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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2007.275 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 dicembre 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 2); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 agosto 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1 quello stesso giorno;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 19 giugno 2008 (recte: 3 marzo 2010);
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1977), cittadino marocchino, ed AO 1 (1965), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 24 febbraio 2005. Divorziata, AO 1 era già madre di A__________ (nato il 10 maggio 1989) e I__________ (nata il 15 agosto 1995), avuti dal suo precedente matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. I coniugi si sono separati nel novembre del 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
B. Statuendo con sentenza del 14 agosto 2008 su un'istanza del 28 dicembre 2007 presentata da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivevano separati dal 12 novembre 2007, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha ordinato al marito di restituire a quest'ultima – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il passaporto, la carta d'identità e le chiavi di una VW “Golf”, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1° dicembre 2007 al 29 febbraio 2008 e di fr. 640.– mensili dopo di allora, ordinando alla __________ di __________ (già __________ __________, __________) di trattenere dallo stipendio di lui fr. 640.– mensili, riversandoli su un conto in favore dell'istante. Non sono state prelevate tasse di giustizia né spese, ma l'istante è stato tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2009 nel quale ha chiesto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale “per quanto nel frattempo non già evaso” e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Quel medesimo giorno egli ha instato anche per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Accertato che la richiesta di assistenza giudiziaria non era corredata di alcun giustificativo, il presidente della Camera ha impartito il 19 febbraio 2010 a AP 1 un termine di 10 giorni per produrre la documentazione necessaria. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2008 (recte: 3 marzo 2010) AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria. In seguito, il 4 marzo 2010, il presidente della Camera ha prorogato di 20 giorni a AP 1 il termine assegnato per documentare la richiesta di assistenza giudiziaria.
D. Il 12 marzo 2010 AP 1 ha comunicato di essersi riconciliato “da qualche tempo” con la moglie e ha invitato la Camera a stralciare l'appello dai ruoli. Preso atto che nel caso in cui i coniugi fossero tornati a vivere insieme le misure ordinate dal Pretore per la vita separata sarebbero decadute (art. 179 cpv. 2 CC), il presidente della Camera ha chiamato il 15 marzo 2010 AO 1 a esprimersi. L'appellata ha risposto il 18 marzo 2010 di essersi effettivamente riconciliata con il marito e di non opporsi allo stralcio dell'appello dai ruoli.
Considerando
in diritto: 1. Entrambe le parti concludono per lo stralcio dell'appello dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da statuire pertanto sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, come pure sulle richieste di assistenza giudiziaria. Ora, nel caso in cui una lite divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia – in materia di oneri processuali e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti). Il tribunale dichiara quindi il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. A tal fine esso valuta sommariamente, in altri termini, quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto il ricorso se la causa non risultasse superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).
2. Il principio appena citato trova i suoi limiti ove la caducità della lite sia dovuta non a circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì alla volontà di una parte. Chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse, per vero, va chiamato – di regola – ad assumere la responsabilità del proprio comportamento (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4; da ultimo, decreto di stralcio inc. 11.2006.63 del 19 febbraio 2010). In concreto la caducità dell'appello è dovuta alla volontà di entrambe le parti, che sono tornate a vivere insieme. La tassa di giustizia e le spese andrebbe quindi a carico loro. I coniugi avendo nondimeno privilegiato
un'opzione legittima, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di tasse o spese. Quanto alle ripetibili, appare equo compensarle proprio perché la caducità dell'appello non si riconduce al comportamento unilaterale di un coniuge, ma a riconciliazione, ovvero a una scelta di tutt'e due.
3. Per quel che è dell'assistenza giudiziaria, sollecitata da ambo le parti, la questione è più delicata. Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo coinvolge, l'assistenza giudiziaria si estingue. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene addirittura meno ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Nella fattispecie l'appello è divenuto senza interesse – per comune ammissione delle parti – al momento in cui è intervenuta la riconciliazione. A quel momento entrambi i coniugi hanno perduto la qualità di parte. E siccome a quel momento nessuno dei due beneficiava ancora dell'assistenza giudiziaria, nessuno dei due ha più interesse a ottenere una decisione sul beneficio. In proposito non gioverebbe dilungarsi oltre.
4. Si volesse anche sorvolare su quanto precede, il conferimento dell'assistenza giudiziaria non potrebbe ad ogni modo entrare in linea di conto. Chi postula simile beneficio deve introdurre una “domanda scritta e motivata alla quale deve allegare “tutti i documenti giustificativi”, compreso l'apposito certificato municipale (art. 4 cpv. 1 Lag). L'appellante ha inoltrato al Pretore, il 14 aprile 2008, un certificato compilato solo in parte e sfornito di qualsiasi giustificativo. Per tale ragione il presidente di questa Camera lo ha invitato il 19 febbraio 2010 a trasmettere la documentazione necessaria. AP 1 ha chiesto (e ottenuto il 4 marzo 2010) una proroga del termine, ma non ha prodotto alcunché. In circostanze del genere, dandosi l'impossibilità di ogni verifica circa le sue condizioni economiche, egli non può pretendere di vedersi accordare l'assistenza giudiziaria. La sua istanza è destinata così all'insuccesso.
5. Per quanto riguarda AO 1, non si disconosce ch'essa ha introdotto osservazioni all'appello. Non si deve trascurare nemmeno, tuttavia, che quel memoriale è stato presentato il 3 marzo 2010, con ogni verosimiglianza a riconciliazione avvenuta, ove appena si consideri che AP 1 ha comunicato il 10 marzo 2010 a questa Camera di avere ripreso la vita in comune già “da qualche tempo”. Comunque sia, si volesse anche supporre che i coniugi siano tornati insieme dopo la presentazione del memoriale, nulla muterebbe. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato infatti alla sola indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag) e alla relativa incapacità di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), ma anche alla condizione che l'appello abbia probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a procedere solo per questione di costi (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Nel caso in esame non si vede chi avrebbe ragionevolmente redatto un memoriale di osservazioni qualche giorno prima di un riavvicinamento coniugale che avrebbe reso l'appello senza interesse. Certo, la legale dell'istante afferma di avere avuto notizia della riconciliazione unicamente l'8 marzo 2010, ma come ausiliaria della cliente essa non può valersi di insufficienti relazioni con quest'ultima (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, 2ª edizione, n. 11 ad art. 137). Ne segue che la richiesta di assistenza giudiziaria non avrebbe avuto alcuna possibilità di buon esito.
6. In merito ai rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare litigioso in appello. Relativamente all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Nella misura in cui non è senza interesse, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. Nella misura in cui non è senza interesse, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
5. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.