Incarto n.
11.2008.175

Lugano

28 marzo 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.7 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su

istanza comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 gennaio 2007 da

 

 

RI 1

(già patrocinato dall' PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall' PA 2);

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione del 26 novembre 2008 con cui il Pretore di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 il 12 marzo 2007;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 10 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   RI 1 (1969) e CO 1 (1969) si sono sposati

                                         a __________ il 21 giugno 1990. Dal matrimonio sono nati L__________, il

                                         13 maggio 1994, e L__________, il 12 agosto 1999. Nel maggio del 2002 il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, dove la moglie è rimasta con i figli. In esito a una procedura di protezione dell'unione coniugale, il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, ha disciplinato la vita separata dei coniugi (inc. DI.2002.317-318). Tale assetto è stato parzialmente modificato il 9 agosto 2004 (DI. 2004.748-749) e il 14 dicembre 2006 (DI.2006.257-259 e DI.2006.460-461).

 

                                  B.   Con petizione del 2 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto il divorzio, proponendo di affidare i figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per ciascuno di essi e prospettando il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 21 febbraio 2007 CO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e alla suddivisione dell'avere pensionistico, ma ha preteso un contributo alimentare per sé e maggiori contributi alimentari per i figli. Essa ha postulato altresì una provvigione ad litem di fr. 7000.– o, in subordine, il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il 12 marzo 2007 RI 1 ha sollecitato anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  C.   I coniugi sono giunti il 10 novembre 2008 a un accordo completo sugli effetti del divorzio. Statuendo con sentenza del 26 novembre 2008, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha omologato l'accordo. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. RI 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo avvocato a valere dal 1° aprile 2008.

 

                                  D.   Contro la decisione di assistenza giudiziaria RI 1 è insorto il 10 dicembre 2008 al Pretore, che ha trasmesso l'incarto a questa Camera per competenza. Il ricorrente fa valere di non poter rimunerare il patrocinatore, sostiene che avrebbe rinunciato al legale se ne avesse conosciuto il costo (fr. 9953.35), ripete di non avere alcuna disponibilità finanziaria e chiede se non sia possibile concedergli “un patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni, non potendo egli assumere un debito di quasi fr. 10 000.–. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.


Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore era impugnabile pertanto davanti a questa Camera. Tempestivo, di per sé il ricorso è ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha conferito a RI 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 1° aprile 2008 con l'argomento che fino a quel giorno l'attore lavorava per la __________ e conservava un mar­gine sufficiente per far fronte ai costi di causa, tanto ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità fiscale di versare fr. 250.– mensili al proprio avvocato, ottenendo un parziale condono d'imposta. Dal 1° aprile 2008 invece – ha continuato il Pretore – “i redditi del marito si sono ridotti in misura importante”, al punto da non poter più finanziare le spese legali. Onde la concessione dell'assistenza giudiziaria a decorrere da quel momento.

 

                                   3.   La nota professionale evocata dal ricorrente (fr. 12 403.35 meno acconti di fr. 2450.–, per un saldo di fr. 9953.35) si riferisce al patrocinio assicurato dall'PA 1 dal 24 agosto 2005 al 31 marzo 2008. Non riguarda quindi la sola procedura di divor­zio, promossa il 2 gennaio 2007. Anzi, per quanto precede il 12 marzo 2007 (data della richiesta di assistenza giudiziaria), il beneficio non entra nemmeno in linea di conto, l'assistenza giudiziaria non potendo essere conferita retroattivamente (art. 15 cpv. 1 vLag). Ora, a quanto ammonti precisamente la retribuzione del legale per l'opera svolta dal 12 marzo 2007 al 31 marzo 2008 (dal 1° aprile 2008 in poi il conferimento dell'assistenza giudiziaria è pacifico) non risulta. Richiamare dal legale una distinta particolareggiata della nota professionale sarebbe tuttavia un esercizio fine a sé stesso, come si spiegherà oltre.

 

                                   4.   Secondo il Pretore, fino al 31 marzo 2008 il richiedente disponeva di liquidità sufficiente per retribuire il proprio avvocato, tanto ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità fiscale di versare al legale fr. 250.– mensili (decisione impugnata, pag. 2 in fondo), ottenendo un parziale condono d'imposta. Il ricorrente obietta di avere pagato “poche volte” la cifra in questione (“circa cinque rate”) per difficoltà economiche, ma non pretende di avere impugnato il decreto cautelare del 5 marzo 2008 (richiamato nella sentenza impugnata: pag.  2 in fondo) in cui il Pretore gli aveva imputato risorse sufficienti per versare contributi provvisionali e assumere “la sua quota parte di spese giudiziarie e di patrocinio (cfr. incarti fiscali richiamati)” (decreto, pag. 3 in basso). Che poi RI 1 abbia destinato il versamento di fr. 250.– mensili ad altri scopi (anziché alla rimunerazione del patrocinatore) è possibile, ma di ciò non può valersi di fronte alle sue stesse dichiarazioni. Tanto meno dopo che l'autorità tributaria aveva accertato una sua disponibilità di fr. 497.– mensili (decisione di condono al 60% dell'imposta 2003/2005, del 15 dicem­bre 2006, nell'incarto fiscale richiamato). Dal 12 marzo 2007 al 31 marzo 2008, in altri termini, nulla risultava impedire che l'interessato continuasse a onorare la quota di fr. 250.– mensili al pro­prio legale. Egli non era quindi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 vLag. E del resto il parere 3 aprile 2007 del Municipio di Lugano sulla richiesta di assistenza giudiziaria era negativo (doc. F).

 

                                   5.   Quanto alla richiesta di un “patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni, essa non è ricevibile. O le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria a norma dell'art. 13 cpv. 1 vLag erano date, in effetti (con possibilità di ricupero da parte dello Stato entro 10 anni: art. 9 cpv. 3 vLag), o non lo erano. Nella fattispecie esse non risultano sussistere anteriormente al 1° aprile 2008. Non v'era spazio, dunque, per un ipotetico “patrocinio provvisorio”.

 

                                   6.   Infine il ricorrente sembra criticare la nota professionale del suo avvocato, affermando che qualora ne avesse conosciuto previa­mente l'ammontare avrebbe rinunciato al patrocinio. La contesta­zione trascende tuttavia l'oggetto del litigio. Come si è visto, le prestazioni esposte dall'PA 1 nella nota professionale di fr. 9953.35 esulano dall'assistenza giudiziaria, giacché riguardano le prestazioni di un periodo pregresso. Non spettava dunque al Pretore verificarne l'adeguatezza. Al momento in cui il legale procederà all'incasso, RI 1 potrà sempre censurarne l'entità, al che il legale potrà procedere giudizialmente verso di lui nelle vie ordinarie. Nell'ambito dell'attuale giudizio la questione sfugge tuttavia a ulteriore disamina.

 

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

                                         regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale. Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi

                                         alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 del­l'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Se però effetti del divorzio vanno regolati nell'ambito della sentenza, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo (loc. cit.). Nella fattispecie tale è la situazione in prima sede, il Pretore dovendo – comunque fosse – pronunciare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare l'affidamento dei figli, oltre che regolare il diritto di visita del padre. La decisione sul rifiuto parziale dell'assistenza giudiziaria è impugnabile pertanto nel caso in esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione: a,.

                                         Comunicazione:

 

 

–.,;

–.,.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.