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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 300.1998 (R.154/155.2007) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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RI 1
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alla |
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CO 1, __________
per ottenere il rinnovo dell'incarico come curatore amministrativo di
CO 4
subordinatamente per ottenere la sostituzione del nuovo curatore
CO 2
con la madre
CO 3; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 settembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
1° settembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2005 la CO 1 ha posto sotto curatela amministrativa CO 4 (1982). In qualità di curatore essa ha designato il fratello di lui, RI 1. Un anno e mezzo dopo, il 28 gennaio 2007, RI 1 ha informato la CO 1 che dal 1° gennaio 2007 il fratello si era domiciliato a __________. La CO 1 ha invitato così il 16 luglio 2007 la Commissione tutoria regionale __________, __________, ad assumere la curatela, sollecitando più volte RI 1 a presentare un rendiconto annuo intermedio. Finalmente, il 18 dicembre 2007, essa ha approvato il rendiconto intermedio al 30 settembre 2007, rettificando il valore della sostanza e l'utile di esercizio. Quel medesimo giorno essa ha deciso altresì di non rinnovare l'incarico a RI 1, designando in sua vece CO 2 finché la Commissione tutoria regionale __________ avesse nominato un nuovo curatore.
B. Contro le due decisioni appena citate RI 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso del 26 dicembre 2007 nel quale, senza formulare richieste precise, ha censurato – per sé e in rappresentanza del fratello CO 4 – l'operato della CO 1. Il giorno stesso ha adito l'Autorità di vigilanza anche la madre del curatelato, CO 3, criticando a sua volta la CO 1 e postulando la revoca delle due decisioni. Con osservazioni del
24 gennaio 2008 la CO 1 ha proposto di respingere entrambi i ricorsi. CO 4, RI 1 e CO 3 sono poi stati convocati personalmente dall'Autorità di vigilanza, davanti alla quale hanno avuto modo di esprimersi il 29 luglio 2008.
C. Statuendo il 1° settembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di CO 4 irricevibile, mentre ha accolto parzialmente i ricorsi di RI 1 e CO 3, nel senso che ha modificato il valore della sostanza e l'utile di esercizio stabiliti dalla CO 1 ai fini del rapporto intermedio presentato dal curatore. Per il resto essa ha respinto i due ricorsi, confermando la decisione con cui la CO 1 aveva risolto di non rinnovare l'incarico a RI 1 e di designare in sua sostituzione CO 2 fino al momento in cui la Commissione tutoria regionale __________ avesse nominato un nuovo curatore. In esito alla decisione l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese.
D. RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 17 settembre 2008 davanti a questa Camera per ottenere che sia “fatta chiarezza” sul suo operato “di curatore e di non curatore, ossia prima e dopo il periodo di curatela amministrativa durata due anni (…) mediante l'esame da parte di un professionista di una fiduciaria indipendente (…) di tutta la documentazione” in suo possesso, che sia “fatta chiarezza” sull'operato della CO 1 e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, come pure che “seguano soluzioni e risposte dal gusto dolce e riparatorio” a tutte le sue “rivendicazioni legali, come ad esempio il [suo] diritto di esercitare la professione di tutore e curatore in Ticino, e finanziarie”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Consegnato alla posta il 20 settembre 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. L'Autorità di vigilanza ha preso atto che nel corso dell'audizione tenutasi il 29 luglio 2008 il curatore contestava le uscite non ammesse dalla CO 1 ai fini del noto rendiconto intermedio (art. 423 cpv. 1 e 2 CC), di modo che ha passato in rassegna le poste litigiose (fr. 356.15 complessivi per gli abbonamenti annui a due quotidiani, fr. 500.– prelevati dal curatore per necessità personali, fr. 629.60 per l'acquisto di materiale d'ufficio e fr. 246.90 per spese varie), riconoscendole fino a concorrenza di fr. 901.40. Ciò posto, essa ha ridotto conseguentemente il valore della sostanza e l'utile di esercizio stabiliti dalla CO 1.
Quanto al mancato rinnovo in carica di RI 1, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che un curatore – come un tutore (art. 367 cpv. 3 CC) – è designato per due anni (art. 415 cpv. 1 CC), scaduti i quali la CO 1 non è tenuta a rieleggerlo. Il periodo di nomina essendo decorso in concreto nel settembre del 2007, RI 1 non poteva pretendere di continuare a esercitare la funzione. Inoltre – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – nel dicembre del 2006 RI 1 aveva eseguito prelevamenti non autorizzati e aveva attinto la propria mercede direttamente dalla sostanza del curatelato, in violazione dell'art. 416 CC. Per di più, come curatore egli ha consegnato i rendiconti in ritardo e si è dimostrato renitente verso la CO 1, tant'è che ha prodotto i documenti giustificativi a lui richiesti per l'approvazione del rendiconto solo in sede di ricorso. Infine, egli era solito anticipare lo spillatico al fratello, ciò che non rispondeva agli interessi di lui. Comunque fosse, secondo l'Autorità di vigilanza, nelle condizioni descritte la CO 1 poteva quindi rimuovere il curatore per inidoneità (art. 445 cpv. 2 CC).
Con riferimento alla persona del nuovo curatore, l'Autorità di vigilanza ha rilevato che la scelta di CO 2 da parte della CO 1 poteva essere contestata, come figurava esplicitamente nel dispositivo della decisione impugnata, entro dieci giorni davanti alla stessa CO 1 (art. 388 cpv. 2 CC). Ciò non era avvenuto. CO 3 potrà in ogni modo – ha concluso l'Autorità di vigilanza – proporsi come curatrice davanti alla Commissione tutoria regionale __________ al momento in cui questa assumerà il caso.
3. Un appello deve contenere fra l'altro, sotto pena di nullità, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In concreto tali richieste appaiono già di primo acchito fuori argomento. Litigiose erano, davanti all'Autorità di vigilanza, le rettifiche apportate dalla CO 1 al rendiconto intermedio del curatore e la mancata rielezione di lui per i due anni successivi, rispettivamente la preferenza data dalla CO 1 a CO 2 in qualità di nuovo curatore rispetto alla madre del pupillo. Le domande dell'appello non sono in alcun nesso con simili questioni: RI 1 non chiede che le rettifiche (parzialmente modificate dall'Autorità di vigilanza) al rendiconto intermedio siano annullate, né che la CO 1 lo rinomini in qualità di curatore o designi come nuova curatrice CO 3. Chiede che sia “fatta chiarezza” sul suo operato “prima e dopo il periodo di curatela amministrativa (…) mediante l'esame da parte di un professionista di una fiduciaria indipendente (…)”, che sia “fatta chiarezza” sull'operato della CO 1 e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, come pure che “seguano soluzioni e risposte dal gusto dolce e riparatorio” a tutte le sue “rivendicazioni legali (…) e finanziarie”. Si tratta di pretese estranee all'oggetto della contesa. Già per tale ragione l'appello va dichiarato irricevibile.
4. Si volesse da ciò prescindere e transigere sulla formulazione delle domande, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Oltre alle richieste di giudizio, un appello deve contenere invero – sempre sotto pena di nullità – i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Nel caso in esame si cercherebbe invano di sapere perché le rettifiche apportate dalla al rendiconto intermedio del curatore e la mancata rielezione di lui per i due anni successivi, rispettivamente la preferenza data dalla CO 1 a CO 2 in qualità di nuovo curatore rispetto alla madre del pupillo, sarebbero criticabili. L'appellante narra per otto pagine fitte la cronistoria della sua famiglia, non senza invettive e recriminazioni nei confronti di autorità amministrative, servizi sociali, medici, avvocati e pressoché tutti i professionisti con cui egli è entrato in relazione. In fondo all'ottavo foglio egli sembra accennare a un suo presunto diritto di esercitare la carica di curatore, ma non si confronta per nulla con l'argomentazione dell'Autorità di vigilanza, secondo cui un curatore è designato per due anni, scaduti i quali la CO 1 non è tenuta a rieleggerlo. Al proposito l'appello si rivela dunque, già a un primo esame, irricevibile per carenza di motivazione.
L'appellante allude altresì (pag. 8 in basso del memoriale) a un presunto accordo da lui raggiunto il 29 luglio 2008 con l'Autorità di vigilanza sulle tutele. Se non che, di tale accordo tutto si ignora. L'unico punto su cui l'Autorità di vigilanza risulta essere stata d'accordo con il ricorrente è, stando al verbale di quell'udienza (act. 12), che “per la verifica della contabilità, con la copiosa documentazione in possesso del signor RI 1 (relativa ad almeno dieci anni, circa dal 1996), occorrerebbe un controllo da parte di una fiduciaria, di un professionista” (primo foglio in fondo). L'Autorità di vigilanza non ha confermato tuttavia la decisione della CO 1 sul mancato rinnovo del curatore rimproverando a quest'ultimo insufficienze o errori contabili. L'ha confermata perché nel dicembre del 2006 RI 1 aveva eseguito prelevamenti non autorizzati dalla sostanza del curatelato, perché aveva attinto la propria mercede direttamente da quel patrimonio, perché ha consegnato alla CO 1 i rendiconti in ritardo, perché si è dimostrato renitente nella consegna dei documenti giustificativi e perché era solito anticipare lo spillatico al fratello, ciò che non rispondeva al bene di lui. Con tali addebiti l'appellante non si confronta neppure di scorcio, onde – una volta di più – l'irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione.
Certo, l'appellante sollecita anche “un'accettazione incondizionata” delle richieste di sua madre e di suo fratello CO 4. A parte il fatto però che rimarrebbe da appurare quali siano tali richieste, in sede di appello possono fungere da patrocinatori esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC), cui si aggiungono a determinate condizioni taluni rappresentanti processuali (art. 64a cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante non rientra in nessuna delle tre categorie. Non essendo stato rieletto curatore, in specie, egli non può considerarsi nemmeno alla stregua di un rappresentante legale. Ne segue che l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione processuale del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC) anche nella misura in cui verte su richieste del curatelato e della madre di lui.
5. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione e non avendo cagionato perciò costi apprezzabili.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle rettifiche apportate al rendiconto intermedio del curatore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le decisioni inerenti alla nomina di un tutore o di un curatore sono impugnabili nondimeno con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo – per loro indole – a questioni di valore, sempre che la nomina possa causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388–391 CC).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione:
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– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.