Incarto n.
11.2008.123

Lugano

28 giugno 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.13 (responsabilità del proprietario immobiliare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2007 da

 

 

 AP 1 e AP 1,

 (patrocinati da PA 1)

 

 

Contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato da PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di giudizio:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 settembre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 1° settembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 813 RFD di __________, che confina a monte con la particella n. 812, appartenente a AO 1. Da una parete rocciosa che si trova su quest'ultimo fondo si sono staccati il 6 dicembre 2005 circa 10 m³ di materiale, che sono franati sulla proprietà di AP 1 e AP 2, causando importanti danni al terreno e a un fabbricato.

 

                                  B.   Il 26 gennaio 2007 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che AO 1 fosse tenuto a prendere ogni misura idonea ad assicurare la parete rocciosa posta sul suo fondo e fosse condannato a versar loro una somma indeterminata in risarcimento del danno. Nella sua risposta del 26 marzo 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 3 maggio 2007 e l'istruttoria si è chiusa il 18 aprile 2008. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 9 giugno 2008 AP 1 e AP 2 hanno postulato unicamente la corresponsione di fr. 79 189.65 con interessi al 5% dal 19 marzo 2006 a titolo di risarcimento danni. Nel suo memoriale del 12 giugno 2008 AO 1 ha sollecitato nuovamente il rigetto della petizione. Statuendo con sentenza del 1° settembre 2008, il Pretore ha respinto la petizione e ha addebitato le spese (con una tassa di giustizia di fr. 3000.–) agli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 7000.– per ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19 settembre 2008 per ottenere che la loro richiesta di risarcimento sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 100 000.– (sentenza impugnata, consid. 5), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.

 

                                   2.   Il Pretore ha rilevato anzitutto che la rinuncia degli attori a esigere opere di premunizione sul fondo del convenuto raffigura desistenza. Ciò premesso, egli ha riassunto le condizioni che disciplinano la responsabilità del proprietario a norma dell'art.  679 CC, rimproverando agli attori di non avere nemmeno preteso che l'instabilità della parete rocciosa e la conseguente frana fossero imputabili in qualche modo all'uso o allo sfruttamento che era stato fatto del fondo. L'accaduto appariva ricondursi piuttosto alle caratteristiche geologiche del terreno, tant'è che il perito giudiziario non aveva ritenuto prevedibile lo scoscendimento. In simili circostanze AO 1 non poteva dunque essere tenuto a rispondere dell'evento in virtù dell'art. 679 CC.

 

                                         Quanto a un'eventuale responsabilità per colpa giusta l'art. 41 CO, il Pretore si è domandato se il convenuto non avrebbe dovuto eliminare la vegetazione della rupe per prevenire il cedimento. Egli non ha escluso che al verificarsi dello smottamento potesse avere concorso lo svilupparsi di radici nelle fessure del terreno, ma ha ritenuto che ciò non bastasse per dimostrare una colpa. Certo, “l'intera zona è interessata da una generale predisposizione al dissesto”, ma per vigilare l'instabilità della parete “il convenuto (o più precisamente i precedenti proprietari del fondo)” aveva applicato alla roccia “dei sigilli, ossia delle spie”, provvedimento che il perito ha definito adeguato alla gravità del rischio. Per il Pretore, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto neppure sotto questo profilo.

 

                                   3.   Gli appellanti sostengono che il convenuto ha agito con negligen­za, poiché non ha mai intrapreso nulla di concreto per monitorare il movimento della parete rocciosa. Le spie rinvenute sul fondo era­no state apposte dalla precedente proprietaria e nemmeno risulta che il convenuto ne fosse a conoscenza. Inoltre l'accorgimento non poteva dirsi efficace, poiché l'instabilità della roccia andava vigilata non solo in relazione allo spostamento, ma anche in funzione di eventuali cedimenti. Né il convenuto si è mai interrogato sulla corretta posizione delle “spie” o sulla validità della misura, ciò che denota un'imprevidenza colpevole, il dirupo essendo esposto a precipitazioni “piuttosto intense”, onde la necessità di provvedimenti più incisivi. Poco importa che il convenuto avesse eseguito lavori di pulizia e tagliato la vegetazione cresciuta sulla roccia. Vista situazione di pericolo, interventi del genere non bastavano. Ne segue che, a parere degli appellanti, AO 1 va considerato responsabile dell'evento e condannato a risarcire il danno.

                                     

                                   4.   Nella fattispecie è pacifico che il franamento si riconduce a cause naturali (perizia, pag. 12, risposta n. 1). Ora, come ha ricordato il Pretore, una violazione di vicinato implica – tra l'altro – un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, sia esso dovuto ad attività o a omissione del proprietario. Si dà omissione ove il proprietario non prenda le misure necessarie per impedire che il vicino sia esposto a pericoli creati dall'uso o dallo sfruttamento del fondo (Steinauer, Les droits réels vol. II, 3ª edizione, pag. 227 n. 1912a; Roten, Intempéries et droit privé, Friburgo 2000, pag. 499 n. 1565). Un fenomeno naturale non costituisce tuttavia un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, né un proprietario eccede nell'esercizio del suo diritto per il solo fatto di lasciar sussistere sul proprio fondo uno stato di pericolo per i vicini, se questo stato risulta esclusivamente da fenomeni naturali (DTF 93 II 234 consid. 3b; Rey, Ausservertragliches Haftplichtrecht, 4ª edizione, pag. 252 n. 1100 con riferimenti). Accertate tali premesse, una responsabilità del convenuto nel caso specifico sulla base dell'art. 679 CC è dunque esclusa.

 

                                   5.   Quanto a un'eventuale responsabilità per atto illecito, il problema è di sapere se un proprietario sia tenuto, per dovere generale di diligenza, a eliminare dal suo fondo un pericolo imputabile esclusivamente a fenomeni naturali. Risolta in un primo tempo affermativamente dal Tribunale federale (sentenza del 4 febbraio 1965 in re Comune di Friburgo, pubblicata in: ZBl 67/1966 pag. 462 consid. 3), la questione è poi stata riconsiderata e lasciata indecisa (DTF 93 II 237 consid. 3c). Roten reputa che qualora il proprietario ometta di adottare misure di premunizione da fenomeni naturali non sia data una sua responsabilità a norma dell'art. 41 CO (op. cit., pag. 518 n. 1628). Anche il Tribunale federale si è domandato se non tocchi piuttosto a chi costruisce in prossimità di pericoli naturali prendere le misure necessarie per proteggere il proprio fondo (DTF 93 II 230 consid. 3c). Sia come sia, il quesito può continuare a rimanere aperto nel caso in esame per le considerazioni che seguono.

 

                                         a)   Che l'instabilità della parete rocciosa sulla particella n. 812 fosse nota è indubbio, gli attori sapendo delle spie apposte dalla precedente proprietaria (doc. M, pag. 4). Il convenuto ha fatto valere da parte sua – senza essere smentito – di

                                               avere controllato regolarmente quei sigilli (risposta, pag. 10) e che essi non lasciavano presagire spostamento alcuno, tanto che la massa rocciosa è verosimilmente franata in modo repentino (perizia, pag. 10 in alto; doc. M, pag. 4). Quali altri accorgimenti più incisivi il convenuto avrebbe dovuto adottare nelle condizioni descritte gli appellanti non spiegano. Il perito ha rilevato invero che, essendo la zona soggetta a generale dissesto geologico, si sarebbe potuta ampliare l'area vigilata, ma che il monitoraggio con spie di controllo denota “evidenti limiti qualora l'evento instabile accada con velocità o di notte”. Inoltre, sempre secondo il perito, nemmeno un controllo più esteso sarebbe avrebbe garantito la prevedibilità dell'evento, senza dimenticare che è improbabile “la posa di sistemi di monitoraggio complessi (tipo estensimetri, geodesia con misurazioni in continuo) quando non sono messi in pericolo beni primari (case primarie, vie di transito, scuole…)”. In definitiva, per l'esperto, il sistema adottato “sembra proporzionato” alla prospettabile entità del rischio (perizia, pag. 13 in fine).

 

                                         b)   Ciò posto, non si può dire che, foss'anche tenuto a prevenire la frana sul fondo degli attori, il convenuto abbia trascurato misure di premunizione ragionevolmente proporzionate alla gravità del rischio. Si ricordi che il fabbricato sul fondo degli attori è adibito a mero ripostiglio, mentre la casa di vacanza situata sulla particella n. 794 è più lontana e non è stata toccata dal franamento. Per di più, “in casi relativamente piccoli come questo (…), l'evento dev'essersi prodotto all'improvviso, comunque senza avere il tempo che qualcuno se ne possa essere accorto prima” (perizia, pag. 10).

 

                                         c)   Gli appellanti affermano che il convenuto avrebbe dovuto

                                               estirpare la vegetazione cresciuta sulla parete rocciosa, le cui radici hanno contribuito al verificarsi del fenomeno (perizia, pag. 10). Dandosi vegetazione invasiva – essi sottoli­neano – occorre invero una “corretta una manutenzione mirata al taglio regolare delle piante potenzialmente in grado di crescere molto, non solo con il fusto, ma anche con le radici” (perizia, pag. 11). Essi non contestano però che dal 2002, quando ha acquistato il fondo, due volte l'anno il convenuto ha eseguito lavori di pulizia al giardino, tagliando la vegetazione, in particolare gli arbusti (interrogatorio formale dell'8 aprile 2008, risposte n. 1 e 2). Che tali interventi fossero insufficienti, inadeguati o manchevoli non risulta. Anche sotto questo profilo il comportamento di AO 1 non presta dunque il fianco alla critica.

 

                                         d)   Una responsabilità civile fondata sull'art. 41 CO potrebbe ravvisarsi tutt'al più – il Tribunale federale ha lasciato invero il quesito indeciso (DTF 93 II 238 consid. 3c) – ove il proprietario di un fondo, pur consapevole del pericolo che dal proprio fondo incombe sul fondo del vicino, ometta di avvisare quest'ultimo (Roten, op. cit., pag. 518 n. 1628). Sta di fatto che in concreto gli attori sapevano fin dal 1991 del rischio insito nello smottamento della parete rocciosa (doc. Y). Ancora una volta la responsabilità del convenuto non può quindi essere messa in causa. Ne discende che, destituito di fondamento anche in proposito, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'ade­guata indennità per ripetibili.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.  

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1500.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1550.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.