Incarto n.
11.2007.73

Lugano

28 dicembre 2007/kc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa 529.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

26 ottobre 2006 dalla

 

 

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio

 

 

nei confronti di

 

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1);

 

                                         premesso che su richiesta della Commissione tutoria regionale 2 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 12 aprile 2007 l'interdizione di AP 1 (1910) sulla base dell'art. 369 CC, dichiarando la decisione immediatamente esecutiva;

 

                                         preso atto che il 2 maggio 2007 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento della decisione citata, subordinatamente la riforma della medesima nel senso di vedere sostituita la tutela con una curatela (art. 395 cpv. 1 CC);

 

                                         ricordato che con decreto del 14 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell'appellante intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo all'appello;

 

                                         considerato che nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2007 la Commissione tutoria regionale 2 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         accertato che il 15 dicembre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

 

                                         stabilito che il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         rammentato che – di regola – la desistenza implica l'addebito all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         riconosciuto nondimeno che nel caso concreto le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere, eccezionalmente, al prelievo di oneri;

 

                                         rilevato che non si giustifica di attribuire ripetibili, per principio, ad autorità vincenti o a organismi con compiti di diritto pubblico;

 

                                         appurato che non v'è motivo nella fattispecie per scostarsi da tale principio;

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

–.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici sul foglio seguente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.