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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2006.1586 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 dicembre 2006 da
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RI 1, (patrocinata dall' PA 1 ) |
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall' PA 2 ), |
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1
contestualmente all'istanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 4 giugno 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1964), cittadino __________, e RI 1 (1967), cittadina __________, si sono sposati a __________ il 10 luglio 1992. Dal matrimonio sono nati L__________ (il 17 gennaio 1996), G__________ (il 22 agosto 1997) e A__________ (l'8 marzo 1999). Il marito lavora per la ditta __________ di __________. La moglie percepisce una rendita al 25% dall'Assicurazione Invalidità. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale sulla particella n. 321 RFD di __________ (intestata a entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno), nella frazione di __________. Dal febbraio del 2007 egli conduce in locazione un appartamento a __________.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 18 dicembre 2006 da RI 1, con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita del padre), obbligando CO 1 a versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3000.– in favore di moglie e figli per il mese di dicembre 2006. Il 21 dicembre 2006 CO 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento.
C. All'udienza del 7 febbraio 2007, indetta per la discussione dell'istanza e per il contraddittorio cautelare, il Pretore ha confermato “nelle more istruttorie” l'assetto provvisionale decretato il 19 dicembre 2006, portando anzi il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 4000.– mensili e quello per ogni figlio a fr. 1125.– mensili (assegni familiari compresi) dal febbraio del 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1 contestualmente all'istanza è stata respinta con decisione del 16 maggio 2007.
D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 è insorta a questa Camera il 4 giugno 2007 per ottenere il beneficio litigioso. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile.
2. Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede l'utilità di interpellare AO 1 ai fini dell'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite in tale materia lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3. Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto, dopo avere accertato che la richiedente è gerente della ditta __________ con sede a __________, di cui detiene l'intero capitale sociale (fr. 20 000.–), è titolare di una polizza della __________ il cui valore di riscatto era il 31 dicembre 2005 di fr. 7818.10, detiene azioni della società __________ ed è comproprietaria della particella n. 321 RFD di __________. Con tale sostanza – egli ha soggiunto – l'interessata non può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
4. La ricorrente obietta che le azioni della __________ non hanno pregio, avendo la ditta cessato ogni attività senza più alcun bene proprio in bilancio (salvo un conto bancario con un saldo di fr. 5.28), che le azioni della __________ le sono state rimborsate nel 2005 con accredito del ricavo (fr. 1103.35) su un conto estinto nel dicembre del 2006 e che la predetta polizza assicurativa è stata consegnata in pegno al __________, titolare delle ipoteche accese sull'abitazione coniugale (particella n. 321 RFD di __________). Quanto alla casa, essa non può essere ulteriormente gravata da pegni.
5. Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
6. A un sommario esame come quello che governa la trattazione delle domande di assistenza giudiziaria non si può escludere che, in concreto, il pacchetto azionario della ditta __________ (di fr. 20 000.–), proprietà della richiedente, sia ormai privo di apprezzabile valore, se è vero – come sembra – che l'azienda ha cessato ogni attività e praticamente non dispone più di alcun bene proprio, salvo un'automobile in leasing (pagato dalla richiedente medesima). A un giudizio meramente sommario non si può escludere nemmeno che le 300 azioni della __________ menzionate dal Pretore più non esistano, se è vero – come sembra (doc. C di appello) – che sono state rimborsate nel 2005 e che il ricavo è stato ormai consumato. Nel quadro di una decisione puramente sommaria non si può escludere altresì che la predetta polizza della __________ sfugga alla disponibilità della richiedente, se è vero – come sembra – che è stata data in pegno al __________, titolare delle ipoteche accese sull'abitazione coniugale. Quanto all'abitazione coniugale, nulla induce a credere che il fondo possa essere ulteriormente gravato, la lettera 23 maggio 2007 del __________ prodotta in appello (doc. E) essendo tassativa (“Le anticipiamo sin d'ora che sarà da escludere un aumento della linea di credito”). Nelle condizioni descritte mal si intravede, in effetti, a quali elementi di sostanza la richiedente potrebbe far capo per finanziare i costi a lei occasionati dalla procedura a tutela dell'unione coniugale.
7. Ciò posto, come si è spiegato, uno stato di indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag è dato non già per il fatto che il richiedente sia privo di patrimonio, ma solo egli sia privo anche di redditi sufficienti per coprire le spese legali e di procedura. Nel caso in esame occorre esaminare pertanto se gli introiti di cui l'interessata fruisce non potrebbero consentire almeno una copertura rateale dei costi d'avvocato e di procedura correnti (non esiste provvigione ad litem nell'ambito di procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c in fine). Ora, la richiedente si è vista riconoscere dal Pretore il 7 febbraio 2007, “nelle more istruttorie”, un contributo provvisionale di fr. 4000.– mensili, più fr. 1125.– per ogni figlio, assegni familiari compresi (sopra, lett. C), onde complessivi fr. 7375.– mensili. Essa sostiene che la somma di fr. 4000.– mensili per sé non basta, il suo fabbisogno minimo ammontando a fr. 6355.50 mensili (ricorso, pag. 3, punto 4). Invano si cercherebbe tuttavia di sapere come tale somma, prospettata la prima volta dinanzi al Pretore durante l'udienza del 7 febbraio 2007 (verbale, pag. 3 in basso), sia stata calcolata. Una “lista spese casa RI 1” si trova al doc. DD, ma a parte il fatto che il totale di fr. 6603.– mensili non coincide con quello citato, l'elenco è una semplice minuta priva di qualsiasi riferimento agli atti e senza alcuna distinzione tra fabbisogno minimo della richiedente e fabbisogno in denaro dei figli. Comunque sia, si volesse anche supporre che il fabbisogno minimo della richiedente ascenda a fr. 6355.50 mensili, ciò non renderebbe ancora verosimile che nelle contingenze specifiche l'interessata non possa – come si vedrà sotto – procurarsi i mezzi per coprire almeno a rate le sue spese legali e di patrocinio.
8. Il Pretore ha fissato il contributo provvisionale per la moglie, “nelle more istruttorie”, dipartendosi dall'accertamento che il marito guadagna fr. 12 200.– mensili netti, che il fabbisogno minimo di lui ammonta a fr. 4068.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1700.–, premio della cassa malati fr. 212.–, “terzo pilastro” correlato alle ipoteche gravanti l'abitazione coniugale fr. 506.–, imposte fr. 550.–) e che dopo avere onorato il contributo alimentare per i figli (fr. 3375.– complessivi) il convenuto rimane con fr. 4757.– mensili. Sulla base
di ciò egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in
fr. 4000.– mensili, lasciando al marito la differenza di fr. 757.– mensili (verbale del 7 febbraio 2007, pag. 7). Quali voci di spesa siano state riconosciute nella cifra di fr. 4000.– mensili non è dato di sapere, il Pretore non avendo calcolato il fabbisogno minimo di RI 1. Certo è, ad ogni modo, che tale somma non comprende alcuna posta per la copertura delle spese legali e di patrocinio, già per la circostanza che l'interessata non l'ha mai fatta valere (nemmeno nella predetta minuta di cui al doc. DD). Nulla impedisce quindi che la richiedente adisca il Pretore e, invocando l'eccedenza di fr. 747.– mensili di cui beneficia il marito, postuli un adeguato sussidio mensile a copertura di tali costi. Nelle condizioni descritte essa non può quindi definirsi indigente nell'accezione dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
9. Si aggiunga che la disponibilità economica del marito appare tanto più verosimile ove si consideri che il marito stesso valuta i propri costi legali e di patrocinio in non più di fr. 400.– mensili (riassunto scritto accluso al verbale del 7 febbraio 2007, pag. 8 in alto) e dichiara un reddito netto di fr. 12 275.70 mensili (loc. cit., pag. 6), sicché l'eccedenza effettiva ammonta a fr. 832.70 mensili. Tale eccedenza, inoltre, va per principio divisa a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4 con richiami) e mal si comprende perché il Pretore l'abbia lasciata interamente a una parte. Tutto ciò conforta la verosimiglianza che, facesse valere i suoi diritti fino in fondo, la richiedente potrebbe ottenere di che coprire le spese di procedura e rimunerare almeno a scaglioni il proprio avvocato senza ricorrere all'assistenza dell'ente pubblico, la quale è puramente sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale (come nelle cause di divorzio e di separazione: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC).
10. Si conviene che, per il resto del suo fabbisogno minimo (escluse – come detto – le spese legali e processuali) la richiedente potrebbe anche non disporre di tutto quanto le è indispensabile. Non si deve trascurare tuttavia che tale disagio si riconduce essenzialmente ai costi di alloggio elevati (se non eccessivi) cui la famiglia deve far fronte. Basti rilevare che per quanto riguarda l'abitazione coniugale la richiedente medesima espone fr. 2600.– mensili di interessi ipotecari e fr. 368.75 mensili di ammortamento, per tacere dei costi di riscaldamento, di quelli dovuti all'assicurazione dello stabile e di quelli necessari per la manutenzione del giardino. Quanto al marito, egli conduce in locazione un appartamento da fr. 1700.– mensili (doc. 6). Nelle circostanze descritte solo una soluzione meno onerosa dal profilo logistico può far sì che la famiglia possa aspirare al livello di vita precedente la separazione di fatto. E qualora una riconciliazione dei coniugi appaia ormai esclusa o improbabile, la vendita di un'abitazione coniugale ormai eccessivamente dispendiosa potrebbe rivelarsi un'opzione seria e ragionevole.
11. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché il ricorso denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Mal si intravedeva in effetti come la richiedente potesse invocare l'assistenza dello Stato senza avere mai nemmeno tentato di ottenere dal marito, che conservava l'intera eccedenza di fr. 757.– (in realtà fr. 832.70) mensili, una congrua indennità periodica destinata alle sue proprie spese legali e di procedura.
12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie il Pretore è chiamato a disciplinare nella procedura a tutela dell'unione coniugale – oltre ai contributi alimentari – l'affidamento dei figli e il diritto di visita paterno, controversie manifestamente prive di valore litigioso. Come nelle cause di divorzio, in casi del genere il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile pertanto senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione all' , .
Comunicazione a:
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– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – . |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.