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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2007.377 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 marzo 2007 da
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contro |
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AP 1 PA 1), |
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giudicando ora sul decreto cautelare del 22 giugno 2007 con cui il Pretore ha affidato il figlio T__________ (1995) al padre;
premesso che con sentenza del 1° dicembre 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ il 4 maggio 1990 da AA 1 (1966), cittadino italiano, e AP 1 (1969);
ricordato che in virtù della convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Segretario assessore con la sentenza il figlio T__________ (nato il 9 settembre 1995) sarebbe stato affidato alla madre, mentre il padre avrebbe versato per lui un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili (assegni familiari compresi), i genitori conservando inoltre l'autorità parentale congiunta;
constatato che il 21 marzo 2007 AA 1 ha chiesto al Pretore la modifica di tale sentenza, postulando egli medesimo l'affidamento del figlio, la titolarità esclusiva dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la condanna di quest'ultima al versamento di contributi alimentari per il ragazzo;
accertato che con decreto cautelare del 22 giugno 2007 il Pretore ha affidato il figlio al padre, ha garantito alla madre il più ampio diritto di visita, vietandole nondimeno di portare il figlio all'estero, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per T__________ di fr. 700.– mensili, assegni familiari compresi;
preso atto che il 28 giugno 2007 AP 1 è insorta a questa Camera perché l'affidamento del figlio rimanesse invariato, l'autorità parentale restasse congiunta e lei fosse autorizzata a portare il figlio con sé in __________, mentre l'ex marito fosse tenuto a versarle un contributo alimentare per il figlio di fr. 1430.– mensili dal 1° luglio 2007;
rammentato che con osservazioni del 30 luglio 2007 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha chiesto, anzi, di condannare AP 1 a versare un contributo di mantenimento per T__________ di fr. 1430.– fino all'agosto del 2007 e di fr. 1730.– dal 1° settembre 2007 in seguito, fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari compresi;
appurato che AP 1 non ha introdotto osservazioni all'appello adesivo;
considerato che con lettera del 10 settembre 2008 AP 1 comunica ora a questa Camera di avere raggiunto davanti al Pretore un accordo con l'ex marito su tutti i punti litigiosi e allega una dichiarazione dell'8 settembre 2008 in cui AA 1 dichiara di consentire allo stralcio della procedura dai ruoli;
stabilito che nella fattispecie le parti hanno appianato ogni divergenza davanti al Pretore, nel quadro dell'azione di merito, ragione per cui il contenzioso sull'assetto provvisionale pendente in appello non ha più alcun interesse concreto né attuale e va tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
rilevato che qualora le parti regolino convenzionalmente esse medesime – come nella fattispecie – la sorte degli oneri processuali e delle ripetibili nell'ambito di un procedimento divenuto privo d'interesse giuridico, non ci si scosta senza necessità da tale disciplina;
ritenuto che nella fattispecie le parti dichiarano di assumere le spese di appello nella misura in cui le hanno anticipate e di compensare le ripetibili (lettera del 10 settembre 2008 a questa Camera);
osservato inoltre che in appello la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Gli appelli sono dichiarati senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.