Incarto n.
11.2007.80

Lugano,

25 luglio 2007/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 303.2004/R.13.2007 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

PI 1,

 

 

a

 

 

 RI 1 , e alla

 

                                         Commissione tutoria regionale 12, Minusio

 

                                         riguardo al figlio S__________ (2003);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 maggio 2007 presen­tato da RI 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   S__________, nato il 4 agosto 2003, è figlio di RI 1 (1971), divorziata, e di PI 1 (1965), celibe. Con decisione dell'8 febbraio 2005 la CO 1 ha disciplinato il diritto di visita del padre momentaneamente in un sabato ogni quindici giorni alla Casa Santa Elisabetta di Lugano, dalle ore 16.30 alle 18.30 con l'accompagna­mento educativo da parte di un'operatrice dell'istituto. Tale decisione è stata confermata il 31 marzo 2005, su ricorso della madre, dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

                                  B.   Con decisione del 25 gennaio 2007 la CO 1 ha esteso il diritto di visita, da esercitare al nuovo Punto d'incontro della Casa Santa Elisabetta a Bellinzona, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. PI 1 ha impugnato tale decisione davanti all'Autorità di vigilanza, chiedendo di poter visitare il figlio in forma libera e di poter ricuperare due incontri venuti a mancare nel periodo in cui la struttura era chiusa per ferie. La Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso, nell'intento di non esacerbare l'estremo ostruzionismo della madre all'esercizio delle relazioni personali da parte del padre.

 

                                  C.   Statuendo il 14 maggio 2007, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e ha riconosciuto a PI 1 il diritto di visitare il figlio in forma libera, con passaggio del bambino dalla madre al padre per il tramite del Punto d'incontro, un giorno ogni due settimane dalle ore 16.00 e alle ore 18.00 le prime due volte e dalle ore 15.00 alle 18.00 dopo di allora. Inoltre essa ha affidato alla responsabile del Punto d'incontro il compito di fissare due visite supplementari ai sensi dei considerandi. Viste le resistenze della madre alle relazioni tra padre e figlio, infine, l'Autorità di vigilanza ha affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Locarno una verifica sulla situazione personale e famigliare di S__________, invitando l'Ufficio a proporre alla CO 1 eventuali misure a protezione del figlio e a consegnare un primo rapporto entro il 30 settembre 2007. L'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Il 25 maggio 2007 RI 1 è insorta con un appello (ricorso) a questa Camera nel quale dichiara, senza formulare richieste precise, di fare opposizione alla decisione appena citata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Presentato il 25 maggio 2007, in concreto l'appello di Marutzka Marchiana è quindi tempestivo.

 

                                   2.   Un atto di appello deve contenere, oltre all'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, le domande con “i motivi di fatto e di diritto sui quali [l'atto] si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Il memoriale in rassegna non menziona i dispositivi della decisione impugnata che RI 1 intende contestare, né

                                         enuncia esplicite richieste di giudizio. Dall'insieme dello scritto si desume nondimeno che l'interessata avversa l'esercizio delle visite senza accompagnamento (dispositivo n. 2), così come il ricupero dei due incontri con il figlio da parte del padre (dispositivo n. 3). Essa nemmeno allude, invece, alla verifica sulla situazione personale e famigliare di S__________ e al rapporto che l'Autorità di vigilanza ha chiesto all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di consegnare entro il 30 settembre 2007 (dispositivo n. 4). Ne segue che l'appello deve ritenersi diretto contro i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata.

 

                                   3.   Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'esso avviene sotto sorveglianza da ormai due anni e che in tale periodo gli incontri del padre con il figlio sono evoluti in modo viepiù positivo, tant'è che nel novembre del 2005 le responsabili del Punto d'incontro si sono dichiarate favorevoli ad allungare le visite da due ore a due ore e mezzo, prospettando finanche un'estensione a tre ore ed esprimendo parere favorevole all'inizio del 2006 per visite libere, fuori della struttura. Nelle condizioni descritte essa ha reputato superfluo continuare la sorveglianza e ha lasciato unicamente che il Punto d'incontro fungesse da tramite per la consegna del bambino da un genitore all'altro. Quanto alla durata delle visite, essa ha limitato le prime due a un paio d'ore, ma ha portato a tre ore le successive, come auspicavano le operatrici del centro.

 

                                         Con le motivazioni testé riassunte l'interessata non si confronta. Essa critica l'operato della Commissione tutoria, definendolo superficiale, censura il comportamento di PI 1, il quale in una circostanza avrebbe evitato di incontrarla, in un'altra avrebbe abbandonato una riunione indetta dalla Commissione tutoria regionale e in un'altra ancora avrebbe rinunciato all'ultima mezz'ora del diritto di visita. Essa non spende una parola tuttavia né sull'evoluzione dei rapporti fra padre e figlio né sulla sopravvenuta inutilità di vigilare gli incontri né, tanto meno, sul comportamento ostruzionistico rimproveratole dall'Autorità di vigilanza, salvo ricordare di avere portato una volta il figlio alla Casa Santa Elisabetta di Lugano pur sapendolo febbricitante. Tale carenza di motivazione basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, l'interessata pretende di vedersi costretta a opporsi alle visite in forma libera per il comportamento adottato in molti frangenti dal signor PI 1 (questi sopraccitati sono solo alcuni esempi). Così argomentando, però, essa dimentica che la disciplina delle visite deve orientarsi esclusivamente all'interesse del figlio, unico bene da tutelare (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). E al bene del figlio l'appellante neppure accenna. In proposito l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, destinato all'insuccesso.

 

                                   4.   Per quel che attiene al ricupero delle due visite venute a cadere nel periodo in cui il Punto d'incontro era chiuso per ferie, l'appellante dichiara di opporsi perché se gli istituti sono chiusi per ferie non è colpa mia. Se non che, con un'asserzione del genere essa disconosce una volta ancora che l'assetto delle visite non dipende dalle colpe dell'uno o dell'altro genitore, ma – si ripete – da quanto richiede il bene del figlio. Ora, a parte il fatto che è per principio nell'interesse di un figlio conservare adeguati rapporti con entrambi i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha accertato che le relazioni con il padre profittano alla serenità di S__________, ciò che del resto l'appellante non revoca in dubbio. Il ricupero delle due visite avverandosi nell'interesse del figlio, a torto l'appellante ne avversa l'esecuzione. Anzi, laddove minaccia di provocare unilateralmente una sospensione delle visite nel caso in cui il suo appello non fosse deciso a breve termine, essa dà prova di un contegno palesemente contrario al bene del figlio, sicché a giusto titolo l'Autorità di vigilanza ha prospettato l'adozione di misure a tutela del ragazzo (suscettibili di comportare provvedimenti coercitivi nei confronti dell'appellante) ove l'esercizio del diritto di visita fosse messo in pericolo.

 

                                   5.   Se ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello risulta privo di buon diritto. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui il memoriale non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili.

 

                                   6.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–  , ;

–  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 PI 1    

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.