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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione 7 settembre 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 ; |
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giudicando ora sul decreto cautelare del 9 ottobre 2008 con cui il Pretore ha esteso il diritto di visita del padre alla figlia I__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 9 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. IS 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25 giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999). Il marito è iscritto all'Ordine degli avvocati di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa il 6 aprile 2005, con decreto cautelare del 7 aprile 2005 – emesso senza contraddittorio – il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15 aprile 2005 IS 1 si è rivolto al Tribunale civile di Como, postulando la separazione giudiziale e rivendicando l'affidamento delle figlie.
B. Il 13 maggio 2005 AP 1 ha introdotto un'azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud sulla base dell'art. 115 CC, postulando l'affidamento delle figlie minori, riservato il diritto di visita del padre. In via provvisionale essa ha sollecitato la conferma del decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 aprile 2005 nella protezione dell'unione coniugale. Con risposta del 23 novembre 2005 IS 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la competenza (per materia e per territorio) del giudice adito e facendo valere la litispendenza dell'azione da lui presentata davanti al Tribunale di Como (inc. OA.2005.55). All'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni, le parti hanno confermato i loro punto di vista. Con decreto del 28 luglio 2008 il Pretore ha poi respinto l'eccezione di incompetenza.
C. Nel frattempo, il 4 novembre 2005, CO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza di misure provvisionali per ottenere la conferma dell'assetto decretato il 7 aprile 2005 e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Con decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita parte, il Pretore ha accertato che E__________ e I__________ risiedevano a __________ dal padre, sicché ha ingiunto a IS 1 di consegnare le figlie dalla madre (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e ha rinviato la disciplina del diritto di visita paterno all'esito del rapporto commissionato alla dott. __________. Il 24 novembre 2005 IS 1 ha chiesto al Pretore la revoca dei decreti cautelari del 7 aprile 2005 e dell'8 novembre 2005, il Tribunale di Como avendogli il 14 ottobre 2005 affidato le figlie. Il 28 novembre 2005 la dott. __________ ha trasmesso al Pretore il rapporto sull'audizione di E__________ e I__________. All'udienza del 5 dicembre 2005, indetta per la discussione dell'istanza di revoca, il Pretore ha sospeso l'ordine di riconsegna delle figlie alla madre, la comminatoria dell'art. 292 e la disciplina del diritto di visita paterno oggetto del decreto cautelare dell'8 novembre, “ratificando” gli accordi conclusi il 1° dicembre 2005 davanti al Giudice istruttore del Tribunale di Como circa il diritto di visita materno. Il 20 febbraio 2006 la dott. __________ ha trasmesso un complemento all'ascolto delle figlie. Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale di Como ha poi sospeso la causa di separazione giudiziale “fino alla definizione del giudizio instaurato da CO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”.
D. Con istanza provvisionale del 2 maggio 2006 CO 1 si è rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo il ripristino del decreto cautelare dell'8 novembre 2005. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato a IS 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di accompagnare le figlie dalla madre. Dall'8 maggio 2006 I__________ vive con quest'ultima a __________. In esito a un'istanza di revoca del decreto appena citato e della richiesta di fissare un diritto di visita alle figlie presentata da IS 1, con decreto cautelare emesso
inaudita parte il 9 maggio 2006 il Pretore ha fissato il seguente diritto di visita paterno:
– ogni martedì sera dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, quando il padre accompagna le figlie a scuola;
– un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le medesime modalità del martedì, la prima volta giovedì 25 maggio 2006;
– un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla domenica sera dopo cena, prima delle ore 21.00, a decorrere da venerdì 19 maggio 2006.
E. In seguito a un'istanza introdotta il 22 luglio 2007 da AO 1 per ottenere l'estensione del suo diritto di visita alle figlie, con decreto cautelare del 13 agosto 2007 il Segretario assessore ha regolato, in luogo e vece del Pretore nel frattempo ricusato, il diritto di visita paterno nel seguente modo:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica sera alle ore 20.15, la prima volta il fine settimana del 7/9 settembre 2007;
– per le settimane in cui non è previsto un fine settimana con il padre, il mercoledì da dopo scuola fino al giovedì mattina, in cui le bambine verranno accompagnate a scuola. Se il giovedì fosse un festivo, fino alle ore 10.30.
F. Il 7 settembre 2007 AP 1 ha introdotto una seconda azione di divorzio unilaterale, questa volta sulla base dell'art. 114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure precedenti o – in subordine – la conferma dell'affidamento a sé di E__________ e I__________ (come già deciso dal Pretore il 7 aprile 2005), la sospensione dei diritti di visita del padre fino all'audizione delle figlie e all'esecuzione di una perizia – subordinatamente diritti di visita sorvegliati, previo accertamento della situazione personale del padre – così come la nomina di un curatore processuale per I__________ (inc. OA.2007.76). Nella sua risposta del 7 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Non consta sia stata indetta l'udienza preliminare.
G. Nel frattempo, al contraddittorio del 25 settembre 2007 indetto per discutere “le diverse istanze supercautelari pendenti”, AO 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento cautelare emanato fino ad allora, mentre la moglie ha postulato il rigetto delle istanze del marito. Con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha “confermato l'assetto provvisionale disciplinato nell'ambito delle cause inc. DI.2005.79 e
OA.2005.55”, invitando l'autorità tutoria a designare un curatore processuale a E__________ e I__________. Un appello presentato da AO 1 il 18 ottobre 2007 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 3 dicembre 2007 (inc. 11.2007.172). In esecuzione della decisione pretorile, il 7 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato come curatore processuale delle figlie l'avv. PI 1. AO 1 è insorto contro tale designazione prima all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso con decisione del 27 marzo 2007, e poi a questa Camera, che ha respinto l'appello con sentenza del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).
H. Il 7, 14 e 17 gennaio 2008 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore con tre istanze cautelari per ottenere l'affidamento delle figlie E__________ e I__________. Tali domande sono state discusse a un contraddittorio del 12 febbraio 2008, nel corso del quale i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
Per quanto attiene al diritto di visita inerente [a] E__________, (…) la domenica sera nella quale si trova dal padre, potrà rimanere anche a dormire; inoltre il venerdì sera delle settimane in cui non passa il fine settimana con il padre E__________ potrà rimanere a dormire dal padre.
Il giorno successivo lo psicologo __________ è stato incaricato di rilasciare una perizia sulle capacità genitoriali delle parti.
I. Il 25 marzo 2008 AO 1 ha introdotto un'istanza con cui ha postulato un'estensione del diritto di visita a I__________, nel senso di equipararlo a quello di E__________ (pernottamento da lui anche la domenica sera durante le settimane in cui è esercitato il diritto di visita e il venerdì sera durante le settimane in cui il diritto di visita non è esercitato). Alla discussione del 7 maggio 2008, continuata il 4 luglio 2007, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, proponendo di attendere l'esito della “valutazione sulle capacità genitoriali attualmente in corso, rispettivamente della perizia psichiatrica su entrambi i genitori”, mentre l'avv. PI 1 ha fatto dipendere qualsiasi modifica dell'assetto cautelare, compreso l'affidamento di E__________, da una valutazione psichiatrica. Nel frattempo il Pretore ha sentito personalmente I__________, il 20 maggio 2008, e lo psicologo __________, che ha rilasciato il 30 maggio successivo il suo referto.
L. Il 19 luglio 2008 AO 1 si è rivolto una volta di più al Pretore, sollecitando l'adozione dei provvedimenti già chiesti il 25 marzo 2008, mentre il 28 luglio successivo ha postulato l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità parentale, il divieto di relazioni personali tra AO 1 e le figlie, il ricupero di giorni durante i quali il suo diritto di visita non era stato esercitato e l'ordine alla polizia di consegnargli le figlie in caso di impedimento da parte della madre. Con decreto cautelare del 28 luglio 2008 il Pretore ha respinto le istanze inaudita parte, riservando ai coniugi la facoltà di chiedere la modifica di tale decreto entro 10 giorni “previo contraddittorio”. L'8 agosto 2008 AP 1ha inviato alla Pretura un memoriale (“istanza cautelare”) per ottenere – tra l'altro – l'accoglimento delle sue domande provvisionali e la revoca del decreto emesso il 28 luglio 2008. Trasmesso dal Pretore il 13 agosto 2008 a questa Camera, l'atto – trattato come appello – è stato dichiarato irricevibile ed è stato ritornato al Pretore perché fosse trattato, se possibile, come istanza di modifica cautelare previo contraddittorio (sentenza del 25 agosto 2008, inc. 11.2008.98). Al contraddittorio del 9 ottobre 2008, indetto per discutere le “istanze pendenti”, AO 1 ha poi chiesto di soprassedere all'esame dell'istanza presentata il 19 luglio 2008, sicché il Pretore ne ha sospeso la trattazione.
M. Statuendo con decreto cautelare del 9 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 25 marzo 2008 e ha autorizzato AO 1, “oltre al diritto di visita già stabilito”, ad avere con sé I__________ tra il venerdì e il sabato delle settimane in cui la ragazza non è con lui durante l'intera fine settimana. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Chiamato da AP 1 e dalla curatrice dei figli a specificare gli orari delle visite, con decreto cautelare del 17 ottobre 2008 il Pretore ha poi integrato il decreto, precisando che il diritto di visita “avrà inizio alle 18.30 del venerdì e terminerà alle 9.00 del sabato”.
N. Contro il decreto cautelare del 9 ottobre 2008 AP 1 è insorta con un appello del 17 ottobre 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria – il rigetto delle istanze del 25 marzo e del 19 luglio 2008. Con decreto del 29 ottobre 2008 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
O. Il 29 ottobre 2009 AO 1 ha appellato il decreto cautelare del 29 ottobre 2008, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di equiparare interamente il suo diritto di visita a I__________ con quello alla sorella maggiore. Mediante decisione del 18 novembre 2008 questa Camera ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2008.150).
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC) sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. I documenti nuovi prodotti dall'appellante (un decreto d'accusa 26 maggio 2008 emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di AO 1 per ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento e una decisione 14 maggio 2005 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento con relativa tabella di calcolo) sono irricevibili. In appello non sono ammessi fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Né, per avventura, essi sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato, la documentazione non giovando ai figli, alla cui tutela è principalmente rivolto il precetto (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1).
L'appellante pospone poi come offerta di prova, a ogni punto del memoriale, il richiamo degli incarti della Pretura pendenti tra i coniugi, il richiamo di un incarto relativo a un'azione di mantenimento promossa da F__________ contro il padre, il richiamo di un incarto della Pretura penale riguardante il marito e il richiamo degli incarti di questa Camera inerenti a procedure tra le parti. Ora, gli incarti della Pretura sono già stati regolarmente trasmessi a questa Camera, mentre il contenuto di quelli del Tribunale di appello è noto alla Camera. Quanto al richiamo dell'incarto riguardante la primogenita F__________ e al richiamo di quelli penali riguardanti il marito, per tacere del fatto che l'appellante non spiega la loro rilevanza, essi non appaiono utili ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio, dunque, alla trattazione dell'appello.
3. La fattispecie denota risvolti internazionali, ove appena si consideri che AO 1 è domiciliato a __________. Trattandosi di disciplinare le relazioni personali di un figlio con un genitore non affidatario, l'art. 1 della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera sia dall'Italia e alla quale rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede che competenti a prendere misure di protezione sono le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne. Siccome I__________ ha la residenza abituale a __________ almeno dal maggio del 2006, la competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per disciplinare le relazioni personali è fuori dubbio. Giusta l'art. 2 della predetta Convenzione,
inoltre, le autorità competenti secondo l'articolo 1 prendono le misure previste dalla loro legge interna: in concreto è applicabile perciò il diritto svizzero.
4. Nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto della differenza di età tra le due sorelle, delle diverse sedi scolastiche da loro frequentate, dell'esito dell'ascolto di I__________ (dal quale “non sono emersi elementi suscettibili di consentire un giudizio positivo o negativo sulla richiesta di equiparare i diritti di visita”), dell'esercizio regolare da parte del padre del diritto di visita alle figlie (già più ampio rispetto a quello usuale nel Ticino), come pure dell'insorgere “con una certa frequenza” di “incidenti” che turbano la tranquillità delle parti. Ciò premesso, egli ha ritenuto che, pur sussistendo profondi dissidi e insanabili divergenze tra genitori su vari aspetti legati alla cura e all'educazione delle figlie, non risultassero “particolari controindicazioni” che impedissero a I__________ di condividere con la sorella, oltre alle visite del padre, anche i periodi del venerdì sera durante quei fine settimana in cui le figlie non stanno con lui. Il Pretore ha reputato inopportuno, per contro, estendere il diritto di visita dalla domenica sera fino al lunedì mattina in quel medesimo periodo, I__________ frequentando la scuola a __________.
5. AP 1 postula, oltre al rigetto dell'istanza cautelare 25 marzo 2008, quello dell'istanza 19 luglio 2008, pur riconoscendo che quest'ultima è già stata respinta dal Pretore con decreto del 28 luglio 2008. A suo avviso, avendo l'istanza del 19 luglio 2008 e quella del 25 marzo 2008 il medesimo oggetto, la decisione impugnata dev'essere “annullata in quanto già cresciuta in giudicato con la decisione di respingimento di cui al decreto cautelare 28 luglio 2008”. La tesi è infondata. È vero che nel decreto cautelare il Pretore ha indicato – fallacemente – di statuire anche sull'istanza del 19 luglio 2008, ma il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è chiaro (“l'istanza 25 marzo 2008 di AO 1 è parzialmente accolta”). Non si può affermare pertanto che il primo giudice abbia statuito anche sull'istanza del 19 luglio 2008. Per di più, la trattazione di quest'ultima istanza è stata sospesa dal Pretore medesimo, su richiesta di AO 1, alla citata
udienza del 9 ottobre 2008 (verbale, pag. 3 a metà). Infine, contrariamente a quanto l'appellante sostiene, la decisione del 28 luglio 2008 con cui il Pretore ha respinto inaudita parte l'istanza del 19 luglio 2008 non è “cresciuta in giudicato”, AO 1
avendone chiesto la revoca l'8 agosto 2008 (sopra, consid. L). Perché poi il Pretore non potrebbe più statuire al riguardo “previo contraddittorio”, l'appellante non spiega. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. L'appellante sembra rimproverare parzialità al Pretore evocando un'istanza di ricusazione presentata dal marito contro di lui, respinta da questa Camera con sentenza del 21 aprile 2008 (inc. 11.2007.192), accennando a una successiva denuncia presentata sempre dal marito nei confronti del Pretore e lamentando remore nella trattazione della causa di divorzio (udienza preliminare non ancora aggiornata, perizia psichiatrica sul marito non ancora commissionata, esame degli aspetti patrimoniali non ancora affrontato). Essa si riserva perciò “quantomeno a titolo cautelativo”, di inoltrare un'istanza di ricusazione. Se non che, il rimedio si esaurisce nell'enunciazione di un proposito che va formalizzato – se mai – davanti al Pretore (art. 29 cpv. 2 CPC). In assenza di una formale istanza di ricusa, questa Camera non è abilitata a pronunciarsi sull'operato del primo giudice. In proposito, dunque, l'appello è privo di portata pratica.
7. L'appellante afferma che, al momento in cui il Pretore ha statuito, il diritto di visita alle figlie non era quello disciplinato dal decreto cautelare del 9 maggio 2006 (come crede il Pretore stesso), bensì quello regolato il 13 agosto 2007, meno esteso rispetto a quello considerato dal primo giudice. Già questo solo errore sui fatti, essa soggiunge, rende censurabile il decreto impugnato. L'asserto non ha consistenza. Con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato “l'assetto cautelare adottato nel corso delle procedure inc. DI.2005.79 e
OA.2005.55 di questa Pretura”. Nella decisione impugnata il Pretore ha riprodotto per esteso soltanto il diritto di visita fissato nel decreto del 9 maggio 2006 (inc. DI.2005.79), non invece quello concordato all'udienza del 13 agosto 2007 (inc. OA.2005.55; verbale del 13 agosto 2007, pag. 3).
Comunque sia, sapere se il diritto di visita vada esercitato ogni martedì sera fino al mercoledì mattina e il giovedì sera ogni quindici giorni (decreto del 9 maggio 2006) oppure per le settimane in cui non è previsto un fine settimana con il padre il mercoledì sera fino a giovedì mattina (decreto del 13 agosto 2007) poco importa. Dagli atti risulta che all'udienza del 12 febbraio 2008 i coniugi hanno raggiunto un accordo secondo cui “la domenica sera nella quale [E__________] si trova dal padre, potrà rimanere anche a dormire; inoltre il venerdì sera delle settimane in cui non passa il fine settimana con il padre E__________ potrà rimanere a dormire dal padre”. Con l'istanza del 25 marzo 2008 AO 1 ha chiesto l'estensione del diritto di visita a I__________ nel senso di “allinearlo” a quello di E__________, ovvero di permettere anche a I__________ di pernottare da lui la domenica sera durante le settimane di diritto di visita e venerdì sera durante quelle in cui esso non viene esercitato. A prescindere dal fatto che anche nell'estensione stabilita il 13 agosto 2007 il diritto di visita risulta essere più ampio di quello generalmente accordato dai tribunali ticinesi (cfr. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), oggetto dell'attuale procedura è solo il pernottamento del venerdì nelle settimane in cui non è previsto un fine settimana con il padre.
8. Nel memoriale l'appellante adduce una sua versione degli eventi, facendo valere che il Pretore ha trascurato i suggerimenti dalla curatrice dei figli, la quale all'udienza del 12 febbraio 2008 aveva espresso preoccupazione per la salute e lo sviluppo psicofisico delle ragazze e raccomandava di allestire una perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi. L'appellante asserisce che la sua disponibilità a estendere il diritto di visita si riferiva solo a E__________, non a I__________. A mente sua inoltre il Pretore avrebbe dovuto avvedersi di come il marito profittasse dell'appello introdotto contro la designazione della curatrice, la quale all'udienza del 7 maggio 2008 non ha potuto esprimersi. Infine l'appellante sottolinea che si ignora quanto I__________ ha riferito sulla “parificazione del diritto di visita con quello di E__________”, contestando che la ragazza, incapace di capire la questione, abbia manifestato simile volontà. Così argomentando, nondimeno, l'interessata dimentica di trovarsi non più davanti al giudice naturale, bensì dinanzi a
una autorità di ricorso. E in un appello non basta contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione (v. l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Su questo punto l'appello si esaurisce per contro in mere recriminazioni.
9. L'appellante assume che la decisione di estendere il diritto di visita a I__________ è arbitraria, poiché il Pretore non si è confrontato con il referto 30 maggio 2008 dello psicologo __________, né con i rapporti 14 dicembre 2007 della dott. __________ e 25 novembre 2005 del Servizio sociale di Mendrisio, né con i pareri 28 novembre 2005, 20 febbraio 2006 e 18 dicembre 2006 della dott. __________, i quali “pongono in evidenza la personalità paterna siccome fonte di problemi anche nei rapporti con le figlie”. Il giudizio impugnato sarebbe poi arbitrario perché trascurerebbe le affermazioni rilasciate dalla curatrice il 4 luglio 2008 senza fondarsi su una perizia psichiatrica.
a) L'art. 273 cpv. 1 CC garantisce il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne, del cui parere, nella misura del possibile, il giudice tiene conto (art. 133 cpv. 2 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (DTF 131 III 212 consid. 5 con riferimenti). Il giudice valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, della presenza di eventuali fratelli, degli orari di lavoro dei genitori e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento il giudice non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 III 413 in alto).
b) I rapporti di ascolto della dott. __________ risalgono a incontri avvenuti con I__________ nel 2005 e nel 2006. Perché essi sarebbero ancora attuali l'appellante non spiega. Quanto al referto del Servizio sociale di Mendrisio, del 25 novembre 2005, esso si esprime solo sulla situazione personale, logistica ed economica della madre, ma nulla dice sui rapporti tra I__________ e il padre. Per la dott. __________, che ha sentito I__________ nell'ambito dell'attuale procedura, la ragazza “manifesta un buon adattamento a come [le relazioni personali] sono attualmente regolate, felice di frequentare sia la madre che il padre” e “sembra riuscire a mantenere con piacere e senza nessuna opposizione l'assetto in corso” (rapporto del 14 dicembre 2007, pag. 4 e 6). Il Pretore, sentita personalmente I__________, non ha ravvisato “particolari elementi che permettono di esprimere un giudizio positivo né negativo sulla richiesta di equiparazione dei diritti di visita” (decreto impugnato, pag. 3 a metà). La curatrice processuale di I__________, all'udienza del 4 luglio 2008, si è limitata a raccomandare che “qualsiasi modifica dell'assetto attuale, soprattutto in merito all'affidamento di E__________ e di I__________, sia preceduta dall'allestimento della perizia psichiatrica. Ciò in particolare alla luce del referto del perito __________”.
c) Da quanto precede non si evincono elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi fisici, psichici, morali o spirituali dovuti al fatto che ogni due settimane I__________ trascorra una notte in più dal padre. L'appellante insiste nell'esprimere apprezzamenti negativi sulla personalità di AO 1 e a muovere querimonie contro di lui, ma non riserva alcun cenno ai motivi per cui l'estensione delle visite potrebbe ledere in qualche modo il bene della figlia. Per di più, I__________ trascorre già dal padre – senza opposizioni da parte della madre –almeno una sera la settimana e un fine settimana ogni quindici giorni. Perché, nelle circostanze descritte, una notte in più sarebbe di pregiudizio per la ragazza rimane un interrogativo senza risposta. Né l'avv. PI 1, che assiste le figlie nella causa per il loro interesse, ha alluso a pericoli concreti. Quanto all'opinione di I__________, è vero che nulla di preciso è dato di sapere, salvo quanto il Pretore indica nel decreto impugnato. Nondimeno l'appellante ha firmato senza riserve il verbale del 20 maggio 2008, dal quale risulta che il Pretore ha riferito il contenuto del colloquio avuto con la figlia. Sul colloquio come tale, poi, i genitori hanno potuto esprimersi il 4 luglio 2008.
d) Lo psicologo __________ ha scorto invero nel pensiero di AO 1 “alcune caratteristiche (…) che segnalano la presenza di componenti paranoidi”, fermo restando che solo l'“esame psichiatrico potrà approfondire lo studio del funzionamento psichico e mentale e quindi arrivare ad una diagnosi definitiva” (pag. 21). Certo, lo specialista ha reputato il padre inidoneo “a esercitare in modo autonomo le funzioni genitoriali” (pag. 27). Se non che, ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene della figlia, la quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività paterna e ha il diritto di conservare con il genitore relazioni personali adeguate. Per di più, AO 1 beneficia di un esteso diritto di visita con le figlie senza che l'appellante ne abbia chiesto la soppressione o la limitazione per motivi legati alla personalità di lui. Perché questi non sarebbe idoneo a trascorre ogni quindici giorni una sera in più con la figlia I__________, l'appellante non illustra.
e) Per il resto, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, il bene del figlio appaia minacciato (DTF 131 III 213 consid. 5). Che in concreto i rapporti fra le parti siano pessimi e che soggettivamente la moglie veda male i continui incontri della figlia con il marito ancora non significa che il diritto di visita debba essere particolarmente circoscritto. Dagli atti emerge una manifesta incomunicabilità fra genitori, ma ciò non ha finora impedito alle figlie di instaurare regolari relazioni personali con il padre, premuroso nei loro riguardi, ancorché l'amore filiale e l'affetto da lui mostrati sia “subordinato al soddisfacimento dei suoi bisogni narcisistici” (relazione del dott. __________, pag. 26).
f) Quanto al rimprovero al Pretore di non avere atteso l'esito della perizia, si ricordi che un provvedimento cautelare è deciso in esito a un giudizio sommario emanato in una procedura celere, con limitata assunzione di prove (art. 379 cpv. 5, 365 e 367 CPC), nell'ambito della quale una perizia difficilmente può essere assunta “entro breve termine” (art. 366 CPC). Un provvedimento cautelare, inoltre, può sempre essere modificato o revocato (art. 384 CPC). In definitiva, allo stato attuale delle cose nulla induce a ritenere che la contestata estensione del diritto di visita sia pregiudizievole per la figlia. Qualora il padre mancasse ai suoi obblighi di genitore, il giudice potrà sempre limitare il diritto di visita e adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv. 1 CC), come prospetta il dott. __________. A un esame sommario come quello che presiede all'adozione di misure cautelari, in ogni modo, non si ravvisano motivi per scostarsi ora dall'apprezzamento del Pretore.
10. L'appellante si duole che il Pretore non abbia fissato orari precisi per la consegna e la riconsegna della figlia, il che può creare inconvenienti, come si è verificato nell'esercizio del diritto di visita a I__________. Per di più – essa prosegue – la soluzione adottata dal Pretore le preclude la possibilità di organizzare fine settimana o vacanze con le figlie.
Sollecitato il 10 ottobre 2008 dall'appellante e il 17 ottobre 2008 dalla curatrice, il Pretore ha integrato il 17 ottobre 2008 il decreto cautelare del 9 ottobre 2008, specificando l'ora in cui comincia (le 18.30 di venerdì) e finisce (le 9.00 di sabato) il diritto di visita a I__________. Su questo punto l'appello è divenuto così senza interesse, né l'appellante propone orari diversi da quelli fissati dal Pretore o fa valere esigenze oggettive che facciano propendere per un'altra soluzione (come eventuali impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina, oppure la necessità di garantire alla ragazza le ore di sonno necessarie o altro ancora). Quanto all'impossibilità di trascorrere intere fine settimana o vacanze con le figlie, è possibile che un diritto di visita più ampio dell'usuale possa essere di qualche impaccio, ma l'interessata dimentica di avere concordemente stabilito con il marito che E__________ passasse, ogni due settimane, la notte del venerdì da lui. Essa perde di vista altresì che il diritto di visita serve soprattutto all'interesse delle figlie. Dovesse imporsi una soluzione diversa per il bene delle ragazze, l'interessata potrà chiedere al giudice di modificare l'assetto vigente.
11. L'appellante critica il Pretore per averle addebitato parte degli oneri processuali senza avere previamente statuito sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria. Essa disconosce però che l'assistenza giudiziaria, quand'anche sia concessa, non esenta ancora da tali oneri. Per ottenere una decisione sul beneficio come tale, poi, basta che l'interessata solleciti il Pretore. Non compete invece a questa Camera impartire termini al Pretore entro cui statuire su richieste delle parti né sindacare doglianze di denegata o ritardata giustizia (Rep. 1983 pag. 2 consid. 2).
12. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può essere accolta. Quand'anche la richiedente sia indigente, per vero, l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto di intimazione. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante, ad ogni buon conto, si tiene calcolo contenendo volutamente la tassa di giustizia.
13. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché litigiosa è l'estensione del diritto di visita a una figlia, controversia manifestamente priva di valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
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– ; – , ; – , . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.