Incarto n.
11.2008.162

Lugano

15 gennaio 2009/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.42 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 17 giugno 2008 da

 

 

AO 1,

(patrocinata dall'avv.,)

 

in sostituzione processuale delle figlie

N__________ (1996) e C__________ (1997)

 

 

contro

 

 

 

AP 1,  (Emirati Arabi Uniti)

(con recapito presso __________,);

 

 

 

 

                                         premesso che con sentenza del 10 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Riviera ha fissato, in modifica di una sentenza di divorzio da egli medesimo emessa l'8 gennaio 2008, un contributo alimentare di fr. 1260.– mensili dal 18 giugno 2008 per ciascuna figlia, aumentato del 5% ogni anno fino a raggiungere fr. 1900.– mensili;

 

                                         visto l'appello (“ricorso”) dell'11 novembre 2008 presentato da AP 1 per ottenere l'annullamento della sentenza appena citata;

 

                                         ricordato che con ordinanza del 4 dicembre 2008 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1000.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);


                                         accertato che la richiesta di versamento, intimata quel 4 dicembre 2008 per raccomandata al recapito indicato dallo stesso AP 1 nell'appello, non è stata ritirata dal destinatario, sicché la notifica deve ritenersi avvenuta l'ultimo giorno dei sette giorni durante i quali il plico è stato conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);

                                        

                                         preso atto che nel termine fissato non è intervenuto versamento di sorta, sicché l'appello sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         considerato che gli oneri dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nella fattispecie conviene soprassedere a ogni prelievo, giacché la procedura di riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori costi frustranei per l'erario;

                                        

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

 

 

decreta:                    1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–,;

.

 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi- le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamenta- le (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.