Incarto n.
11.2008.125

Lugano

23 marzo 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.456 (contestazione di delibera assembleare e azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 luglio 2002 dall'

 

 

  AP 1  

 

 

contro

 

 

 

Comunione dei comproprietari del

Condominio AO 1,  

(rappresentata dalla __________,

e patrocinata dall'avv.  PA 1 );

 

 

 

 

                                         premesso che il 23 luglio 2002 AP 1, titolare della proprietà per piani n. 6763, pari a 86/1000 della particella n. 397 RFD di __________, e di 4/14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14/1000 della medesima particella (“Condominio AO 1”), ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento delle risoluzioni assembleari n. 2, 5 e 6 approvate dall'assemblea ordinaria dei comproprietari del 21 maggio 2002, oltre all'accertamento che egli non è tenuto a versare i contributi condominiali dal 1999 al 2002 né quelli successivi fino al momento in cui il suo appartamento rimarrà inabitabile;

 

                              rilevato che con sentenza del 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto la petizione “in ordine per quanto concerne l'azione di accertamento e nel merito per quanto riguarda l'azione di annullamento delle decisioni dell'assemblea condominiale del 21 maggio 2002”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 6000.– per ripetibili, e respingendo la domanda di assistenza giudiziaria;

 

                                         preso atto che con appello (Rekurs) del 3 marzo 2008 AP 1  chiede “che la sentenza venga annullata e rinviata a nuo­vo giudizio dell'istanza inferiore e che la petizione 22 luglio 2002 venga accolta”, come pure che “al ricorrente venga concesso il gratuito patrocinio in base all'art. 64 cpv. 2 BGG e che nonostante l'art. 54 cpv. 1 BGG il processo venga svolto in lingua tedesca”;

 

                                         rammentato che con decreto del 25 aprile 2008 questa Camera ha tolto l'appello dai ruoli  per mancato pagamento dell'anticipo (inc. 11.2008.30);

 

                                         ricordato che tale decreto è stato annullato dal Tribunale federale il 1° settembre 2008 in esito a un ricorso introdotto da AP 1 (sentenza 5A_370/2008);

 

                                         posto che con decisione del 14 ottobre 2008 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 e che un ricorso presentato da quest'ultimo contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 15 dicembre 2008 (sentenza 5A_767/2008);

 

                                         osservato che con ordinanza del 19 dicembre 2008 l'appellante è stato invitato così a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

                                         accertato che, avendo l'appellante disposto di trattenere la corrispondenza in fermo posta, l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 29 gennaio 2009 (ricevuta postale agli atti);

 

                                         ritenuto che, si tenesse pur conto di tale giacenza, ignota a questa Camera (sugli effetti: cfr. RtiD II-2008 pag. 617 consid. 5), il termine assegnato è scaduto il 13 febbraio 2009;

 

                                         appurato che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto non prorogabile per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         considerato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, il quale riuscirebbe del resto infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

 

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

 

                                   3.   Intimazione a:

 

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.