Incarto n.
11.2008.113

Lugano,

12 settembre 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 256.2008/R.73.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

AP 1

(già patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

alla

 

 

 

 CO 1, , e a

 

CO 2

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

per quanto riguarda il diritto di visita al figlio

 

D__________ (2004);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

                                              21 luglio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Dal matrimonio celebrato a __________ l'8 luglio 2003 tra CO 2 (1969), cittadino portoghese, e AP 1 (1983), cittadina brasiliana, è nato D__________, l'11 settembre 2004. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2006. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale il figlio è stato affidato alla madre. Con decisione del 23 aprile 2008 la CO 1 ha poi modificato il diritto di visita paterno in un incontro con D__________ ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 20 fino alla domenica alla stessa ora, fungendo come punto d'incontro l'abitazione di __________ a __________.

 

                                  B.   Il 30 aprile 2008 AP 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, rivendicando – tra l'altro – l'affidamento di D__________ e il versamento di contributi alimentari per lui (inc. OA.2008.81). Non consta che il Pretore abbia adottato finora provvedimenti cautelari, nemmeno in materia di relazioni personali.

 

                                  C.   CO 2 si è rivolto il 29 maggio 2008 alla CO 1, dolendosi di non riuscire a incontrare il figlio per le resistenze opposte dalla moglie. Preso atto di ciò, con decisione dell'indomani la CO 1 ha diffidato AP 1 a consentire l'esercizio del diritto di visita così come stabilito dalla risoluzione n. 109/2008 del 23 aprile 2008 sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'interessata, con obbligo di rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.

 

                                  D.   AP 1 è insorta il 6 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullare la decisione predetta. Nelle sue osservazioni del 20 giugno 2008 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso. La CO 1 ha comunicato il 24 giugno 2008 di rimettersi al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Statuendo il 21 luglio 2008, quest'ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 200.– alla ricorrente, tenuta a rifondere al marito un'indennità di fr. 500.– per ripetibili. CO 2 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo legale. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 

                                  E.   Il 24 luglio 2008 AP 1 ha adito questa Camera per ottenere che, restituito effetto sospensivo al suo appello, la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sia annullata. Preliminarmente essa insta perché siano messi a sua disposizione tutti i rapporti relativi alla procedura in corso, (…) segnatamente quello del 19 maggio 2008 della Polizia cantonale indicato nella decisione della CO 1. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Esperito appena tre giorni dopo l'ema­nazione della decisione impugnata, l'appello in esame è sicuramente tempestivo.

 

                                   2.   L'appellante chiede che le siano messi a disposizione tutti i rapporti relativi alla procedura in corso, (…) segnatamente quello del 19 maggio 2008 della Polizia cantonale indicato nella decisione della CO 1. Ora, l'unico rapporto figurante nel fascicolo pervenuto a questa Camera (quello datato 19 maggio 2008 della Polizia cantonale: act. 3, doc. 12) non è menzionato affatto nella decisione della CO 1 (né è citato, tanto meno, dall'Autorità di vigilanza). Ad ogni buon conto, nulla vietava all'interessata di consultare gli atti della causa a suo gradimento, presentandosi alla cancelleria civile del Tribunale d'appello. Rinunciando ad attivarsi, essa medesima si è preclusa tale facoltà.

 

                                   3.   L'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella fattispecie, perché con la decisione impugnata la CO 1 si è limitata a diffidare AP 1, minacciandola di pena nel caso in cui avesse impedito l'esercizio del diritto di visita. Le relazioni personali tra padre e figlio non formando oggetto della decisione, invano la ricorrente ne criticava la disciplina. Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa non era nemmeno contestata. A titolo meramente abbondanziale l'Autorità di vigilanza ha soggiunto che, comunque fosse, in concreto la competenza dell'autorità tutoria era data, il giudice del divorzio non avendo ancora avuto modo di intervenire, mentre l'ingiunzione penale appariva ampiamente giustificata dalle circostanze, l'interessata non mancando di ostacolare deliberatamente gli incontri fra padre e figlio.

 

                                   4.   Nell'appello AP 1 afferma di non avere mai intralciato (né ammesso di intralciare) alcunché e di non avere mai consentito alla designazione di __________ quale curatrice del figlio. Inoltre essa rimprovera al marito di non avere mai esercitato puntualmente il diritto di visita. A suo avviso i provvedimenti presi dalla CO 1 sono di conseguenza ingiustificati e non opportuni per permettere le relazioni personali con il figlio e si chiede che vengano annullati.

 

                                   5.   La decisione appellata è sorretta da due motivazioni: nella prima, principale, l'Autorità di vigilanza ha spiegato perché il ricorso di AP 1 risultava irricevibile; nella seconda, abbondanziale, essa ha illustrato perché il ricorso sarebbe stato respinto quand'anche fosse stato ricevibile. Ciò premesso, nel caso in cui una decisione si fondi su due motivazioni indipendenti, l'appellante deve impugnarle entrambe (cfr. DTF 133 III 228 consid. 7 con richiami; v. anche DTF 133 V 119). Se ne impugna una soltanto, l'appello va dichiarato irricevibile, la decisione impugnata continuando a poggiare sull'altra.

 

                                   6.   In concreto l'appellante impugna unicamente la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza a titolo meramente abbondanziale”. Alla motivazione principale essa nemmeno allude. Perché, in altri termini, l'Autorità di vigilanza avrebbe pronunciato a torto una decisione di irricevibilità non è dato di capire. In condizioni del genere l'appello si rivela inammissibile già a un primo esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Non senza dimenticare che la designazione del curatore educativo al figlio – accennata dall'appellante – è una questione totalmente estranea alla diffida emessa dalla CO 1, onde l'irricevibilità dell'appello anche sotto tale profilo. Improponibile nel suo intero, l'appello sfugge in definitiva a qualsiasi disamina.

 

                                   7.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta intesa a far restituire effetto sospensivo all'appello. Quanto agli oneri dell'attuale giudizio, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente modeste in cui versa l'appellante inducono a moderare l'entità della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alle relazioni personali tra genitori e figli minorenni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo, ove non siano controverse pretese pecuniarie, a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–,;

–;

–.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.