Incarto n.
11.2008.119

Lugano

29 dicembre 2009/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 126.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

alla

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

                                         premesso che con decisione del 24 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1927), designando CO 5 in qualità di curatore;

 

                                         ricordato che il 26 settembre 2007 la Commissione medesima ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti della stessa AP 1 fondata sull'art. 370 CC (cattiva amministrazione);

 

                                         rammentato che con decisione del 27 giugno 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, invitando la Com­missione tutoria regionale a designare la persona del tutore;

 

                                         osservato che il 18 agosto 2008 AP 1 ha introdotto appello per ottenere l'annullamento della decisione di interdizione o, quanto meno, il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza affinché esegua i necessari accertamenti”;


                                         rilevato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

 

                                         accertato che AP 1 è deceduta il 15 giugno 2009;

 

stabilito che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta senza oggetto (v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al § 49; I CCA, sentenza inc. 11.2003.94 del 15 settembre 2005);

 

ritenuto che, di conseguenza, l'appello va tolto dai ruoli, rinun-ciando – eccezionalmente – a percepire oneri processuali;

considerato che non si pone questione di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

 

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

   ;

 ;

  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.