Incarto n.
11.2008.135

Lugano

27 agosto 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Stefani e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2001.631 (protezione del nome) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 settembre 2001 da

 

 

AP 1 K__________, già in e

AP 2 K__________,

(patrocinati dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 K__________,

(patrocinata dall'avv. PA 3)

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 ottobre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 K__________ contro la sentenza emessa il 19 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 K__________ (1925) è stato spostato con __________, nata __________ (1935) dal 26 ottobre 1960 al 17 gennaio 1995. Da tale unione sono nate le figlie __________ (1961) e __________ (1963). La famiglia ha risieduto dapprima a __________, dove AP 1 K__________ era musicista. Interrotta per motivi di salute questa attività, AP 1 K__________ si è dedicato all'insegnamento nel conservatorio di __________, facendo il pendolare tra questa città e la __________.

 

                                  B.   Durante il matrimonio, AP 1 K__________ ha intrattenuto una lunga relazione con AO 1 (1931), cittadina britannica. Da tale legame sono nati i figli __________ (1972) e __________ (1981). Entrambi, riconosciuti dal padre, portano il cognome K__________. Nel maggio del 1987 AO 1 e AP 1 K__________ hanno preso domicilio a __________. La prima vi risiede tuttora, mentre il secondo si è trasferito nell'agosto del 1989 a __________, ove il 28 gennaio 2000 si è sposato con AP 2 (1966). Da questa nuova unione è nato __________, il 17 novembre 2000.

 

                                  C.   Il 29 gennaio 2001, AP 1 e AP 2 K__________ hanno scritto a AO 1, che dagli anni sessanta adopera il cognome K__________, ingiungendole di astenersi dall'utilizzo di tale cognome. Il 5 febbraio 2001, AO 1 K__________ ha risposto di essere legittimata a portare il cognome K__________, ricordando agli interessati di avere cambiato, in maniera legittima, il proprio cognome da AO 1 a AO 1 K__________ in Inghilterra già alla fine degli anni sessanta, soggiungendo infine di essere conosciuta con il nuovo cognome, per uso ininterrotto, da oltre trent'anni. Di tale fatto – essa ha poi epilogato –, AP 1 K__________ è da sempre stato a conoscenza.

 

                                  D.   Con petizione del 21 settembre 2001, AP 1 e AP 2 K__________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di fare ordine a AO 1 – con la comminatoria dell'art. 292 CP – di cessare di usurpare il cognome K__________, astenendosi dal portare o dall'adoperare in qualsiasi modo tale cognome, come pure di eliminarlo da qualsiasi documento di legittimazione, carta da lettera, da visita, cartello pubblicitario, insegne, timbro, elenco telefonico o altro supporto materiale, ove appaia riferito alla convenuta. Essi hanno poi postulato, in via subordinata, di annullare la decisione estera di cambiamento del nome e di giudicare nel merito come chiesto in via principale.

 

                                  E.   Con risposta del 7 dicembre 2001, AO 1 K__________ ha proposto di respingere la petizione, precisando – in particolare – di avere legittimamente ottenuto in Inghilterra, negli anni sessanta, il cognome AO 1 K__________. Le parti hanno mantenuto le loro rispettive domande di giudizio anche nel successivo scambio di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 16 aprile 2002.

 

                                  F.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 4 maggio 2005, AP 1 e AP 2 K__________ hanno ribadito le loro richieste di giudizio. __________ K__________, nel suo memoriale del 28 aprile 2005, ha di nuovo proposto di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 19 settembre 2008, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia, di fr. 2500.–, e le spese a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere a AO 1 K__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– a titolo di ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena menzionata AP 1 e AP 2 K__________ sono insorti a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2008, nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2008, AO 1 K__________ propone di respingere l'appello. AP 1 K__________ è deceduto il 6 gennaio 2010 (FU n. 19 del 9 marzo 2010, pag. 1950).

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata intimata il 24 settembre 2008 ed è pervenuta al patrocinatore degli appellanti il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 15 ottobre 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni di AO 1 K__________ del 17 novembre 2008.

 

                                   2.   Il Pretore ha considerato che, in Inghilterra alla fine degli anni sessanta, AO 1 ha cambiato il suo cognome in AO 1 K__________ per mezzo di un deed poll. Tale cambiamento – ha soggiunto il Pretore – era da riconoscere in Svizzera a norma dell'art. 39 LDIP, poiché valido secondo il diritto del paese di origine della convenuta. Ciò posto, il primo giudice ha vagliato l'esistenza di un eventuale pregiudizio per gli attori a norma dell'art. 30 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto l'azione proposta da AP 1 K__________ perenta, siccome a conoscenza del cambiamento del cognome della convenuta da più di un anno prima dell'avvio della causa e per il fatto che attore e convenuta avevano avuto una relazione duratura.

 

                                         Per quanto riguarda le doglianze di AP 2 K__________, il Pretore le ha respinte siccome non ha rilevato l'esistenza di un rischio di confusione. Infatti AP 2 K__________ vive a __________ mentre AP 2 K__________ è domiciliata a __________ e, per di più esistono “oltre 200 iscrizioni nell'elenco telefonico” riferite al cognome K__________. In ogni caso – ha proseguito il primo giudice – è dubbio che l'uso del nome K__________ da parte di AO 1 evochi nel pubblico l'idea di un legame tra la stessa e AP 1 K__________, legame comunque sia esistito e dal quale sono nati due figli. Ma anche ad ammettere l'esistenza di un pregiudizio per l'attrice, gli interessi della stessa non meriterebbero tutela rispetto agli interessi – contrapposti – della convenuta, portando quest'ultima il cognome K__________, onorandolo, da oltre quarant'anni e avendo essa avuto due figli dall'attore. Questi ultimi poi portano il di lui cognome.

 

                                         Il Pretore ha poi vagliato – sommariamente – la causa secondo l'art. 29 cpv. 2 CC osservando che comunque sia “nulla cambierebbe ai fini della presente vertenza neppure se si volesse far capo a tale disposto”. Ciò, perché l'attore paleserebbe, con il suo agire, un manifesto abuso di diritto, mentre l'attrice risulterebbe, come già evocato, soccombente nell'analisi dei contrapposti interessi. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

 

                                   3.   AP 1 K__________ è deceduto prima della presente decisione. L'azione a protezione del nome è di natura altamente personale, sicché essa non può essere trasmessa né ceduta (DTF 118 II 5 consid. 5b con richiami; Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 e 22 ad art. 28 CC). L'appello va di conseguenza dichiarato privo d'interesse giuridico per quanto attiene alle sue richieste. Di regola nel caso in cui un ricorso diventi privo d'interesse giuridico, il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sugli oneri processuali, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC, applicato per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Se non che, data la natura altamente personale dell'azione proposta da AP 1 K__________, non subentrandogli in procedura alcun erede, si giustifica in concreto di non diffondersi in tale esame. Non vi sarebbe alcuna controparte cui, se del caso, imporre tassa di giustizia e ripetibili. Aggiungasi comunque sia che gli oneri processuali e le ripetibili d'appello potrebbero essere addebitate – in caso di soccombenza – solo alla moglie, stante il litisconsorzio facoltativo degli attori e avendo essi agito con un unico atto di ricorso. E, come si vedrà, l'appello di AP 2 K__________ non è destinato a buona sorte.

 

                                   4.   AP 2 K__________ contesta l'esistenza del deed poll necessario per il cambiamento del cognome, come pure il mancato rispetto da parte di AO 1 K__________ dei requisiti posti dal diritto inglese per un cambiamento del cognome mediante quella procedura. Del resto, quand'anche il deed poll invocato dal Pretore esistesse, la modifica del nome non potrebbe essere riconosciuto in Svizzera a norma dell'art. 39 LDIP. Ciò perché, sempre secondo l'appellante, il cambiamento di nome non si fonderebbe su una decisione amministrativa o giudiziaria né sarebbe stato iscritto nell'apposito registro dei cambiamenti di nomi secondo la procedura prevista dall'apposita normativa (“Statutory Instrument 1994 No. 604: The Enrolment of Deeds [Change of Name] Regulations 1994, doc. V). Inoltre i doc. 10 e 12 – affidavit dell'avv. __________ – sarebbero da stralciare siccome mezzi di prova non previsti dal Codice di procedura civile ticinese.

 

                                   5.   Per quanto riguarda dapprima la censura inerente all'affidavit dell'avv. __________, va ricordato che le prerogative che l'art. 9 CC tributa ai “pubblici documenti” possono essere riconosciute, di per sé, anche ad atti pubblici stranieri (art. 198 CPC ticinese). Se l'atto pubblico però – del diritto interno o estero – si limita a riprodurre dichiarazioni (sia pure giurate) di un comparente, senza che il notaio le abbia personalmente accertate, la sua portata non va oltre quella di una semplice affermazione di parte (Rep. 2000 pag. 221). In concreto, l'avvocato __________ ha reso la sua dichiarazione davanti al notaio pubblico __________, sicché ci si potrebbe chiedere se l'affidavit non possa già beneficiare delle peculiarità dell'art. 9 CC. Sia come sia, l'avvocato __________ ha confermato il contenuto di quel documento mediante audizione testimoniale (The Royal Court of the Island of Jersey, verbale del 24 luglio 2003: act. XVI, pag. 3). Ben poteva dunque il Pretore vagliare, se non il documento stesso, la testimonianza resa.

 

                                   6.   A norma dell'art. 39 LDIP il cambiamento di nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se è valido nel paese di domicilio o di residenza dell'interessato. L'appellante ritiene che il cambiamento del nome non sia valido. Il Pretore, valutando la fattispecie alla luce dell'art. 39 LDIP, ha ammesso la validità del cambiamento del cognome della convenuta (sentenza impugnata, consid. da 2.2 a 2.5).

 

                                         a)   Nel diritto anglosassone, il cambiamento del nome avviene, di regola, senza particolari prescrizioni di forma (Geiser/Jametti Greiner in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Internationales Privatrecht, 2a edizione, n. 4 ad art. 39; Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a edizione, n. 2 ad art. 39; Thurnheer, “Die Namensänderung in England und der Schweiz” in: Jusletter del 6 febbraio 2012, Rz. 91 e 94). Fra le varie modalità, c'è quella detta del deed poll, cioè una dichiarazione scritta dell'interessato che indica di volere cambiare nome, vidimata da due testimoni (Thurnheer, op. cit., Rz. 109). L'iscrizione dell'avvenuto cambiamento di nome mediante deed poll in un apposito registro (“enrolment”) non ha natura costitutiva, ma dimostra la modifica eseguita (doc. V, pag. 4; cfr. anche: Thurnheer, op. cit., Rz. 110). Infine, il rilascio di un passaporto conferma l'avvenuto cambiamento del nome per mezzo di un deed poll (Thurnheer, op. cit., Rz. 113; cfr. anche: http://www.direct.gov.uk/en/ TravelAndTransport/Passports/ Howtochangethenameonyourpassport/DG_174166).

 

                                         b)   Come accennato (consid. 4) l'appellante, riferendosi al doc. V, assume di contro che il deed poll, per essere valido, deve contenere i dettagli sulla nazionalità dell'istante ed essere allegato a un certificato di nascita o di cittadinanza, a una dichiarazione di un terzo certificante di conoscere l'istante e – in caso di residenza all'estero – a una prova che tale residenza non è permanente. Il deed poll andrebbe infine firmato dall'istante sia col vecchio che col nuovo nome ed essere pubblicato sulla __________. Queste condizioni non sarebbero state rispettate nell'evenienza (appello, n. 6b pag. 5). Se non che, le condizioni elencate da AP 2 K__________ non riguardano la validità del deed poll, ma solo la sua registrazione (doc. V, art. 1 cpv. 2: “These regulations shall govern the enrolment in the Central Office of the Supreme Court of deeds evidencing change of name”), che non è necessaria né è di natura costitutiva (v. qui sopra consid. a). Invero del deed poll litigioso non vi è traccia, ma agli atti figura il passaporto rilasciato a __________ il 26 novembre 1996, che riporta quale cognome della convenuta “AO 1-K__________” Per quanto detto qui sopra (consid. a) ll passaporto agli atti indizia dunque per un valido cambiamento di nome a prescindere dalla produzione, o meno, del deed poll litigioso. La censura di AP 2 K__________ va dunque respinta.

 

                                         c)   L'appellante assevera che il cambiamento di nome difetta in concreto di una decisione formale. Riguardo ai requisiti posti al riconoscimento in Svizzera di un cambiamento di nome avvenuto all'estero, la dottrina non è unanime.

 

                                               Bucher ha dapprima preteso che il cambiamento del nome si fondasse su una decisione formale di un'autorità estera che lo approvava, spiegando però che il cambiamento frutto di una dichiarazione resa davanti a un'autorità – che non può essere definita una decisione – era da riconoscere in Svizzera nella misura in cui era conforme alla legge designata dall'art. 37 LDIP (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, n. 282 pag.113; cfr. anche: DTF 106 II 244 seg. consid. III.8). In seguito, quest'autore ha modificato la propria tesi, affermando che il cambiamento di nome intervenuto all'estero mediante semplice dichiarazione ufficializzata è riconosciuto in Svizzera (Bucher, Le couple en droit international privé, Basilea/Ginevra/Monaco – Parigi 2004, n. 502 pag. 178). Analogo convincimento egli ha espresso di recente ribadendo che un valido cambiamento di nome eseguito all'estero mediante semplice dichiarazione ufficializzata è riconosciuto in Svizzera (Bucher in: Commentaire romand – Loi sur le droit international privé / Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 2 ad art. 39).

 

                                               Geiser/Jametti Greiner, pur perorando l'idea di una decisione, precisano che i cambiamenti del nome usuali nel diritto anglosassone non sono riconosciuti finché un'autorità non ne abbia preso formalmente atto (Geiser/Jametti Greiner in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Internationales Privatrecht, 2a edizione, n. 4 ad art. 39). Secondo Vischer, poi, il cambiamento di nome, pur non necessitando di una formale decisione per essere riconosciuto, deve essere registrato ufficialmente e figurare su attestazioni pubbliche (Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a edizione, n. 2 ad art. 39). Quanto a Dutoit, egli ritiene che il cambiamento di nome eseguito all'estero, anche con modalità facilitate – quali la semplice dichiarazione tipica del diritto anglosassone – è riconosciuto in Svizzera, senza che sia necessaria una decisione formale (Dutoit, Droit international privé suisse, 4a edizione, n. 2 e 3 ad art. 39).

 

                                               In concreto, come detto, alla convenuta è stato rilasciato a __________ il 26 novembre 1996 un passaporto sul quale figura il cognome “AO 1-K__________”. L'avvocato __________ ha inoltre dichiarato di avere visto il precedente passaporto, emesso in Inghilterra, riportante anch'esso il cognome AO 1 K__________ (deposizione del 24 luglio 2003: act. XVI, pag. 3). Che un'autorità abbia preso atto del cambiamento del cognome deve ammettersi, ove si consideri l'emissione del passaporto. Nulla osta quindi – alla luce della dottrina poc'anzi ricordata – al riconoscimento del cambiamento di nome. Aggiungasi, ad ogni buon conto, che il requisito supplementare di una decisione formale per il cambiamento del nome condurrebbe a un'esclusione sistematica del riconoscimento di mutamenti del nome avvenuti secondo il diritto anglosassone.

 

                                   7.   L'appellante sostiene poi che l'uso del cognome K__________ da parte della convenuta ingeneri un rischio di confusione. AP 2 K__________ ritiene inoltre così di avere un legittimo interesse a evitare che il pubblico o i suoi conoscenti pensino che la convenuta sia o sia stata la moglie di AP 1 K__________. Inoltre, sulla ponderazione degli interessi, AP 2 K__________ osserva di portare legalmente il cognome K__________, mentre AO 1 K__________ lo usurperebbe. Per quanto attiene alla priorità temporale, AP 2 K__________ pretende di portare il cognome litigioso dal 2000 (matrimonio), mentre AO 1 ancora oggi non lo userebbe legalmente. Infine, un generico interesse di AO 1 di continuare a usare il cognome K__________ in virtù di una relazione extraconiugale intrattenuta con AP 1 K__________ non sarebbe preponderante rispetto al proprio interesse di ottenere la cessazione dell'asserita usurpazione del nome (appello, n. 7c, pag. 9).

 

                                   8.   L'azione dell'art. 30 cpv. 3 CC tende – a differenza di quella dell'art. 29 cpv. 2 CC – all'annullamento di una decisione di cambiamento del nome (Bühler in: Basler Kommentar ZGB I, 3a edizione, n. 21 ad art. 30 CC). Se non che, in concreto, non vi è – come si è visto – alcuna decisione. Ne deriva che l'art. 30 cpv. 3 CC non si applica alla fattispecie, come rettamente evidenziato dagli appellanti (appello, n. 6d, pag. 6). Essi, infatti, avevano avviato la procedura invocando a titolo principale l'art. 29 cpv. 2 CC, riservando all'art. 30 cpv. 3 CC un ruolo subordinato. La causa andava decisa sulla base dell'art. 29 cpv. 2 CC. Articolo che il Pretore ha comunque sia vagliato, anche se in modo sbrigativo (cfr. sentenza impugnata, consid. 5). L'appello va così deciso a norma dell'art. 29 cpv. 2 CC.

 

                                   9.   Per l'art. 29 cpv. 2 CC ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Per concretare tale norma è pertanto necessaria un'usurpazione del nome. Ora, una simile circostanza non si verifica solo quando qualcuno utilizzi per sé il nome di un altro, bensì anche quando si limiti a usarne la parte principale creando così un pericolo di confusione (DTF 128 III 358 consid. 4 con richiami). E non è necessario che una confusione si sia realmente verificata (DTF 128 III 404 consid. 5), ma basta ingenerare l'impressione falsa dell'esistenza di un legame tra leso e usurpatore (DTF 112 II 371 consid. 3b).

 

                                         Quanto agli interessi contrapposti delle parti e al rischio di confusione, giovi ricordare che, in una sentenza pubblicata in DTF 129 III 369 (“de Marval”), il Tribunale federale ha spiegato che, di principio, è meritevole di particolare protezione un cognome raro, potendo infatti evocare la sua adozione l'idea di un legame, in realtà inesistente, tra chi detiene legittimamente il cognome in questione e chi lo usurpa. Nel caso citato, però, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interesse degli originari portatori del nome doveva elidersi di fronte agli inconvenienti che il convenuto avrebbe subìto se avesse dovuto riprendere il suo vecchio cognome dopo averne utilizzato ufficialmente un altro per 17 anni prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria.

 

                                         a)   Nella fattispecie in esame, il Pretore ha accertato che in Svizzera nell'elenco telefonico figurano circa duecento iscrizioni con il cognome K__________. Gli appellanti pretendono che tale circostanza non sia neppure stata allegata da AO 1, e che il Pretore, accertandola d'ufficio, abbia violato il principio attitatorio. Se non che, il contenuto dell'elenco telefonico, consultabile via internet senza particolari difficoltà, può infatti dirsi fatto notorio a norma dell'art. 184 cpv. 3 CPC ticinese, e non deve quindi essere provato (sul valore di “fatto notorio” di elementi reperibili con semplici consultazioni internet cfr.: DTF 135 III 90 consid. 4.1; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_427/2011 del 10 ottobre 2011, consid. 3.1.1). Del resto, AP 1 e AP 2 K__________ non hanno mai preteso la rarità del cognome da loro portato. In ogni caso, secondo gli accertamenti del Pretore, rimasti incontestati in questa sede, il cognome K__________ è diffuso in Svizzera, in particolare nella regione di __________ e __________ dove AP 2 K__________ risiede. Esso sfugge pertanto a protezione secondo la giurisprudenza poc'anzi esposta.

 

                                         b)   Che la convenuta adoperi il cognome K__________ è pacifico. Agli atti figurano infatti cartoline postali finanche degli anni ottanta inviate dall'attore alla “Fam. AO 1 -K__________” oppure alla “Fam. AO 1-K__________” e firmate “papà” (v. cartoline in: doc. 5). La convenuta poi si faceva chiamare “Signora K__________” in presenza dell'attore (__________, deposizione del 10 luglio 2003: act. XV, ad domanda n. 7; v. anche __________, deposizione del 29 aprile 2003: act. XII ad domanda n. 7 pag. 4; __________, deposizione del 6 maggio 2003: act. XIV ad domanda n. 7; __________, deposizione del 12 giugno 2003: act. XIV ad domande n. 5 e 7 pag. 2; __________, deposizione del 14 maggio 2003: act. XV ad domande n. 6 e 7; __________, deposizione del 22 luglio 2003: act. XVI ad domanda n. 7 pag. 3; __________, deposizione del 24 luglio 2003: act. XVI, ad domanda n. 7 pag. 4).

 

                                               Invero, l'unico teste che ha dichiarato di avere saputo di

                                               un'opposizione dell'attore all'uso del cognome “K__________” da parte della convenuta è stato __________ (deposizione citata, ad domanda n. 8 pag. 4). Altri testi escussi non sapevano di alcuna discussione al riguardo (__________, deposizione del 19 maggio 2003: act. XIII ad domanda n. 8, pag. 3; __________, deposizione del 19 maggio 2003: act. XIII ad domanda n. 8, pag. 3; __________, deposizione citata, ad domanda n. 8 pag. 4) né di segni di “dissenso” o di obiezioni da parte dell'attore all'uso del proprio cognome fatto dalla convenuta (__________, deposizione citata, ad domanda n. 9; __________, deposizione menzionata, ad domanda n. 9; __________, deposizione citata, ad domanda n. 9 pagg. 3 seg). Anzi alcuni sono stati meravigliati della procedura (“sehr erstaunt”: __________, deposizione citata, ad domanda n. 10 pag. 3; “astonished”: __________, deposizione citatata, ad domanda n. 10 pag. 4). Per di più, lo stesso attore ha dichiarato a una testimone che la convenuta adoperava il proprio cognome (teste __________, deposizione citata, ad domanda n. 6, pag. 3).

 

                                               Giovi infine considerare che in Inghilterra è usuale, per coppie non sposate, utilizzare un cognome comune. Esso è poi dato ai figli nati da quel legame (Thurnheer, op. cit., Rz. 104). Ciò che è avvenuto in concreto.

 

                                         c)   Ciò premesso, la convenuta fa uso del cognome K__________ da 40 anni, o comunque da almeno 25 anni se si considera la deposizione dell'avv. __________, che ha affermato di conoscerla “since the middle nineteen seventies” (deposizione citata, act. XVI, pag. 1). L'attore medesimo si rivolgeva a lei con il cognome K__________. Inoltre i figli nati dal legame tra AP 1 K__________ e la convenuta portano il di lui cognome. Gli appellanti medesimi pretendono che AO 1 faccia un uso costante e regolare del cognome K__________. L'interesse eventuale di AP 2 K__________ a ottenere un divieto di utilizzare tale cognome va postergato – nella ponderazione degli interessi – alle difficoltà che AO 1 K__________ incontrerebbe se dovesse riprendere il suo vecchio cognome – rispettivamente rinunciare al cognome K__________ con il quale è nota – dopo un così lungo periodo. Per questo motivo, il destino dell'appello appare quindi segnato.

 

                                         d)   Non è dato a divedere poi come AO 1 K__________ possa essere confusa con la moglie – oggi vedova – di AP 1 K__________ per il semplice motivo di fare uso dello stesso cognome. AP 2 K__________ sostiene infatti di dovere essere tutelata da un rischio di bigamia, poiché essa è “l'unica attuale legittima moglie”. Che essa sia l'“unica” e “attuale” moglie va da sé, non conoscendo il diritto svizzero l'istituto della bigamia, anzi finanche reprimendolo (v. art. 215 CP). Essa, però, dimentica che AP 1 K__________ già è stato sposato in precedenza e, inoltre, ha intrattenuto per anni una relazione extraconiugale con la convenuta, da cui ha avuto due figli (v. anche: teste __________, deposizione del 29 aprile 2003: act. XII, ad domanda n. 5 pag. 3; teste __________, deposizione del 19 maggio 2003: act. XIII, ad domanda n. 5 pag. 3; teste __________, deposizione del 19 maggio 2003: act. XIII, ad domanda n. 6 pag. 3; teste __________, deposizione del 6 maggio 2003: act. XIV, ad domanda n. 4 pag. 3; teste __________, deposizione del 24 luglio 2003: act. XVI, ad domande n. 2 pag. 2 e n. 8 e 9 pag. 4). La convenuta, utilizzando il cognome K__________, non ingenera il rischio di una falsa relazione, poiché un legame affettivo tra l'attore e la convenuta c'è effettivamente stato, portando anche alla nascita di due figli. Né è dato a divedere perché lo stesso cognome ingeneri, per ciò solo, bigamia.

 

                                         e)   Quanto al fatto che la convenuta volesse o voglia “far credere di essere o essere stata la moglie”, le testimonianze agli atti sono contraddittorie. Per una teste mai essa è stata presentata come moglie dell'attore (teste __________, deposizione citata, ad domanda n. 6 e 7). Un'altra, invece, ha dichiarato che essa fosse la “moglie” di AP 1 K__________ (teste __________, deposizione del 14 maggio 2003: act. XV, ad domanda n. 2). Infine, una terza ha riferito di

                                               un'impressione avuta da una compagna di scuola che aveva visto insieme attore e convenuta. Quella, sentito che la convenuta dicesse di chiamarsi K__________, ha pensato che fossero sposati (“als ob sie verheiratet wären”: __________, deposizione citata, ad domanda n. 7 pag. 4). Cosa che poi l'attore ha smentito (“Er hat dies verneint”: ibidem). Ma, come detto, si tratta di un'impressione di un terzo riferita alla testimone. Invero – come afferma l'appellante – in un'occasione una conoscente ha telefonato a AO 1 K__________ reputandola la moglie di AP 1 K__________. Ma a un simile evento – unico e le cui esatte circostanze s'ignorano – non va accordata soverchia importanza, anche per quanto sin qui detto.

 

                                         f)    Certo, __________ ha dichiarato che la convenuta necessitava del medesimo cognome dell'attore per avere camere comuni durante i loro viaggi (deposizione citata, ad domanda n. 8). Ma da ciò non può desumersi che essa abbia tentato o cerchi oggi di spacciarsi come moglie dell'attore. In ogni caso, che una relazione tra i due vi sia stata – non meno dignitosa di una suggellata con il matrimonio – è pacifico, quindi non può dirsi che l'eventuale associazione di idee generi una falsa impressione. Anche per quanto attiene alla priorità temporale, non si può che osservare che AO 1 K__________ adopera il cognome K__________ da ben prima del matrimonio, avvenuto nel 2000, di AP 2 con AP 1 K__________. Tutto ponderato, la valutazione degli interessi contrapposti pende a favore della convenuta.

 

                                10.   Gli oneri processuali e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Le tasse di giustizia e le spese vanno quindi poste a carico di AP 2 K__________ (v. qui sopra consid. 3). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                11.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non trattandosi di una causa di carattere pecuniario, è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 21 cpv. 1 e 71 cpv. 1 LTF).

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è privo d'interesse, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 1250.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1300.–

                                         sono posti a carico di AP 2 K__________, che rifonderà a AO 1 K__________, fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.