Incarto n.
11.2008.159

Lugano,

24 novembre 2008/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.61 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 25 settembre 2008 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (ricorso) del 12 novembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1969) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 30 dicembre 2004 i coniugi hanno optato per la separazione dei beni. In liquidazione del regime legale essi si sono accordati nel senso che la particella n. 714 RFD __________ (abitazione coniugale), comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, divenisse proprietà esclusiva della moglie (con diritto di prelazione in favore del marito per 25 anni), mentre le particelle n. 1075 e 1076 RFP del medesimo Comune (poste sul __________), sempre in comproprietà un mezzo ciascuno, divenissero proprietà esclusiva del marito. AO 1 ha assunto l'intero pegno immobiliare collettivo che gravava i

                                         tre fondi (fr. 222 800.–), liberando il marito dietro versamento di fr. 32 800.– a titolo di conguaglio. AP 1 è senza attività fissa. AO 1 lavora per il Ristorante __________ a __________.

 

                                  B.   AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza del 25 settembre 2008 a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata e per ottenere l'attribuzione dell'alloggio comune, con ordine al marito di trasferirsi altrove entro il 31 ottobre 2008. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 23 ottobre 2008 per la discussione. Il 15 ot­tobre 2008 AP 1 ha scritto al Pretore che per motivi professionali non sarebbe comparso al contraddittorio, ma che si opponeva alla separazione anche perché, privo di mezzi, egli non avrebbe saputo dove trasferirsi. All'udienza del 23 ottobre 2008 l'istante ha confermato le proprie richieste, senza postulare l'assunzione di prove.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 23 ottobre 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, con ordine al marito di traslocare altrove entro il 30 novembre 2008. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico

                                         di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un ricorso del 12 novembre 2008 in cui dichiara di fare opposizione alla disdetta del contratto d'affitto, chiede di obbligare la moglie a versargli un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e avanza non meglio definite pretese per quanto riguarda la cassa pensione. Il memoriale non è stato intimato alla controparte.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame può dunque essere trattato come appello.

 

                                   2.   Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Nella fattispecie – ha rilevato il Pretore – le affermazioni della moglie, secondo cui la convivenza si avvera insostenibile, sono rimaste prive di contestazione, di modo che la sospensione della comunione domestica deve ritenersi giustificata. Il solo fatto che il convenuto non sia comparso all'udienza ancora non significava, in realtà, che AO 1 fosse dispensata dal rendere verosimili i requisiti dell'art. 175 CC. Nel caso in esame essa qualificava la convivenza di insostenibile” perché “i coniugi si scambiano poche parole e non hanno più nulla in comune se non l'abitazione, né interessi, né attività di qualsiasi genere” (verbale del 23 ottobre 2008, ultima frase). Che ciò basti a rendere verosimile uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia appare dubbio.

 

                                         È vero che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale – ravvisa gli estremi dell'art. 175 CC anche nell'ipotesi in cui un coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel ricorso l'appellante non contesta né gli estremi di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Tanto meno egli censura un'erronea applicazione dell'art. 175 CC. Su questo punto l'appello non merita quindi ulteriore approfondimento.

 

                                   3.   Il convenuto dichiara di fare opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiedendo che gli si conceda un termine minimo di tre mesi “come da codice” per lasciare l'abitazione coniugale, annunciando sin d'ora ch'egli postulerà “una proroga minimo di 2 anni”. Non sottoposta al Pretore, simile pretesa si rivela già per tale motivo irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 115 consid. 3.2). Per di più, la rivendicazione è fuori argomento, AP 1 non risultando al beneficio di alcun contratto di locazione o affitto. Egli occupa lo stabile della moglie semplicemente in virtù del diritto matrimoniale. E il diritto matrimoniale prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice è abilitato a prendere su istanza di parte “le misure riguardanti

                                         l'abitazione coniugale” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Queste ultime possono consistere, appunto, nell'assegnazione dell'alloggio a un solo coniuge, con ingiunzione all'altro di andarsene (esempio esplicitamente menzionato da Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC). Se non ha mezzi sufficienti per provvedere a sé stesso, il coniuge costretto a partire potrà chiedere – se mai – un contributo di mantenimento all'altro, ma la sua sola mancanza di mezzi non osta all'obbligo di trasloco. Anche su tal punto il “ricorso” manca perciò di consistenza.

 

                                   4.   L'appellante insta perché la moglie sia tenuta a versargli un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, definendo sé stesso come “l'anello più debole della famiglia”. Nemmeno tale pretesa

                                         però è stata formulata dinanzi al Pretore, onde la sua manifesta inammissibilità. Del resto l'appellante non spiega per nulla come la moglie potrebbe, con un guadagno netto di fr. 2884.75 mensili (doc. F), erogargli una rendita di fr. 1500.–. Al riguardo l'appello risulta improponibile anche per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto agli averi di cassa pensione, giovi ricordare che il vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita (art. 122 segg. CC) è possibile solo in caso di divorzio. La separazione dei coniugi – e a maggior ragione la mera separazione di fatto – non fonda alcuna pretesa per quanto attiene al “secondo pilastro”.

 

                                   5.   Se ne conclude che, sfornito di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimil­mente difficili in cui si trova l'appellante inducono a prescindere da ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.

 

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), già il valore capitalizzato del contributo ali­mentare rivendicato dall'appellante (fr. 1500.– mensili vita natural durante) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.