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Incarto n. |
Lugano 10 aprile 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 532.2006/R.100.2006 (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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a |
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CO 1
e alla
CO 2
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riguardo alle relazioni personali con i figli
L__________ (1999) e A__________ (2001) __________;
premesso che dal matrimonio tra CO 1 (1978) e AP 1 __________ (1979) sono nati L__________ (il 9 marzo 1999) e A__________ (il 15 settembre 2001);
ricordato che in seguito al divorzio dei genitori, pronunciato il 22 settembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, L__________ e A__________ sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita paterno “da esercitarsi previo accordo tra le parti e rispettando il più possibile il bene e la volontà dei figli”;
osservato che in esito a una richiesta di CO 1 volta alla regolamentazione del diritto di visita, con decisione del 20 ottobre 2006 la Commissione tutoria regionale 10 ha disciplinato provvisoriamente gli incontri in tre ore il sabato o la domenica ogni 15 giorni, in forma accompagnata, al Punto d'incontro dell'__________ di __________;
posto che un ricorso presentato da __________ ora AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 6 dicembre 2006 dall'Autorità di vigilanza;
constatato che contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 15 gennaio 2007 per ottenere la revoca del diritto di visita paterno;
rammentato che il 22 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta contenuta nell'appello intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo;
considerato che nella sue osservazioni del 5 marzo 2007 Luca Rocco conclude per il rigetto dell'appello, mentre la Commissione tutoria regionale è rimasta silente;
preso atto che il 2 aprile 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
appurato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
stabilito che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 24 lett. b LTG);
precisato che l'appellante rifonderà a CO 1 un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a Luca Rocco un'equa indennità di fr. 100.–.
3. Intimazione a:
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– ; – ; – , .
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.