Incarto n.
11.2008.173

Lugano

18 maggio 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.303 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'8 maggio 2006 da

 

 

AO 1 ()

(patrocinata da PA 2,)

 

 

contro

 

 

AP 1 ()

(patrocinato da PA 1);

 

 

 

 

                                         accertato che con sentenza del 13 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a versare ad AO 1 la somma di US$ 1 455 304 con interessi, depositati sul conto n. 10226 presso __________, __________;

 

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2008 per ottenere che l'importo di US$ 1 455 304 con interessi fosse attribuito ad AO 1 e a lui medesimo in ragione di metà ciascuno, riformando il giudizio impugnato di conseguenza;

 

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         preso atto che con lettera del 23 aprile 2010 l'appellante chiede ora, d'accordo la controparte, di stralciare l'appello dai ruoli, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate e compensando le ripetibili;

 

                                         ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, il processo in appello terminando senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.  

 

                                   3.   Intimazione:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.