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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.68 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 12 aprile 2005 da
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AO 1 |
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e |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ), |
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giudicando ora sul decreto cautelare del 18 maggio 2007 con cui il Pretore ha disciplinato, fra l'altro, l'ammontare di contributi provvisionali per la moglie e la figlia M__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 18 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963) AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 16 ottobre 1992. Dal matrimonio sono nate F__________, il 16 ottobre 1993, e M__________, il 4 ottobre 1995. Sistemista informatico, il marito lavora per la sede di __________ della __________, mentre la moglie, di formazione parrucchiera, non ha più esercitato attività lucrativa dopo la nascita della prima figlia. I coniugi vivono separati dalla metà di febbraio del 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particelle n. 2513 e 2686 RFD, intestate al marito) per trasferirsi con le figlie in un appartamento a __________.
B. L'11 febbraio 2004 AP 1 ha adito con un'istanza a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, che con decreto cautelare emesso il 29 marzo 2004 senza contraddittorio ha dato atto ai coniugi di vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi), più il premio della cassa malati e la relativa franchigia. Quel medesimo giorno la causa è stata sospesa per trattative. Nel luglio del 2004 AP 1 ha cominciato a riscuotere indennità di disoccupazione. Riattivata la procedura su richiesta del marito, con decreto cautelare del 25 ottobre 2004 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 750.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 e a fr. 850.– mensili dal 1° gennaio 2005. Il 1° dicembre 2004 la causa è stata nuovamente sospesa per trattative (inc. DI.2004.43).
C. In seguito, il 12 aprile 2005, i coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, proponendo l'affidamento delle figlie alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, contributi alimentari per ogni figlia di fr. 1200.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1300.– mensili fino al 15° compleanno e di fr. 1400.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), il riparto degli averi previdenziali del marito in ragione di metà ciascuno e l'accertamento che l'abitazione di __________ è proprietà del marito stesso. All'udienza del 15 giugno 2005 le parti hanno riaffermato la loro volontà di divorziare, demandando al giudice la decisione sull'attribuzione dell'autorità parentale, sul principio e la durata del contributo di mantenimento per la moglie e sulla liquidazione del regime dei beni. Trascorso il termine bimensile di riflessione, AP 1 ha ribadito la propria posizione con lettera del 12 agosto 2005 e il marito con scritto del 17 agosto 2005. I coniugi sono stati invitati così a esprimersi sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose.
D. AO 1 ha presentato il 19 maggio 2005 un memoriale in cui ha chiesto l'autorità parentale congiunta sulle figlie e ha offerto un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2004 al 31 agosto 2005, oltre a fr. 45 815.– quale suddivisione degli averi di previdenza e fr. 62 785.– in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 20 maggio 2005 AP 1 ha rivendicato l'autorità parentale esclusiva sulle figlie, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1640.– mensili per sé fino al termine della scuola obbligatoria da parte delle ragazze (riservato un eventuale adeguamento), fr. 110 000.– in liquidazione del regime dei beni (riservato un eventuale adeguamento), la metà dei risparmi accumulati durante il matrimonio, un ciclomotore Velosolex e un mobile. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem di fr. 8000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Con decreto cautelare del 12 settembre 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha attribuito la custodia delle figlie alla madre e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per la moglie, oltre a un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per ogni figlia dal 1° aprile 2005 fino al 12° compleanno e di fr. 1300.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi. L'indomani il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2004.43). All'udienza del 27 settembre 2005, indetta per la discussione cautelare, le parti si sono accordate nel senso che M__________ sarebbe rimasta sotto la custodia della madre, mentre F__________ sarebbe passata sotto quella del padre (presso cui essa si era trasferita nel frattempo), riservato il diritto di visita di ciascun genitore. AO 1 ha accettato altresì di versare un contributo provvisionale per la moglie di fr. 850.– mensili, come pure un contributo provvisionale per M__________ di fr. 1200.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1300.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi.
F. In pendenza di causa, il 18 novembre 2005, AP 1 ha instato per il blocco delle particelle n. 2513 e 2686 RFD di __________, ha invitato il giudice a intervenire per proteggere la figlia F__________ e ha sollecitato dal marito una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Con decreto cautelare del 22 novembre 2005, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato una restrizione della facoltà di disporre sui citati fondi. Il 12 dicembre 2005 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere la soppressione dal 31 dicembre 2005 del contributo provvisionale in favore della moglie, andata a vivere con un terzo a __________. All'udienza del 24 gennaio 2006, destinata alla discussione delle due istanze, le parti si sono vicendevolmente opposte alle richieste avversarie, la moglie postulando inoltre l'aumento del contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili retroattivamente dal 1° gennaio 2006 e la trattenuta di fr. 3100.– mensili dallo stipendio di AO 1
G. Con decreto cautelare emanato il 17 febbraio 2006 “nelle more istruttorie” il Pretore ha respinto entrambe le istanze. AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, il 5 dicembre 2006, postulando l'aumento dal 1° dicembre 2006 del contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili e l'aumento di quello per
M__________ a fr. 1250.– mensili, assegni familiari non compresi. All'udienza del 27 febbraio 2007, indetta per la discussione di quest'ultima istanza, il marito ha chiesto una volta ancora la soppressione del contributo provvisionale per la moglie o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 200.– mensili. AP 1 ha contestato la domanda. Esperita l'istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 27 aprile 2007 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
H. Statuendo il 18 maggio 2007 sulle istanze del 18 novembre 2005, del 12 dicembre 2005 e del 5 dicembre 2006, il Pretore ha aumentato il contributo provvisionale per la moglie da fr. 850.– a fr. 1000.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2011 e il contributo per M__________ da fr. 1200.– mensili a fr. 1540.– indicizzati nel dicembre del 2006, a fr. 1565.– mensili indicizzati dal 1° gennaio al 30 settembre 2007, a fr. 1825.– mensili indicizzati dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2011 e a fr. 1985.– mensili indicizzati fino al 30 settembre 2013, assegni familiari compresi, respingendo ogni altra domanda. Inoltre egli ha ordinato di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulle particelle n. 2513 e 2686 RFD di __________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale 1 a nominare alle figlie un curatore educativo, in particolare per assistere le minorenni nelle loro relazioni con i genitori. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro il decreto predetto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 maggio 2007 nel quale chiede che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, il contributo provvisionale per sé sia aumentato a fr. 1900.– mensili indicizzati. Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Dopo l'emanazione del decreto cautelare impugnato il Pretore ha regolato nuovamente l'assetto provvisionale delle parti con un decreto cautelare del 23 novembre 2007, applicabile dal 1° luglio 2007, in cui ha ulteriormente fissato il contributo provvisionale per la moglie in fr. 1000.– mensili. Per quel che è del periodo successivo al 30 giugno 2007 i contributi provvisionali decisi nel decreto appellato sono stati sostituiti così da quelli fissati nel decreto del 23 novembre 2007, che su tal punto non è stato impugnato. La sentenza odierna disciplina unicamente, in altri termini, l'assetto provvisionale dei coniugi dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 (contributo provvisionale per la moglie dal 1° gennaio al 30 novembre 2006, di cui AP 1 chiedeva con
istanza del 24 gennaio 2006 l'aumento a fr. 1900.– mensili, contributi provvisionali per la moglie e la figlia M__________ dal 1° dicembre 2006 in poi, di cui AP 1 ribadiva con istanza del 5 dicembre 2006 la richiesta di aumento a fr. 1900.– mensili per sé, chiedendo inoltre l'aumento a fr. 1250.– mensili del contributo provvisionale per la figlia). Quanto al periodo susseguente, l'appello è ormai privo d'interesse.
3. Litigioso rimane anzitutto, in questa sede, il contributo provvisionale per l'appellante. A tal fine il Pretore ha rilevato che, rispetto al momento in cui le parti avevano stipulato l'accordo del 27 settembre 2005, la situazione familiare era mutata già per il fatto che la figlia F__________ era passata sotto la custodia del padre. Ciò posto, egli ha accertato il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 1465.– mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2455.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, alloggio fr. 535.–, premio della cassa malati fr. 370.–, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 100.–). Mancando all'interessata fr. 990.– mensili per coprire il fabbisogno minimo, egli ha fissato il contributo provvisionale per lei in fr. 1000.– mensili arrotondati. Quanto a M__________, il Pretore ha fissato contributi di mantenimento pari al di lei fabbisogno in denaro, stimato in fr. 1540.– mensili nel dicembre del 2006 e in fr. 1565.– mensili dal gennaio del 2007 in poi.
Nelle condizioni descritte il primo giudice ha verificato che AO 1 fosse in grado di erogare i contributi litigiosi. Ne ha appurato pertanto il reddito, di fr. 9796.– mensili, e il fabbisogno minimo, di fr. 4035.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario e ammortamento fr. 1523.–, premio della cassa malati fr. 282.50, assicurazioni obbligatorie fr. 150.–, manutenzione della casa fr. 300.–, spese d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–), giungendo alla conclusione che il debitore dispone senz'altro di mezzi sufficienti per sopperire alle proprie necessità, a quelle della figlia F__________, al contributo provvisionale in favore della moglie e a quello in favore di M__________, conservando finanche un margine utile di fr. 716.– mensili.
4. L'appellante censura in primo luogo il metodo di calcolo adottato dal Pretore, il cui risultato comporterebbe anche una disparità di trattamento tra le figlie. AO 1 oppone che il decreto impugnato è stato emesso dopo una lunga istruttoria, nell'imminenza del giudizio di divorzio, che il contributo alimentare per M__________ è sicuramente adeguato e che la moglie vive stabilmente con un terzo da quasi due anni. Il Pretore si è dipartito dalla giurisprudenza di questa Camera (pubblicata in: RtiD I-2005 pag. 769), rilevando che qualora non si possa contare su una riconciliazione dei coniugi occorre far capo già in costanza di matrimonio ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio (decreto impugnato, consid. 4). E siccome AP 1 abita stabilmente con un altro uomo, egli ha rinunciato ad “applicare il principio della ripartizione a metà delle eccedenze” (decreto impugnato, consid. 6).
a) In realtà il Pretore ha equivocato la giurisprudenza della Camera. Contrariamente a quanto egli sembra avere inteso, per vero, l'art. 125 CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), segnatamente ove si tratti di fissare “i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami).
b) Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. Tale è il problema trattato dalla sentenza della Camera menzionata dal Pretore (RtiD I-2005 pag. 769 consid. 3), la quale ricorda come, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa che ci si debba scostare dal metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente a quanto asserisce l'appellato, tale metodo di calcolo continua a valere fino allo scioglimento del matrimonio. Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove dandosi impugnazione sugli effetti accessori la causa non fosse ancora terminata (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Il concubinato della moglie non legittimava quindi, in concreto, una deroga al metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio.
c) Circa la coabitazione dell'appellante con __________ dandosi concubinato “qualificato” con una terza persona il diritto al mantenimento del coniuge decade (Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 43 ad art. 163 CC con rinvii). Una semplice convivenza non basta tuttavia per “qualificare” un concubinato, che implica una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). Il Pretore medesimo ha escluso che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere (decreto impugnato, consid. 6). Nelle osservazioni all'appello AO 1 pretende che la moglie sia mantenuta in tutto e per tutto dal nuovo compagno, ma non indica quali elementi sorreggano la sua affermazione. Sentito in giudizio, __________ ha dichiarato di non avere mai aiutato finanziariamente l'appellante, di non pagare fatture per lei, di ricevere da lei solo fr. 800.– mensili per l'alloggio, di assumere la metà delle spese telefoniche e di rimborsare all'appellante fra un terzo e la metà del vitto. Anche i costi per le vacanze comuni sono suddivisi (verbale del 19 maggio 2006, pag. 2 e 3). Ciò non basta per desumere che alla convivenza l'interessata tragga vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg), né – tanto meno – per derogare al metodo riguardante il calcolo dei contributi alimentari applicabile in costanza di matrimonio.
5. A parere dell'appellante il reddito di fr. 1465.– mensili imputatole dal Pretore per una professione a metà tempo (fino al 16° compleanno della figlia M__________) è irrealistico, ancor più nelle attuali condizioni di mercato. L'appellato obietta che l'interessata è parrucchiera diplomata e che nel Locarnese, soprattutto durante la stagione turistica, si creano svariati posti di lavoro, anche in settori professionali non particolarmente qualificati. Ora, nel quadro di misure provvisionali in pendenza di divorzio il mantenimento del riparto dei compiti fra i coniugi consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più determinante. Occorre annettere particolare importanza, in siffatte condizioni, all'autonomia economica che un coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). L'interessata non contesta che da lei si possa pretendere già durante la causa di divorzio un'attività lucrativa a metà tempo (grado d'occupazione esigibile da un coniuge cui è affidato un figlio di età inferiore a sedici anni: DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a). Eccepisce che, nelle attuali condizioni di mercato, un incremento dei suoi redditi non è ragionevolmente possibile.
a) Per principio il reddito di una parte è quello effettivo, conseguito al momento del giudizio. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, tale coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto per un creditore di contributi alimentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, tenuto conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Nella fattispecie l'appellante, trentottenne al momento in cui ha statuito il Pretore, ha una formazione di parrucchiera e ha maturato esperienze nel settore della vendita. Non risulta che abbia particolari problemi di salute. Quanto alla situazione sul mercato del lavoro, essa è invero altalenante, ma non proibitiva, tant'è che secondo il collocatore dell'appellante presso l'Ufficio del lavoro di __________ v'è anche chi trova un'occupazione nel giro di un mese (deposizione di __________: verbale del 24 gennaio 2006, pag. 6 a metà).
b) Obietta l'appellante che, durante l'anno in cui è stata iscritta ai ruoli alla disoccupazione, neppure l'Ufficio del lavoro è stato in grado di procurarle un impiego e che il collocatore ha dato atto come lei abbia fatto il necessario per aumentare le sue possibilità lucrative, ma invano. A ben vedere il collocatore ha indicato soltanto che l'assicurata esperiva una dozzina di ricerche mensili, ma che nulla ha trovato come ricezionista d'albergo (deposizione di __________: verbale del 24 gennaio 2006, pag. 6; ricerche d'impiego nel doc. XV richiamato dall'Ufficio regionale di collocamento). A parte ciò, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67), sicché un comportamento che può giustificare la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Per di più, una volta esaurite le indennità di disoccupazione, AP 1 si è limitata a “mettere in giro la voce fra conoscenti che cerca[va] lavoro in ufficio”, ma non risulta avere condotto serie ricerche d'impiego (interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 11, risposte n. 15 e 16). Anzi, essa ha annullato finanche la propria iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento (doc. 19).
c) L'appellante ricorda che l'attuale impiego in un negozio di pelletteria la obbliga anche a essere disponibile su chiamata, onde l'impossibilità di assicurare attività collaterali. Il problema è che essa non può privilegiare un'attività al 30% quando da lei si può pretendere un lavoro a metà tempo. Dagli atti risulta invero che AP 1 è occupata un giorno la settimana e due sabati ogni mese, salvo intervenire su chiamata per lavori in magazzino o supplenze (interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 11, risposta n. 14). L'esigenza di sostentare debitamente la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale nondimeno sulla libera scelta di una professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). L'interessata deve pertanto lasciare l'attività al 30%, come ha rilevato il Pretore (decreto impugnato, consid. 4), e trovarne una al 50%. Per il resto essa non contesta che, lavorando a metà tempo, le sarebbe possibile guadagnare fr. 1465.– mensili. Basti pensare che, come ha soggiunto il Pretore, il minimo salariale nel settore della vendita per un'attività a metà tempo è attorno ai fr. 1370.– mensili (cfr. FU 102/2005 pag. 8577 e FU 102/2006, pag. 8392: fr. 2770.– lordi per tredici mensilità nel 2006, aumentati a fr. 2780.– lordi per tredici mensilità nel 2007).
6. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'interessata chiede che le siano riconosciuti almeno fr. 800.– mensili per l'alloggio, rimproverando al Pretore di averle decurtato la spesa pur riconoscendo che nella fattispecie non sussiste un concubinato “qualificato”. AO 1 ripete che in concreto è data “comunanza di tetto, tavolo e letto” della moglie con il terzo e che, comunque sia, l'appellante e il di lei compagno suddividono tra loro il costo della locazione. Il Pretore ha riconosciuto a AP 1 una spesa per l'alloggio di fr. 535.– mensili sulla base di quanto da lei medesima dichiarava di versare al convivente, dedotta la quota di un terzo (fr. 265.– mensili) che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia M__________ (decreto impugnato, pag. 8 in basso). Egli precisa inoltre di avere tenuto conto della coabitazione, fissando un costo dell'alloggio modesto (decreto impugnato, pag. 12).
a) Già si è visto che la convivenza dell'appellante con __________ non consta raggiungere i livelli di un concubinato “qualificato” (consid. 4c). Che poi l'interessata versi al convivente fr. 800.– mensili per l'alloggio è pacifico (deposizione di __________: verbale del 19 maggio 2006, pag. 2 a metà), ma non determinante. La giurisprudenza di questa Camera non penalizza – come fa il Pretore – il coniuge che abita con un terzo. Riconosce per principio a ogni coniuge, indipendentemente dalla pigione effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza con terzi, pertanto, non nuoce al coniuge convivente né profitta all'altro (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b).
b) Il Pretore si è dipartito dallo stesso principio (decreto impugnato, pag. 12 verso l'alto), ma non l'ha applicato, o per lo meno non ne ha tratto le debite conseguenze. Eccettuate
ipotesi in cui il bilancio familiare denoti situazioni economicamente critiche, una spesa di fr. 535.– mensili non può infatti dirsi sufficiente per assicurare un normale alloggio nell'agglomerato di __________, fosse pure a una persona sola, né fr. 800.– mensili appaiono sufficienti per assicurare un normale alloggio a un genitore con un figlio. Diverso sarebbe il caso – si ripete – qualora la famiglia si trovasse in ristrettezze economiche tali da imporre sacrifici, ma l'eventualità è lungi dal verificarsi nella fattispecie. Anche senza dar prova di particolare generosità, si giustifica pertanto di riconoscere all'appellante l'esborso di fr. 800.– mensili, spese accessorie comprese, che essa chiede per sé medesima (e che ha chiesto anche in prima sede: duplica all'istanza avversaria del 12 dicembre 2005, nel verbale del 24 gennaio 2006, pag. 15; replica all'istanza del 5 dicembre 2006, nel verbale del 27 febbraio 2007, pag. 2 in basso). Quanto alla figlia M__________, il costo dell'alloggio rientra – come si vedrà oltre (consid. 8) – nel fabbisogno in denaro di lei stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si attiene per prassi costante. In proposito l'appello merita dunque accoglimento.
7. Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contende il costo dell'alloggio, facendo valere che gli interessi ipotecari e l'ammortamento (fr. 1523.– mensili secondo il Pretore: decreto impugnato, pag. 13) non sono resi verosimili e che l'ammortamento, in ogni caso, costituisce un risparmio. Prive di verosimiglianza sarebbero inoltre le voci riferite alle assicurazioni obbligatorie e alla manutenzione dello stabile, sicché il fabbisogno minimo del marito non eccederebbe fr. 3000.– mensili complessivi. AO 1 fa notare che la necessaria documentazione è stata prodotta “nella fase finale dell'istruttoria”, che l'ammortamento ipotecario è imposto dalla banca e che la manutenzione dell'immobile è indispensabile.
a) Giovi rilevare in primo luogo che i documenti sugli oneri ipotecari, l'ammortamento e l'assicurazione dello stabile ad
__________ sono stati prodotti non “nella fase finale dell'istruttoria”, come asserisce AO 1, bensì dopo l'emanazione del decreto impugnato, nel quadro dell'istruttoria di merito. I doc. NN (condizioni del mutuo ipotecario), PP e QQ (premi assicurativi dello stabile), in particolare, sono stati versati agli atti il 14 giugno 2007, mentre il doc. SS (ammortamento) il
3 agosto successivo. Tant'è che in mancanza di giustificativi il Pretore ha attinto per il giudizio a quanto AO 1
indicava nel suo memoriale del 19 maggio 2005 sui punti contestati del divorzio (decreto impugnato, pag. 13 a metà). Sta di fatto che, si ignorassero ora tali giustificativi, questa Camera dovrebbe procedere a una stima dei relativi valori per apprezzamento, non potendosi seriamente presumere che AO 1 non paghi interessi ipotecari, sia esonerato da ammortamenti (nemmeno la moglie pretende ciò) e non sia tenuto ad assicurare lo stabile (come esige notoriamente ogni creditore pignoratizio). Tanto vale di conseguenza fare capo a dati concreti, su cui per altro l'appellante ha avuto modo di esprimersi nelle osservazioni all'appello introdotto dal marito contro la sentenza di merito, tuttora pendente (inc. 11.2007.192). E in quella sede l'interessata non ha contestato le risultanze dei giustificativi. Ha obiettato che il costo dell'alloggio è eccessivo per il solo marito e che l'abitazione di __________ potrebbe essere locata a terzi (osservazioni del 12 febbraio 2008, pag. 10).
b) L'ammortamento ipotecario non è – come accenna a ragione l'appellante – un costo dell'alloggio, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito esso va onorato, pertanto, nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 7e). Nel caso specifico le risorse economiche della famiglia consentono senz'altro di far fronte a tale spesa, la quale può pertanto essere inserita nel fabbisogno minimo del marito. Quanto al relativo ammontare, nel suo memoriale del 19 maggio 2005 l'interessato aveva esposto un ammortamento di fr. 833.– mensili (act. III, pag. 9). Dal contratto di mutuo che AO 1 ha firmato nel maggio del 2007 risulta invece un ammortamento di fr. 3000.– per semestre (doc. NN e SS), pari a fr. 500.– mensili. Che in precedenza egli si fosse impegnato a corrispondere ammortamenti più alti non è stato reso verosimile.
c) Quanto agli oneri ipotecari, nel suo memoriale del 19 maggio 2005 l'interessato li aveva indicati in fr. 1400.– mensili (pag. 9). Dagli atti si desume nondimeno che nel primo semestre del 2007 egli ha versato complessivi fr. 6135.– (doc. SS), ovvero fr. 1022.50 mensili. Dai conteggi sembra evincersi del resto ch'egli avesse pattuito saggi d'interesse fissi anche nel 2006 (doc. SS, 3° e 4° foglio in alto). Nulla risulta invece sulle spese per la manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun giustificativo. In merito ai costi di riscaldamento, nel 2004 il marito aveva documentato una spesa di circa fr. 110.– mensili (doc. 13 a 15 nell'inc. DI.2004.43). È possibile che nel 2006 tale spesa sia lievitata, ma in difetto di ogni indicazione non resta che attenersi all'unico dato certo. Infine le spese per l'assicurazione dello stabile e l'economia domestica con responsabilità civile privata sono state rese verosimili fino a concorrenza di fr. 134.50 mensili (doc. PP e QQ). In definitiva, pertanto, il costo dell'abitazione ad __________ dal gennaio del 2006 al giugno del 2007 ammontava a fr. 1267.– mensili. Dedotta la quota di un terzo che rientra nel fabbisogno della figlia F__________ (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), l'onere per l'alloggio del solo marito va stabilito in fr. 844.65 mensili.
d) In ultima analisi il fabbisogno del marito assomma, di conseguenza, a fr. 3405.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 844.65, ammortamento ipotecario fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 282.50, spese d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–).
8. Il fabbisogno in denaro delle figlie non è contestato. Dal momento però che il costo dell'alloggio va calcolato in un terzo di quello riconosciuto al coniuge affidatario (sopra, consid. 7c in fine), occorre rettificare il fabbisogno in denaro di F__________, stimato dal Pretore in fr. 2480.– mensili (decreto impugnato, pag. 13 in fondo), sostituendo la posta di fr. 760.– mensili inserita dal Pretore (decreto impugnato, pag. 13 a metà) con un terzo di fr. 1267.– (sopra, consid. 7c), ovvero fr. 422.35, il che dà un fabbisogno in denaro di fr. 2140.– mensili arrotondati. Occorre rettificare altresì il fabbisogno in denaro di M__________, stimato dal Pretore in fr. 1540.– mensili (decreto impugnato, pag. 8 in fondo), sostituendo la posta di fr. 265.– con quella di fr. 400.– (alla madre è stato riconosciuto un costo dell'alloggio pari a fr. 800.– mensili), il che dà un totale di fr. 1675.– mensili. Il Pretore ha modificato simili contributi dal 1° gennaio 2007 in base alla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Si tratta di un esercizio ridondante ai fini di un semplice decreto cautelare, nell'ambito del quale una normale clausola di indicizzazione consegue sostanzialmente il medesimo scopo.
9. Alla luce di quanto precede il bilancio delle entrate e delle uscite familiari si presenta come in appresso, suddiviso in due scaglioni:
– il primo conseguente all'istanza del 24 gennaio 2006 con cui AP 1 chiedeva di aumentare il contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili dal 1° gennaio 2006 (sopra, lett. F in fine);
– il secondo correlato all'istanza del 1° dicembre 2006 con cui AP 1 chiedeva nuovamente di aumentare il contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili, oltre che di aumentare quello per la figlia M__________ a fr. 1250.– mensili dal 1° dicembre 2006 (sopra, lett. G).
Dal 1° gennaio al 30 novembre 2006
reddito del marito (non contestato) fr. 9 796.—
reddito della moglie (consid. 5) fr. 1 465.—
fr. 11 261.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3 405.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 2 720.—
contributo alimentare per F__________
(decreto cautelare del 12 settembre 2005) fr. 1 300.—
contributo alimentare per M__________
(convenzione del 27 settembre 2005) fr. 1 200.—
fr. 8 625.— mensili
eccedenza fr. 2 636.—
metà eccedenza fr. 1 318.— mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 3405.– + fr. 1318.– = fr. 4 723.— mensili,
deve destinare al mantenimento di F__________ fr. 1 300.— mensili,
deve versare un contributo per M__________ di fr. 1 200.— mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 2720.– + fr. 1318.– ./. fr. 1465.–= fr. 2 573.— mensili.
Dal 1° dicembre 2006 al 30 giugno 2007
reddito del marito (non contestato) fr. 9 796.—
reddito della moglie (consid. 5) fr. 1 465.—
fr. 11 261.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3 405.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 2 720.—
fabbisogno in denaro di F__________ (consid. 8) fr. 2 140.—
fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 8) fr. 1 675.—
fr. 9 940.— mensili
eccedenza fr. 1 321.—
metà eccedenza fr. 660.50 mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 3405.– + fr. 660.50 = fr. 4 065.50 mensili,
deve destinare al mantenimento di F__________ fr. 2 140.— mensili,
deve versare un contributo per M__________ di fr. 1 675.— mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 2720.– + fr. 660.50 ./. fr. 1465.– = fr. 1 915.50 mensili.
Le questioni relative a contributi di mantenimento fra coniugi sono rette dal principio dispositivo, né il diritto federale prevede altrimenti (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). Il contributo provvisionale per la moglie va quindi limitato all'ammontare della richiesta (fr. 1900.– mensili). Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, vige invece il principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice non è vincolato a richiesta alcuna (DTF 128 III 413 in alto). Poco importa di conseguenza che per M__________ la moglie abbia postulato un contributo provvisionale inferiore a quello che si vede ora riconoscere la figlia.
10. Gli oneri processuali e le ripetibili del presente giudizio vanno a carico di AO 1, che ha instato a torto per la conferma del decreto impugnato (art. 148 cpv. 1 CC). Né si giustifica di adottare un'altra chiave di riparto nella misura in cui la procedura è divenuta senza interesse (periodo successivo al 30 giugno 2007: sopra, consid. 2), ove appena si pensi che l'applicazione del corretto metodo di calcolo per la definizione dei contributi alimentari (consid. 4) e la stima di un costo dell'alloggio ragionevole nel fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) avrebbero verosimilmente comportato l'accoglimento dell'appello anche nel caso in cui questa Camera avesse avuto modo di statuire prima del decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 novembre 2007.
L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. L'esito del pronunciato attuale impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Considerate le richieste di giudizio sottoposte al Pretore (contributo per M__________, contributo per la moglie e blocco del registro fondiario), AO 1 va equitativamente chiamato a sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
11. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– già solo considerando l'aumento del contributo provvisionale sollecitato dalla moglie (da fr. 1000.– a fr. 1900.– mensili) a tempo indeterminato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. In parziale modifica dei provvedimenti cautelari concordati il 27 settembre 2005, AO 1 è tenuto a versare dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 un contributo provvisionale di fr. 1900.– mensili a AP 1 e dal 1° dicembre 2006 al 30 giugno 2007 un contributo provvisionale di fr. 1675.– mensili per la figlia M__________.
I contributi vanno adeguati dal 1° gennaio 2007 all'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dell'indice relativo al gennaio del 2006.
4. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono posti per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 un'indennità di fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
Per quanto riguarda il lasso di tempo successivo al 30 giugno 2007, l'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
I dispositivi n. 2 e 3 del decreto cautelare impugnato rimangono invariati.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.