Incarto n.
11.2008.168

Lugano,

7 gennaio 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.691 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre 2007 da

 

 

AP 1

(PA 1)

 

 

e

 

 

 

AO 1;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto                     A.   AO 1 (1947) e AP 1 (1943) si sono sposati a __________ il 14 luglio 1971. Hanno due figli maggiorenni: D__________ (1963) e G__________ (1971). Il 5 novembre 2007 essi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una richiesta comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 28 gennaio 2008 il Pretore li ha sentiti separatamente e poi insieme, assicurandosi che entrambi avevano inoltrato l'istanza e stipulato la convenzione per libera scelta. Accertata l'omologabilità dell'accordo, al termine dell'udienza egli ha assegnato loro il termine bimestrale di riflessione. AP 1 ha poi confermato per scritto il 31 marzo 2008 la sua volontà di divorziare e il contenuto dell'accordo, demandando al Pretore il giudizio sui punti contestati. Altrettanto ha fatto AO 1 il 16 aprile 2008.

 

                                  B.   Nel frattempo, con ordinanza del 13 febbraio 2008 il Pretore ha fissato alle parti un termine di dieci giorni per formulare conclusioni in merito alle conseguenze del divorzio sulle quali sussisteva disaccordo. AO 1 ha comunicato il 15 febbraio 2008 di rivendicare la proprietà dell'abitazione coniugale (particella n. 199 RFD di __________, sezione di __________), eretta su un terreno ricevuto in eredità. AP 1 non ha presentato conclusioni. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del

                                         13 giugno 2008 per la discussione. In tale circostanza i coniugi hanno finito per darsi atto che l'abitazione coniugale appartiene loro in ragione di un mezzo ciascuno. Statuendo con sentenza dell'11 novembre 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione (parziale) sugli effetti del divorzio, ha constatato che il fondo n. 199 appartiene a AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 600.– complessivi) a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 2 dicembre 2008 inteso a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. Nei motivi essa sostiene di essere venuta a sapere la settimana prima che il marito è affetto da una grave malattia degenerativa (il morbo di Alz­hei­mer) e che, gli fosse stata nota tale circostanza fin dall'inizio, essa non avrebbe mai intrapreso una procedura di divorzio. A sostegno della sua affermazione AP 1 offre la testimonianza del medico di famiglia che le ha confidato la notizia, chiedendo che il marito liberi quest'ultimo dal segreto professionale. Invitato a esprimersi sul ricorso, AO 1 ha dichiarato il 22 dicembre 2008 di aderire all'appello come richiesto da mia moglie.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 149 cpv. 1 CC stabilisce che in caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune. Nella fattispecie l'appellante sostiene di avere chiesto lo scioglimento del matrimonio, cui il marito ha accondisceso suo malgrado sottoscrivendo l'istanza, senza sapere della grave malattia a lui diagnosticata, ovvero versando in errore essenziale. Fosse stata cognita di tale circostanza – essa afferma – mai si sareb­be risolta a divorziare, giacché in condizioni del genere essa sarebbe rimasta fedele ai doveri di solidarietà e assistenza derivanti dal matrimonio (art. 159 cpv. 3 CC). Anzi, a parere dell'appellante in errore essenziale è caduto anche il Pretore, il quale ha fatto propria – inconsapevolmente – la volontà da lei espressa e confermata. Onde, cumulativamente, gli estremi per una revisione della sentenza in virtù dell'art. 340 lett. d CPC.

 

                                   2.   Da quest'ultima ipotesi va subito sgombrato il campo. L'art. 340 lett. d CPC consente la revisione di una sentenza solo ove la sentenza stessa sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Ciò presuppone – in sintesi – l'esistenza di una svista manifesta da parte del tribunale su un fatto incontestato, svista che deve avere influito sull'esito della decisione (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). Un'inavvertenza riscontrabile nelle sole motivazioni, che non incide sui dispositivi del giudizio, non è un titolo di revisione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 340 CPC). Nel caso specifico il Pretore non è incorso in errore di sorta né – tanto meno – in una svista manifesta, già per la circostanza che non poteva sapere della malattia sofferta dal marito. Nella misura in cui si vale dell'art. 340 lett. d CPC, l'appellante allega dunque un titolo di revisione inconsistente.

 

                                   3.   Scartata la prospettiva di una revisione, occorre tornare all'art. 149 cpv. 1 CC ed esaminare se l'appellante invochi legittimamente un vizio della volontà. Certo, ci si può domandare se tale analisi sia davvero necessaria, ovvero se congiuntamente le parti non possano recedere in ogni tempo da un'istanza di divorzio comune, finché il divorzio non sia passato in giudicato (favor matrimonii). Sta di fatto che in concreto AO 1 non accenna a desistenza alcuna; dichiara unicamente di aderire

                                         all'appello come richiesto da mia moglie”, di condividere cioè quanto AP 1 scrive nel memoriale. Non giova dunque attardarsi sul quesito. Ora, per “vizio della volontà” nel senso dell'art. 149 cpv. 1 CC va inteso – fra l'altro – un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO per analogia; Steck in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 149). E l'errore deve risultare di un'intensità tale da far apparire la conferma relativa alla volontà di divorziare che il coniuge ha rilasciato dopo il periodo di riflessione come il risultato di una scelta condizionata (Steck, op. cit., n. 16 ad art. 149 CC). L'onere della prova incom­be, evidentemente, a chi si prevale del vizio (Steck, op. cit., n. 17 ad art. 149 CC).

 

                                   4.   Che la scoperta di una malattia grave e praticamente incurabile nella persona del coniuge possa annichilire la volontà di divorziare è indubbio. Affermando che qualora tale circostanza le fosse stata nota il 31 marzo 2008 essa non avrebbe confermato l'intenzione di sciogliere il matrimonio, l'appellante invoca dunque un errore essenziale, rilevante nella prospettiva dell'art. 149 cpv. 1 CC. Ciò posto, si tratterebbe di verificare se AO 1 sia davvero malato e se AP 1 sia davvero venuta a sapere del morbo la settimana prima di introdurre appello. Se non che, chiamato a espri­mersi davanti a questa Camera, AO 1 ha dato lapidariamente per vere le affermazioni della moglie. Escutere in qualità di testimone il medico di famiglia – come chiede l'appellante – sarebbe dunque, con ogni verosimiglianza, superfluo e non farebbe che corroborare quanto il marito riconosce. Del resto, che l'uno o l'altro coniuge possa rifuggire il divorzio per interesse, convenienza o per secondi fini non è dato a divedere. Né spetta allo Stato, per altro verso, sciogliere un vincolo matrimoniale che le parti intendono mantenere. L'errore essenziale va di conseguenza ammesso, ciò che inficia la volontà di divorziare dell'appellante.

 

                                   5.   Mancando la volontà di divorziare da parte di un coniuge, non sono più dati i presupposti per un divorzio su richiesta comune. A torto l'appellante crede però che in simili frangenti basti annullare la sentenza impugnata. Al contrario: ciò ripristina la litispendenza della richiesta comune. E l'art. 113 CC dispone che, non risultando (più) date le condizioni per un divorzio su richiesta comune, il giudice impartisce a ogni coniuge un termine per sostituire la richiesta comune con un'azione unilaterale, tranne che la richiesta comune faccia già seguito a un'azione unilaterale cui l'altro coniuge abbia consentito, nel qual caso la procedura di divorzio unilaterale si ripristina da sé (Steck, op. cit., n. 25 ad art. 149 CC). Quest'ultima eccezione risultando estranea al caso precipuo, in concreto le parti dovrebbero vedersi assegnare un termine per sostituire la richiesta comune con un'azione unilaterale. Simile modo di procedere si esaurirebbe tuttavia in un mero esercizio di forma, l'appellante dichiarando sin d'ora di non voler più divorziare e il marito approvando tale scelta. Tanto vale quindi respingere senza indugio la richiesta comune, riformando in tal senso la sentenza del Pretore. Il che non impedirà all'una o all'altra parte – qualora dovesse cambiare idea – di intentare un'altra procedura fondandosi sugli art. 114 o 115 CC, così come non preclude un'ulteriore procedura di divorzio su richiesta comune (art. 111 o 112 CC).

 

                                   6.   La tassa di giustizia (commisurata all'entità del contenzioso e alla valenza giuridica della causa), le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguirebbero – di per sé – l'acquiescenza dell'appellato (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). Non bisogna dimenticare tuttavia che l'appellante ottiene la riforma della sentenza pretorile invocando un suo proprio errore e che all'appellato non può imputarsi colpa per avere taciuto la malattia. Equitativamente soccorrono dunque “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per suddividere gli oneri processuali a metà e compensare eventuali ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, la reiezione del­l'istanza comune comporta l'addebito degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuno e, una volta ancora, la compensazione delle eventuali ripetibili. Nel risultato pertanto il dispositivo del Pretore non muta.

                                     

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause di stato vertenti sul principio del divorzio possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'istanza comune di divorzio è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate eventuali ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate eventuali ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.