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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
Rossi Tonelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2004.191 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 5 giugno 2007
da AP 1 contro la sentenza emessa il
25 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ l'11 luglio 1994. Dal matrimonio è nato J__________, il 30 luglio 2001. Domiciliatisi nel Ticino, i coniugi si sono stabiliti a __________. Il marito è parrucchiere in proprio a __________, dove gestisce un salone in __________. La moglie lavora a tempo pieno come segretaria per la __________ di __________.
B. L'8 marzo 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione dell'alloggio coniugale con ingiunzione al marito di trasferirsi altrove entro 10 giorni, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per J__________ di fr. 1000.– mensili. Con decreto emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha accolto
l'istanza a titolo cautelare (inc. DI.2004.192), fissando in fr. 800.– il contributo alimentare a favore del figlio e citando le parti a un'udienza il 5 aprile 2004. Il 10 marzo 2004 AP 1 ha sollecitato la modifica del decreto, postulando un imprecisato aumento del contributo alimentare per il figlio.
C. All'udienza del 5 aprile 2004, indetta per il contraddittorio sulla richiesta cautelare e le misure a protezione dell'unione coniugale, le parti hanno concordato che il marito avrebbe lasciato l'abitazione comune l'8 aprile 2004, portando via i suoi effetti personali, un televisore, il lettore DVD, il divano letto e un frigorifero. Fino al settembre del 2004 i coniugi hanno pattuito altresì l'affidamento del figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno), AO 1 impegnandosi a versare un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per J__________, assegni familiari non compresi. Il Segretario assessore ha omologato l'accordo e ha citato le parti per il seguito del contraddittorio a un'udienza il 27 settembre 2004.
D. Il 7 settembre 2004 le parti hanno postulato un rinnovo del citato accordo per cinque mesi. Con decreto emanato senza contraddittorio il giorno seguente, il Segretario assessore ha omologato la richiesta, rinviando l'udienza prevista per il 27 settembre 2004 al 22 febbraio 2005. In tale occasione i coniugi hanno chiesto di prorogare ulteriormente la validità dell'accordo fino all'ottobre successivo, modificando la regolamentazione sul diritto di visita. Il 30 agosto 2005 AP 1 ha informato il Pretore che le trattative intese a trovare una disciplina consensuale delle misure a protezione dell'unione coniugale erano decadute infruttuose. Il Pretore ha citato così le parti a una nuova udienza del 12 ottobre 2005.
E. All'udienza del 12 ottobre 2005 AP 1 ha riconfermato le sue richieste di giudizio, aggiornando la propria situazione finanziaria. AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'appartamento coniugale alla moglie e all'affidamento del figlio alla medesima, ma ha postulato – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un' estensione del diritto di visita e la soppressione del contributo
alimentare per il figlio, come pure un contributo alimentare per sé di fr. 1037.85 mensili fino al 31 agosto 2005 e di fr. 1597.85 mensili dal 1° settembre 2005 in poi. Al termine dell'udienza le parti hanno trovato un accordo sulla vita separata, sull'affidamento di
J__________ alla madre e sul diritto di visita paterno.
F. Terminata l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte del 17 e 20 febbraio 2006 in cui hanno confermato le rispettive domande. In seguito alla sostituzione del Pretore con un altro magistrato, le parti sono state riconvocate a una discussione finale del 22 maggio 2007, nell'ambito della quale l'istante ha prodotto un nuovo memoriale conclusivo, riaffermando le proprie posizioni, tra cui la richiesta di fr. 800.– mensili a titolo di contributo alimentare per J__________, assegni familiari non compresi. Il convenuto ha riproposto una volta ancora le sue domande.
G. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dall'8 aprile 2004, ha affidato il figlio alla madre, riservato il diritto di visita del padre, ha assegnato l'abitazione già coniugale alla moglie, autorizzando il marito a prelevare taluni effetti personali, e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per J__________ di fr. 230.– mensili dal marzo del 2004. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state addebitate al convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto è stata respinta, quella formulata dall'istante ha seguito identica sorte con decisione separata del 6 giugno 2007.
H. Contro la sentenza del 25 maggio 2007 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2007 nel quale chiede, previo conferimento all'assistenza giudiziaria, di riformare il giudizio del Pretore nel senso di aumentare il contributo alimentare per il figlio a fr. 775.– mensili dal 1° marzo 2004, a fr. 785.– mensili dal 1° gennaio 2007 e fr. 755.– dal 1° agosto 2007 in poi. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni. In pendenza di appello il Pretore ha pronunciato il divorzio delle parti con sentenza del 24 febbraio 2011.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, seguendo la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (vecchi art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore era appellabile nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha ritenuto i redditi dichiarati dal marito come parrucchiere in proprio “tutto fuorché convincenti”, imputando al convenuto una capacità lucrativa di “almeno fr. 2600.– mensili”. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2300.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 845.–, premio della cassa malati fr. 352.20). Relativamente alla moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 5440.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3140.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 803.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio, premio della cassa malati fr. 366.80, premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.20, spese d'automobile fr. 523.40, imposte di fr. 150.–). Per quel che è del figlio, infine, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la formazione e l'orientamento professionale del Canton Zurigo, stimandolo in fr. 1995.– mensili dall'8 marzo 2004, in fr. 2020.– mensili dal 1° gennaio 2007 e in fr. 1925.– mensili dal 1° luglio del 2008 in poi. Tutto ciò posto, egli ha respinto la richiesta del marito intesa a ottenere un contributo alimentare per sé, condannandolo invece a versare fr. 230.– mensili per il figlio.
3. L'appellante afferma che, dando prova di buona volontà, il marito potrebbe guadagnare almeno fr. 2900.– netti mensili, corrispondenti al salario minimo previsto per lavoratori diplomati dall'art. 40.3 del contratto collettivo di lavoro per parrucchieri in vigore dal 1° gennaio 2004 (fr. 3200.– lordi). Del resto – essa soggiunge – il convenuto “si è ben guardato dall'iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento e dal cercare un'occupazione, se del caso, anche in un ambito diverso da quello di parrucchiere”. Il Pretore ha fissato il reddito ipotetico di fr. 2600.– netti tenendo conto anche del fatto che il convenuto lavora a __________ e che il contratto collettivo svizzero di lavoro parrucchieri in vigore dal 1° gennaio 2000 prevedeva un salario minimo di fr. 2880.– lordi, pari a circa fr. 2600.– netti. L'appellante asserisce che il marito ha un diploma di parrucchiere, ma nulla figura agli atti. Per il resto essa non si confronta con l'argomentazione del primo giudice. Pretende che il convenuto potrebbe guadagnare fr. 2900.– netti mensili, ma dimentica che egli vive e lavora in Italia, sicché un reddito ipotetico come quello conseguibile in Svizzera non è seriamente prospettabile (cfr. FamPra.ch 2011 pag. 514 consid. 4), nemmeno nella fascia di confine. L'interessata asserisce che il marito potrebbe cambiare mestiere, ma non indica quale altra professione egli potrebbe esercitare né quanto potrebbe guadagnare in tal modo. Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
4. Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 2300.– mensili, non eccede in realtà fr. 1900.– mensili, non potendo essergli riconosciuto un costo dell'alloggio superiore al suo (fr. 803.– mensili, rispetto ai fr. 845.– considerati dal Pretore) né il premio per una cassa malati inesistente. La prima contestazione è nuova, ove appena si pensi che nel memoriale conclusivo del 17 febbraio 2006 l'istante riconosceva al marito una pigione, appunto, di fr. 845.– mensili, spese accessorie comprese (pag. 5 in alto). Avanzata per la prima volta in appello simile pretesa va dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Identico principio vigeva per altro, fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito di misure provvisionali in cause di divorzio o di separazione (FamPra.ch 2001 pag. 127 = Rep. 2000 pag. 145 n. 9; v. anche RtiD I-2005 pag. 761 n. 44c).
Quanto alla cassa malati, non a torto l'appellante fa valere che nulla si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo del marito, il quale ha ammesso di non pagare più premi a tal fine da quando si è trasferito in Italia (verbale del 12 ottobre 2005, pag. 4 verso il basso). Il Pretore sembra avere incluso nel fabbisogno minimo del convenuto lo stesso premio pagato dalla moglie (fr. 366.80 mensili: doc. S) per scrupolo di uguaglianza, ma si tratta di una parità malintesa, poiché in Italia il convenuto non è privo di copertura sanitaria, salvo che i costi della salute sono finanziati attraverso la fiscalità in generale (‹www.salute.gov.it›, rubrica “Principi generali”). Ove si consideri tuttavia che al convenuto il Pretore non ha riconosciuto alcun onere d'imposta, nessuna spesa di trasferta e nessuna indennità nemmeno per pasti fuori casa, la spesa di fr. 366.80 mensili non può dirsi inverosimile. Certo, il primo giudice ha ritenuto il contribuente “con ogni probabilità esente” da imposta e non gli ha riconosciuto spese di trasferta, “non essendo stato reso verosimile alcunché circa la loro necessità”. La prima motivazione tuttavia si fonda su una semplice congettura, mentre la seconda è addirittura insostenibile, il convenuto lavorando come parrucchiere a __________ e abitando a __________, che dista più di dieci chilometri. Il Pretore avrebbe dovuto procedere quindi a una cauta stima dei costi di trasporto, tanto più che nel fabbisogno minimo della moglie, la quale abita e lavora a __________, egli ha inserito spese d'automobile per fr. 523.40 mensili. Ne segue che, a prescindere dalla giustificazione addotta dal primo giudice, nel risultato il fatto di includere fr. 366.80 mensili nel fabbisogno minimo del convenuto sfugge alla critica.
5. A parere dell'appellante il suo fabbisogno minimo va stabilito in fr. 3340.– mensili (e non in fr. 3140.–, come ha accertato il Pretore), il carico d'imposta effettivo ammontando ad almeno fr. 200.– mensili e il premio per l'assicurazione ____________________ del “terzo pilastro” a fr. 147.50 mensili. La prima censura manca di motivazione. Il Pretore ha stimato l'onere fiscale dell'istante in fr. 150.– mensili calcolati su un reddito imponibile di fr. 40 000.– annui. L'appellante prospetta apoditticamente, da parte sua, un imponibile di almeno fr. 45 000.– annui, ma non spiega nemmeno di scorcio come giunga a tale cifra. Carente di requisiti formali, su questo punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
Quanto al premio dell'assicurazione __________, il Pretore non l'ha riconosciuto, “trattandosi di puro risparmio” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). L'appellante invoca la sentenza inc. 11.2001.119 del 14 aprile 2003 in cui questa Camera ha avuto modo di precisare che nel caso in cui un'assicurazione denoti indole previdenziale, il relativo premio può – se ciò è compatibile con il bilancio familiare – essere incluso nel fabbisogno minimo dell'assicurato (consid. 7 con riferimenti). La doglianza è pertinente (da ultimo, analogamente: sentenza inc. 11.2006.119 del 4 aprile 2011, consid. 6c), dagli atti risultando che in favore della moglie sussiste una previdenza vincolata (pilastro 3a) il cui premio annuo ammonta a fr. 1768.– (doc. L). Sta di fatto che, quantunque al riguardo la sentenza del Pretore non possa essere condivisa, inserire fr. 147.50 mensili nel fabbisogno minimo dell'istante (portandolo dai fr. 3140.– mensili accertati dal Pretore a fr. 3287.50 mensili), nulla muterebbe all'esito del giudizio, come dimostra il calcolo in appresso:
Dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2006
Reddito del marito fr. 2600.—
Reddito della moglie fr. 5440.—
fr. 8040.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1995.—
fr. 7582.50 mensili
Eccedenza fr. 457.50
Metà eccedenza fr. 228.75 mensili
La moglie può conservare per sé:
fr. 3287.50 + fr. 228.75 = fr. 3516.25 mensili
e deve destinare al figlio:
fr. 5440.– ./. fr. 3516.25 = fr. 1923.75 mensili
Il marito può conservare per sé
fr. 2300.– + fr. 228.75 = fr. 2528.75 mensili
e dovrebbe versare per il figlio:
fr. 2600.– ./. fr. 2528.75 = fr. 71.25 mensili.
Dal 1° gennaio al 30 luglio 2007
Reddito del marito fr. 2600.—
Reddito della moglie fr. 5440.—
fr. 8040.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 2020.—
fr. 7607.50 mensili
Eccedenza fr. 432.50
Metà eccedenza fr. 216.25 mensili
La moglie può conservare per sé:
fr. 3287.50 + fr. 216.25 = fr. 3503.75 mensili
e deve destinare al figlio:
fr. 5440.– ./. fr. 3516.25 = fr. 1936.25 mensili
Il marito può conservare per sé
fr. 2300.– + fr. 216.25 = fr. 2516.25 mensili
e dovrebbe versare per il figlio:
fr. 2600.– ./. fr. 2528.75 = fr. 83.75 mensili.
Dal 1° agosto 2007 in poi
Reddito del marito fr. 2600.—
Reddito della moglie fr. 5440.—
fr. 8040.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1925.—
fr. 7512.50 mensili
Eccedenza fr. 527.50
Metà eccedenza fr. 263.75 mensili
La moglie può conservare per sé:
fr. 3287.50 + fr. 263.75 = fr. 3551.25 mensili
e deve destinare al figlio:
fr. 5440.– ./. fr. 3516.25 = fr. 1888.75 mensili
Il marito può conservare per sé
fr. 2300.– + fr. 263.75 = fr. 2563.75 mensili
e dovrebbe versare per il figlio:
fr. 2600.– ./. fr. 2528.75 = fr. 36.25 mensili.
Il Pretore avendo condannato il convenuto a versare un contributo alimentare fisso di fr. 230.– mensili in favore del figlio dall'8 marzo 2004 in poi, su questo punto la sentenza impugnata risulta addirittura favorevole all'appellante.
6. L'appellante reputa infine che il fabbisogno in denaro del figlio vada aumentato a fr. 2407.– mensili dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2006, a fr. 2432.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 e a fr. 2337.– mensili dal 1° luglio 2007 in poi. Ora, a parte il fatto ch'essa calcola il fabbisogno in denaro sommando una serie di voci (“locazione”, “alimenti”, “vestiario”, “costi marginali”, “asilo”, “cura e educazione”) di cui – tranne la locazione – è ignota l'origine della cifra, scostandosi senza alcuna motivazione dai criteri cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), gli importi prospettati dall'istante comprendono una spesa di fr. 465.– mensili per l'asilo nido cui AP 1 dichiara di affidare il figlio durante l'orario di lavoro. Il Pretore non ha disconosciuto simile esigenza, tant'è che nel fabbisogno in denaro di J__________ ha incluso l'intera posta (monetizzata) per cura e educazione prevista dalle tabelle 2005 e 2007 correlate alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Egli non ha riconosciuto invece il costo supplementare di fr. 465.– mensili fatto valere dall'istante perché non reso sufficientemente verosimile.
Con tale argomentazione l'interessata – una volta ancora – non si confronta. Ribadisce la necessità di far capo a un asilo nido durante l'orario di lavoro, ma tutto quanto produce per suffragare la pretesa consiste in una ricevuta di fr. 48.– (doc. V). Che questa sia idonea a confortare un esborso di fr. 465.– mensili essa nemmeno pretende. Ciò posto, se dai fabbisogni in denaro del figlio prospettati dall'istante si toglie l'importo di fr. 465.– mensili il risultato è inferiore a quello conteggiato dal Pretore. Ne segue che, privo di consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. L'istante chiede che nel caso in cui l'appello sia accolto l'indennità per ripetibili a lei assegnata dal Pretore (fr. 600.–) sia aumentata a fr. 1200.–. L'appello essendo destinato all'insuccesso, la richiesta cade nel vuoto.
8. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv.1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'istante inducono e ridurre per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto, cui non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, giacché all'appello mancava sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.