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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.144 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 luglio 2004 da
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AA 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 settembre 2008
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
25 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 ottobre 2008 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) ed AP 1 (1964) si sono sposati a __________ il 12 ottobre 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora per la __________. La moglie, funzionaria amministrativa per la __________, è stata dichiarata invalida all'80% il 1° novembre 1999 e dal 1° dicembre successivo percepisce rendite d'invalidità. I coniugi si sono separati alla fine di febbraio del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1784 RFD intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 26 marzo 2004, con sentenza del 1° settembre 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato AA 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili dal 1° aprile 2003 (inc. DI.2004.91). Adita da entrambe le parti, con sentenza del 23 ottobre 2007 questa Camera ha fissato il contributo litigioso in fr. 1605.– mensili dal 1° gennaio 2004 (inc. 11.2004.111).
C. Nel frattempo, il 30 luglio 2004, AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una causa unilaterale di divorzio, ha rivendicato un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni, si è riservato la possibilità di formulare una sua proposta in materia di previdenza professionale e ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie. Nella sua risposta del 28 ottobre 2004 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha proposto lo scioglimento del regime dei beni “secondo le risultanze dell'istruttoria”, ha postulato l'iscrizione di un diritto di abitazione in suo favore per tre anni sulla particella n. 1784 RFD di __________ e ha chiesto un contributo alimentare “che verrà indicato ad istruttoria ultimata” e un'adeguata indennità sulla base dell'art. 124 CC.
D. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 23 febbraio 2005 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine bimestrale di riflessione, così come un termine di 10 giorni per presentare un allegato con le motivazioni e conclusioni sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose. Il 25 aprile e 12 luglio 2005 AA 1 ed AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sugli effetti del divorzio controversi. Intanto, nei loro rispettivi allegati del 7 marzo 2005 essi hanno confermato le domande formulate con la petizione e con la risposta. L'udienza sui punti contestati si è tenuta il 20 settembre 2005. L'istruttoria è iniziata il giorno successivo.
E. Il 18 maggio 2005 AO 1ha avuto da __________ __________, e il 31 ottobre 2005 ha adito il Pretore per ottenere la riduzione a fr. 1150.– mensili dal giugno all'ottobre 2005 e a fr. 970.– mensili in seguito del contributo provvisionale per la moglie. All'udienza del 28 novembre 2005, indetta per la discussione, il Pretore ha proposto di fissare il contributo alimentare a fr. 1150.– mensili dal giugno al settembre del 2005 e a fr. 1225.– mensili dopo di allora, “riservata la facoltà di inoltrare una richiesta di modifica di tale accordo a dipendenza delle risultanze della decisione del Tribunale di appello, con effetto retroattivo dal 1° giugno 2005”. Le parti hanno accettato la proposta con lettere del 2 e del 6 dicembre 2005.
F. Il 1° dicembre 2006 AA 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché ordinasse alla moglie di lasciare l'abitazione di __________ entro il 31 marzo 2007 o, quanto meno, assegnasse alla medesima un termine fino al 15 gennaio 2007 per presentare un programma terapeutico concreto e uno scadenzario entro cui si sarebbe trasferita altrove. All'udienza del 30 gennaio 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Con “decreto cautelare” del 28 marzo 2007 il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine fino al 15 maggio 2007 per proporre “una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008”. Un appello presentato da AP 1 contro tale “decreto” è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 26 settembre 2007 (inc. 11.2007.54).
G. Terminata l'istruttoria di merito, il Pretore ha assegnato alle parti il 22 gennaio 2008 un termine fino al 12 marzo 2008 per presentare un memoriale conclusivo. Durante quel lasso di tempo, il
15 febbraio 2008, AP 1 ha adito il Pretore, chiedendo che il contributo provvisionale per lei fosse portato a fr. 1310.– mensili dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2007 e a fr. 1450.– mensili dopo di allora. Il 19 febbraio 2008 il Pretore ha confermato il termine del 12 marzo 2008 per inoltrare le conclusioni scritte di merito, salvo prorogarlo il 25 febbraio 2008 fino al 21 aprile successivo, disponendo l'aggiornamento degli incarti fiscali e invitando le parti a “integrare eventuali osservazioni sulla modifica dell'assetto cautelare nelle conclusioni scritte nella procedura di merito a valere anche quali conclusioni cautelari”.
H. Il 10 marzo 2008 AO 1 ha presentato le sue conclusioni, nelle quali ha postulato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1784 RFD di __________ mediante licitazione ai pubblici incanti con riparto a metà del ricavo, ha proposto un modo per suddividere l'arredamento e le suppellettili (calcolando un conguaglio in suo favore di fr. 24 436.–), ha rivendicato complessivi fr. 33 687.– in liquidazione del regime dei beni, ha prospettato la suddivisione a metà del valore di una polizza assicurativa, ha offerto la metà del conguaglio delle rispettive prestazioni di libera uscita quale indennità adeguata sulla base dell'art. 124 CC e ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare. In un memoriale del 14 marzo successivo egli ha poi proposto di ridurre il contributo provvisionale per la moglie a fr. 148.50 mensili dal 1° giugno 2005 al 31 agosto del 2008 e di sopprimerlo in seguito. Il 14 agosto 2008 AA 1 ha avuto da __________ un secondo figlio, J__________.
I. Nel frattempo AP 1 ha ottenuto una proroga fino al 7 luglio 2008 per inoltrare il memoriale conclusivo e il 2 luglio 2008 si è rivolta al Pretore, lamentando la mancanza di documentazione per quantificare “l'adeguata indennità” da lei rivendicata in base all'art. 124 CC. L'indomani il Pretore ha assegnato alle parti un termine fino al 31 luglio 2008 per produrre i rispettivi attestati di cassa pensione e ha prorogato il termine per le conclusioni fino al 7 agosto 2008. AP 1 ha sottoposto al Pretore una “istanza processuale” in cui comunicava che il marito stava ampliando un proprio immobile, con possibile incidenza sul contributo provvisionale, e ha chiesto di “ordinare il contraddittorio e l'istruttoria relativi all'istanza di modifica dell'assetto cautelare [da lei] presentata il 15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza e di sospendere la procedura di merito”. Con decreto dello stesso giorno il Pretore ha respinto l'“istanza processuale”. Il 18 agosto 2008 AP 1 ha presentato un appello contro tale decisione al quale il Pretore ha negato l'effetto sospensivo.
L. Il 7 agosto 2008 AP 1 ha inoltrato il proprio allegato conclusivo, postulando in via provvisionale l'aumento del contributo alimentare a fr. 1310.– mensili dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2007 e a fr. 1800.– mensili dopo di allora. Nel merito essa ha chiesto l'iscrizione di un diritto di abitazione in suo favore di almeno tre anni sulla particella n. 1784, ha proposto – decorso tale termine – la vendita del fondo ai pubblici incanti con suddivisione a metà del ricavo, ha rivendicato la proprietà di tutti i beni mobili, ha prospettato la suddivisione a metà del valore di un'assicurazione sulla vita, ha offerto fr. 5459.– in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili vita natural durante, così come un'indennità adeguata di fr. 98 113.– sulla base dell'art. 124 CC.
M. Statuendo il 25 agosto 2008 con giudizio unico, il Pretore ha soppresso “in via cautelare” il contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2008. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1784 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione del provento, ha ordinato alla moglie di lasciare l'abitazione due mesi prima dell'asta, ponendo a suo carico gli oneri dell'abitazione fino al momento in cui vi abiterà, ha riconosciuto ad AA 1 la proprietà sui beni elencati nella “colonna marito” del documento allegato alla sentenza, di un sacco di legna, di un quadro “Stoppa” e di una motocicletta, ad AP 1 la proprietà su quelli elencati nella “colonna moglie e beni comuni”, come pure i mobili e le suppellettili della camera da letto, ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 1911.40 in liquidazione del regime matrimoniale, ha riconosciuto a ogni coniuge la metà del valore di una polizza assicurativa, ha condannato il marito a versare alla moglie un'indennità adeguata di fr. 70 000.– giusta l'art. 124 CC e ha negato alla moglie ogni contributo alimentare. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
N. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2008 nel quale postula che in riforma del giudizio impugnato sia iscritto in suo favore un diritto di abitazione di almeno tre anni sulla particella n. 1784, con successiva vendita del fondo ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo alla scadenza del termine (salvo necessità medica di continuare ad abitarvi) e un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2008 AO 1 propone di
respingere l'appello e con appello adesivo chiede di aumentare
a fr. 40 689.20 la liquidazione del regime dei beni, oltre che di ridurre l'indennità adeguata dell'art. 124 CC a fr. 39 363.95. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2008 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo.
O. Nel frattempo, con sentenza del 29 settembre 2008, questa Camera ha accolto un appello introdotto l'11 settembre 2008 da
AP 1 e ha annullato il decreto pretorile del 25 agosto 2008 per quanto si riferiva all'istanza presentata da AP 1 il 15 febbraio 2008. Per il resto l'appello è stato dichiarato irricevibile (inc. 11.2008.120). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro tale giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_764/2008 del 19 ottobre 2009.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'importo dovuto dalla moglie in liquidazione del regime dei beni, lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1784 RFD di __________, l'ammontare dell'indennità adeguata a norma dell'art. 124 CC e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. AP 1 acclude all'appello un estratto ricavato dal sito internet “Comparis.ch” sul costo di appartamenti a __________. Dal canto suo AA 1 allega alle osservazioni all'appello la conferma di avere riconosciuto il figlio J__________, una lettera 17 gennaio 2008 della sua patrocinatrice alla Pretura, una lettera 5 marzo 2007 della Cassa disoccupazione __________, un conteggio disoccupazione del luglio 2008, una lettera 21 giugno 2004 della sua legale a quello della moglie e una lettera 9 settembre 2008 della sua cassa pensione. Benché nuovi, tali documenti sono ricevibili (art. 138 cpv. 1 CC, art. 423b cpv. 2 CPC).
I. Sull'appello principale
3. Il 18 agosto 2008 AP 1 ha presentato appello contro il “decreto” del 4 agosto 2008 con cui il Pretore aveva respinto
un'istanza da lei proposta per ottenere “il contraddittorio e l'istruttoria relativi all'istanza di modifica dell'assetto cautelare presentata il 15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza e di sospendere la procedura di merito” (sopra, lett. G e I). Nell'appello contro la sentenza di merito AP 1 evoca il ricorso contro quel decreto (pag. 4 in fine). Se non che, a quel ricorso il Pretore aveva rifiutato di conferire effetto sospensivo, sicché il gravame sarebbe stato trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che l'interessata dichiarasse nell'appello di merito di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In realtà l'appello di merito non è chiaro al proposito. Comunque sia, con sentenza del 29 settembre 2008 questa Camera ha annullato il decreto pretorile del 25 agosto 2008 che aveva fatto seguito all'istanza presentata da AP 1 il 15 febbraio 2008 (sopra, lett. O). L'appello del 18 agosto 2008 è divenuto pertanto senza oggetto.
Nel memoriale appena citato l'interessata tenta invero di far passare la sua istanza del 4 agosto 2008 (“istanza processuale”) per un'istanza di restituzione in intero. Nella richiesta di giudizio tuttavia essa non chiedeva di essere abilitata a produrre nuove prove (art. 138 CPC), bensì di “ordinare i contraddittori e le istruttorie relativi all'istanza di modifica dell'assetto cautelare presentata dalla moglie il 15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza”. Essa non pretendeva di farsi autorizzare a recare nuovi mezzi di azione o di difesa fuori termine, ma postulava l'indizione di un contraddittorio perché in quell'ambito essa potesse far valere le proprie allegazioni, corredandole dei necessari elementi a sostegno. Del resto, per quanto redatta da un'avvocata, l'istanza non accennava minimamente a restituzione veruna. Il Pretore non aveva dunque alcun motivo per trattarla come domanda di restituzione in intero.
4. Per quel che concerne l'abitazione coniugale (particella n. 1784 RFD di __________, cui è connessa la particella coattiva n. 1758), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, la divisione del bene in seguito al divorzio – che non comporta necessariamente lo scioglimento della comproprietà – deve avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 536 n. 1142). La questione va esaminata pertanto senza indugio.
a) Fondandosi sui motivi addotti nell'ordinanza emessa il 28 marzo 2007, e in particolare alla perizia giudiziaria assunta, il Pretore ha escluso che la moglie potesse vantare un interesse preponderante all'attribuzione della proprietà assoluta sul bene in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC. Ciò premesso, egli ha accertato che le parti concordavano – quantunque per la moglie fosse solo una soluzione subordinata – nel vendere l'immobile ai pubblici incanti e nel suddividere il ricavo netto in ragione di un mezzo ciascuno. Egli ha fissato così in fr. 738 293.– la base d'asta e ha fissato la destinazione del provento, imponendo alla moglie di lasciare l'immobile al più tardi due mesi prima della vendita, gli oneri relativi all'immobile rimanendo a carico di lei fino alla partenza e in seguito a carico dei coniugi, metà ciascuno.
b) AP 1 contesta che l'ordinanza pretorile del 28 marzo 2007 sia concludente, giacché nella sentenza del 26 settembre 2007 questa Camera ha ritenuto che l'unico provvedimento adottato dal Pretore in quel giudizio era stata la fissazione di un termine, ma senza alcuna sanzione in caso di inosservanza. Soggiunge che il Pretore ha trascurato i certificati del suo medico curante dott. __________, secondo cui essa non è in condizioni per lasciare l'abitazione. Sostiene che, sebbene per il perito giudiziario __________ la permanenza nella dimora coniugale non migliorerebbe il suo stato di salute, ma anzi potrebbe rendere cronico lo stato patologico, vi è il rischio concreto di gesti inconsulti da parte sua. E di fronte al rischio di un bene protetto come la vita, gli interessi finanziari del comproprietario non possono prevalere, tanto più se si pensa che il marito ha già acquistato un altro immobile in cui vive con la nuova famiglia, né la situazione finanziaria di lui è tale da necessitare liquidità immediata. Essa reputa pertanto di avere un interesse preponderante ad abitare nella casa di __________ e chiede che prima di fissarle un termine per la partenza siano sentiti i suoi medici. Epiloga rilevando che dopo la sentenza di questa Camera, del 26 settembre 2007, essa non doveva aspettarsi di dover lasciare l'immobile entro breve tempo, il marito nulla avendo intrapreso per costringerla a partire. Infine l'appellante contesta l'addebito della metà degli oneri dell'immobile dopo la partenza, a quel momento il suo minimo vitale non essendo più garantito.
c) Si conviene che nella fattispecie il Pretore ha esaminato la questione legata all'attribuzione in proprietà esclusiva del fondo unicamente sotto il profilo dell'art. 205 cpv. 2 CC, trascurando il diritto di abitazione postulato dalla moglie in forza dell'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alla comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 17 ad art. 121 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12 ad art. 121). Perché tuttavia le argomentazioni addotte nella nota ordinanza del 28 marzo 2007 non potessero essere riprese nella sentenza di merito per giustificare la mancanza di motivi suscettibili di legittimare un diritto di abitazione l'appellante non spiega. Sia come sia, l'art. 121 cpv. 3 CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno soltanto dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, a condizione che la presenza di figli o altri gravi motivi lo giustifichino. Spetta al giudice definire il principio e la durata del diritto di abitazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare dei contrapposti interessi dei coniugi (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 26 ad art. 121 CC). In concreto i comproprietari non hanno figli e l'appellante non prospetta motivi di età, di natura professionale, finanziaria o sociale (cfr. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 24 ad art. 121 CC; Büchler, op. cit., n. 9 segg. ad art. 121 CC; Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 121). Occorre esaminare quindi se i motivi di salute da lei recati giustifichino di imporre al marito una restrizione al diritto di proprietà.
d) Incaricato di redigere una perizia sui motivi che potessero giustificare un rifiuto da parte di AP 1 di lasciare
l'abitazione, il dott. __________ ha rilevato che l'interessata accusa un grave disturbo combinato della personalità (ICD 10: F61.0), che accomuna nella fragilità della “costellazione identitaria” della funzione dell'Io alcuni elementi specifici appartenenti alle tipologie F.60.1 (Schizoide Persönlikeitstörung), F.60.0 (paranoide Persönlikeitstörung) e F.60.4 (histrionische Persönlikeitstörung: referto del 1° agosto 2006, pag. 5). Per lo specialista la paziente pone nell'abitazione di __________ un valore di legame identitario, tant'è che “la casa è una sorta di fortino contro l'invasione di forze o presenze vissute improvvisamente come fossero aliene, forze e presenze che potrebbero definitivamente alienarla (…), ma anche più sottilmente condizione stessa della tenuta del suo arcipelago identitario, una sorta di colla (…) in grado di tenere insieme le parti di un Io fragile e precario” (referto, pag. 3 seg.).
e) Resta il fatto che, anche per il perito, l'appellante non denota “imperative esigenze mediche” che ostino al trasferimento altrove, ma “relative esigenze psichiche” (referto, pag. 5). Anche a mente del perito, in definitiva, non è opportuno che
AP 1 rimanga in quella casa, sussistendo un rischio di “cronicizzazione del funzionamento patologico già in corso o di effetti secondari iatrogeni” (referto, pag. 6). Per di più, occorre evitare che l'interessata “s'installi psichicamente nell'illusione d'immobilità narcisistica e nell'illusione di un controllo, pur nella sua fragilità e forse proprio grazie a quella, onnipotente della realtà” (complemento peritale del 28 ottobre 2006, pag. 2). In sostanza, “mantenere lo status quo non risulterebbe a media scadenza meno rischioso [di un cambiamento] per lo stato di salute e la sua vita sociale” (complemento, pag. 3). Per l'esperto, la soluzione migliore è quella di fissare al più presto un termine definitivo e inderogabile d'uscita dalla casa, mettendo in azione tutte le risorse d'aiuto terapeutico per giungere a quel cambiamento nel modo migliore (referto, pag. 6 e complemento, pag. 2 seg.). E il Pretore ha seguito tale raccomandazione, fissando in quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il termine per lasciare lo stabile. È vero che per il perito tale termine andava preferibilmente concordato con il medico curante, ma nemmeno quest'ultimo è stato in grado di indicare una data, tant'è che nell'ultimo certificato medico del 5 febbraio 2008 egli si è limitato a rilevare un discreto miglioramento della sintomatologia psicopatologica, limitandosi a soggiungere che l'interessata non era ancora in condizioni rassicuranti per abbandonare l'abitazione (doc. 87). In condizioni del genere, mancando qualsiasi prognosi seria, la decisione del Pretore di fissare imperativamente una data ultima è del tutto ragionevole e merita conferma.
f) Non si disconosce che dopo l'esecuzione della perizia da parte del dott. __________, il dott. __________ ha dichiarato il 14 maggio 2007 di preparare AP 1 a lasciare l'abitazione di __________. Ma – ha precisato costui – “poiché l'abbandono della casa è vissuto come uno sradicamento psicologico profondo e destabilizzante, si rende necessario un tempo terapeutico importante, almeno fino al 1° aprile 2008” (lettera nel fascicolo “corrispondenza”). Non si disconosce nemmeno che, nonostante un discreto miglioramento della sintomatologia psicopatologica, lo stesso medico ha certificato il 5 febbraio 2008 che l'interessata non era ancora in grado di lasciare la casa (doc. 87). Sta di il fatto che la questione legata all'abbandono della casa di __________ si trascina almeno dal 2002 (deposizione del dott. __________, del 28 novembre 2005: verbali, pag. 8 a metà), senza che si possa formulare un qualsiasi pronostico sulla partenza dell'interessata. Lo stesso medico curante, del resto, prevedeva nel novembre 2005 tempi medi, da mesi a un anno (deposizione citata), salvo poi prospettare nel maggio 2007 attese fino all'aprile del 2008 e, successivamente, non accennare più ad alcuna scadenza. Tenuto conto delle conclusioni del perito, aspettare oltre non avrebbe senso, tanto meno se si pensa che dall'agosto del 2008 l'interessata continua a vivere nell'abitazione e durante questo periodo ha ulteriormente beneficiato delle cure dei suoi medici.
g) Né si può dire che l'appellante potesse confidare in buona fede su un termine di partenza più lungo o potesse confidare sull'assegnazione della casa in proprietà. Certo, questa Camera ha avuto modo di rilevare che la nota ordinanza del
28 marzo 2007 con cui il Pretore aveva fissato a AP 1 un termine per ”proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008”, non costituiva un titolo esecutivo per ottenere lo sfratto dell'occupante. Costei sapeva però che, bene o male, avrebbe dovuto lasciare lo stabile al più tardi il 1° aprile 2008. Per tacere del fatto che il 14 gennaio 2008 il marito ha chiesto al Pretore di dar seguito all'ordinanza del 28 marzo 2008 (lettera nel fascicolo ”corrispondenza“) e ancora nel memoriale conclusivo aggiuntivo del 14 marzo 2008 ha sollecitato la conferma dell'obbligo, per la moglie, di lasciare l'abitazione. Che nel settembre del 2007 AA 1 abbia acquistato un altro immobile dove è andato a vivere con la nuova famiglia poco importa, mai avendo egli espresso una qualsiasi disponibilità a lasciare la moglie nell'abitazione coniugale (v. anche conclusioni del 10 marzo 2008).
h) L'appellante afferma che costringerla ad abbandonare la casa potrebbe indurla a gesti sconsiderati. Il perito nondimeno ha tenuto conto di tale possibilità, consigliando di non precipitare i tempi e di seguire terapeuticamente l'interessata in modo continuato e da vicino (referto, pag. 5), una presa a carico psicoterapeutica e psicofarmacologica adeguata e intensa potendo ridurre nel limite del possibile e del ragionevole rischi comportamentali e psichici (referto, pag. 6). Chiamato a delucidare la perizia, il dott. __________ ha specificato che, per quanto sia impossibile quantificare le probabilità di reazioni psichiche, con la cura psichiatrica e psicoterapeutica che l'interessata segue, unitamente alla fiducia che essa nutre nei suoi medici curanti, è possibile scongiurare reazioni inconsulte (complemento, pag. 2). E proprio perché AP 1 ha instaurato con i suoi medici curanti una presa a carico quasi familiare, potendo essa raggiungerli in qualsiasi momento senza appuntamento (deposizione di __________, del 28 novembre 2005: verbali, pag. 8), egli ha intravisto un percorso “che può permettere all'interessata di superare l'attuale situazione di stallo e l'assunzione da parte della peritanda di una nuova capacità d'accettazione della separazione di quella casa che è ridivenuta così una semplice casa” (complemento, pag. 2). Su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
i) Per quel che riguarda il riparto dei costi correlati all'abitazione coniugale dopo partenza dell'appellante, il principio del pagamento a metà è senz'altro corretto, non essendo dato a divedere perché la comproprietaria non dovrebbe assumere una quota degli oneri. Tanto meno ove si pensi che, come si vedrà oltre, essa ottiene un contributo alimentare sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento, compreso il pagamento della quota di oneri. Anche al riguardo la sentenza impugnata merita quindi conferma.
5. Circa il contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha considerato l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, ma ha rilevato di tutto ignorare sul tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune. Nell'intento di garantire alla convenuta almeno il finanziamento dell'indispensabile, egli ha accertato le entrate di lei in fr. 4375.45 mensili e il di lei fabbisogno minimo in fr. 3726.– mensili. Ne ha dedotto che con un agio di fr. 649.45 e il capitale che avrebbe ricevuto come adeguata indennità (oltre al ricavo della vendita dell'immobile di __________) “la moglie è in grado di provvedere da sé al proprio fabbisogno, sicché il marito non le deve alcun contributo di mantenimento”.
a) L'appellante rileva che il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore non corrisponde manifestamente al tenore di vita raggiunto durante la vita in comune e che con le sue sole risorse essa non può continuare a vivere in un'abitazione unifamiliare, a vestire abiti di marca, a recarsi a __________ per lo shopping, a trascorrere i fine settimana da parenti e amici in Svizzera e all'estero, ad acquistare mobilio di qualità, a trascorrere le vacanze alle Maldive, a praticare sport costosi, a cambiare automobile ogni quattro anni e a comprare quadri. L'appellante ammette che il contributo alimentare da lei richiesto (fr. 1800.– mensili) si fonda sul sistema di calcolo ancorato all'art. 163 CC (riparto a metà dell'eccedenza), non all'art. 125 CC, ma fa valere che il primo giudice avrebbe potuto agevolmente desumere dagli atti il livello di vita dei coniugi durante la vita in comune e avrebbe potuto sincerarsi che prima della separazione ogni coniuge aveva un margine disponibile di almeno fr. 2411.– mensili (fr. 2600.– odierni).
Quanto alla sua situazione attuale, l'appellante chiede di rivalutare il fabbisogno minimo di fr. 3726.– mensili stabilito dal Pretore a fr. 4828.– mensili per tenere conto di una locazione adeguata al tenore di vita precedente, delle spese di carburante e dell'onere fiscale. Tale importo va poi maggiorato di fr. 2600.–, sicché il suo debito mantenimento ammonta a fr. 7328.– mensili. E siccome le sue entrate non eccedono fr. 4375.45, il marito dovrebbe versarle fr. 3052.– mensili. Limitando la pretesa a fr. 1800.– mensili, l'appellante sottolinea di avere inteso permettere al marito di conservare il fabbisogno minimo e di versare il contributo alimentare al figlio __________.
b) I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), così come i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC), sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova quindi ripetersi. Al riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun rilievo (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 39 ad art. 125 CC) e che, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (oltre 11 anni di vita in comune), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – di principio – il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (DTF 134 III 146 consid. 4; RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c). Ove le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare simile tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1).
c) In merito al tenore di vita durante la comunione domestica è vero che – come ha rilevato il Pretore – AP 1 non ha mai indicato quale fosse il livello di vita raggiunto dai coniugi in quel periodo, essendosi sempre limitata a rivendicare un contributo alimentare calcolato in base all'art. 163 CC. Ed è vero altresì che in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non vige il principio inquisitorio, sicché il giudice non promuove indagini di propria iniziativa. Resta il fatto che per definire un contributo alimentare dopo il divorzio egli deve far capo d'ufficio ai criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC. E tra di essi figura il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (n. 3), sicché prescindere da un fattore determinante per l'applicazione della norma configura una violazione del diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5A_383/2008 dell'8 gennaio 2010, consid. 4.1.1). Mancando dati essenziali ai fini del giudizio, che il Pretore avrebbe dovuto sollecitare l'interessata a fornire, la sentenza impugnata andrebbe annullata, non incombendo a questa Camera sostituirsi al giudice naturale. Anche per non offendere il principio di celerità questa volta la Camera procede essa medesima, ma il primo giudice è avvertito che in futuro non sarà reiterata analoga provvidenza.
d) Ciò posto, occorre valutare, per quanto possibile, il tenore di vita avuto dai coniugi al momento della separazione (si veda un esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Che attraverso alcune testimonianze di parenti e amici della coppia si possa risalire a una cifra attendibile è escluso. AP 1 fa notare tuttavia che i dati relativi al tenore di vita durante la comunione domestica emergono dal doc. 2 prodotto dal marito nella procedura a protezione dell'unione coniugale, da cui si evincono le entrate e le spese correnti dei coniugi fra il 2001 e il 2002. AA 1 contesta che la moglie possa valersi di quel documento, da lei sempre considerato senza effetti, destinato solo a calcolare approssimativamente il contributo alimentare provvisorio, tant'è che le poste indicate non sarebbero reali né documentate. Se quelle voci non fossero reali, tuttavia, mal si comprende perché l'interessato abbia prodotto il documento. Che poi le indicazioni siano poco precise è verosimile, ma in difetto di ogni altro elemento non si vede perché il giudice non possa farvi riferimento, pur con la debita cautela e rettificando i dati per quanto gli consta dagli atti. Questa Camera ha già ricordato del resto che, mancando altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti a fini delle misure protettrici dell'unione coniugale – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid 12e con riferimenti).
e) Nel 2001 (la separazione di fatto è intervenuta nel febbraio del 2002) il reddito del marito ammontava a fr. 7663.– netti mensili (fr. 91 961.– annui: certificato di salario nell'incarto fiscale richiamato). La moglie, dal canto suo, beneficiava di rendite d'invalidità per complessivi fr. 4425.90 mensili (comunicazione ComPlan del 7 marzo 2001 nell'incarto fiscale richiamato). Il reddito coniugale prima della separazione ammontava dunque a fr. 12 090.– mensili.
f) Per quanto riguarda il fabbisogno familiare, dalla citata distinta risulta che le spese fisse dei coniugi nel 2002 ammontavano a fr. 5261.– mensili, oltre a fr. 2310.– mensili di imposte, per complessivi fr. 7571.– mensili (doc. 2 nell'inc. DI.2004.91). Tale conteggio non include però il minimo esistenziale comune del diritto esecutivo e considera, d'altro lato, l'esistenza di due alloggi separati, di doppi abbonamenti per la televisione via cavo, di una doppia imposta radiotelevisiva, oltre a costi per il consumo di elettricità e di acqua potabile, per il telefono e la televisione che rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Nelle condizioni descritte, e con la debita cautela (incombeva alla moglie recare dati più precisi), il fabbisogno familiare può essere così ricostruito: minimo esistenziale per coppia fr. 1550.–, interessi ipotecari fr. 1200.–, spese correlate all'abitazione fr. 227.50, premi della cassa malati fr. 587.–, franchigia fr. 200.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 42.–, assicurazione dello stabile fr. 68.–, assicurazioni delle automobili e della motocicletta fr. 157.–, imposte di circolazione fr. 78.–, quota TCS fr. 7.–, protezione giuridica fr. 8.40, spese di carburante fr. 460.–, spese mediche fr. 200.–, giornali fr. 14.–, quota Rega e associazione paraplegici fr. 12.–, imposte fr. 2310.–, per un totale di fr. 7120.90 mensili. A tale importo vanno aggiunti fr. 65.– per il posteggio e la quota sindacato del marito, dedotti dal datore di lavoro dallo stipendio, onde un fabbisogno di fr. 7190.– mensili (arrotondati).
Per quel che è dell'“ammortamento”, la moglie sostiene che la famiglia accantonava fr. 500.– mensili, mentre per il marito il risparmio si aggirava sui fr. 3000.– mensili. Dall'estratto conto del libretto di risparmio n. 11886.03 della Banca __________ di __________, sul quale confluivano i risparmi dei coniugi (interrogatorio formale di AP 1 del 27 marzo 2007, risposta n. 2), risulta che tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio 2002 il saldo del conto è passato da fr. 54 565.– a
fr. 82 457.–, sicché in media i coniugi hanno versato fr. 2145.– mensili. In ultima analisi, con un reddito complessivo di
fr. 12 090.– mensili i coniugi, dopo avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 7190.– mensili e all'accantonamento di fr. 2145.– mensili, disponevano ancora di fr. 1380.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare così di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.
6. Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un contributo alimentare di
fr. 1800.– mensili vita natural durante. Occorre esaminare perciò la situazione attuale di lei. Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 dopo la separazione in fr. 3726.– mensili (minimo esistenziale fr. 1100.–, alloggio fr. 1250.–, tassa dei rifiuti fr. 5.–, premio della cassa malati fr. 467.–, franchigia e aliquota percentuale fr. 83.–, assicurazione domestica fr. 38.–, fisioterapia fr. 240.–, corso di ginnastica medica fr. 13.–, dentista fr. 50.–, oculista/ottico fr. 60.–, trasferte fr. 120.–, imposte fr. 300.–). L'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 4828.– mensili. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) Relativamente al costo dell'alloggio, l'appellante sostiene che fr. 1250.– mensili non le permettono di continuare a vivere in un'abitazione consona al tenore di vita pregresso, di modo che la spesa va portata ad almeno fr. 1600.– mensili. In realtà questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un coniuge non può esigere contributi dall'altro per assicurarsi un tenore di vita più alto di quello condotto durante la vita in comune. Non può pretendere, quindi, che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia. Entrambe le parti hanno diritto per altro, e per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Determinante è di conseguenza il costo che l'interessata può legittimamente vedersi inserire nel proprio fabbisogno per godere di un'abitazione personale conforme al suo tenore di vita nel febbraio del 2002. Alloggio che non deve necessariamente consistere in una casa monofamiliare (per altro difficilmente reperibile per le limitate esigenze di una persona sola) e men che meno nell'ex abitazione coniugale, ma che può essere anche un appartamento di categoria adeguata. Sia come sia, la spesa di fr. 1250.– mensili circa stimata dal Pretore (comprese le presumibili spese accessorie) e, a maggior ragione, quella di fr. 900.– riconosciuta dal marito, appare modesta per un appartamento adeguato al tenore di vita precedente, anche in un'area suburbana come quella di __________. Un esborso di fr. 1450.– mensili appare senz'altro più realistico. Si tratta della stessa spesa che il marito espone, del resto, per il suo nuovo alloggio (sotto, consid. 7).
b) Per quel che riguarda il costo del carburante, l'appellante chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo fr. 100.– mensili, ma non spiega perché l'importo di fr. 120.– mensili riconosciutole dal Pretore per spese di trasferta sarebbe insufficiente. Del fatto che l'interessata debba frequentare corsi serali di ginnastica il primo giudice ha già tenuto conto.
c) Quanto alle imposte, che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 906.– mensili, l'interessata nemmeno si confronta con il particolareggiato calcolo del Pretore. Per di più, essa disconosce che la tassazione 2006 sulla quale è fondato il suo calcolo include, oltre al contributo alimentare provvisionale di fr. 1225.– mensili, il valore locativo dell'abitazione a __________, che non può essere considerato dopo il divorzio. Nulla induce pertanto a scostarsi dalla stima del primo giudice.
d) Nelle circostanze descritte il fabbisogno dell'appellante risulta il seguente: minimo esistenziale fr. 1200.– (così rivalutato dal 1° settembre 2009: FU 68/2009 pag. 6992), costo dell'alloggio fr. 1450.–, tassa dei rifiuti fr. 5.–, premio della cassa malati fr. 467.–, franchigia e aliquota percentuale fr. 83.–, assicurazione domestica fr. 38.–, fisioterapia fr. 240.–, corso di ginnastica medica fr. 13.–, dentista fr. 50.–, oculista/ottico fr. 60.–, trasferte fr. 120.–, imposte fr. 300.–, per complessivi fr. 4026.– mensili. Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazione di fatto l'appellante dovrebbe disporre di altri fr. 1380.– mensili (sopra, consid. 5f), il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in
fr. 5400.– mensili (arrotondati).
e) Quanto alle entrate, l'appellante percepisce rendite per fr. 4375.– mensili (doc. 36 e 69). Essa riceverà poi almeno fr. 70 000.– di indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC e fr. 44 720.– dopo la vendita della casa, per complessivi fr. 114 720.–, che sarà tenuta a consumare in un lasso di tempo valutabile attorno ai quarantadue anni (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 42.20: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), per circa fr. 225.– mensili. Il 1° dicembre 2025, allo scadere della polizza n. 6.568.502 della __________ Assicurazioni (doc. D nell'inc. OA.2004.144), essa riceverà ulteriori fr. 50 000.–, sui quali dovrà prelevare, in un lasso di tempo di circa ventisei anni, altri fr. 150.– mensili. Dopo il pensionamento ordinario non sono previsti sostanziali cambiamenti per quel che riguarda le rendite. Ciò posto, per raggiungere il “debito mantenimento” all'appellante necessitano così fr. 800.– mensili fino al 30 novembre 2025 e fr. 650.– mensili dopo di allora.
7. L'appellante non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva di AA 1. Al riguardo il Pretore nulla ha accertato, mentre AP 1 sostiene che il marito guadagna fr. 8883.– mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 4817.– mensili, non senza rilevare che egli deve far fronte al contributo alimentare per __________, di fr. 930.– mensili. Per AA 1, invece, il suo stipendio non eccede fr. 8718.– mensili e il suo fabbisogno minimo ascende a fr. 9569.– mensili, onde l'impossibilità per lui di versare un qualsivoglia contribuito alimentare alla moglie.
a) I dati più recenti attestano che AA 1 riceve uno stipendio di fr. 8785.– netti mensili (doc. BB) più l'assegno familiare. Dopo il pensionamento ordinario (nel 2031) la situazione dev'essere valutata con cautela, le parti omettendo ogni prognosi. Dato il livello dei redditi, è verosimile che l'interessato beneficerà della rendita massima dell'AVS (fr. 2210.– mensili). Nulla è dato di sapere invece sulla prevedibile rendita di cassa pensione, se non l'ammontare della prestazione d'uscita di fr. 216 452.–. Come la moglie poi, nel dicembre 2025 egli riceverà fr. 50 000.– che sarà tenuto a consumare.
b) In merito al fabbisogno minimo, AA 1 espone l'importo di fr. 9569.– mensili (minimo esistenziale fr. 1250.–, interessi ipotecari fr. 1124.–, riscaldamento fr. 235.–, spazzacamino fr. 17.–, controllo bruciatore fr. 12.–, tassa fognatura fr. 12.–, controllo combustibile fr. 7.–, premio della cassa malati fr. 393.–, franchigia fr. 40.–, assicurazione domestica e RC privata fr. 76.–, assicurazione dell'automobile fr. 124.–, imposta di circolazione fr. 52.–, assicurazione dello stabile fr. 39.–, tassa rifiuti fr. 4.–, pasti fuori casa fr. 220.–, posteggio professionale fr. 60.–, rimborso di debito fr. 222.–, imposte fr. 1219.–, contributi alla convivente e a J__________ fr. 1693.–, contributi ai figli M__________ e J__________ fr. 2770.–). Nella misura in cui AP 1 riconosce determinate voci o non le critica (appello, pag. 20), non vi sono ragioni per scostarsi da quanto il marito espone, sicché si esamineranno soltanto quelle contestate.
c) La franchigia della cassa malati e il costo di cure mediche e dentarie vanno inseriti nel fabbisogno minimo solo qualora appaiano verosimili e duraturi (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). In concreto l'interessato ha dimostrato tanto gli
esborsi quanto la loro ricorrenza (doc. E e AA19, 20, 21 nell'inc. OA.2004.144). Nel suo fabbisogno minimo vanno inclusi di conseguenza fr. 40.– mensili, senza dimenticare che per lo stesso titolo sono stati riconosciuti alla moglie fr. 83.– mensili.
d) Relativamente all'onere d'imposta, è vero che con due figli a carico l'importo esposto dal marito per il 2005 non può più ragionevolmente valere dopo il 2008. D'altro lato non si deve dimenticare che in seguito all'acquisto di un nuovo immobile il reddito e la sostanza aumenteranno. Tutto ponderato, all'interessato non può essere riconosciuto perciò un carico fiscale maggiore di fr. 500.– mensili.
e) Per quel che concerne il costo del posteggio, dalla distinta stipendi del marito risulta che il datore di lavoro deduce a tal fine fr. 60.– mensili (doc. BB). Considerato tuttavia che il reddito dell'interessato è quello netto risultante dal certificato di salario per la dichiarazione d'imposta, non vi sono ragioni per disconoscere tale spesa, non contestata nel principio della moglie.
f) Quanto al debito privato, agli atti figura un contratto di prestito personale money.net per fr. 11 000.– stipulato con la Banca __________ (doc. AA18). Nulla è dato di sapere tuttavia sulla causale. Secondo giurisprudenza, inoltre, il mantenimento di un coniuge è prioritario rispetto al rimborso di mutui verso terzi, e ciò non solo nel caso di mutui contratti da un coniuge per finalità personali, ma anche nel caso di mutui contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). Non soccorrono le condizioni quindi per ammettere l'importo di fr. 222.– mensili nel fabbisogno minimo, tanto meno ove si pensi che il debito è stato acceso dopo la fine della comunione domestica e che esso scadrà in ogni modo alla fine del 2010.
g) Riguardo alla partecipazione alle spese di __________ e della di lei figlia, J__________, giovi ricordare che AA 1 non ha alcun obbligo di assistenza verso di loro, gli art. 159 cpv. 3, 163 e 278 cpv. 3 CC applicandosi solo tra coniugi. Né, del resto, __________ ha doveri di assistere AA 1 nell'adempimento dei propri obblighi alimentari verso la moglie. Dovessero le circostanze cambiare, l'interessato potrà sempre chiedere una modifica del contributo
alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).
h) I costi occasionati da un figlio nato fuori dal matrimonio non fanno parte del fabbisogno minimo del genitore (DTF 126 III 358 consid. 2). Quanto al fabbisogno in denaro di M__________ e J__________, nati nel 2005 e nel 2008, la tabella 2010 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), prevedono una media di fr. 1740.– mensili fino ai 6 anni. Da tale importo vanno tolti fr. 600.– per cura e educazione, che la madre può presumibilmente fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro per ogni figlio di fr. 1140.– mensili.
Quanto a __________, essa non deve sostentare i figli nella misura di un mezzo, bensì in base alle sue possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non consta però che essa eserciti tuttora
un'attività lucrativa o che disponga di capitali propri. È possibile che fino alla nascita di J__________ lavorasse, ma oggi essa deve occuparsi di due figli in età prescolastica. E se si pensa che un genitore chiamato ad accudire a un bambino piccolo può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compirà dieci anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC), l'interessata non può essere tenuta per il momento a contribuire al fabbisogno in denaro dei figli.
i) In definitiva il fabbisogno minimo di AA 1 risulta di fr. 4265.– mensili: minimo esistenziale fr. 1350.– (adeguato come per la moglie), interessi ipotecari fr. 1124.–, riscaldamento fr. 235.–, spazzacamino fr. 17.–, controllo bruciatore fr. 12.–, tassa fognatura fr. 12.–, controllo combustibile fr. 7.–, premio della cassa malati fr. 393.–, franchigia fr. 40.–, assicurazione domestica e RC privata fr. 76.–, assicurazione dell'automobile fr. 124.–, imposta di circolazione fr. 52.–, assicurazione dello stabile fr. 39.–, tassa rifiuti fr. 4.–, pasti fuori
casa fr. 220.–, posteggio professionale fr. 60.–, imposte fr. 500.–). A ciò si aggiunge lo stesso margine disponibile di fr. 1380.– mensili riconosciuto alla moglie (sopra, consid. 5f), avendo diritto anch'egli di conservare il medesimo tenore di vita, per complessivi fr. 5645.– mensili.
l) Riassumendo, con un reddito di fr. 8785.– mensili e un fabbisogno “allargato” di fr. 5645.– mensili AA 1 ha un margine utile di fr. 3140.– mensili con cui può versare il contributo alimentare di fr. 2280.– mensili per i figli M__________ e __________, coprendo altresì l'ammanco della moglie, di fr. 800.– mensili. Dopo il pensionamento egli non dovrà più provvedere al mantenimento dei figli, ormai maggiorenni. Nulla induce a presumere così che egli non sarà in grado di onorare il contributo alimentare di fr. 650.– mensili per AP 1. Dandosene gli estremi, in ogni modo, l'interessato potrà sempre chiedere una riduzione del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC). In sintesi, l'appello va accolto entro questi limiti.
II. Sull'appello adesivo
8. Per quel che riguarda lo scioglimento del regime dei beni, il Pretore ha accertato gli acquisti dei coniugi nel modo seguente:
acquisti del marito
mobilio fr. 1 030.—
conto
postale fr. 77.45
fr. 1 107.45
acquisti della moglie
mobilio fr. 2 500.—
libretto Raiffeisen fr. 18 430.27
fr. 20 930.27
Ciò premesso, da quanto dovuto dalla moglie (fr. 9911.40) il
primo giudice ha dedotto l'anticipo già riscosso dal marito (fr. 8000.–), onde l'obbligo per AP 1 di versare in liquidazione del regime matrimoniale fr. 1911.40.
a) AA 1 rivendica fr. 40 689.20 così composti:
fr. 6 926.20 per il mobilio attribuiti alla moglie,
fr. 30 425.— per il libretto di risparmio __________
fr. 3 338.— per il conto postale.
Le singole pretese vanno esaminate separatamente.
b) Il Pretore ha accertato che il mobilio attribuito agli acquisti della moglie è stato comperato al momento del trasloco nell'abitazione di __________ (1996) e che il valore a nuovo era di fr. 61 790.–, ma che nulla permetteva di definirne il valore residuo. Nonostante ciò, egli l'ha stimato fr. 2500.– “come indicato dal marito, e ritenendo una svalutazione annua di circa l'8%, che può ben essere ammessa”. L'appellante afferma che in realtà parte del mobilio è stato comperato più tardi e che applicando il deprezzamento dell'8% a ogni singolo bene si ottiene un valore di fr. 13 882.40. Egli trascura però che il Pretore non ha applicato un tasso di deprezzamento dell'8% a ogni singolo bene, ma un tasso di deprezzamento medio dell'8% all'intero mobilio. Perché andrebbe preferito un metodo all'altro egli non spiega. Né egli pretende che il criterio di valutazione da lui proposto sia diffuso o consolidato. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello adesivo si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5).
c) Stando al Pretore, il libretto di risparmio alla Banca __________ di __________ di cui la moglie è titolare presentava, al momento del matrimonio, un saldo di fr. 8949.73, mentre al momento della litispendenza dell'azione di divorzio (31 luglio 2004) il saldo era sceso a fr. 380.–. Ricordato che la moglie non si opponeva a reintegrare negli acquisiti fr. 27 000.–, il primo giudice ha computato negli acquisti di lei fr. 18 430.27. L'appellante eccepisce che al momento della separazione il conto aveva un saldo di fr. 86 307.– e che dopo di allora la moglie ha eseguito vari prelevamenti senza giustificazione e senza consultarsi con lui. Se non che, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisiva è la data della litispendenza, ossia il 30 luglio 2004. E a quel momento il saldo del conto bancario ammontava a fr. 380.–. È possibile che nel 2002 il capitale fosse più consistente, ma il 30 luglio 2004 esso era stato in parte consumato. Per di più, il Pretore ha illustrato perché determinate spese (acquisto di un'automobile e versamento di un anticipo delle spese legali) fossero giustificate, senza che l'appellante si confronti con tale motivazione. In proposito non è il caso perciò di attardarsi.
d) Per quanto attiene al conto corrente postale, acquisto del marito, il Pretore ha accertato che al momento della litispendenza il saldo ammontava a fr. 77.45. Invero egli ha preso atto che subito dopo la separazione la moglie aveva prelevato fr. 6600.–, ma ha accertato che essa aveva poi riversato al marito complessivi fr. 8000.– quale anticipo in liquidazione del regime dei beni. Per l'appellante invece al momento della separazione il saldo del conto ammontata a fr. 6677.45, sicché il prelievo di fr. 6600.– da parte della moglie andava reintegrato nell'acquisto, il versamento di fr. 8000.– eseguito dalla moglie essendo già stato dedotto dalla sua pretesa sul libretto di risparmio. Così argomentando, l'appellante disconosce però che, una volta ancora, determinante è il saldo di fr. 77.45 il 30 luglio 2004 (doc. C). Che la moglie abbia prelevato fr. 6600.– poco dopo la separazione di fatto (marzo del 2002) è vero, ma essa ha poi restituito tale somma, maggiorata di fr. 1400.–. Perché il Pretore, deducendo quell'importo dal conguaglio dovuto dalla moglie, sia caduto in errore l'appellante non spiega, tanto meno se si pensa che al coniuge non spetta la metà di ogni singolo acquisto dell'altro coniuge, bensì la metà dell'aumento conseguito dall'altro, ovvero del saldo attivo della massa degli acquisti (art. 215 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 595 n. 1296). Né tale versamento è compreso nei citati fr. 27 000.– reintegrati dal Pretore nel libretto di risparmio intestato alla moglie presso la Banca __________ di __________. Sulla liquidazione del regime dei beni l'appello deve pertanto essere respinto.
9. Appurato che per la convenuta era già sopraggiunto un caso di previdenza, il Pretore ha applicato l'art. 124 cpv. 1 CC, determinando la relativa indennità. A tal fine egli ha calcolato la prestazione d'uscita del marito in fr. 216 452.– e quella della moglie in fr. 56 624.40. Per il primo giudice quindi il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie fr. 79 913.80. Nondimeno, egli ha soggiunto, quest'ultima “a fronte di un versamento in favore del marito di fr. 1911.40, riceverà, comunque sia, fr. 50 000.– per la polizza vita, metà dei proventi della vendita della dimora coniugale e i fr. 44 720.– già investiti. Inoltre ben si giustifica, tenuto conto della precedente capacità lavorativa dell'interessata, di stabilire l'indennità adeguata al momento dell'insorgere dell'invalidità, ossia il 1° marzo 2001. In difetto di dati previdenziali disponibili per il marito a quel momento, tutto ben ponderato, l'adeguata indennità può essere fissata in fr. 70 000.–”. AA 1 oppone, sulla scorta di una dichiarazione rilasciata il 9 settembre 2008 dalla Cassa pensioni __________, che il 1° marzo 2001 la sua prestazione di libero passaggio ammontava in realtà a fr. 55 352.30, sicché al momento in cui è sopraggiunto per la moglie il caso di previdenza egli aveva una prestazione di libero passaggio di complessivi fr. 135 352.30. Egli deve quindi versare alla moglie fr. 39 363.95.
Ove le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possano essere divise, l'art. 124 cpv. 1 CC dispone che il titolare di tali pretese deve al coniuge “un'indennità adeguata”. Questa va determinata secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base alla prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali, segnatamente dopo lo scioglimento del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2 con riferimenti). Nulla osta a che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 2003 pag. 63).
Nella fattispecie, come detto, il Pretore si è scostato dalla chiave di riparto a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio per tenere conto dei concreti bisogni della convenuta. È possibile che il 1° marzo 2001 la prestazione
d'uscita dell'appellante fosse quella da lui indicata in appello, ma egli non pretende che nel risultato l'indennità di fr. 70 000.– stabilita del primo giudice sia manifestamente iniqua. Perché poi anche per il marito farebbe stato quel valore e non quello accumulato fino alla pronuncia del divorzio non è dato di capire. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello adesivo è destinato una volta ancora all'insuccesso.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
10. Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sull'attribuzione del diritto di abitazione, ma vince sul principio del contributo alimentare, anche se il suo grado di vittoria è parziale, poiché essa chiedeva una pensione di fr. 1800.– mensili. Equitativamente si giustifica dunque che essa sopporti tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi vanno a carico dell'appellante, soccombente, il quale rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che possono rimanere invariate.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
11. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AA 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) fr. 800.– fino al 30 novembre 2025;
b) fr. 650.– dopo di allora, vita natural durante.
ll contributo di mantenimento sarà adeguato ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011 in base all'indice dell'agosto 2010.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2500.–
sono posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
3. L'appello adesivo è respinto.
4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
5. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.