Incarto n.
11.2008.11

Lugano

16 novembre 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.116 (accertamento di servitù, rispettivamente accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 ottobre 2005 da

 

 

AP 1

AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 19 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 2 e AP 1 sono comproprietari – in ragione di un mezzo ciascuno – del fondo n. 16 RT di __________ (ora RFD di __________, sezione di __________; già n. 57 MF e n. 1180A, 1180b, 1180a VM), su cui sorge una casa d'abitazione con annesso fienile, oltre a un ripostiglio, un'autorimessa e una tettoia. Il fondo confina a ovest con la strada cantonale e a est con la particella n. 18 RT (ora RFD; già n. 54 MF e n. 1169 VM), di proprietà di AO 1.

 

                                  B.   Nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni tenutasi a __________ avviata con risoluzione del 23 settembre 2002 – pubblicata nel foglio ufficiale del 27 settembre 2002 – __________, AP 1 e AP 2 avevano chiesto l'iscrizione di un diritto di passo agricolo per carico e scarico in favore del loro fondo – n. 16 citato – a carico del fondo n. 18 menzionato. Ne è sorto un contenzioso, che si è risolto con una decisione del 15 marzo 2005 della “Commissione di ricorso di II. istanza”, nominata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 44/04 del 24 giugno 2004 per decidere i ricorsi contro le decisioni rese dalla commissione di ricorso di prima istanza nell'ambito del raggruppamento particellare citato. Essa ha respinto il ricorso.

 

                                  C.   Il 17 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere che fosse iscritto in favore della loro particella n. 16 RT dell'allora Comune di __________ un diritto di passo con ogni veicolo sul cortile (subalterno c) della confinante particella n. 18 RT. Essi invocavano una servitù costituita con rogito n. 624 del 27 dicembre 1927 del notaio avv. __________, ma mai iscritta nel registro fondiario provvisorio. Essi fanno valere di averla sempre adoperata sin d'allora, sicché i presupposti dell'acquisizione trentennale sono adempiuti. In via subordinata, gli attori hanno postulato il riconoscimento di un diritto di passo necessario. Nella sua risposta del 9 dicembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno mantenuto le loro rispettive domande di giudizio anche nel successivo scambio di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 4 maggio 2006.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 29 gennaio 2007 gli attori hanno ribadito le loro richieste di giudizio, proponendo tuttavia un'indennità simbolica di fr. 10.– qualora la domanda subordinata dovesse essere accolta. AO 1, nel suo memoriale del 24 gennaio 2007, ha nuovamente proposto di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 19 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto complessivi fr. 2000.– a titolo di ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 21 gennaio 2008, nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2008 AO 1 propone di dichiarare irricevibile l'appello, rispettivamente di trasmetterlo – in via subordinata – alla Camera di cassazione civile per competenza e di respingerlo nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata intimata il 20 dicembre 2007 ed è pervenuta al patrocinatore degli appellanti il giorno successivo (appello, pag. 2 in fondo). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in esame è dunque – tenuto conto delle ferie giudiziarie – tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni del 12 febbraio 2008.

 

                                   2.   Il Pretore ha fissato il valore di causa in fr. 10 000.– (sentenza impugnata, consid. 4). AO 1, nelle sue osservazioni, ritiene che “gli insorgenti medesimi hanno indicato che il valore del contestato diritto di passo da essi preteso non sarebbe superiore a fr. 10.–”. Egli chiede pertanto che l'appello sia dichiarato irricevibile, rispettivamente trasmesso alla Camera di cassazione civile per competenza, non essendo raggiunto il valore litigioso di fr. 8000.– ai fini dell'appellabilità.

 

                                         Nelle controversie relative a servitù o diritti di vicinato, il valore è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto, il valore di fr. 10.– indicato dal convenuto corrisponde, per vero, a quanto offerto dagli appellanti a titolo d'indennità nel caso in cui – in accoglimento della domanda subordinata – dovesse loro essere accordato un diritto di passo necessario attraverso il fondo di AO 1. Nulla dicono però gli appellanti in merito al maggior valore che la litigiosa servitù di passaggio implicherebbe per il loro fondo, né il convenuto fornisce indicazioni al riguardo. Ed è tale valore a dovere essere vagliato in primo luogo (v. art. 6 CPC ticinese). Non si giustifica quindi di scostarsi dal valore litigioso accertato dal Pretore, che appare commisurato al maggior valore che il fondo di AP 1 e AP 2 trarrebbe dalla servitù da loro rivendicata. L'appello, sotto questo profilo, è di conseguenza ricevibile.

 

                                   3.   Il Pretore ha presentato i principi validi in materia di servitù e di iscrizioni nel registro fondiario (sentenza impugnata, consid. 1). Egli, sulla scorta del “rogito notarile del notaio __________ (…) del 27 dicembre 1927” ha rilevato che il contestato diritto di passo gravava l'allora particella n. 1167 delle volture catastali. Di contro – ha proseguito il Pretore – il convenuto era proprietario del fondo n. 1169. Non vi sarebbe dunque, a mente del primo giudice, identità del fondo gravato, sicché il rogito citato non soccorreva per la chiesta iscrizione (sentenza impugnata, consid. 2 e 2.1). Quanto al preteso acquisto per usucapione, il Pretore ha rilevato che esso non è possibile dopo l'entrata in vigore del Codice civile, ma rimane possibile solo per i trent'anni precedenti quella normativa. Egli l'ha negato in concreto per mancanza di prove, in particolare poiché i dati agli atti risalgono unicamente al 1897 (sentenza impugnata, consid. 2.2 e 2.3). Infine il Pretore ha esaminato la richiesta subordinata di ottenere un passo necessario a norma dell'art. 694 CC. Egli ha respinto anche questa possibilità, siccome irricevibile, poiché gli attori hanno offerto l'indennità solo con le conclusioni di causa (sentenza impugnata, consid. 3.2 e 3.3). Certo, il primo giudice ha aggiunto che la petizione sarebbe stata respinta anche nel merito, poiché vi sarebbero misure alternative al postulato passo necessario.

 

                                   4.   Nel loro appello, AP 1 e AP 2 rimproverano al Pretore di avere disatteso il contenuto del rogito n. 624 del notaio avv. __________ (doc. G). Essi sostengono, in questa sede, che quel documento è del 1906 e non del 1927 e che il mappale n. 1167, a carico del quale l'atto pubblico da loro invocato ha istituito una servitù di passaggio, sarebbe stato assorbito dal mappale n. 1169, ora 18 RT. Dalle volture catastali relative a tale fondo (doc. C) si evincerebbe – soggiungono gli attori – che il fondo mappale n. 1167 è divenuto nel 1932 il fondo mappale 1167p. Il fondo sarebbe poi stato incluso nel nuovo fondo mappale n. 1168 nel 1978 e, infine, ceduto a __________. Tra i fondi mappali n. 1167 e n. 1167p vi sarebbe – a mente degli appellanti – identità “perché il geometra indica che la superficie del fondo resta immutata (mq. 92)”. L'esistenza di un diritto di passo sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che l'odierno subalterno c del fondo del convenuto è descritto quale “passo”. AO 1 non potrebbe, infine, prevalersi dell'art. 973 cpv. 2 CC, non potendo egli essere considerato in buona fede. Egli, rispettivamente i proprietari precedenti, infatti, “non potevano ignorare la situazione, in particolare l'esistenza di una servitù di passo, regolarmente costituita mediante atto pubblico (doc. G) ed effettivamente esercitata”.

 

                                   5.   Alle parti e al primo giudice è sfuggito che il doc. G contempla l'atto di divisione del 13 luglio 1906, sottoscritto davanti al “perito incaricato” __________, a due testimoni ed al notaio avv. __________ (vedi tabellionato alle pag. 3 e 5 e firma in calce), con cui __________ e __________ fu __________ avevano proceduto alla divisione dei beni immobili pertoccati loro per successione paterna e materna. Gli attori hanno prodotto questo documento come doc. G, inserito nella copertina (vuota) del rogito n. 624 del notaio avv. __________ del 7 dicembre 1927, con il quale non ha nulla a che vedere. Sia come sia, l'atto pubblico di cui al doc. G, per quanto attiene ai fondi litigiosi, a pagina 1 riporta la seguente situazione:

 

                                              "Lotto primo, assegnato dalla sorte al sig.r __________

                                              a)    Stabili in territorio di __________

                                                                                (omissis)

                                                                                Stalla e fienile in __________, in mappa 1170, compreso

a)       La concimaia costruita sul N 1171 di mappa

b)      il diritto di passo sul N 1167

                                  (omissis)"

 

                                         Il medesimo doc. G, a pagina 6, ha il seguente tenore:

 

"Lotto secondo, assegnato dalla sorte al sig.r __________

a)    Immobili in territorio di __________

Casa nuova – __________, costruita sul N 1180 e 1171 di mappa […] compreso:

a)       la porzione di fondo in mappa al N 1180 fra la detta casa e la stradella comunale di fronte al caseificio

b)      il diritto di passo sul fondo in mappa al N 1167

c)      il fondo in mappa al N 1171 ad eccezione della porzione occupata dalla concimaia annessa alla stalla e fienile in mappa al N 1170 ed assegnata al lotto primo"

 

                                         a)  L'atto di divisione ha dunque istituito una servitù prediale di passo in favore dei fondi n. 1170, 1171 e 1180 e gravante sul fondo mappale n. 1167. Resta da vagliare se il fondo n. 1167 corrisponda al n. 18 come preteso dagli appellanti. Il Pretore lo ha escluso. Pacifico, come dimostrano i doc. B e D, che gli attori siano proprietari dell'originario fondo dominante n.1180. Quanto all'altro fondo dominante – il n. 1170 – esso è di proprietà del convenuto dal 26 settembre 1978 (v. doc. C, pag. 1 in fondo).

 

                                         b)  In concreto, le volture catastali relative al mappale 18 RT (doc. C) permettono di attestare che nel 1897 “risultavano intavolati a __________ qm __________ (…) mapp. 1167, ortaglia, mq. 92 (…)”, mentre nel 1932 “risultavano intavolati a (…) __________ (…) mapp. 1167p, zerbo e piazz., mq. 92”. Il fondo n. 1167p risulta solo nel 1932. Che i metri quadrati del fondo n. 1167 e del mappale n. 1167p siano identici è pacifico. Che i due fondi lo siano per ciò solo è soluzione affrettata. Da un lato, che un'ortaglia sia uno zerbo non è dato di sapere né gli appellanti lo dimostrano; e dall'altro perché altri fondi hanno cifre identiche ma sono indipendenti (si veda ad esempio: n. 1170 e 1170a).

 

                                              La superficie – di 92 mq – rimane invariata sino al 26 settembre 1978, quando il fondo n. 1167p è annesso ai fondi n. 1168 e 1168a per diventare il nuovo 1168 – intestato a __________ – in cui però lo zerbo e il piazzale sono “solo” di 81 mq. Certo, quel medesimo giorno, AO 1 ha acquistato, tra altri immobili, “mq 16 e mq 75 staccati dal mapp. 1168”. Queste porzioni hanno costituito il nuovo fondo n. 1169, in cui lo “zerbo e piazzale” risultano, appunto, di 75 mq. Nel 1984 dalle volture spariscono sia lo zerbo sia il piazzale per fare posto a un generico “passo” di 94 mq, confermato nel 2003. Che il passaggio di terreno di 75 mq fosse l'originaria zona d'esercizio del chiesto diritto di passo non è dato di sapere. Non si può dunque affermare che vi sia identità dei fondi gravati. In ogni caso, gli appellanti non hanno provato, come loro incombeva che la servitù istituita con l'atto di divisione ereditaria gravava sulla parte del mappale n. 1168 ceduta a AO 1 e così confluita nella particella n. 18 RT di __________ (__________), da loro indicata quale fondo serviente.

 

                                         c)  In sintesi, gli appellanti non hanno dimostrato l'identità tra i vecchi mappali n. 1167 e n. 1167p di __________ né che il mappale n. 1167p sia stato integrato nell'odierno preteso fondo serviente, n. 18 RT di __________ (__________). L'atto di divisione di cui al doc. G non è quindi – come accertato dal Pretore – valido titolo costitutivo di servitù a carico di quest'ultimo fondo. Il fatto che il subalterno c del fondo oggi di proprietà di AO 1 sia descritto a registro fondiario quale “passo” indizia per un diritto di passo, ma non può sopperire alla mancanza di titolo, poiché tale indicazione ha solo effetto descrittivo e non costitutivo (Fasel, Grundbuchverordnung [GBV], Kommentar, Basilea 2008, n. 8 ad art. 1). Non si pone dunque la questione di sapere se AO 1 benefici o no della protezione della buona fede a norma dell'art. 973 cpv. 1 CC, o se AO 1 avrebbe dovuto compiere approfondite indagini in merito a un ipotetico, ma non iscritto passo a registro fondiario. Che altre persone siano transitate sul fondo oggi del convenuto è anche possibile. Resta dubbio il titolo del passaggio e la durata dell'eventuale uso. E gli appellanti non hanno provato né l'uno né l'altro. L'appello, al riguardo, è pertanto destinato all'insuccesso. D'altronde, gli attori medesimi affermano che le volture non permettono una lettura completa e precisa (memoriale, n. 4 pag. 3).

 

                                   6.   Gli appellanti si dolgono poi della decisione in merito alla pretesa usucapione della servitù. Essi pretendono che “la prova richiesta dal giudice, secondo il quale i testi dovrebbero riferire su fatti antecedenti al 1912, per riconoscere tale prescrizione appare infondata e sproporzionata”. La prova “dell'esercizio pacifico e senza interruzione della servitù” sarebbe, a mente degli appellanti, contenuta nei documenti da loro prodotti. Secondo AP 1 e AP 2, dai doc. C, D e G emergerebbe che i fondi litigiosi appartenevano tutti alla stessa famiglia e che l'esercizio del diritto di passo avveniva sin dal 1856. Infine, insistono gli appellanti, il fondo del convenuto faceva parte fino al 1897 della proprietà __________ e non era pertanto intavolato a registro fondiario. Ciò giustificherebbe – soggiungono – l'assenza di volture catastali anteriori al 1897 relative a quel fondo (doc. C). Sostengono infine che, secondo il previgente Codice civile ticinese, il termine di prescrizione acquisitiva della servitù era di soli dieci anni. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.

 

                                         a)                                    Gli appellanti affermano che la servitù sia stata costituita il 13 luglio 1906. L'argomento in sé è nuovo, come essi stessi notano (appello, n. 5 pag. 4 “[q]uesto atto notarile, è stato sottoscritto in data 13 luglio 1906 [cfr. ultima pagina dell'atto] e non nel 1927 [come erroneamente indicato nella causa e nella sentenza qui impugnata]”). Il convenuto ne eccepisce il carattere di novità (memoriale, ad 5 pag. in alto). Dandosi argomento nuovo, esso è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Nondimeno, anche a volere ritenere quel documento del 1906, la sorte dell'appello sarebbe comunque sia segnata.

 

                                         b)  Il diritto di passo era, secondo il diritto privato ticinese, una servitù “affermativa” (consistente nella facoltà di usare il fondo altrui) e “discontinua” (richiedente per il suo esercizio il “fatto attuale” dell'uomo), la quale poteva acquisirsi “in forza di un titolo” oppure – ove il transito fosse apparente – in trent'anni di uso pacifico, non clandestino né precario (art. 341 e 342 del Codice civile ticinese del 1882; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 6).

 

                                         c)  Gli appellanti affermano che la servitù sarebbe stata costituita il 13 luglio 1906. E a quel momento, il Codice civile ticinese prevedeva un'acquisizione straordinaria trentennale. Ora, i testimoni sentiti in corso d'istruttoria non hanno fornito informazione alcuna in merito all'asserito transito nel periodo trentennale precedente l'entrata in vigore del Codice civile svizzero. Infatti nessuno – per ragioni anagrafiche – lo poteva fare. Certo, che gli attori si servissero del passaggio litigioso può anche essere ammesso. Ciò non toglie che – come ritenuto dal Pretore – dopo il 1912 una servitù non può più essere acquisita per usucapione. In difetto di una prova che dimostri l'uso precedente al 1912 la petizione andava, a ragione, respinta.

 

                                         d)  Gli appellanti, poi, sostengono che l'esercizio di tale passaggio sarebbe comprovato dai doc. C, D e G, e quindi sin dal 1856. A quel periodo vigeva il Codice civile ticinese del 1827, per il quale la prescrizione acquisitiva di diritti reali era di soli dieci anni (art. 1215 Codice civile ticinese del 1827). Tali documenti però si limitano a descrivere volture catastali dei fondi litigiosi a partire dal 1856. Nulla dimostrano quanto a un ipotetico transito regolarmente esercitato sull'odierna particella del convenuto. Nemmeno quando detta particella era ancora di proprietà della famiglia __________ fino al 1897 (appello, pag. 8). E quando il titolare di una servitù era proprietario sia del fondo dominante sia del fondo serviente la servitù si estingueva (art. 283 Codice civile ticinese del 1827). Ciò premesso, un'usucapione avrebbe – se del caso – potuto intervenire dopo il 1897 e sino al 1912. Ciò che, come si è detto qui sopra (consid. 6c) non è stato dimostrato dagli attori.

 

                                   7.   Per quel che riguarda la richiesta subordinata, gli appellanti obbiettano, in merito all'indennità da versare, che essi da sempre hanno ritenuto “iniquo” un eventuale pagamento. Essi argomentano che tale scelta deriva dal fatto che il passo sarebbe da esercitarsi su un “passo” già esistente, che non vi sarebbe alcun pregiudizio al fondo del convenuto e che AO 1 medesimo era al corrente dell'esistenza e dell'uso del passo. Ciò posto, un'indennità sarebbe contraria al principio della buona fede (appello, n. 15 pagg. 11 e 12). Essi concludono sostenendo che non vi sarebbe errore procedurale alcuno e che finanche il convenuto mai ha preteso alcunché.

 

                                         Ora, il Pretore – come ricordato (qui sopra consid. 3) – ha dichiarato irricevibile la domanda subordinata, in difetto di quantificazione iniziale. Con tali argomenti gli appellanti non si confrontano. Né spiegano perché l'opinione di Steinauer sulla quale il Pretore ha fondato il proprio convincimento sarebbe erronea. Qualificare “ingiusto” un versamento non significa certo spiegare perché la scelta del Pretore non è condivisibile. Carente di motivazione l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

 

                                         Aggiungasi, comunque sia, che gli appellanti medesimi affermano di avere chiesto all'udienza preliminare una perizia volta a determinare l'eventuale indennità. Se non che, le prove servono a dimostrare fatti allegati nello scambio di memoriali iniziali (Rep. 1989 pag. 108). E di un'indennità non vi è traccia alcuna in quelli degli attori. Inoltre, contrariamente a quanto essi assumono, la richiesta di perizia non è da loro stata motivata all'udienza preliminare. E tale perizia nemmeno è stata assunta, sicché di nuovo la loro doglianza è priva di consistenza. Ma gli attori dimenticano anche che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in caso di contestazioni pecuniarie l'attore non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9 con richiami di dottrina e giurisprudenza), salvo estremi che non soccorrono in concreto (v. per esempio: DTF 123 III 140). Che l'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) abbia carattere pecuniario è pacifico (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). In altre parole, spettava agli attori spiegare in avvio di procedura perché essi non ritenevano giustificato il versamento di un'indennità, e non attendere l'esito della vertenza. L'appello, anche se esaminato su questo aspetto, non avrebbe – verosimilmente – avuto miglior sorte.

 

                                   8.   Sempre riguardo all'accesso necessario, ma nell'ambito delle riflessioni supplementari svolte dal Pretore, gli appellanti ritengono che l'accesso da loro richiesto è necessario per lo “sfruttamento economico dell'immobile”, essendo senza di esso, a loro dire, impossibile accedere alla cascina e al fienile come anche all'appartamento, locato a terzi, sito all'ultimo piano della loro abitazione. Questi vani, infatti, sarebbero provvisti di aperture sul lato a monte, accessibili unicamente tramite il passaggio da loro rivendicato. Essi, infine, senza circostanziare la loro affermazione, definiscono inopportune e non fattibili le modifiche proposte dal Pretore nella sentenza impugnata per garantire un accesso più sicuro al loro edificio.

 

                                         Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Per accesso sufficiente si intende un collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce solo un accesso necessario, non un collegamento ideale alla pubblica via e nemmeno un accesso a tutti i subalterni di una particella. Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa destinazione. L'art. 694 cpv. 1 CC conferisce solo, in altri termini, il diritto di ottenere un accesso sufficiente: al richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio di maggior scapito ai vicini solo per poter raggiungere un determinato punto del suo fondo, se non nel caso di costi sproporzionati (RtiD I-2007 pag. 766, consid. 8a).

 

                                         In concreto, il fondo di __________ e __________ confina a valle con la strada cantonale. Su quel lato, la loro proprietà dispone di tre spazi accessibili con veicoli a motore: un portico e una rimessa sotto il fienile (sub. B) come pure un piazzale a sud, affiancato all'abitazione. Inoltre, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dal convenuto (doc. 3), il portico sotto il fienile di __________ e AP 2 è effettivamente adoperato per parcheggiarvi un'automobile. In queste circostanze, la condizione dell'accesso insufficiente non può dirsi adempiuta, dovendosi gli appellanti accomodare delle vie d'accesso esistenti. Il diritto di passo necessario non conferisce infatti, nell'evenienza, agli appellanti il diritto di raggiungere il fienile e l'appartamento al piano superiore della casa attraverso la via più comoda. Aggiungasi che il fienile è collegato con il sottostante ripostiglio – accessibile con veicoli a motore – mediante una scala (verbale di udienza del 6 luglio 2006, trascrizione dattilografica, pag. 4) e che in merito all'appartamento che sarebbe raggiungibile solo dal retro, AP 1 e AP 2 non hanno dimostrato l'assenza di passaggi interni.

 

                                         Invero __________ ha affermato di avere “da sempre” visto transitare sul passaggio litigioso “i signori __________, i loro famigliari, i loro inquilini e in genere tutte le persone che, possedendo dei terreni oltre il vialetto, lo utilizzavano per il transito con i materiali e i prodotti dell'agricoltura” (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 1), mentre __________ ha dichiarato di avere utilizzato, per accedere all'appartamento da lui locato verso il 1954, l'accesso ora rivendicato da AP 1 e AP 2 (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tali testimonianze nulla rilevano però in merito all'assenza di accessi interni all'appartamento sito al piano superiore dello stabile di proprietà degli appellanti. Anche in merito all'accesso pedonale sul lato a valle, confinante con la strada cantonale, la sentenza pretorile si rivela corretta: spetta agli appellanti rendere più sicuro l'accesso senza far capo al fondo del vicino. Del resto, gli appellanti neppure spiegano perché le modifiche proposte dal Pretore dovrebbero essere inopportune o inattuabili e neanche se l'accesso sul retro della casa, da esercitarsi sul fondo di AO 1, possa risolvere il problema della pericolosità dell'accesso a valle, posto come gli appellanti medesimi affermano che tale accesso è inteso per servire l'appartamento superiore e il fienile, ma non le altre parti della casa. Anche sotto questo profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                10.   Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 10 000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri dell'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr.   500.–

                                         b)  spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr.   550.–

 

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.