. Già per questo motivo – egli sostiene – la decisione dell'Autorità di vigilanza dev'essere annullata.

 

                                         a)   L'interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo (art. 374 cpv. 2 CC). Per principio, quindi, l'interdicendo va sentito e non si può rinunciare alla sua audizione senza avere chiesto, in proposito, il parere di un medico specialista, formulando una domanda precisa. L'esperto è tenuto a esprimersi sulla questione, dichiarando se dal punto di vista medico l'ascolto sia possibile o appaia dannoso per la salute del paziente. Non spetta al perito, invece, pronunciarsi sull'opportunità o l'utilità dell'audizione. Sapere se si debba o non si debba rinunciare all'ascolto è una questione giuridica che incombe all'autorità tutoria risolvere. Quanto alle conclusioni del perito, esse non vincolano l'autorità tutoria, la quale può rinunciare all'audizione anche se il perito non l'ha esclusa, come può procedere all'audizione nonostante il perito la reputi dannosa (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 79 a 85 ad art. 374 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 a 10 ad art. 374 CC).

 

                                         b)   Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha sì interpellato gli specialisti sulla possibilità di un'audizione dal punto di vista medico, ma l'esplicita domanda è rimasta senza adeguata risposta. Essi infatti non hanno precisato se l'ascolto fosse o non fosse dannoso per la salute del paziente. Si sono limitati a evocare la mancata consapevolezza della malattia e il rifiuto che l'interdicendo oppone alla figura di un tutore, pur comprendendone il significato e il ruolo (doc. 7, pag. 3, risposta n. 3.2). In simili condizioni l'Autorità di vigilanza non disponeva dunque di alcun elemento medico sulla base del quale decidere se sentire o no l'interdicendo. Nulla le impediva di sollecitare dagli specialisti la risposta mancante. Essa non poteva fondarsi però sulla mera circostanza che RI 1 sia incapace di capire il concetto di interdizione per rinunciare addirittura a sentirlo. A maggior ragione ove si consideri che – come hanno confermato gli specialisti nella relazione – il rapporto può essere mostrato all'interdicendo senza particolari accorgimenti, non essendo suscettibile di nuocere alla sua salute psichica di lui (doc. 7, pag. 3, risposta n. 3.3). Ciò posto, non rimane che annullare la decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentito e rinviare gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché esegua l'audizione di RI 1 e statuisca di nuovo.

 

                                   4.   L'appellante non può essere seguito, per converso, quando chiede l'allestimento di un nuovo referto. Per revocare in dubbio l'attendibilità di una perizia non basta criticarne i contenuti: occorre dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con prin­cipi fondamentali di una determinata scienza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5, 6 e 7 ad art. 253). L'appellante si esaurisce nel prospettare ipotesi. Quanto alla nuova decisione che l'Autorità di vigilanza emanerà in esito all'odierno rinvio, nulla è possibile prevedere e nulla è lecito anticipare allo stato attuale delle cose.

 

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Considerata la particolarità del caso, si prescinde nondimeno – eccezionalmente – dal riscuotere tasse o spese. Quanto alle ripetibili, conviene rinunciare a ogni attribuzione, l'appellante conseguendo una vittoria meramente parziale e la Commissione tutoria regionale non potendo essere considerata soccombente, essendosi astenuta dal pronunciarsi sull'appello (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

 

                                         Merita invece di essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria. Che l'appellante si trovi in ristrettezze economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è infatti verosimile, essendo a carico della pubblica assistenza, così com'è evidente che l'appello non fosse privo di possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Altrettanto verosimile è che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, dovesse farsi assistere da un legale per difendersi adeguatamente (art. 14 cpv. 2 Lag).

 

                                   6.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio all'Autorità di vigilanza), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF), contestata essendo l'interdizione come tale (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione della procedura nel senso dei considerandi ed emanazione di un nuovo giudizio.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   RI 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.      

 

                                   4.   Intimazione:

 

  ; .

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigi-

                                            lanza sulle tutele;

                                         –  ,  (dispositivo 3).

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.