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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Jaques, giudice presidente |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.478 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 agosto 2000 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 cui sono subentrati gli eredi M S (entrambi patrocinati dall’avv.)
(patrocinato dall’avv.);
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esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. Nella causa promossa da AO 1 (1936) contro AP 1 (1939), il 27 settembre 2007 questa Camera ha pronunciato il divorzio delle parti e ha rinviato gli atti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, affinché statuisse sugli effetti patrimoniali del divorzio (inc. 11.2004.9). Con sentenza del 7 luglio 2008, egli ha sciolto la comproprietà sui fondi n. 25, 199, 200, 201, 338, 653 e 654 RFP di __________, attribuendoli in proprietà esclusiva a AP 1, previo pagamento di un conguaglio a AO 1 di fr. 189 698.–. A titolo di liquidazione del regime matrimoniale, AP 1 è stato condannato a versare a AO 1 fr. 13 199.90. La tassa di giustizia, di fr. 2000.–, e le spese sono state poste in ragione di un terzo a carico di AP 1 e di due terzi a carico di AO 1, condannata a rifondere all'ex marito fr. 3000.– a titolo di ripetibili parziali.
B. Contro la sentenza appena menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 agosto 2008, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di attribuirgli i noti fondi, fissando il valore della quota di comproprietà della moglie al netto del suo debito ipotecario in fr. 189 698.– e di condannare AO 1 a rifondergli l'importo di fr. 202 210.– a titolo di indennità per il maggior valore dell'immobile generato dal lavoro da lui prestato. Inoltre, AP 1 ha postulato il riconoscimento di un importo di fr. 14 105.– a carico della moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello. AP 1 è deceduto il 1° dicembre 2011.
C. Il 2 settembre 2013, AO 1 da una parte e dall'altra la comunione ereditaria fu AP 1, composta dei figli M__________ e S__________ e del nipote __________, hanno trasmesso a questa Camera una transazione giudiziale sottoscritta da loro tutti "a soluzione dell'appello" in rassegna, chiedendo di darne atto a norma dell'art. 352 CPC ticinese, di ordinare al registro fondiario di eseguire il punto 4 della convenzione e di stralciare la causa dai ruoli.
Considerando
in diritto: 1. Nel Canton Ticino, prima del 1° gennaio 2011, in caso di decesso di una parte e una volta accettatane la successione gli eredi (uniti in litisconsorzio necessario) subentravano definitivamente alla stessa nel processo per i suoi diritti non strettamente personali (art. 102 CPC ticinese, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000, pag. 401). Nel caso specifico gli unici eredi di AP 1, i figli M__________ e S__________ e il nipote __________ (certificato ereditario 21 marzo 2013 del Pretore del Distretto di Lugano), sono quindi subentrati nella procedura in rassegna quale parte appellante.
2. Nel previgente diritto processuale ticinese la transazione, l'acquiescenza e la desistenza ponevano esse medesime fine alla lite e avevano forza di giudicato, sicché il decreto con cui il tribunale prendeva atto di ciò e stralciava la causa dai ruoli aveva mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese). La situazione non è mutata sotto l'egida del nuovo diritto (art. 241 CPC; DTF 129 III 133, consid. 1.2-1.3). Ne segue che la transazione stragiudiziale conclusa dalle parti il 4 settembre 2013 ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata. Non incombe quindi alla Camera ordinare all'ufficio del registro fondiario di eseguire il punto 4 della convenzione, bensì alla parte interessata chiederne direttamente l'esecuzione producendo il decreto di stralcio e la transazione, che come visto ha forza di giudicato anche su questo punto.
3. Le parti hanno già regolato la questione delle spese processuali di prima e seconda istanza (punti 10 e 11 della transazione). Quindi rimane ancora soltanto da ridurre adeguatamente la tassa di giustizia in appello, la procedura terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 102 e 352 cpv. 2 CPC ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si prende atto della seguente:
Transazione giudiziale
conclusa tra
AO 1, __________
(rappr. dall’avv. PA 1, __________)
da una parte
CE fu AP 1
(composta dai figli M__________, __________ e S__________, __________ e dal nipote __________, __________)
(rappresentati dall’avv. __________, __________ e dall’avv. __________, __________)
dall’altra parte
Premesso che:
a. con sentenza d’appello del 27 settembre 2007, il matrimonio tra AO 1 e AP 1, comproprietari delle quote di ½ (un mezzo) ciascuno sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________, è stato sciolto per divorzio;
b. con sentenza del 7 luglio 2008 (incarto OA.2000.478), il Pretore di Lugano ha emesso una sentenza con cui ha sciolto la comproprietà sui fondi indicati alla lettera a) e liquidato il regime matrimoniale tra i signori AO 1 e AP 1;
c. in data 29 agosto 2008, AP 1 ha impugnato davanti al Tribunale di appello (incarto 11.2008.106) la sentenza pretorile 7 luglio 2008;
d. in data 1° dicembre 2011, AP 1 è deceduto;
e. in data 21 marzo 2013, il Pretore di Lugano ha rilasciato il certificato ereditario concernente la successione fu AP 1, dichiarando e attestando che unici eredi della successione relitta del defunto sono i figli M__________ 1971 e S__________, 1973 e il nipote __________, 1968;
f. la CE fu AP 1 ha reperito potenziali acquirenti dei fondi 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________;
g. è ora volontà delle parti porre fine alla causa tuttora pendente presso il Tribunale d’appello, sciogliendo la comproprietà sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________, sciogliendo il regime matrimoniale tuttora esistente tra AO 1 e AP 1 e liquidando lo stesso, concordando quanto segue.
1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La comproprietà delle quote di ½ di AO 1 e di ½ di AP 1 sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________ è sciolta.
3. Le quote di comproprietà di ½ di AO 1 vengono attribuite in proprietà esclusiva a AP 1.
4. È fatto ordine al registro fondiario di procedere ai relativi trapassi, intestando in definitiva entrambe le quote di comproprietà di ½ dei fondi alla CE fu AP 1.
5. Le tasse di trapasso a registro fondiario sia concernente quello della quota di ½ da AO 1 a AP 1, sia concernente quello di entrambe le quote di ½ da AP 1 alla CE fu AP 1 sono a carico della CE fu AP 1.
6. A titolo di conguaglio per lo scioglimento della comproprietà sui fondi part. ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________ la CE fu AP 1 si impegna a versare alla signora AO 1, che accetta, l’importo di CHF 189'698.00 senza interessi, dal quale verranno dedotti gli eventuali importi per tacitare le ipoteche legali o altri oneri (escluso il debito ipotecario, che rimane a carico della CE fu AP 1) concernenti la sola signora AO 1 in relazione ai beni immobili già di sua proprietà.
7. A titolo di scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale, la CE fu AP 1 si impegna a versare alla signora AO 1 l’importo di CHF 13'199.90 senza interessi.
8. Gli importi di cui ai precedenti punti 6 e7 saranno esigibili dopo 30 giorni dalla comunicazione alla CE fu AP 1 dell’avvenuto trapasso a registro fondiario della proprietà dei fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________ o parte di essi dalla CE fu AP 1 a un terzo acquirente, come indicato alla premessa f che precede. In ogni caso gli importi di cui ai punti 6 e 7 dovranno comunque essere versati alla signora AO 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2014.
9. A garanzia dei pagamenti di cui ai punti 6 e 7 la CE fu AP 1 dichiara di cedere come cede irrevocabilmente e fino a concorrenza dell’importo totale di CHF 202'897.90 (CHF 189'698.00 + CHF 13'199.90; dedotti le eventuali ipoteche legali o altri oneri indicati al punto 6) alla signora AO 1 le sue pretese in pagamento del prezzo nell’ambito della futura compravendita dei fondi elencati nelle premesse o parte di essi dalla CE a un terzo acquirente.
10. La tassa di giustizia di I istanza (incarto OA.2008.478) di CHF 2'000,00 e le spese, comprese quelle peritali, rimangono a carico di AO 1 in ragione di 2/3 e sono poste a carico della CE fu AP 1 in ragione di 1/3. Le ripetibili vengono compensate.
11. La tassa di giustizia di II istanza (incarto 11.2008.106) rimangono a carico della parte appellante. Le ripetibili vengono compensate.
12. Fatto, redatto in 6 esemplari originali, uno per parte, uno per il Tribunale di appello e uno per il registro fondiario.
In fede.
Lugano, 2 settembre 2013
per AO 1 CE fu AP 1 composta da:
avv. PA 1 (firmato) S__________ (firmato)
M__________ (firmato)
__________ (firmato)
II. L'appello è stralciato dai ruoli.
III. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Notificazione (con l'originale della transazione):
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–; –; –; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).