Incarto n.
11.2007.68

Lugano

22 ottobre 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2006.50 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del

3 marzo 2006 dalla

 

 

AP 1

(patrocinata dall'. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(PA 2);

 

 

 

 

 

premesso che con istanza del 3 marzo 2006 la ditta AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 36 081.95 con interessi al 5% dal 2 febbraio 2006 sulla proprietà per piani n. 14 605, pari a 265/1000 della particella n. 3177 RFD di __________ (diritto di uso esclusivo sull'appartamento n. 40 del “Condominio __________”), allora appartenente a AO 1;

 

ricordato che in sostituzione dell'ipoteca legale AO 1 ha prestato una garanzia di fr. 50 000.–, sicché il pegno è stato cancellato dal registro fondiario con decreto pretorile del 15 maggio 2006;

 

accertato che con sentenza del 23 aprile 2007 il Pretore ha par­­­­­­­­­­­­zialmente accolto l'istanza, ordinando il blocco per fr. 6130.– della citata garanzia (dispositivo n. 1) e fissando all'istante un termine di 30 giorni per introdurre l'azione di merito (dispositivo n. 2);

 

preso atto che contro tale sentenza è insorta la AP 1 con un appello del 3 maggio 2007 per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere ordinato il blocco del deposito sostitutivo fino a concorrenza di fr. 43 870.–;

 

rammentato che con decreto dell'8 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo con­-tenuta nell'appello;

 

considerato che nelle sue osservazioni del 4 giugno 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

appurato che con lettera del 13 ottobre 2010 la AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e chiede di stralciare l'appel­­lo dai ruoli;

 

constatato che il giorno successivo l'appellante ha trasmesso alla Camera fotocopia del menzionato accordo, in cui è pattui­­to il  ritiro dell'appello;

 

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, com­pensate le ripetibili;

 

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

  

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                          b) spese                      fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.