Incarto n.
11.2008.13

Lugano

19 maggio 2008/lw

 

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (divorzio unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 20 marzo 2007 da

 

 

AP 1

(PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(PA 2);

 

 

 

 

giudicando ora sul decreto del 12 dicembre 2007 con cui il Segretario assessore ha, in luogo e vece del Pretore, respinto una domanda processuale dell'attore sulla preclusio­-

ne della controparte;

 

                                         premesso che il 20 marzo 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera, alla quale nella sua risposta del 23 agosto 2007 la convenuta ha dato la sua adesione sul principio;

 

                                         ricordato che il primo giudice ha quindi trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale;

 

                                         rilevato che nel suo allegato del 5 settembre 2007, prodotto a norma dell'art. 422 cpv. 1 CPC, l'attore ha poi eccepito la preclusione della convenuta, fatto salvo l'onere alimentare per i figli;

 

                                         stabilito che all'udienza del 20 settembre 2007 il Pretore ha sentito le parti, le quali hanno confermato la volontà di divorziare e gli hanno demandato la decisione sulle conseguenze accessorie litigiose;

 

                                         considerato che, statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto del 12 dicembre 2007 il Segretario assessore ha respinto la domanda processuale con cui l'attore chiedeva di accertare la preclusione della convenuta;

 

                                         posto che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2008 per vedere riconosciuta la preclusione della moglie;

 

                                         rammentato che con decreto del 23 gennaio 2008 il primo giudice ha accordato all'appello effetto sospensivo;

 

                                         constatato che nelle sue osservazioni del 3 marzo 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         preso atto che il 5 maggio 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

 

                                         ritenuto che la procedura va quindi tolta dai ruoli per desistenza, la quale comporta per principio soccombenza di chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         precisato nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, dato che il processo termina senza un pronunciato di appello (art. 21 LTG per analogia);

 

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta    fr. 100.–

                                         b) spese                                   fr.   50.–

                                                                                          fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

;

.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.