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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.1280 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 ottobre 2006 da
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AO 1, ,
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contro |
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AP 1, (ora patrocinato dall' PA 3, ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 febbraio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e CO 1 (1965) si sono sposati a __________il 9 gennaio 1999. A quel momento essi erano già genitori di L__________, nato il 28 febbraio 1998. Successivamente hanno avuto L__________, l'8 aprile 2001, e N__________, il 30 dicembre 2004. La moglie è madre anche di A__________ (1988) e L__________ (1991), nati da un precedente matrimonio. Il marito insegna alla Scuola __________ di __________ (SPAI) e alla Scuola __________, sempre a __________. Funge inoltre da tutore e curatore per conto di varie Commissioni tutorie regionali. La moglie, di formazione maestra di scuola elementare e assistente sociale, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Il 12 ottobre 2006 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (la proprietà per piani n. __________, pari a __________ del fondo base n. 4 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno), l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare dall'agosto 2006 di fr. 2500.– mensili per sé, uno di fr. 1410.– mensili per L__________, uno di fr. 1125.– mensili per L__________ e uno di fr. 990.– mensili per N__________. All'udienza dell'8 novembre 2006, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alle richieste dell'istante, salvo offrire dal novembre 2006 un contributo di mantenimento per moglie e figli di fr. 4479.– mensili, di cui fr. 1609.– versati direttamente alla moglie e fr. 2870.– alla banca per oneri ipotecari. Il 1° dicembre 2006 egli ha lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi in un appartamento a __________.
C. Con decreto cautelare emanato il 21 dicembre 2006 “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1950.– mensili per la moglie e uno di fr. 950.– mensili per ogni figlio, con la possibilità di dedurre gli oneri ipotecari e il premio dell'assicurazione sulla vita relativo alla polizza consegnata in pegno alla banca. Il 4 gennaio 2007 AO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e analogo beneficio ha postulato AP 1 il 18 maggio 2007. In esito a un'istanza presentata il 12 febbraio 2007 da AP 1, il Pretore ha ordinato il 5 marzo 2007 allo Stato del Cantone Ticino di trattenere fr. 3400.– mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli alla moglie (inc. DI.2007.215).
D. Il Pretore ha convocato le parti il 12 ottobre 2007 a un contraddittorio del 16 novembre 2007 per “una discussione di messa a punto”. In tale occasione l'istante ha comunicato di essere stata assunta il 1° agosto 2007 a tempo parziale come assistente di cura dalla Clinica __________ di __________, mentre il convenuto ha reso noto di essere diventato padre, il 21 settembre 2007, di L__________. L'istruttoria è stata chiusa il 20 novembre 2007 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 13 dicembre 2007 AP 1ha offerto dall'agosto del 2007 un contributo alimentare di complessivi fr. 2489.33 mensili unicamente per i figli (già compresa una quota di oneri ipotecari) e il pagamento del premio relativo all'assicurazione sulla vita data in pegno alla banca (complessivi fr. 1150.– mensili), postulando la revoca della trattenuta di stipendio. Nel proprio memoriale, del 19 dicembre 2007, AO 1 ha sollecitato un contributo alimentare per sé di fr. 2400.– mensili e uno di fr. 1400.– mensili per ogni figlio dall'agosto del 2006, con adeguamento in tal senso della trattenuto dallo stipendio.
E. Statuendo con sentenza del 1° febbraio 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:
Dal 1° agosto al 30 settembre 2006:
fr. 3000.– mensili complessivi;
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006:
fr. 2540.– per la moglie,
fr. 1250.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1000.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 905.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2007:
fr. 2490.– per la moglie,
fr. 1225.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 985.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 905.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° al 31 agosto 2007:
fr. 995.– per la moglie,
fr. 1530.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1265.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1170.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° settembre al 31 ottobre 2007:
fr. 665.– per la moglie,
fr. 1695.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1435.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1350.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° novembre al 31 dicembre 2007:
fr. 540.– per la moglie,
fr. 1745.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1475.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1385.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2008:
fr. 505.– per la moglie,
fr. 1585.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1340.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1260. – per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° maggio al 30 giugno 2008:
fr. 490.– per la moglie,
fr. 1545.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1420.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1235.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2010:
fr. 1725.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1590. – per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1375.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2013:
fr. 1790.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1555.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1345.– per N__________ (compreso l'assegno familiare).
Il Pretore ha ordinato inoltre allo Stato del Cantone Ticino di trattenere fr. 4690.– mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli a AO 1. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili. I coniugi hanno ritirato entrambi le richieste di assistenza giudiziaria.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 febbraio 2008 in cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudizio impugnato nel senso di sopprimere i contributi alimentare dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007, di sopprimere quelli per la moglie e di ridurre quelli per i figli come segue:
Dal 1° al 31 agosto 2007:
fr. 1686.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1531.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1436.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2007:
fr. 1606.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1451.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1356.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2008:
fr. 1512.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1321.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1226. – per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° maggio al 31 dicembre 2008:
fr. 1593.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1348.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1217.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2010:
fr. 1465.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1310. – per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1179.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2013:
fr. 1624.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr. 1258.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr. 1127.– per N__________ (compreso l'assegno familiare).
Egli ha chiesto altresì il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e la revoca dell'avviso ai debitori. Con decreto del 20 febbraio 2008 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 13 maggio 2008 AP 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. I documenti acclusi da AP 1 all'appello (una dichiarazione del direttore della Scuola __________, una distinta dei turni di lavoro di __________ e un estratto del __________ del gennaio 2008) sono irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non gioverebbero al contributo alimentare per i figli. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3. Litigiosi rimangono i contributi di mantenimento per moglie e figli, così come la trattenuta di stipendio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8620.– mensili nel 2006 (fr. 8270.– come docente più fr. 350.– come tutore o curatore), in fr. 8520.– mensili nel 2007 (fr. 8170.– come docente più fr. 350.– come
tutore o curatore) e in fr. 8570.– mensili dal 1° gennaio 2008
(fr. 8220.– come docente più fr. 350.– come tutore o curatore), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2915.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie e parcheggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 340.–, spese di trasferta fr. 200.–, assicurazione dell'automobile e quota del __________ fr. 50.–, tessera del posteggio fr. 23.–, imposte fr. 100.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha appurato il reddito in fr. 2660.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2007 e in fr. 2820.– mensili dopo di allora, calcolando il relativo fabbisogno minimo in fr. 2465.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie [già dedotte le quote rientranti nel fabbisogno in denaro dei figli] fr. 405.–, premio della cassa malati fr. 420.–, spese di trasferta e varie fr. 200.–, posteggio fr. 90.–, imposte e altre spese fr. 100.–). Infine il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di L__________, L__________ e N__________ in base alle fasce d'età, agli aggiornamenti della tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, all'inizio dell'attività lucrativa da parte della madre e alla nascita dell'ultimo figlio del padre.
Infine il Pretore ha esaminato la situazione dei genitori di L__________ e L__________, constatando che per il mantenimento di L__________ la moglie può contare soltanto su una rendita completiva AI di fr. 640.– mensili, mentre __________ ha risorse sufficienti per finanziare metà del mantenimento di L__________. Ciò premesso, il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo dei coniugi la quota di spesa legata al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e ha obbligato il convenuto a versare alimenti indicizzati per moglie e figli (assegni familiari compresi) scaglionati in nove periodi di varia durata.
4. Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera e definito “consueto” anche dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni comuni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).
Dandosi figli non comuni nati prima del matrimonio, i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). Una volta sospesa la comunione domestica, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura come il dovere di un coniuge di assistere finanziariamente l'altro, nella misura in cui questi, dovendo sovvenire con i propri redditi e con la propria quota di eccedenza al fabbisogno di figli propri (dedotto il contributo alimentare dell'altro genitore biologico, gli assegni familiari, le rendite d'assicurazioni sociali o analoghe prestazioni giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, i versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni dell'art. 320 cpv. 1 CC), non sia in grado di mantenere sé stesso (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9). In ogni modo il debitore alimentare è tenuto a fornire assistenza ai figli del coniuge solo a titolo sussidiario, nella misura in cui, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e a quello in denaro dei figli suoi, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2, pubblicato in: FamPra.ch 2005 pag. 172; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 21, 22, 47 e 52 ad art. 278 CC).
5. L'appellante critica il guadagno imputatogli dal Pretore per la funzione di tutore o curatore (fr. 350.– mensili), chiedendo di ridurlo a fr. 150.– mensili nel 2007 e nel 2008, sopprimendolo dal 1° gennaio 2009. Egli contesta che gli si possa imporre un grado d'occupazione superiore al 100%, tanto meno in attività che comportano un notevole dispendio di tempo. Inoltre sostiene di non avere più incarichi e di non poterne più ottenere. Per di più, egli ricorda di dover insegnare in due sedi scolastiche e di essere divenuto nel 2008 coordinatore dei servizi di cultura generale presso la Scuola __________. E nel poco tempo libero che gli resta – egli soggiunge – deve accudire al figlio L__________, oltre che visitare gli altri figli.
a) In concreto è pacifico che dal 2003 almeno il convenuto ha cominciato a svolgere la funzione di tutore o curatore per varie Commissioni tutorie regionali. Nel 2004 egli ha percepito in media fr. 380.– mensili, nel 2005 fr. 783.– mensili e nel 2006 fr. 421.– mensili (atti richiamati dalle Commissioni tutorie regionali 1, 2, 3 e 4). In simili condizioni il Pretore ha ritenuto che egli possa continuare a guadagnare almeno fr. 350.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 a metà).
b) Nella misura in cui pretende di non poter essere tenuto a lavorare più del 100%, l'appellante disconosce che ove un coniuge fornisca un lavoro straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione piena), procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento, non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (RtiD I- 2005 pag. 767 n. 50c). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione domestica (DTF 114 II 12), ma nessuno dei due può migliorare la propria qualità di vita a scapito dell'altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti.
c) L'appellante eccepisce nel caso specifico di non poter più ottenere incarichi di tutore o curatore, ma l'assunto è lungi dall'apparire verosimile, ove appena si consideri la nota penuria di persone disposte ad assolvere funzioni del genere, almeno nel Cantone Ticino. Obietta altresì, l'appellante, di avere assunto la carica di coordinatore scolastico, ma dimentica che nelle sue condizioni (con obblighi di famiglia a carico) egli deve privilegiare attività accessorie retribuite, mentre la funzione predetta non consta portargli alcun beneficio economico. Infine l'appellante sottolinea di doversi occupare ormai di quattro figli, ma di ciò il Pretore ha tenuto conto, limitando prudenzialmente a fr. 350.– mensili il reddito da lui conseguibile. Su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
6. Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3993.– mensili e non solo a fr. 2915.–, come ha stabilito il Pretore. Intanto egli adduce che il costo dell'alloggio non gli può essere decurtato per il solo fatto di vivere con __________ e va riconosciuto per intero (fr. 2000.– mensili). Inoltre egli fa valere che il suo premio della cassa malati ammonta a fr. 320.– mensili, poiché il sussidio cantonale gli è stato revocato, e si duole che a torto il Pretore non gli ha riconosciuto almeno fr. 100.– mensili per il rimborso di un debito contratto per arredare l'appartamento in cui è andato ad abitare dopo la separazione. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) Per quel che concerne l'alloggio, dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare – secondo giurisprudenza – di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Questa Camera riconosce per principio a ogni coniuge il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza non deve, in altri termini, nuocere a un coniuge né profittare all'altro (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a). Determinante è quindi la spesa che il coniuge in questione potrebbe permettersi per sé solo. E sotto questo profilo un costo di fr. 2000.– mensili come quello preteso dall'appellante è senz'altro eccessivo per le esigenze di una persona singola. I fr. 1100.– mensili riconosciuti dal Pretore appaiono, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, sufficienti.
b) Quanto al premio della cassa malati, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 2007 lo stesso convenuto dichiarava di pagare fr. 339.10 mensili (memoriale, pag. 12 e 14). Dagli atti risulta nondimeno che il 28 febbraio 2007 l'Istituto delle assicurazioni sociale ha comunicato a AP 1 l'annullamento del sussidio cantonale per il 2007 (doc. 10, 8° foglio). Il premio per quell'anno andrebbe rivalutato di conseguenza a fr. 420.– mensili (doc. 10, 8° foglio). Non si deve trascurare però che nel fabbisogno minimo dell'interessato il Pretore ha inserito fr. 100.– mensili per oneri fiscali, mentre dandosi coniugi incapaci finanziariamente di far fronte per intero agli obblighi alimentari le imposte vanno tralasciate (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Non avrebbe senso, in effetti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco nel fabbisogno dei minorenni. Nel risultato, di conseguenza, la valutazione del primo giudice sfugge a censura.
c) In merito alla rata del mutuo di fr. 15 756.– contratto il 19 giugno 2007 dall'appellante presso la __________ di __________ (doc. 27), ci si può domandare se la causale del prestito, stipulato “allo scopo di far fronte alle spese da lui sostenute per l'arredamento e suppellettili dell'appartamento in cui è andato a vivere dopo la separazione”, sia plausibile, la locazione dell'appartamento in via __________ essendo iniziata già il 1° dicembre 2006 (doc. 17). Comunque sia, la spesa affrontata da un coniuge per arredare un appartamento proprio va considerata nel mantenimento della famiglia unicamente ove non sia possibile rimediare alla necessità con la divisione dell'inventario domestico (I CCA, sentenza inc. 11.1997.44 del 15 aprile 1997, consid. 1, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). Chi rivendica una indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile – oltre alla necessità della spesa – il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di dividere il contenuto dell'abitazione coniugale (Rep. 1997 pag. 114; I CCA, sentenza 11.2000.106 del 26 settembre 2001, consid. 11d). L'interessato neppure pretende una circostanza simile. Per il resto, i debiti personali ordinari rientrano nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se sono stati contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF 127 III 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). Ciò non è manifestamente il caso concreto, il debito allegato dall'istante essendo stato contratto unilateralmente. Anche su questo punto l'appello si rivela pertanto infondato.
7. Per quanto attiene alla moglie, l'appellante sostiene che fino al 30 giugno 2007 occorre considerare nelle entrate di lei la partecipazione di fr. 500.– mensili versata dal figlio A__________. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte, nondimeno, l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni conviventi alle spese dell'economia domestica è destinata a coprire i costi supplementari causati dalla coabitazione ed equivale sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 5b). Nemmeno su questo punto l'appello merita pertanto altra disamina.
8. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di fissarlo a fr. 2265.– mensili, riducendo a fr. 100.– mensili le spese di trasferta e stralciando le imposte.
a) Per quel che concerne le spese di trasferta, il primo giudice ha ammesso nel fabbisogno minimo di AO 1
un'indennità di fr. 200.–, “analogamente al marito” (sentenza impugnata, pag. 5). Questi ricorda di doversi recare ogni giorno da __________ a __________, mentre la moglie abita a __________ e lavora a __________. Ora è possibile che le spese professionali sopportate dal marito siano superiori a quelle della moglie (tant'è che nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha ammesso una spesa di fr. 250.– mensili, come il marito stesso chiedeva), ma ciò ancora non significa che quelle della moglie vadano ridotte. Se mai incombeva al marito far valere le proprie spese di trasferta effettive. Davanti al Pretore, del resto, lo stesso appellante aveva riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie un'indennità per spese professionali di fr. 150.– mensili. Perché fr. 150.– mensili sarebbero adeguati e fr. 200.– eccessivi egli non spiega. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Circa l'onere fiscale, fissato dal primo giudice in fr. 100.– mensili, l'appellante dimentica che davanti al Pretore egli stesso aveva indicato tale importo. Formulata per la prima volta in appello, la contestazione è quindi nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). Per di più, l'appellante dimentica che la moglie deve pagare le imposte federali, cantonali e comunali non solo sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Ciò premesso, a un sommario esame la stima del primo giudice non appare sicuramente eccessiva.
9. Sostiene l'appellante che, per quanto riguarda il mantenimento di L__________, la moglie non avrebbe dovuto accomodarsi della rendita AI di fr. 640.– mensili percepita per la figlia, ma avrebbe dovuto attivarsi sin “da settembre 2006 affinché l'importo che precedentemente era destinato ad A__________ [fr. 640.–] fosse convertito in parte, se non per l'intera somma, in favore di L__________, ottenendo in ultimo mensilmente un importo pari fr. 1280.–”. In realtà la tesi non trova alcun conforto nella legge sull'assicurazione per l'invalidità, la quale si limita a prevedere che i beneficiari di una rendita hanno diritto a un importo completivo per ogni figlio (art. 35 cpv. 1 LAI) pari al 40% della rendita stessa (art. 38 cpv. 1 LAI). Il mero fatto che venga meno il diritto di percepire la rendita completiva per un figlio ancora non comporta però il diritto di riscuotere una rendita più elevata per un altro figlio.
10. In merito al mantenimento di L__________, l'appellante fa notare che __________ non svolge turni di notte, riesce appena ad assicurare il sostentamento di L__________ e deve farsi carico anche del costo dell'asilo nido, per tacere di un prelievo fiscale rilevante. Così argomentando, tuttavia, egli non illustra come la situazione dell'interessata debba essere rivista. Vaghe e generiche, simili doglianze vanno dichiarate una volta ancora irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
11. L'appellante contesta, relativamente al fabbisogno in denaro dei figli comuni, il costo della baby sitter al servizio dalla moglie. Egli rileva che __________ è stata assunta anzitutto come collaboratrice domestica e solo in minima parte per accudire ai ragazzi, sicché il relativo stipendio non può sostituire la posta per cura e educazione dei figli prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Per di più, il primo giudice avrebbe incluso a torto nel calcolo anche L__________, ormai diciassettenne, che si occupa essa medesima per la maggior parte del tempo dei fratelli. Nel fabbisogno minimo di questi ultimi non va ammesso, di conseguenza, più dell'80% della cura e educazione non prestata in natura dalla madre.
a) Dagli atti risulta che il 1° settembre 2007 l'istante, la quale svolge un'attività lucrativa all'80%, ha assunto __________ come “collaboratrice domestica” al 50% per fr. 1679.– mensili (doc. AAA e DDD), assumendo il premio dell'assicurazione contro gli infortuni di fr. 38.– mensili (doc. BBB). Tra i compiti di lei rientra l'aiuto “nelle incombenze domestiche, in particolare per la cura del figlio più piccolo, la preparazione dei pasti, la sorveglianza scolastica e la reperibilità se uno dei bambini ha bisogno in assenza della madre” (lettera del 14 settembre 2007: act XV). Il marito stesso, per altro, l'ha sempre considerata alla stregua di una baby sitter (memoriale conclusivo, pag. 6). Che __________ non si occupi solo dei figli dell'istante è possibile. Sta di fatto che quando è al lavoro l'istante necessita di qualcuno che accudisca alla prole. Lei medesima può assicurare il 20% della cura e dell'educazione. __________ presta servizio al 50%. Nella migliore delle ipotesi, perciò, il 30% della cura e dell'educazione dei ragazzi rimane scoperto. Se nel fabbisogno in denaro dei minorenni si tenesse conto solo di una quota dello stipendio percepito dalla collaboratrice domestica, occorrerebbe aggiungere per il resto la quota rimanente del valore stimato dalle note raccomandazioni. All'atto pratico non soccorre motivo, di conseguenza, per scostarsi dalla valutazione del Pretore. Quanto al riparto su quattro teste del costo relativo alla baby-sitter, tale suddivisione favorisce finanche l'appellante, il quale non può dolersene.
12. Il convenuto lamenta che il Pretore lo obblighi a contribuire al mantenimento di moglie e figli già dall'agosto del 2006. Afferma che la vacanza al mare della famiglia nel corso di quel mese è stata da lui pagata e che nel settembre successivo egli ha versato alla moglie fr. 3600.– per far fronte alle spese correnti, mentre delle altre si è fatto carico personalmente (oneri ipotecari ecc.). Soggiunge che, quantunque l'istante abbia adito il giudice nell'ottobre del 2006, fino al dicembre del 2007 egli ha provveduto alle spese comuni versando fr. 4800.– mensili, come aveva deciso il Pretore con decreto cautelare del 21 dicembre 2006. Infine, secondo il marito, fino al giugno del 2005 la moglie ha ricevuto dal figlio A__________ fr. 500.– mensili, avrebbe potuto reperire un impiego prima dell'agosto del 2007 e avrebbe potuto attivarsi per ottenere un maggior contributo per la figlia L__________. Ciò giustifica di far decorrere il contributo solo dall'agosto del 2007.
a) Giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC), fermo restando che per “futuro” si intende il periodo a decorrere dalla litispendenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo). Se l'istante non chiede altro, il contributo alimentare è dovuto dal giorno in cui è presentata l'istanza.
b) AO 1 ha chiesto il 12 ottobre 2006 un contributo alimentare per sé e i figli a valere dall'agosto del 2006, con facoltà per il convenuto di “dedurre quanto da lui nel frattempo pagato, ossia fr. 3600.– complessivi”. Ne segue che retroattivi sono soltanto i contributi alimentari dal 1° agosto al 12 ottobre 2006. Prima di fissare contributi retroattivi, poi, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già assolto l'obbligo (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c). In concreto, per i mesi di agosto e settembre del 2006 il Pretore ha imposto al convenuto un contributo unico di fr. 3000.– proprio per tenere calcolo del fatto che AP 1 aveva già adempiuto – in parte – l'obbligo di mantenimento verso la famiglia (sentenza impugnata, pag. 8 in fine). Considerato che per quei mesi il contributo in favore di moglie e figli sarebbe ammontato a fr. 11 410.– complessivi, toccava all'appellante spiegare perché la somma fissata dal Pretore non teneva sufficientemente conto di quanto lui aveva assunto in quel periodo.
Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre del 2006, nulla risulta dagli atti circa eventuali pagamenti del marito, tant'è che lo stesso si limita a rimproverare alla moglie di non avere allegato alcun giustificativo in proposito (appello, pag. 25). Dal contributo alimentare di fr. 5705.– mensili l'interessato potrà dedurre, ad ogni modo, l'importo eventualmente versato. Qualora avesse provveduto al pagamento di spese che rientrano nel fabbisogno minimo della moglie, inoltre, egli ha diritto al compenso con quanto dovuto a titolo di contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Dal dicembre del 2006 in poi il contributo alimentare è sì stato stabilito in complessivi fr. 4800.– mensili (decreto cautelare del 21 dicembre 2006), ma ciò non esonerava il Pretore dal giudicare l'istanza a protezione dell'unione coniugale, tanto meno ove si pensi che sui contributi alimentari egli deve statuire – di regola – sin dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (Schwander, op. cit., n. 6 ad art. 176 CC con rinvio). Che l'assetto provvisionale soddisfacesse il convenuto poco importa, un decreto cautelare non vincolando il giudice ai fini della sentenza finale.
c) Sul fatto che fino al giugno del 2005 la moglie ha ricevuto dal figlio A__________ fr. 500.– mensili e sulla possibilità di attivarsi per ottenere un maggior contributo per la figlia L__________ non giova ripetersi (sopra, consid. 7 e 9). Quanto alla possibilità di trovare un lavoro prima dell'agosto 2007, basti ricordare che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Nel 2006 N__________ aveva due anni. Che la moglie abbia impiegato sei mesi per trovare un'occupazione non appare dunque reprensibile. Nemmeno l'appellante, del resto, pretende che costei abbia rinunciato a offerte di lavoro.
13. L'appellante chiede infine che la trattenuta del contributo alimentare dal suo stipendio sia revocata. Secondo il Pretore, “sia il comportamento tenuto dal marito all'atto della separazione, sia quello tenuto in occasione del procedimento di trattenuta sfociato nella decisione supercautelare oggi in vigore, configurano sufficienti elementi per ritenere che il versamento vada debitamente garantito. Tale misura esecutiva potrà in ogni caso essere revocata nella misura in cui il pagamento dovesse essere garantito, per esempio per il tramite di un ordine di pagamento permanente e non revocabile” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà).
a) Le diffide ai debitori dell'art. 177 CC e dell'art. 291 CC sono con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b, n. 5 e art. 5 LAC). In concreto, preso atto il 5 marzo 2007, dopo il contraddittorio, che AP 1 si dichiarava d'accordo con l'ordine di trattenuta per l'importo di fr. 3400.– mensili, il Pretore ha accolto la richiesta della moglie (inc. DI.2007.215). Ciò posto, contrariamente a quanto il Pretore reputa, la trattenuta di stipendio non è avvenuta solo in via cautelare, ma a titolo definitivo. Nell'ambito dell'attuale procedura non si tratta dunque di esaminare se siano dati i presupposti per ordinare tale provvedimento, ma se siano dati i presupposti per ordinarne la revoca. Ciò può essere il caso – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – ove le circostanze siano “notevolmente mutate”, rispettivamente ove siano venute meno le condizioni che hanno motivato il provvedimento (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7).
b) Nel caso specifico l'appellante si limita a giustificare i motivi per cui in passato si è visto costretto a ritardare la corresponsione del dovuto, ma non rende verosimili le premesse per ottenere una revoca del provvedimento. Tale possibilità non è preclusa in futuro. Non può tuttavia formare oggetto del giudizio odierno, giacché ne trascenderebbe i limiti.
14. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, che non è stata invitata formulare osservazioni e non ha dovuto sopportare dunque costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa è stata ritirata il 18 maggio 2008.
15. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove si quantifichi la soppressione del contributo per la moglie e la riduzione di quelli per i figli chiesta in appello.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dall'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Si prende atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP 1.
4. Intimazione a:
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– ; . |
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– , (limitatamente al dispositivo n. 3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.