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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.919 (successioni straniere: provvedimenti d'urgenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 luglio 2007 dalla
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AO 1
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contro |
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AP 2 AP 3 AP 1 , e AP 4 CO 1 , e CO 2 (patrocinati dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 febbraio 2008 presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il decreto cautelare
emesso il 6 febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La AO 1, costituita a __________ (Liechtenstein) il 9 agosto del 2000, ha un capitale composto per l'essenziale delle azioni di due società con sede a Panamá, la __________ e la __________ Queste detengono a loro volta, per il tramite di due azionisti fiduciari (__________ e __________), le azioni di due società con sede a Buenos Aires, la __________. e la __________, proprietarie di una vasta tenuta agricola in Argentina. “Primo beneficiario” della AO 1 era, “per reddito e sostanza”, __________ (1921), cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto il 4 giugno 2005 senza lasciare testamento. In conformità al regolamento della fondazione gli sono subentrati in qualità di “beneficiari” la seconda moglie CO 1 (1940) nella misura del 48% insieme con i figli del secondo matrimonio, CO 2 (1972) e AP 4 (1973), ognuno nella misura del 26%.
B. Adito il 27 febbraio 2006 da AP 2 (1947) ed AP 3 (1950), figlie nate dal primo matrimonio del defunto,
unitamente al citato AP 4 e a AP 1 (1961), figlia avuta dal defunto fuori del matrimonio, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato in via cautelare il 31 luglio 2006, sotto comminatoria dell'art. 292 CP:
– il blocco delle azioni riguardanti le società panamensi e argentine, depositate su un conto titoli intestato alla AO 1 presso la __________ succursale di __________;
– il divieto agli organi delle società panamensi e argentine di compiere atti di disposizione sui beni delle aziende, comprese eventuali nomine o delibere;
– il divieto agli organi della fondazione di prendere decisioni per conto della AO 1.
Il Segretario assessore ha precisato nondimeno che autorizzati rimanevano, nell'amministrazione delle società, “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006 il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni (DI.2006.287). Un appello presentato da CO 1 e CO 2 contro il decreto del Segretario assessore è stato respinto da questa Camera con sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).
C. Nel frattempo, il 30 settembre 2006, AP 2 ed AP 3 hanno promosso contro CO 1, CO 2, AP 4 e AP 1, davanti al Tribunale ordinario di Milano, un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006 AP 1 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una causa analoga nei confronti di CO 1, CO 2, PA 3 e la AO 1. I due processi sono tuttora pendenti.
D. Il 24 luglio 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo di permettere in via cautelare alla __________ di consegnare all'avv. PA 3 le azioni della __________. e della __________. per le operazioni seguenti:
– autorizzare la __________. e la __________., per il tramite dello stesso amministratore avv. PA 3 e dei fiduciari __________ e __________, a cedere fiduciariamente al medesimo __________ 149 860 azioni della __________., di nominali 0.0001 pesos argentini ciascuna (detenute fiduciariamente da __________), in modo che __________ acquisisse fiduciariamente il 15% del capitale sociale;
– autorizzare l'amministratore della __________. a far iscrivere una delibera assembleare del 20 febbraio 2006, già depositata presso la Inspección General de Justicia a __________, mediante la quale la società aveva deciso di aumentare il capitale attraverso la conversione di apporti irrevocabili, modificando inoltre il numero degli amministratori, la nomina dei revisori e le relative disposizioni statutarie;
– autorizzare i consigli d'amministrazione della __________. e della __________. a sostituire le azioni delle società con nuovi titoli intestati fiduciariamente a __________ e __________, conformemente agli aumenti di capitale (deliberati appunto il 20 febbraio 2006) di 4 048 831.27 pesos argentini per la __________. e di 20 290 073.54 pesos argentini per la __________., l'avv. PA 3 essendo tenuto a consegnare immediatamente le nuove azioni alla __________;
– autorizzare gli azionisti fiduciari __________
e __________ ad approvare i bilanci al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007 delle due società;
– autorizzare gli azionisti fiduciari __________ e __________ a rilasciare le procure per rinnovare le cariche del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione delle due società, lasciando immutata la situazione per il resto.
A sostegno dell'istanza la AO 1 ha fatto valere, in sintesi, che la Inspección Generale de Justicia argentina aveva rifiutato l'iscrizione nel pubblico registro di talune delibere della __________. per mancato rispetto della “pluralità dei soci” (richiesta dal diritto argentino), le azioni della società essendo intestate per il 99.986% a __________ e solo per lo 0.014% a __________, onde l'impossibilità di procedere a operazioni indispensabili per la sopravvivenza della società.
E. Al contraddittorio del 7 settembre 2007 AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre CO 1 e CO 2 vi hanno aderito. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 20 dicembre 2007 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Il 18 gennaio 2008 l'avv. PA 3 ha scritto al Pretore, adducendo nuovi argomenti e nuovi documenti a sostegno dell'istanza cautelare. Tali allegazioni sono state discusse a un'udienza del 21 gennaio 2008. Statuendo con decreto cautelare del 6 febbraio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che in modifica del decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore
– ha autorizzato la __________. e la __________., per il tramite dell'avv. PA 3, di __________ e di __________, a cedere fiduciariamente allo stesso __________ 149 860 azioni della __________., di nominali 0.0001 pesos argentini ciascuna (detenute fiduciariamente da __________), in modo che __________ acquisisse fiduciariamente il 3% del capitale sociale;
– ha autorizzato l'avv. PA 3 a ritirare, se necessario, i certificati azionari depositati presso la __________ di __________ a nome della AO 1, obbligandolo a depositare nuovamente presso tale istituto, sotto sua responsabilità, i titoli sostitutivi che sarebbero tornati così sotto il blocco giudiziario;
– ha autorizzato l'amministratore (“presidente”) dalla __________., __________, a far iscrivere nel pubblico registro argentino le delibere assembleari prese il 20 febbraio 2006, già depositate presso la nota Inspección General de Justicia;
– ha autorizzato gli azionisti fiduciari __________ e __________ a rilasciare le procure per rinnovare le cariche del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione delle due società, lasciando immutata la situazione per il resto.
La tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese sono state poste per fr. 500.– a carico della AO 1 e per la differenza a carico di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 in solido, tenuti a rifondere all'istante fr. 5500.– e a CO 1 e CO 2 fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto appena citato AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 sono insorti il 18 febbraio 2008 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo all'appello – l'istanza cautelare della AO 1 sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto del 20 febbraio 2008 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 27 marzo 2008 CO 1 e CO 2 hanno proposto di respingere l'appello. Nelle proprie, del 28 marzo 2008, la AO 1 ha formulato identica conclusione.
G. Parallelamente, con decreto cautelare del 7 agosto 2008 il Pretore ha autorizzato la AO 1 a pagare otto note d'onorario a terzi. Un appello presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 è stato
parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 15 aprile 2009 ha limitato il pagamento a tre note d'onorario, le altre essendo dirette alla __________. o alla __________. (inc. 11.2008.100). La AO 1 non avendo liquidità sufficiente per eseguire i tre pagamenti, la __________. ha chiesto il 3 luglio 2009 al Pretore di essere autorizzata cautelarmente a trasferire da un suo conto US$ 50 000.00 in favore della fondazione, ciò che il Pretore ha approvato con decreto cautelare del 31 agosto 2009. Tale decreto è stato confermato da questa Camera, su appello di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4, con sentenza del 9 ottobre 2009 (inc. 11.2009.156).
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un processo appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio 2006 il Segretario assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di merito in fr. 20 000 000.– (consid. 9), somma non contestata dalle parti. Sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2008 l'istante adduce che, l'appello non avendo ottenuto effetto sospensivo, gli atti d'amministrazione autorizzati dal Pretore sono stati nel frattempo eseguiti. In simili circostanze ci si potrebbe domandare se l'appello conservi tuttora un interesse concreto e attuale (RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). La risposta dipende dalla questione di sapere se, nel caso in cui l'appello fosse accolto, gli atti d'amministrazione compiuti possano ancora essere revocati e la situazione anteriore ripristinata. Nulla parrebbe ostare alla retrocessione della quota di capitale azionario della __________., trasferita dall'azionista (fiduciario) di maggioranza a quello di minoranza, o alla revoca del mandato ai membri dei consigli d'amministrazione e ai revisori delle due società argentine. Più delicato è appurare se se sia ancora possibile annullare l'aumento di capitale della
__________. (iscritto nel pubblico registro) e rinunciare alle modifiche statutarie. L'approfondimento richiederebbe una disamina della legge argentina, tanto laboriosa quanto ardua. Nelle condizioni descritte conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è già stata accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29 ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4). Al riguardo non giova ripetersi.
4. Blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius sono destinati – come questa Camera ha già avuto modo di spiegare – a tutelare l'integrità della successione, non a salvaguardare la devoluzione ereditaria (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3). Il loro scopo è di prevenire che si disperdano o si distraggano elementi patrimoniali del verosimile compendio successorio. Tali provvedimenti non devono condurre tuttavia a una sorta di liquidazione anticipata dei valori in gioco, contraria per altro alla loro finalità conservativa. Del resto lo stesso Segretario assessore aveva precisato, nel decreto cautelare del 31 luglio 2006, che le società panamensi e argentine rimanevano abilitate a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Un'autorizzazione del giudice sarebbe occorsa solo per atti d'amministrazione straordinaria.
5. Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza a modificare i provvedimenti cautelari decretati il 31 luglio 2006, dopo di che ha verificato la capacità processuale e la legittimazione attiva della fondazione. Ciò posto, egli ha analizzato la legge argentina, giungendo alla conclusione “altamente verosimile” che il capitale della __________. non era più detenuto conformemente al principio della “pluralità dei soci” sancito dal nuovo diritto, per il cui rispetto è necessario che l'azionista di minoranza possegga almeno il 3% del capitale medesimo. Ravvisati “solidi indizi” in base ai quali simile stato di cose comportava l'impossibilità di far iscrivere nel registro di commercio le delibere necessarie per l'attività dell'azienda, egli ha autorizzato il trasferimento fiduciario di azioni a __________ fino al 3% del capitale sociale, abilitando l'PA 3 a prendere in consegna i titoli dalla __________ per le necessarie modifiche, rimettendo i nuovi titoli in deposito sotto sua responsabilità.
Circa l'approvazione dei conti 2006 e 2007, il Pretore ha ritenuto trattarsi di atti d'ordinaria amministrazione che rientrano nella libera disponibilità degli organi societari, estranei pertanto alle restrizioni cautelari decretate il 31 luglio 2006. Infine egli ha autorizzato il rinnovo delle cariche (che sarebbero scadute di lì a breve) nei consigli d'amministrazione delle due società argentine, l'attività delle due aziende necessitando di una valida rappresentanza. Il primo giudice non ha reputato urgente, invece, sostituire le azioni della __________. per conformarle all'aumento di capitale deliberato il 20 febbraio 2006, l'autorità argentina avendo accettato l'iscrizione della modifica nel pubblico registro anche senza tale sostituzione.
6. In ordine gli appellanti si dolgono anzitutto che l'istanza cautelare presentata dalla fondazione il 25 luglio 2007 non recasse l'indicazione delle parti convenute, che quasi tutti i documenti esibiti dall'istante siano in spagnolo e che il Pretore non abbia permesso alla loro legale di portare tali documenti in studio. Lamentano altresì di essere stati convocati a un dibattimento finale che si è tenuto solo due giorni dopo il richiamo completo degli atti, il che lederebbe il loro diritto di essere sentiti e giustificherebbe la reiezione dell'istanza. Ora, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti non comporterebbe il rigetto dell'istanza, ma – se mai – l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti in prima sede per sanare il difetto (art. 326 lett. a CPC). Ciò premesso, occorre vagliare le critiche singolarmente.
a) Che un'istanza cautelare debba contenere – fra l'altro – l'esatta indicazione delle parti e del loro domicilio è fuori dubbio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 844 nota 904). Non si può dire tuttavia che in concreto l'istante abbia disatteso tale esigenza. Nell'intestazione del memoriale essa aveva precisato, anzi, che
l'istanza faceva seguito al decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 nella causa che oppone AP 2, AP 1 e AP 4 a CO 1 e CO 2, tutti elencati con il rispettivo domicilio e il nome dei patrocinatori. Non potevano sussistere dubbi, dunque, né sull'identità né sul numero dei convenuti. Che CO 1 e CO 2 abbiano poi aderito all'istanza nulla muta. Essenziale è che tutti i convenuti siano stati regolarmente citati in Pretura. Ove si consideri poi che gli appellanti nemmeno tentano di allegare quale pregiudizio sarebbe loro derivato dall'intestazione dell'istanza nel caso specifico, sulla questione non soccorre attardarsi oltre.
b) Per quanto attiene alla produzione di documenti in lingua diversa dall'italiano, l'art. 203 CPC obbliga una parte che produce atti del genere a eseguire, su richiesta del giudice o della controparte, una traduzione (cpv. 1). Il giudice inoltre può sempre ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione ufficiale (cpv. 2). Nella fattispecie l'istante ha effettivamente accluso alla propria istanza svariata documentazione in spagnolo. All'udienza del 7 settembre 2007 gli appellanti hanno censurato tale fatto (riassunto scritto allegato al verbale, pag. 4 in alto). La fondazione ha replicato, sostenendo di avere tradotto nell'istanza i passi più significativi dei documenti e offrendo una traduzione completa (verbale citato, pag. 11 in alto). Nella loro duplica i convenuti non hanno preteso alcuna traduzione (verbale citato, pag. 14 in basso), né hanno avanzato la richiesta in seguito (neppure per i documenti che l'istante ha prodotto ulteriormente), salvo rimproverare una volta ancora alla fondazione, durante il dibattimento finale, di non avere prodotto una versione italiana dei documenti (verbale del 20 dicembre 2007, pag. 2 in basso).
Contrariamente a quanto credono gli appellanti, un'istanza cautelare non va respinta per il solo fatto di essere corredata di documenti in lingua diversa dall'italiano. Gli art. 365 a 367 CPC, cui rinvia l'art. 379 cpv. 5 CPC, non escludono la possibilità di una traduzione, sempre ch'essa sia compatibile con i tempi brevi di una procedura sommaria. E nel caso precipuo non risulta il contrario, sicché gli interessati recriminano invano davanti a questa Camera sulla mancanza di una versione italiana. Quanto alla produzione di documenti dopo l'introduzione dell'istanza, la possibilità è esplicitamente garantita dall'art. 365 cpv. 2 seconda frase CPC ove la concludenza dei documenti “dovesse risultare da successivi atti della lite”, ciò che gli appellanti non contestano. Per quel che è infine dei passaggi in lingua spagnola contenuti nel decreto cautelare, si tratta di mere citazioni testuali riguardanti normative estere. Non incombeva pertanto al giudice tradurle.
c) Gli appellanti ricordano di non avere potuto ritirare i documenti per esame e lamentano di avere dovuto partecipare al dibattimento finale appena due giorni dopo l'acquisizione agli atti dell'incarto richiamato. Le affermazioni sono vere, nel senso che – su richiesta dell'istante – il Pretore ha effettivamente vietato l'estrazione di fotocopie dal fascicolo processuale (ordinanza del 27 luglio 2007) e ha respinto un rinvio del dibattimento finale postulato dagli appellanti, sottolineando che l'incarto richiamato era loro noto, giacché li coinvolgeva personalmente (ordinanza del 17 dicembre 2007). Il divieto di ottenere fotocopie può invero lasciare perplessi (DTF 117 Ia 429 consid. 28b con rinvii), tanto più che l'ordinanza del 27 luglio 2007 non è motivata e che il decreto impugnato non è meno laconico. Sta di fatto che quel divieto aveva portata meramente temporanea (“per il momento”: dispositivo n. 3 dell'ordinanza) e gli appellanti non ne hanno mai chiesto la revoca. Quanto al mancato rinvio del dibattimento finale, con l'argomentazione del Pretore gli appellanti non si confrontano, onde l'irricevibilità dell'appello già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
7. Dal profilo sostanziale gli appellanti ribadiscono che la AO 1 non era legittimata a sollecitare le autorizzazioni formanti oggetto del decreto impugnato. Sostengono che solo le società argentine o – al limite – quelle panamensi potevano farsi autorizzare a cedere una quota del capitale all'azionista di minoranza, a “porre in atto” delibere relative all'aumento di capitale o alla composizione del consiglio d'amministrazione, così come a sostituire le azioni o ad approvare i bilanci. Da parte loro, solo gli
azionisti (fiduciari) potevano farsi autorizzare a sottoscrivere le procure per il rinnovo di consigli d'amministrazione. Il Pretore è stato di altro avviso, rilevando che l'istante era toccata direttamente dal decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore, sicché poteva chiederne la modifica, e che AP 1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano proprio la AO 1, riconoscendole capacità di parte.
a) Sulla legittimazione ad agire, che consiste nella facoltà di far valere un determinato diritto azionabile o un determinato rapporto giuridico, questa Camera si è già espressa nella sentenza del 29 ottobre 2007 (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Basti ricordare che – contrariamente a quanto reputa il Pretore – essa ha natura sostanziale (diversamente dalla legittimazione a ricorrere, che ha natura formale). Il problema è di sapere, in concreto, se la AO 1 fosse abilitata a postulare le autorizzazioni cautelari formanti oggetto del decreto impugnato. Ora, che le azioni delle società panamensi e argentine siano depositate su un conto bancario a nome della AO 1 è pacifico. Che come titolare del conto l'istante potesse disporre materialmente delle azioni è altrettanto evidente. Che nondimeno tale diritto le fosse precluso, il Segretario assessore avendo disposto il blocco giudiziario dei titoli con decreto cautelare del 31 luglio 2006, è indiscusso. Ciò posto, non si vede perché l'istante non dovesse essere legittimata a chiedere al giudice lo sblocco del conto per consegnare i titoli a un terzo. Altra è la questione di sapere se la richiesta fosse giustificata o no, ma ciò riguarda la fondatezza dell'istanza, non la legittimazione ad agire.
b) Si dà atto che non competeva alla AO 1 sostituirsi senza alcuna procura alle società panamensi, argentine o ai loro organi per essere autorizzata a esercitare diritti in luogo e vece di questi ultimi. Dall'istanza cautelare del 24 luglio 2007 non risulta tuttavia ch'essa si arrogasse facoltà siffatte. Seppure in termini discorsivi, nel memoriale essa chiedeva semplicemente di essere autorizzata a consegnare i titoli in suo possesso PA 3 per evitare una liquidazione forzata delle società argentine, o quanto meno della __________. (istanza, pag. 9). Consapevole del fatto che il Pretore non avrebbe rilasciato permessi illimitati, essa medesima ha proposto una serie di condizioni (“per procedere unicamente alle operazioni che seguono”: istanza, pag. 9 in basso). E nel riassunto conclusivo presentato al dibattimento finale del 21 gennaio 2008 essa non ha mutato impostazione. Certo, così com'è redatto il dispositivo del decreto impugnato desta la fallace impressione che il Pretore abbia accordato una sequela di permessi. In realtà l'unica autorizzazione è quella di cui beneficia l'istante, che può consegnare i titoli della __________. all'avvocato PA 3. Gli altri sono obblighi imposti alle società panamensi, allo stesso avvocato PA 3 (richiamato alle proprie responsabilità personali), a __________, a __________ e a __________, amministratore (“presidente”) della
__________.
c) Diverso era il caso esaminato dalla Camera nella sentenza del 15 aprile 2009 (consid. 4; inc. 11.2008.100). In quel frangente la AO 1 aveva chiesto di essere autorizzata a eseguire determinati pagamenti, in luogo e vece delle due società panamensi, senza pretendere di agire in rappresentanza di queste ultime o di avere assunto i relativi debiti. Essa non poteva invocare perciò un diritto azionabile o un rapporto giuridico a sostegno della richiesta. Tanto meno essa faceva valere – per ipotesi – che il mancato pagamento potesse mettere a repentaglio l'esistenza delle aziende. La situazione era lungi, dunque, dall'identificarsi con l'attuale.
8. Per quanto attiene alle operazioni cui il Pretore ha vincolato la rimessa dei titoli all'avvocato PA 3, gli appellanti ritengono inverosimile che la cessione di una quota pari al 3% del capitale della __________. all'azionista (fiduciario) di minoranza si imponesse per evitare la liquidazione forzata dell'azienda. Fanno notare che la società non era mai stata diffidata ufficialmente in tal senso ed è tuttora operativa, la composizione dell'azionariato essendo ininfluente. Il vero scopo della cessione – essi soggiungono – era quello di aumentare il capitale della __________. nell'esclusivo interesse di CO 1 e CO 2.
La tesi manca di consistenza. Intanto gli appellanti non contestano che il diritto argentino sancisca ormai il principio della “pluralità effettiva dei soci”, come risulta anche da una decisione emessa il 19 aprile 2004 dalla Inspección General de Justicia (doc. S), né pretendono che un azionista di minoranza possa detenere meno del 3% del capitale sociale (decreto impugnato, pag. 7), né asseriscono che – per avventura – l'azionariato della __________. fosse esonerato dal conformarsi a tali regole. È vero che la __________. non consta essere stata diffidata dalle autorità argentine, sotto comminatoria di liquidazione coatta, a modificare la composizione dell'azionariato. Se non che, una richiesta da essa inoltrata alla competente Inspección General de Justicia per far iscrivere le delibere assembleari del 20 febbraio 2006 nel Registro Público de Comercio è stata respinta proprio per tale motivo (doc. R). E da informazioni assunte dal notaio rogante presso l'autorità medesima risulta che, in mancanza di quel requisito, sarebbe stata rigettata ogni altra iscrizione a nome della ditta (doc. T). Per di più, gli amministratori argentini della società hanno espresso il timore di non poter rinnovare per tempo le cariche prossime alla scadenza nel consiglio d'amministrazione, il quale rischiava di restare vacante con gravi conseguenze per l'operatività dell'azienda (doc. U e AB; lettera 7 dicembre 2007 del “presidente” e del Síndico della __________., versata agli atti dall'istante l'11 dicembre 2007). Il che sembra evincersi altresì da una corrispondenza intercorsa il 13 settembre 2007 con la Bolsa de Cereales (doc. AA). L'istante ha pertanto reso verosimile, in definitiva, la necessità e l'urgenza di adeguare la partecipazione al capitale della __________. al precetto della “pluralità dei soci”.
9. Gli appellanti insorgono contro l'iscrizione nel pubblico registro delle delibere adottate dagli azionisti (fiduciari) __________. il 20 febbraio 2006, in particolare per quanto si riferisce all'aumento di capitale. Rimproverano al Pretore di avere definito tali delibere “necessarie” per l'operatività della ditta senza spiegare come mai la conversione di “riserve” in capitale sociale fosse indispensabile. A mente loro nemmeno l'istante ha reso verosimile l'urgenza del provvedimento, il quale configura in realtà
un'operazione lesiva delle loro spettanze successorie, giacché “erode il solido capitale costituito dalle riserve per trasformarlo in capitale libero”. Su tale punto, invero, il primo giudice si è limitato a rilevare l'esigenza, per la società argentina, di far iscrivere nel registro di commercio delibere necessarie per la continuazione dell'attività (decreto impugnato, pag. 7 in fondo).
a) Nel corso di una riunione tenuta il 20 ottobre 2005 il consiglio della AO 1 ha preso atto che, stando a quanto riferivano gli amministratori argentini delle società, il termine entro cui adeguare le due ditte alle nuove norme sulla destinazione degli aportes sarebbe scaduto nel febbraio del 2006. Dopo di allora le aziende avrebbero rischiato la liquidazione d'ufficio. Il consiglio di fondazione ha autorizzato così gli azionisti (fiduciari) delle società argentine a “contabilizzare in conto capitale gli apporti a suo tempo effettuati, ma mai trasformati in capitale azionario” e a “nominare un consiglio d'amministrazione di almeno tre membri e dei sindaci” (doc. H). Gli azionisti (fiduciari) hanno poi rilasciato le necessarie procure ai rappresentanti locali (doc. M¹ e M²). Il 20 febbraio 2006 ha avuto luogo un'assemblea generale della __________., in esito alla quale il capitale della ditta è stato portato da 100 pesos a 20 290 073.54 pesos mediante conversione in capitale di averi contabilizzati come Patrimonio Neto ai conti Ajuste de Capital, Aportes Irrevocables e Primas de Emisión. Se non che, l'iscrizione di tali delibere nel pubblico registro è stata rifiutata dalla Inspección General de Justicia per inosservanza del principio legato alla “pluralità effettiva dei soci” (doc. R). Disposizioni analoghe a quelle prese per la __________. sono state adottate dalla __________. (doc. M³, M4 e N), la quale non risulta avere incontrato problemi per l'iscrizione nel pubblico registro (doc. O).
b) Gli amministratori della __________. hanno confermato a più riprese che la conversione degli aportes irrevocables in capitale sociale era imposta da una recente normativa argentina (doc. H, pag. 1 in basso; doc. Q, 2° foglio a metà; doc. AB, 4° foglio in alto; doc. AH e AI, nota 3 ai bilanci annuali), in specie dalla risoluzione n. 25/2004 della Inspección General de Justicia (doc. AC). Non competeva al Pretore apprezzare l'opportunità dell'operazione. Egli doveva valutare unicamente, a un sommario esame, se l'aumento di capitale deliberato il 20 febbraio 2006 fosse idoneo a compromettere la consistenza del patrimonio che __________ aveva conferito alla fondazione. Gli appellanti si limitano a sostenere che l'operazione avrebbe eroso “il solido capitale costituito dalle riserve”, ma stando a quanto risulta dal verbale dell'assemblea generale della società i fondi convertiti figuravano già nel bilancio come Patrimonio Neto della __________. (doc. Q, 2° foglio a metà), mentre quelli registrati come Reserva Facoltativa non sono stati convertiti. Quanto alle nuove azioni emesse in seguito all'aumento di capitale, esse sono state intestate agli azionisti fiduciari (doc. Q, foglio 2° verso il basso) e sono rimaste così di pertinenza delle società panamensi. In circostanze siffatte non è dato a divedere come
l'operazione potesse comportare una dispersione di elementi patrimoniali delle società argentine e, indirettamente, del compendio ereditario. A un esame di verosimiglianza, nel risultato il decreto impugnato resiste pertanto alla critica.
10. Dissentono gli appellanti dall'opinione del Pretore, il quale ha definito l'approvazione dei bilanci al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007 delle società argentine un mero atto di amministrazione ordinaria. A loro parere tale approvazione avallerebbe consuntivi (con distribuzione di dividendi) per i quali essi non hanno ricevuto rendiconto di sorta. Ora, a parte il fatto che il decreto impugnato non contiene alcun dispositivo sull'approvazione dei bilanci, nel decreto cautelare del 31 luglio 2006 il Segretario assessore aveva specificato che le società panamensi e argentine rimanevano abilitate – come si è visto – a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato” (sopra, consid. 4). L'approvazione dei conti annui non figurava nell'esemplificazione del primo giudice, ma costituisce con ogni evidenza un atto di gestione corrente, che continua a rientrare nella responsabilità degli organi sociali.
Quanto al fatto che l'approvazione dei conti abiliti le società argentine a distribuire dividendi, ciò non comporta “una diminuzione del patrimonio delle varie società, a favore dei beneficiari della fondazione o di terzi” (decreto del Segretario assessore, consid. 8). Dandosi distribuzione di dividendi agli azionisti fiduciari e – indirettamente – alle società panamensi, infatti, i fondi restano pur sempre nel compendio ereditario. Gli appellanti ricordano che il consiglio della AO 1 aveva deciso il 26 gennaio 2006 di devolvere complessivi US$ 395 000.00 ricevuti dalle società argentine, per il tramite della __________., a AP 1, AP 2 e AO 4 (il quale ha rifiutato l'elargizione), ma la distribuzione di dividendi non può equipararsi nulla di simile, già per il fatto che i destinatari sono diversi. Anche su questo punto, dunque, l'appello è destinato all'insuccesso.
11. Per gli appellanti la fondazione non ha reso verosimile, nell'istanza cautelare, l'imminente scadenza delle cariche in seno al consiglio d'amministrazione e all'ufficio di revisione delle società argentine, né che un'eventuale scadenza potesse dispiegare conseguenze gravose per la __________. Secondo loro, occorreva attendere una diffida dalle autorità locali. E siccome non si imponeva un aumento del capitale azionario, a mente loro non si imponeva neppure di adeguare il numero dei membri del consiglio d'amministrazione o di nominare un revisore.
a) All'assemblea generale del 20 febbraio 2006 gli azionisti della __________. hanno deciso non solo il noto aumento di capitale, ma anche di portare il consiglio d'amministrazione da uno a un minimo di tre membri. Inoltre hanno designato tali membri per due anni e il Síndico Titular y Suplente per un anno (doc. Q, 3° foglio). Che occorresse un aumento di capitale già s'è detto (sopra, consid. 9 e 10) e gli appellanti non contestano che ciò richiedesse un consiglio d'amministrazione di almeno tre membri con la nomina di un revisore. Al proposito non è necessario diffondersi oltre.
b) Quanto alla scadenza delle cariche, nel caso della __________. l'assemblea generale del 20 febbraio 2006 ha designato i tre membri del consiglio d'amministrazione per due anni e il Síndico Titular y Suplente per uno (doc. O, 3° foglio). Ciò rende verosimile che, come hanno dichiarato i rappresentanti della società argentine, il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione sarebbe scaduto nel febbraio del 2008 (doc. U, 2° foglio; doc. AB, 4° foglio). Relativamente alla __________., l'ultima delibera su tale oggetto risaliva apparentemente all'11 novembre 2005 (doc. P, 3° foglio), per un mandato di due anni (doc. D, 2° foglio). È verosimile quindi che la società fosse senza amministratore dal novembre del 2007, come hanno affermato i responsabili argentini (doc. AB, 1° foglio in alto). Anche tenendo conto delle modifiche statuarie deliberate il 20 febbraio 2006 e delle relative nomine, il mandato biennale (doc. Q, 3° foglio) degli organi societari sarebbe giunto a termine nel febbraio del 2008. L'istante ha dunque reso verosimile l'imminente scadenza delle cariche in seno alle due società.
c) La tesi degli appellanti, secondo cui non occorreva intraprendere alcunché prima di ricevere una diffida dall'autorità argentina, non è sostenibile. Ammesso e non concesso che l'autorità avrebbe emanato una formale comminatoria (e non si sarebbe limitata al blocco o al rigetto di iscrizioni nel registro di commercio), le società abbisognano di organi validamente nominati non solo nei loro rapporti con le autorità, ma anche per operare validamente con terzi, come rende verosimile la già citata richiesta della Bolsas de Cereales (doc. AA; lettera 7 dicembre 2007 del presidente e del Síndico della società prodotta dall'istante l'11 dicembre 2007, agli atti). Al riguardo l'appello si rivela, una volta di più, infondato.
12. Da ultimo gli appellanti respingono l'appunto del Pretore, secondo cui essi hanno opposto strenua resistenza alla domanda cautelare della fondazione, trascurando la possibilità di chiedere il deposito di congrue garanzie (decreto impugnato, pag. 9 in alto). Sostengono che incombeva se mai alle controparti esigere la fornitura di garanzie nell'ambito del procedimento culminato con il decreto cautelare emesso dal Segretario assessore il 31 luglio 2006. La doglianza è fine a sé stessa. Che una richiesta di garanzie fosse o non fosse opportuna (art. 380 cpv. 1 CPC), in effetti, nulla muta all'esito dell'attuale giudizio. E men che meno giova indagare se toccava a AP 2, AP 3, AP 4 e AP 1 instare per la prestazione di garanzie nel procedimento che ha condotto all'emanazione del noto decreto cautelare il 31 luglio 2006.
13. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti, che rifonderanno alle controparti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), commisurata alla posta in gioco, ma anche all'impegno profuso dai patrocinatori nella stesura delle osservazioni all'appello. Sempre in materia di spese e ripetibili, gli appellanti contestano gli ammontari posti a loro carico dal primo giudice. A prescindere dal fatto però ch'essi ne chiedono altrettanti per il caso in cui il loro appello fosse accolto, la critica è inammissibile. Dandosi contestazioni patrimoniali – e l'indennità per ripetibili è manifestamente d'indole patrimoniale – un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige a livello federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Gli interessati qualificano le ripetibili loro addebitate dal Pretore di “esorbitanti” e ne censurano il “carattere fortemente penalizzante”, ma non indicano nemmeno per ordine di grandezza quale sia concretamente la riduzione postulata. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, onde la palese irricevibilità dell'appello.
14. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra, consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– alla AO 1 e fr. 1500.– complessivi a CO 1 e CO 2 per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.