Incarto n.
11.2008.104

Lugano

20 dicembre 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n.396.2003/R.86.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone la

 

 

 AP 1  

 (patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

 a

 

 

 

  CO 2  (I)

 

per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno

alla figlia

 

 E__________ __________ (2002)

 

 disciplinato dalla

 

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio;

 

 

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2008 dall'Autorità di vigilan­za sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 15 maggio 2002 AP 1 (1962) ha dato alla luce una figlia, E__________, che è stata riconosciuta il 2 luglio 2002 da AO 1 (1959), cittadino italiano. Il 5 dicembre 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha omologato una convenzione sottoscritta dai genitori il 23 agosto 2001, la quale contemplava – tra l'altro – un diritto di visita paterno a E__________ dalle ore 13.00 alle 16.00 nello studio medico della madre a __________, la prima volta il 19 dicembre 2002 e in seguito due martedì ogni mese fino al 27 mag­gio 2003.

 

                                  B.   Su richiesta di CO 2, con decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regio­nale ha modificato la disciplina del diritto di visita, fissando quest'ultimo la domenica, ogni 15 giorni, per tre ore consecutive, al punto d'incontro __________ a __________, in forma accompagnata. Tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello di AP 1, con sentenza del 30 agosto 2004 (RtiD I-2005 pag. 778 n. 59c). Un ricorso per riforma presentato dall'appellante al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5C.211/2004 del 9 marzo 2005.

 

                                  C.   L'11 giugno 2007 AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale per ottenere, sulla scorta di un parere della psicologa __________ di __________, la sospensione del diritto di visita paterno. L'indomani CO 2 ha chiesto alla medesima autorità che gli fossero garantiti incontri di tre ore ogni due settimane senza sorveglianza, oltre a regolari colloqui telefonici, e che fosse approfondita la possibilità di estendere il diritto di visita. All'udienza del 7 luglio 2007 le parti hanno ribadito le loro domande.

 

                                  D.   CO 2 ha poi sollecitato la Commissione tutoria regio­nale il 7 agosto, 17 agosto e 19 settembre 2007 a ripristinare – sotto comminatoria di pena – il suo diritto di visita, che AP 1 gli impediva di esercitare. Senza esito, di modo che il 10 ottobre 2007 egli ha introdotto ricorso per denegata giustizia all'Autorità di vigilanza. Statuendo il 3 giugno 2008, quest'ultima ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha invitato la Commissione tutoria regionale a trattare senza indugio la richiesta presentata il 12 giugno 2007 da CO 2. Un appello presentato il 23 giugno 2008 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 14 agosto 2008 (inc. 11.2008.88).

 

                                  E.   Il 19 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita paterno la domenica, ogni quindici giorni, per due ore consecutive al punto d'incontro della __________ in forma accompagnata”, con comminatoria penale alla madre nel caso in cui non ottemperasse alla decisione e non riprendesse la figlia dopo le visite. Adita il 27 giugno 2008 da AP 1, con sentenza del 3 luglio 2008 l'Autorità di vigilanza ha confermato tale decisione, dichiarata immediatamente esecutiva.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 24 luglio 2008 a questa Camera in cui ha chiesto, previa restituzione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato, annullando la decisione della Commissione tutoria regionale. Con decreto del 25 agosto 2008 il presidente della Camera ha dichiarato la restituzione dell'effetto sospensivo senza interesse, giacché avrebbe comportato il ripristino della regolamentazione disposta dalla Commissione tutoria regionale il 15 luglio 2003 (ed esteso addirittura la durata delle visite quindicinali da due a tre ore consecutive). Invitato a presentare osservazioni all'appello, CO 2 non ha reagito. Nemmeno la Commissione tutoria regionale ha formulato osservazioni, limitandosi a proporre il 15 novembre 2010 di respingere l'appello.

 

                                  G.   Il 12 marzo 2009 il presidente della Commissione tutoria regionale 6, divenuta competente in seguito al trasferimento di AP 1 (con la figlia) da __________ a __________, ha sospeso in via provvisionale il diritto di visita a CO 2 sulla scorta di un rapporto intermedio dello psicologo __________, incaricato a suo tempo dalla Commissione tutoria regionale 2 di peritare le capacità parentali dei genitori. All'udienza del 6 aprile 2009, destinata al contraddittorio, CO 2 ha postulato il ripristino delle sue relazioni personali con la figlia. AP 1, sposatasi nel frattempo con __________, non si è opposta alla ripresa degli incontri, salvo rivendicare “modalità confacenti al bene della figlia”. Il 7 agosto 2009 lo psicologo __________ ha rilasciato la sua relazione. A un successivo contraddittorio del 12 novembre 2009 CO 2 ha sollecitato la ripresa del suo diritto di visita “con l'inserimento di una terza persona”. AP 1 ha avversato tale proposta. Non risulta che la Commissione tutoria regionale 6 abbia statuito in via prov­visionale dopo il contraddittorio né, tanto meno, che essa abbia disciplinato il diritto di visita nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Con decisione del 12 marzo 2009 il presidente della Commissione tutoria regionale 6 ha – come detto – provvisionalmente sospeso il diritto di visita a CO 2. Si tratta di una decisione meramente cautelare, la quale inibisce tuttavia la regolamentazione degli incontri disposta il 15 luglio 2003 dalla Commissione tutoria regionale 2. Sapere se quest'ultima rispondesse o non rispondesse al bene della figlia è, di conseguenza, una questione superata. Ciò rende l'appello privo d'interesse giuridico. E una procedura senza interesse giuridico va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

 

                                   3.   Nelle circostanze descritte rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello. Ora, nel caso in cui un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico per le parti si applica, in via analogica, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Il tribunale dichiara quindi il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ne segue che in concreto occorre valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se il diritto di visita non fosse stato sospeso dal presidente della Commissione tutoria regionale 6.

 

                                   4.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele rimproverava a AP 1 di comportarsi in modo contraddittorio e di gestire a piacimento la disponibilità della figlia per i diritti di visita paterni. Prova ne era che nell'autunno del 2007 costei aveva accompagnato E__________ dal padre, sottoponendo a quest'ultimo un calendario delle visite, a condizione che egli fosse d'accordo di sospendere la procedura pendente davanti all'autorità tutoria. Secondo l'Autorità di vigilanza ciò dimostrava altresì che il bene di E__________ non era a repentaglio e che CO 2 non aveva rinunciato alle relazioni personali con la figlia. E in mancanza di controindicazioni una sospensione del diritto di visita non entrava in linea di conto, tanto meno considerando che le operatrici della __________ erano in grado di assicurare controllo e protezione alla minorenne.

 

                                   5.   Nell'appello l'interessata deplorava che l'Autorità di vigilanza sulle tutele le imputasse atteggiamenti contraddittori e negava che il suo comportamento fosse volto a eliminare ogni regolamentazione giudiziaria del diritto di visita paterno. Sosteneva di non essersi mai opposta alle relazioni personali tra padre e figlia, ma di avere tentato di approntare un sistema di incontri con modalità meno rigide, in un ambiente più familiare, a suo parere più adeguato. Sia come sia, a mente sua il diritto di visita disciplinato dalla Commissione tutoria regionale 2 era pregiudizievole per la figlia, la quale dopo gli incontri con il padre denotava segni psicosomatici di angoscia. Ciò giustificava in definitiva la sospensione degli incontri.

 

                                   6.   Dalla perizia dallo psicologo __________, del 7 agosto 2009, risulta – in sintesi – che il conflitto tra genitori aveva destato in E__________ immagini negative circa la figura paterna. Per lo specialista tali dissidi hanno concorso a determinare i problemi e le difficoltà che accompagnano lo sviluppo psicoaffettivo della bambina. E__________ e il padre si sono incontrati come due estranei. Fragile e impaurita, la figlia ha cercato l'appoggio della madre, senza trovarlo, di modo che la separazione da lei ha assunto connotazioni traumatiche e la figlia non ha più voluto incontrare il genitore. Per lo specialista, prima di riallacciare relazioni tra padre e figlia occorre che la madre “integri e accetti” CO 2 come genitore. CO 2, da parte sua, deve prepararsi agli incontri con la figlia e a riprendere le relazioni con AP 1. Ciò è possibile solo attraverso una mediazione. Per lo psicologo, se E__________ continua la psicoterapia e i genitori si prestano a una mediazione, una ripresa dei contratti tra padre è figlia è possibile senza rischi. CO 2 però deve realmente accettare la mediazione, superando le distanze geografiche e le difficoltà dei costi.

 

                                         In definitiva, per il perito, il diritto di visita alla __________ non è più proponibile. D'altro lato gli incontri tra padre e figlia dovranno, all'inizio, essere frequenti, seppure di breve durata, in modo da agevolare il lavoro di mediazione. Essi dovranno svolgersi inoltre nell'ambiente della bambina, dove questa potrà “simbolizzare la figura paterna e separarsi da quella materna”, cui si appoggia, per investire nella figura del padre come genitore autonomo. Considerato che il riavvicinamento potrà rivelarsi di difficile attuazione, il professionista auspica l'istituzione di una curatela educativa per monitorare correttamente eventuali responsabilità dei genitori nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento dell'intervento terapeutico.

 

                                   7.   Da quanto si è testé riassunto discende che, non fosse divenuto senza interesse giuridico, verosimilmente l'appello sarebbe stato almeno in parte ­– accolto. Il diritto di visita fissato dalla Commissione tutoria regionale 2 il 19 giugno 2008 (due ore consecutive ogni quindici giorni al punto d'incontro della __________, pur in forma accompagnata”) sarebbe apparso ormai inattuabile, vista la lunga interruzione subìta (almeno dal maggio 2007), ancorché per volontà della madre. D'altro canto non si sarebbe giustificato nemmeno di sospendere le relazioni personali sine die, come proponeva AP 1, il padre della bambina non potendo semplicemente essere messo dinanzi al fatto compiuto. Certo, la psicoterapeuta __________ auspicava tale soluzione (e-mail del 20 giugno 2009 nell'incarto della CTR 6), ma per tacere del fatto che essa è stata ingaggiata ed è retribuita da AP 1, lo psicologo__________ ha indicato che una ripresa dei contatti tra padre e figlia è possibile e gioverebbe alla figlia stessa, sempre che questa continui la psicoterapia e che i genitori inizino un percorso di mediazione (perizia, pag. 15). Entrambe le condizioni apparivano date: la figlia continua a recarsi dalla psicoterapeuta e i genitori non si oppongono di principio a una mediazione (osservazioni alla perizia di AP 1, del 30 settembre 2009, e di CO 2, del 1° ottobre 2009, nel fascicolo della CTR 6).

 

                                         Ciò posto, sarebbe apparso evidente che a medio termine il rapporto tra padre e figlia sarebbe stato da ricuperare, tanto più che – di regola – l'interazione di un minorenne con entrambi i genitori è un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2  con riferimenti). Né la ripresa delle relazioni personali poteva dipendere semplicemente dal beneplacito della madre, che non detiene un diritto di veto e non è l'unica depositaria del bene della minorenne. Né si sarebbe potuto dar credito unicamente alla psicoterapeuta incaricata da AP 1, la cui imparzialità ed equanimità non potevano essere presunte. Se per un verso si sarebbe verosimilmente giustificato dunque di sospendere temporaneamente il diritto di visita, per altro verso sarebbe necessario attuare le misure di accompagnamento raccomandate dallo psicologo __________. Si sarebbe dovuto incaricare quindi la Commis­sione tutoria regionale di designare una persona neutra incaricata di sentire la minorenne, di vigilare a che questa continuasse la terapia e a che i genitori intraprendessero una mediazione. Tale persona avrebbe poi dovuto riferire con regolarità alla Commissione. Sulla base di ciò la Commissione avrebbe dovuto elaborare un program­ma di avvicinamento tra padre e figlia, facendo capo eventualmente a uno specialista con qualifiche in campo psicologico o psicoterapeutico, fino al ristabilimento di normali rapporti personali.

 

                                   8.   Lo stralcio dell'appello dai ruoli non esime da un richiamo, per quanto il Tribunale d'appello sia una giurisdizione di ricorso e non una superiore autorità di vigilanza, sicché questa Camera non è abilitata a intervenire d'ufficio né a impartire istruzioni. Se invero, come sembra evincersi dagli atti, la Commissione tutoria regionale 6 non ha più intrapreso alcunché dopo la decisione provvisionale adottata dal presidente il 12 marzo 2009, il caso denota una disfunzione evidente (e non sarebbe il primo che coinvolge tale autorità: I CCA, sentenza inc. 11.2009.68 del 6 maggio 2009, consid. 11). Ciò richiede una nuova segnalazione all'Autorità di vigilanza perché proceda alle verifiche che si impongono.

 

                                   9.   Per tornare ai costi dell'attuale decreto di stralcio, determinante è che qualora l'appello non fosse diventato senza interesse giuridico, la tassa di giustizia e le spese avrebbero seguito per principio la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna dimenticare tuttavia che, rinunciando a proporre la reiezione dell'appello, CO 2 non può essere chiamato a sopportare oneri (v. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La Com­missione tutoria regionale, intervenuta come ente incaricato di compiti di diritto pubblico senza interessi pecuniari nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, sarebbe andata a sua volta esente da oneri (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia). Equitativamente si sarebbe giustificato così, anche per quanto riguarda l'appellante, di rinunciare a ogni prelievo. Per quel che concerne le ripetibili, la parziale reciproca soccombenza delle parti avrebbe verosimilmente giustificato di compensarle.

                                     

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

   ; ;

– Commissione tutoria regionale 2, .

                                         Comunicazione a:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – Commissione tutoria regionale 6, Agno.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.