|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
|
segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2008.218 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 aprile 2008 da
|
|
AO 1,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1); |
||
|
|
|
|
|
premesso che con decreto cautelare del 22 agosto 2008 il Preto- re del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ridotto a fr. 167.– mensi- li il contributo alimentare per AP 1 stabilito con sentenza del 19 agosto 2005, riducendo conseguentemente una trattenuta di stipendio a carico di AO 1;
preso atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 settembre 2008 nel quale chiede di fissare il contributo litigioso a fr. 959.65 mensili, adeguando la trattenuta di stipendio a tale importo;
rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata dichiarata irricevibile con decreto del 5 settembre 2008 dal presidente di questa Camera;
ricordato che con ordinanza dell'8 settembre 2008 l'appellante è stata invitata a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
rilevato che l'ordinanza è pervenuta alla destinataria il 9 settembre 2008 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatole è scaduto il 24 settembre 2008;
accertato che l'anticipo richiesto è stato versato solo il 3 ottobre 2008, senza che l'interessata abbia postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamen-te ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anti-cipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
–; –o. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.