Incarto n.
11.2007.70

Lugano

22 ottobre 2007/rgc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.694 (nullità di disposizione a causa di morte) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 28 ottobre 2003 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 aprile 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1911) è deceduto l'11 ottobre 2002 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando un testamento olografo del 16 gennaio 1971 che è stato pubblicato l'8 novembre 2002 dal notaio __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. In quel testamento __________ ha istituito eredi in parti uguali la figlia __________, nata dal suo primo matrimonio, il figlio AO 1, nato dal suo secondo matrimonio, e A__________, figlia della seconda moglie __________. A quest'ultima il testatore ha riservato un diritto d'usufrutto a vita su tutta l'eredità. Il 20 dicembre 2002 il notaio __________ ha pubblicato un secondo testamento” dattiloscritto, datato 9 ottobre 2002, con cui __________ ha ridotto –tra l'altro – il figlio AO 1 alla porzione legittima e ha devoluto fr. 50 000.– a AP 1.

 

                                  B.   Il 28 ottobre 2003 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che il testamentodel 9 ottobre 2002 fosse dichiarato nullo per vizio di forma. Nella sua risposta del 2 dicembre 2003 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che l'atto andava considerato alla stregua di una donazione per causa di morte. Nei successivi allegati le parti hanno confermato i loro punti di vista. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo con sentenza del 18 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamentodel 9 ottobre 2002. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1400.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'8 maggio 2007 tendente a ottenere che la petizione sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accertato che il testamento del 9 ottobre 2002 non adempie le esigenze di forma prescritte dalla legge poiché era stato scritto con il computer dall'avv. __________ e semplicemente sottoposto a __________ per la firma. Che il disponente desiderasse lasciare una determinata somma di denaro a AP 1 – ha soggiunto il primo giudice – non bastava per sanare il vizio, poiché tale volontà andava espressa secondo le forme del testamento. L'atto in questione non potendo essere interpretato sulla base di elementi estrinseci, poi, non entrava in linea di conto nemmeno il precetto in favor testamenti. Il Pretore ha esaminato così se la disposizione potesse essere convertita in un atto valido, e segnatamente una donazione per causa di morte, un negozio giuridico del genere non soggiacendo alla forma di un contratto successorio, ma ha scartato anche tale ipotesi. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione e l'annullamento del testamento.

 

                                   2.   L'appellante ribadisce che la volontà di __________ era chiaramente quella di assegnarle un legato di fr. 50 000.–. Pur ammettendo che l'atto litigioso non rispetta la forma di un testamento olografo, essa reputa che accertare la nullità del medesimo costituisca un formalismo eccessivo. Essa sottolinea che lo scopo delle esigenze della forma in materia di disposizioni di ultima volontà è di assicurare l'autentica volontà del testatore. Nella fattispecie si imporrebbe perciò di applicare il principio in favor testamenti, a maggior ragione ove si consideri che il difetto di forma non può più essere sanato dal testatore.

 

                                   3.   In concreto è fuori dubbio che l'atto del 9 ottobre 2002 (doc. B) disattende la forma prevista dall'art. 505 cpv. 1 CC per i testamenti olografi, giacché di autografo reca solo il nome del disponente. Redatto al computer dall'avv. __________ e sottoposto a __________ unicamente per la firma, esso va pertanto annullato (art. 520 cpv. 1 CC). Certo, è possibile che il defunto intendes­se legare una determinata somma di denaro alla convenuta (deposizione di __________, del 24 agosto 2005: verbali, pag. 2). Resta il fatto che tale manifestazione di volontà (animus testandi), per essere valida, andava scritta a mano dal disponente e che in difetto di ciò essa è inefficace (DTF 131 III 601 consid. 3.1). Mancando poi una volontà manifestata secondo le forme legali, nemmeno è possibile dedurre la volontà del testatore da elementi estrinseci, i quali possono essere considerati solo nel caso in cui permettano di delucidare o confermare un'indicazione contenuta nello scritto, di chiarire la volontà manifestata nelle forme di legge, ma non ove si tratti di supplire o di sostituire il testo (DTF 131 III 601 consid. 3.3 con riferimenti).

 

                                   4.   Né si può dire che, annullando la disposizione controversa, si cada in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non da un mero rispetto per la forma fine a sé stessa. Scopo della forma olografa è proprio quello di tutelare la libera espressione relativa alla volontà del testatore (DTF 131 III 604 consid. 3.1). Diverso sarebbe il caso in cui occorresse solo colmare lacune di secondaria importanza. Nella fattispecie però tutto è scritto a computer. Quanto alla conversione dell'atto in base al principio del favor testamenti, ciò presuppone che il documento viziato adempia le condizioni di validità di un'altra disposizione di ultima volontà o di una disposizione tra vivi che persegua uno scopo analogo (DTF 93 II 223 consid. 3; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 379 n. 780). In concreto l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui il “testamento” del 9 ottobre 2002 non rispetta le esigenze formali di qualsiasi altro atto giuridico valido (sentenza impugnata, consid. 7), né indica – per avventura – quale altro atto giuridico valido potrebbe configurare la disposizione.

 

                                   5.   Se ne conclude che, introdotto non senza leggerezza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 700.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 750.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.