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Incarto n. |
Lugano 3 marzo 2009/sc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.08 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 25 aprile 2007 da
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AP 1,
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall' PA 1 ), |
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giudicando ora sul decreto cautelare del 10 ottobre 2008 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto cautelare) emesso il 10 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1965), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 9 giugno 1990. Dal matrimonio sono nati A__________ (il 27 maggio 1999) e S__________ (il 10 luglio 2002). Il marito è alle dipendenze delle __________ come dirigente del traffico ferroviario, la moglie lavorava a metà tempo alla __________ di __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1403 RFD di __________, comproprietà dei coniugi) per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________. Adito dalla moglie, il Pretore del Distretto di Leventina ha omologato il 26 gennaio 2005 un accordo dei coniugi sulla separazione di fatto per la durata di sei mesi (inc. DI.2004.69). Dopo essere tornata per un breve periodo a __________ mentre il marito abitava dalla madre a __________, il 1° agosto 2006 AO 1 si è trasferita con i figli a __________, cominciando a lavorare al 70% per la “__________” di __________, prima come assistente geriatrica e poi come ausiliaria di cura.
B. Statuendo in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 maggio 2006, con sentenza del 16 febbraio 2007 il Segretario assessore del Distretto di Leventina ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie (tra fr. 120.70 e fr. 744.15 mensili), un contributo alimentare per A__________ (tra fr. 1645.20 e fr. 2104.20 mensili) e un contributo alimentare per S__________ (tra fr. 1400.75 e fr. 1695.50 mensili), oltre a un'indennità di fr. 2000.– alla moglie stessa per l'arredo del nuovo appartamento (inc. DI.2006.23). Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera, che il 17 luglio 2008 ha annullato la sentenza, ritornandola al Pretore per nuovo giudizio (inc. 11.2007.37).
C. NeI frattempo, il 25 aprile 2007, AP 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al medesimo Pretore. In via cautelare egli ha offerto, fino al momento in cui questa Camera non avesse giudicato il suo appello diretto contro la sentenza del Segretario assessore, un contributo alimentare per moglie e figli di fr. 2500.– mensili complessivi, più fr. 5000.– per arretrati, con divieto alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e riservata l'azione di risarcimento – di vendere, ipotecare o gravare in altro modo una casa di lei, posta in __________, frazione di __________ (provincia di __________). Nella sua risposta del 1° febbraio 2008 AO 1 ha aderito alla domanda di divorzio. La causa è stata trattata così come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 18 settembre 2008 si è tenuta la discussione sugli effetti litigiosi del divorzio.
D. Nel frattempo, all'udienza del 13 giugno 2007 indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza o, in via subordinata, di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 262.90 mensili, quello per A__________ in fr. 2081.30 mensili e quello per S__________ in fr. 1834.50 mensili, sollecitando inoltre una provvigione ad litem di fr. 5000.–. AP 1 ha mantenuto le sue domande, avversando quelle della moglie. L'istruttoria cautelare, iniziata il 23 gennaio 2008, è terminata il 1° aprile successivo e alla discussione finale del 14 luglio 2008 AP 1 si è riconfermato nelle proprie domande, precisando la decorrenza dei contributi alimentari nel 1° maggio 2007 e proponendo in subordine di fissare il contributo alimentare per la moglie in fr. 1122.– mensili e quello per i figli in fr. 665.– mensili ciascuno. AO 1 ha ribadito le sue posizioni.
E. Statuendo con sentenza (recte: decreto cautelare) del 10 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando i contributi provvisionali come segue:
– per A__________:
fr. 1698.05 mensili dal
25 aprile al 31 dicembre 2007,
fr. 1662.10 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e
fr. 1632.75 mensili in poi;
– per S__________:
fr. 1567.45 mensili dal
25 aprile al 31 dicembre 2007,
fr. 1534.25 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e
fr. 1632.75 mensili in poi.
Il contributo provvisionale per la moglie è stato soppresso dal 25 aprile 2007, mentre il divieto alla moglie di disporre dell'immobile in Italia è stato respinto, così come la provvigione ad litem postulata dalla moglie stessa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 21 ottobre 2008 nel quale chiede che il contributo alimentare per i figli sia ridotto a fr. 2886.35 mensili (in ragione di metà ciascuno) dal 25 aprile al 31 dicembre 2007, rispettivamente in fr. 2841.65 (sempre metà ciascuno) dal 1° gennaio 2008, che alla moglie sia fatto divieto – sotto comminatoria penale e riservata l'azione di risarcimento – di disporre dell'immobile in Italia e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Litigiosi rimangono anzitutto i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 7299.– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3846.95 mensili fino
al 31 dicembre 2007 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1270.80, costo dell'alloggio fr. 307.10, premio della cassa malati fr. 277.40, spese professionali fr. 691.95, costi per l'esercizio del diritto di visita fr. 200.–), aumentato a fr. 4025.75 mensili dal 1° gennaio 2008 (interessi ipotecari fr. 1375.– e premio della cassa malati fr. 352.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 3249.80 mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2787.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 734.15, premio della cassa malati fr. 346.20, spese d'automobile fr. 456.80). Infine il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1840.20 mensili nel 2007 e in fr. 1860.20 mensili dal 1° gennaio 2008, rispettivamente il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1701.– mensili nel 2007, in fr. 1721.90 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e in fr. 1860.20 mensili da allora in poi.
Ciò premesso, constatata un'eccedenza di fr. 373.10 mensili fino al 31 dicembre 2007, di fr. 153.80 dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e di fr. 15.50 dal 10 luglio 2008, il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per A__________ di fr. 1698.05 mensili e uno per S__________ di fr. 1567.45 mensili dal 25 aprile 2007 (data della litispendenza dell'azione di divorzio) al 31 dicembre 2007, un contributo alimentare per A__________ di fr. 1662.10 mensili e uno per S__________ di fr. 1534.25 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e un contributo alimentare per entrambi di fr. 1632.75 mensili in seguito.
3. L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo di fr. 3846.95 mensili fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 4025.75 mensili dal 1° gennaio 2008 sia aumentato a fr. 4399.25 mensili fino al 31 dicembre 2007 e a fr. 4578.05 mensili in seguito per tenere conto di costi professionali (fr. 1383.– mensili) e del carico fiscale (fr. 345.– mensili). Le due questioni vanno esaminate separatamente.
a) Per quel che riguarda i costi professionali, il Pretore li ha ammessi fino a concorrenza di fr. 691.65 mensili, riferendosi a quelli “riconosciuti dall'Ufficio tassazioni nell'importo di fr. 16 600.– (…) debitamente dimezzati, preso atto che il marito lavora al 50%”. Per il resto egli ha rimproverato all'istante di non avere documentato spese maggiori. L'appellante
obietta che, pur lavorando egli a metà tempo, i costi fissi rimangono invariati, in particolare quelli della vettura. A suo parere quindi il 65% dei costi professionali riconosciuti dalle autorità fiscali, ovvero fr. 898.95 mensili, è un importo “sicuramente giusto” e deve quindi essere inserito nel suo fabbisogno minimo.
Davanti al Pretore l'interessato ha indicato i suoi costi professionali esibendo la tassazione 2005, nell'ambito della quale l'autorità tributaria ha riconosciuto spese per l'uso del veicolo privato di fr. 11 200.– annui, spese per lavoro a turni o notturno di fr. 3000.– annui e spese fisse di fr. 2400.– annui, onde un totale appunto di fr. 16 600.– annui (doc. 11 nell'inc. DI.2006.23). Tali oneri si riferivano però a un grado d'occupazione del 100%. L'interessato non ha preteso, dinanzi al Pretore, che la riduzione della sua attività lucrativa al 50% per malattia lasciasse invariati i costi per l'uso dell'automobile. Sostiene ciò in appello, ma l'argomentazione è nuova e come tale irricevibile (l'art. 138 CC non si applica in sede cautelare: DTF 133 II 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Per di più, nell'appello egli dà per scontato che l'attività a metà tempo richieda un ugual numero di trasferte da __________ ad __________, ma non rende per nulla verosimile l'assunto. In simili circostanze la sua rivendicazione non può essere accolta.
b) Quanto all'onere fiscale, l'appellante sostiene che è arbitrario tralasciare le imposte dal suo fabbisogno minimo e riconoscere invece nel fabbisogno in denaro dei figli l'intera voce per “altre spese” (weitere Kosten) prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dovesse non pagare le imposte, egli soggiunge, l'ente pubblico avvierebbe nei suoi confronti una procedura esecutiva che porterebbe al pignoramento dello stipendio e per finire alla realizzazione della casa d'abitazione, con grande sofferenza per tutti.
Così argomentando, l'appellante disconosce però che le “altre spese” previste dalle note raccomandazioni fanno parte del fabbisogno medio in denaro dei figli (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2c). Togliendo quella voce di spesa al calcolo del fabbisogno, le necessità dei figli non sarebbero più coperte. Quanto l'appellante si propone dunque, in definitiva, è di pagare le imposte con parte del denaro destinato al mantenimento dei ragazzi. Ciò non è proponibile. Certo, l'incasso di imposte non riconosciute nel fabbisogno minimo di un genitore dal giudice civile può condurre alla realizzazione forzata di elementi della sostanza coniugale da parte del fisco. Tale conseguenza è insita però nella giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2, 126 III 356 consid. 1a/aa) e i figli non possono essere chiamati a porvi rimedio.
4. Per l'appellante il fabbisogno minimo della moglie non ammonta a fr. 2787.15 mensili, come ha stabilito il Pretore, ma a fr. 2475.35 mensili. A suo parere i costi del veicolo (fr. 456.80 mensili) vanno sostituiti infatti dal costo dell'abbonamento “arcobaleno” (fr. 45.– mensili), mentre andrebbero aggiunti al totale fr. 100.– mensili per le imposte.
a) Per quanto riguarda i costi d'automobile, il Pretore ha spiegato che “l'irrinunciabilità del veicolo è un punto fermo anche per la moglie, vista la tipologia del lavoro da lei svolto e tenuto conto del fatto che con due figli l'automobile, nei limiti del possibile, è da riconoscere come necessaria”. L'appellante reputa determinante invece accertare se la moglie possa recarsi al lavoro e rientrare a casa con il mezzo pubblico, ciò che vale anche per i figli relativamente alla scuola e al tempo libero. Ora, i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti nel fabbisogno minimo di un coniuge ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Nella fattispecie si evince dagli atti che la moglie lavora “a turni irregolari pianificati sui 7 giorni settimanali”, anche di notte (dichiarazione 1° febbraio 2008 dell'amministrazione generale del Comune di __________, nel fascicolo “documenti richiamati”). Essa ha quindi reso sufficientemente verosimile l'esigenza di far capo a un veicolo privato per scopi professionali.
b) In merito all'onere fiscale, che l'appellante chiede di includere nel fabbisogno minimo della moglie per giustificare l'inserimento di tale aggravio nel proprio, la questione è già stata trattata (sopra consid. 3b).
5. L'appellante contesta il fabbisogno in denaro dei figli, e in particolare la voce “altre spese” (weitere Kosten) prevista dalle note raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, che a suo avviso andrebbero dimezzate. Egli sostiene che in concreto gli interventi dentari sono assunti dai genitori in ragione di metà ciascuno a titolo di spesa straordinaria, che il consumo di elettricità, l'uso del telefono e i piccoli articoli casalinghi sono già compresi nel fabbisogno della madre, che l'eventuale assicurazione contro la responsabilità civile non può essere presa in considerazione (come non entra in considerazione per i genitori), e che in concreto non sussistono costi di formazione professionale, i figli frequentando la scuola elementare. Egli si duole altresì che riconoscendo tali spese nel fabbisogno in denaro dei figli nulla rimane ai genitori per la cura del corpo, lo sport, il diporto, le vacanze e per lo spillatico, anche se ne avrebbero più bisogno dei ragazzi.
a) Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel gennaio del 2000 sono calibrate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito coniugale superiore a quello su cui si fondano tali raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete (ad esempio perché il ragazzo fruisce di vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano economicamente in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato).
b) Le “altre spese” cui si riferiscono le raccomandazioni comprendono i costi per la cura del corpo e della salute, i trasporti pubblici, gli interventi dentari, lo sport, il consumo di elettricità, l'uso del telefono, i piccoli articoli casalinghi, l'eventuale assicurazione contro la responsabilità civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il diporto, le vacanze e lo spillatico (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che le cifre previste nella tabella possono essere individualizzate, ma solo sulla base di indicazioni concrete relative al caso specifico e relative a una prognosi sufficientemente lunga. Ci si volesse scostare da tale valore statistico, si dovrebbe operare una previsione di spesa media difficilmente pronosticabile sull'arco di più anni e suscettibile, anzi, di creare disparità di trattamento, con la conseguenza di continue richieste di modifica del contributo in dipendenza dell'inizio o della fine di una determinata attività o evenienza (RtiD I-2006 pag. 677 consid. 3e;
I CCA, sentenze inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, consid. 9 con massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11 e inc. 11.2003.80 del 5 luglio 2004, consid. 4). Ridurre della metà le previsioni della tabella sulla semplice base di asserzioni vaghe e generiche, come pretende di fare l'interessato, è escluso. Ancora una volta l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
c) Nella misura in cui propone poi di calcolare il contributo per i figli sulla base delle eccedenze singole che rimangono a ogni coniuge e non sul bilancio familiare complessivo, l'appellante accenna a un criterio non pertinente, che questa Camera ha già definito erroneo a più riprese. Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli risulta – per giurisprudenza invalsa – dal metodo che disciplina il calcolo dell'eccedenza (di regola suddivisa a metà) una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006 pag. 673 con riferimenti).
6. L'appellante chiede che si ordini alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi atto di disposizione su un immobile situato a __________. Il Pretore ha respinto la domanda, il marito non avendo dimostrato che la moglie intendesse spossessarsi del fondo o fosse in procinto di gravarlo con ipoteche. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – il marito stesso prospettava la vendita dell'immobile per ridurre l'onere ipotecario gravante la casa di __________, senza dimenticare che l'ingiunzione appariva poco efficace poiché non avrebbe consentito “di scongiurare simili disposizioni sul bene, ma semplicemente di punire penalmente la donna qualora contravvenga all'ordine”.
a) Giusta l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale in cause di stato, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Non si richiede la prova assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata in: FamPra 2003 pag. 920).
b) Secondo l'appellante l'ordine mira a prevenire il rischio che la moglie venda la casa e incassi il prezzo d'alienazione senza pagare il debito ipotecario di fr. 181 000.– che grava il fondo di __________, usato per costruire la casa in Italia. A mente sua poi l'opinione del Pretore svuoterebbe l'art. 292 CP di ogni finalità e scopo. Su un punto l'appellante ha ragione: sul fatto che il Pretore ha esaminato la richiesta sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC, mentre le misure provvisionali nelle cause di stato soggiacciono esclusivamente all'art. 137 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15 gennaio 2003, consid. 3). Rimane la circostanza che per decretare una restrizione del potere di disporre su un bene della moglie non basta evocare pericoli astratti. E l'appellante non rende verosimile un pericolo serio e attuale, né adombra gravi motivi. Nemmeno gli atti, del resto, inducono a ravvisare indizi secondo cui la moglie potrebbe disporre dell'immobile o compiere atti pregiudizievoli per le eventuali pretese del marito in esito alla liquidazione del regime matrimoniale. Nel risultato il Pretore ha respinto a giusto titolo, quindi, una richiesta fondata su semplici illazioni. L'appello si rivela così destituito di consistenza anche a quest'ultimo riguardo.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore di causa ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità rimasta litigiosa dei contributi alimentari per i figli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.