Incarto n.
11.2008.2

Lugano,

29 gennaio 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.153 (azione di riduzione: restituzione in intero contro la sentenza) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 novembre 2006 da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1917), vedova fu __________, ha ereditato dal marito, insieme con il figlio AP 1 (1935), la particella n. 2394 RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 170 m²). Mediante contratto di divisione ereditaria parziale, del 29 luglio 1996, essa ha donato al figlio la sua frazione di proprietà comune (⅝) sulla particella. Il figlio è divenuto così unico proprietario del fondo. __________ è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il

                                         7 ottobre 1999. Con testamento olografo del 15 ottobre 1997, pubblicato il 29 ottobre 1999 dal notaio __________ di __________, essa ha istituito suo erede universale il figlio AP 1, legando fr. 2000.– al nipote AO 1 (1941), figlio di una sorella del defunto marito.

 

                                  B.   AP 1 ha promosso il 20 ottobre 2000 azione di riduzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, facendo valere che nel 1996 la ma­dre aveva elargito al nipote AO 1 due liberalità di fr. 50 000.– complessivi, onde l'obbligo per lui di rifondergli fr. 53 237.35 con interessi a reintegra della sua porzione legittima. Il convenuto ha proposto di respingere la petizione, rilevando che nel 1996 l'attore aveva ricevuto a sua volta dalla madre, in donazione, i ⅝ della particella n. 2394 RFD di __________, per un valore di fr. 112 500.–; in via riconvenzionale egli ha sollecitato la consegna del legato, di fr. 2000.– oltre interessi. Con sentenza del 22 febbraio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione principale e ha condannato AO 1 a versare a AP 1 fr. 48 252.25 oltre interessi, respingendo la riconvenzione.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2002 nel quale ha chiesto di respingere

                                         l'azione principale e di accogliere la riconvenzione. AP 1 ha proposto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Statuendo il 21 aprile 2005, questa Camera ha parzial­mente accolto l'appello, nel senso che ha ridotto a fr. 20 127.35 con interessi la somma dovuta da AO 1 a AP 1 (inc. 11.2002.28; motivazione parzialmente pubblicata in: RtiD II-2005 pag. 711 n. 39c). Tale sentenza è passata in giudicato.

 

                                  D.   Il 6 novembre 2006 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una domanda di restituzione in intero contro la sentenza di questa Camera per otte­nere che sia ripristinato il dispositivo di primo grado, con obbligo per AO 1 di versargli fr. 48 252.25 oltre interessi. Nella sua risposta del 12 febbraio 2007 il convenuto ha postulato il rigetto della domanda, contestando i presupposti per una resti­tu­zione in intero. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 maggio 2007 e l'istruttoria, limitata all'accertamento dei presupposti per la resti­tu­zione in intero, è terminata il 23 luglio seguente. Nel suo me­moriale conclusivo del 10 ottobre 2007 l'attore ha poi ribadito l'esistenza dei requisiti per la restituzione in intero. Il convenuto ha postulato una volta ancora, nel suo memoriale del 9 ottobre 2007, la reiezione della domanda. Al dibatti­mento finale le parti hanno rinunciato. Statuendo con sentenza del 5 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 800.–) a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 3300.– per ripetibili.

 

                                  E.   AP 1 ha impugnato la sentenza predetta con un appello del 19 dicembre 2007, chiedendo di accogliere la sua domanda di restituzione in intero e di riformare conseguentemente il giudizio del Pretore. A titolo subordinato egli insta perché si riduca a fr. 1650.– l'indennità da lui dovuta a AO 1 per ripetibili. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella prima sentenza, del 22 febbraio 2002, il Pretore aveva accertato l'ammontare dell'eredità fu __________, il 7 ottobre 1999, in complessivi fr. 83 458.15. Al figlio AP 1 spettavano quindi fr. 62 593.50 (porzione legittima di tre quarti). Aven­do egli tenuto per sé, alla morte della madre, il saldo di un libretto di risparmio intestato a quest'ultima (fr. 14 341.25), rimaneva in favore di lui una differenza di fr. 48 252.25. Onde l'accoglimento dell'azione di riduzione entro tali limiti. Nel calcolo dell'eredità fu __________ il Pretore aveva rifiutato, in ogni modo, di considerare il valore della frazione di proprietà immobiliare ricevuta da AP 1 il 27 luglio 1996 (⅝ della particella n. 2394), come chiedeva il convenuto. Secon­do il Pretore, a tal fine AO 1 avrebbe dovuto promuovere anch'egli un'azione di riduzione. Se non che, mancandogli la qualità di erede legittimo, ciò sarebbe stato impossibile. Quanto alla riconvenzione, il Pretore l'aveva respinta perché nelle circostanze del caso il nipote doveva ritenersi avere già incassato i fr. 2000.– legatigli dalla zia.

 

                                   2.   Adita da AO 1, nella sentenza del 21 aprile 2005 questa Camera aveva censurato il fatto che nel calcolo del compendio successorio fu __________ il Pretore non avesse incluso il valore della donazione immobiliare intervenuta il 27 luglio 1996, un asse ereditario dovendo comprendere tutte le liberalità elargite dal de cuius negli ultimi cinque anni (art. 527 n. 3 CC). Chi invoca simili atti di disposizione, quindi, non deve avere necessariamente promosso un'azio­ne di riduzione (RtiD II-2005 pag. 711 consid. 4). Ciò posto, la Camera ha accertato che il valore di fr. 180 000.– attribuito da AO 1 alla particella n. 2394 nel memoriale di risposta non era stato contestato dall'attore (RtiD II-2005 pag. 711 consid. 8). Il compendio successorio fu __________ andava dunque maggiorato di fr. 112 500.– (⅝ di fr. 180 000.–), per un totale di fr. 195 958.15, sicché la porzione legittima dell'attore (¾) risultava di fr. 146 968.30. Avendo costui già ricevuto la frazione di proprietà immobiliare (fr. 112 500.–) e il saldo del noto libretto di risparmio (fr. 14 341.25), per reintegrarlo nella porzione legittima il convenuto doveva versargli così la differenza di fr. 20 127.35. Circa il legato di fr. 2000.– rivendicato da AO 1, questa Camera ha rilevato che, fosse stato tenuto alla consegna della somma, l'attore si sarebbe visto ledere la porzione legittima, al cui reintegro mancavano già fr. 20 127.35. La pretesa non poteva dunque entrare in linea di conto.

 

                                   3.   Nella domanda di restituzione in intero, del 6 novembre 2006, l'attore rimproverava al convenuto di avere fatto credere a questa Camera che la particella n. 2394 fosse stata venduta. Inoltre – egli asseriva – AO 1 aveva truffato la defunta, inducendola ad accettare ch'egli intascasse fr. 50 000.– complessivi. D'altro lato egli ammetteva che nel comportamento di AO 1 il Procuratore pubblico non aveva ravvisato estre­mi di reato, tant'è che il 9 settembre 1998 aveva abbandonato il procedimento (come questa Camera aveva accertato nella sentenza del

                                         21 aprile 2005: pag. 2, lett. B). Egli ammetteva altresì di non avere impugnato quel decreto di abbandono. Nel memoriale conclusivo del 10 ottobre 2007, poi, AP 1 ha fondato la domanda di restituzione in intero su un solo elemento: la nota affermazione di AO 1, contenuta nell'appello del 18 marzo 2002 a questa Camera, secondo cui la particella n. 2394 sarebbe stata non venduta, bensì posta in vendita per fr. 620 000.– (memoriale, pag. 3 in basso).

 

                                   4.   Nella sentenza del 5 dicembre 2007 il Pretore ha ricordato che la restituzione in intero contro una sentenza va chiesta entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC). L'attore – egli ha continuato – sapeva fin da quando aveva ricevuto la sentenza di appello (emessa il 21 aprile 2005) che il fondo n. 2394 non era mai stato venduto, motivo per cui la petizione del 6 novembre 2006 era tardiva. E tardiva essa risultava quand'anche ci si fondasse, per ipotesi, su una nuova denuncia penale del 7 ottobre 2006 da lui sporta in odio del convenuto. Comun­que sia – ha soggiunto il primo giudice – nulla muta all'esito cui era giunto il Tribunale d'appello il fatto che la particella n. 2394 fosse o non fosse stata venduta. Priva di consistenza, la domanda di restituzione in intero era pertanto destinata all'insuccesso.

 

                                   5.   L'attore sostiene, nell'appello, che il termine di 20 giorni per introdurre la domanda di restituzione in intero è cominciato a decorrere solo il giorno in cui il Procuratore pubblico gli ha notificato il secondo decreto d'abbandono, del 13 ottobre 2006 (doc. G allegato alla domanda di restituzione in intero), conseguente alla sua seconda denuncia del 7 ottobre 2006, onde la tempestività della petizione. Quanto al documento decisivo che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa, richiesto dall'art. 346 lett. d CPC, esso consisterebbe in un estratto del registro fondiario relativo alla particella n. 2394, da lui prodotto con la domanda di restituzione in intero, il quale confermerebbe ch'egli non ha mai venduto l'immobile.

 

                                   6.   La restituzione in intero contro una sentenza ha luogo – tra l'altro – quando dopo la sentenza si sia trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa (art. 346 lett. d in principio CPC). Fatti dimostrabili con altri mezzi di prova non costituiscono titolo di restituzione in intero, salvo quanto dispongono gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC (ricupero di prove offerte, ma non assunte), i quali sono estranei al caso in rassegna (Rep. 1997 pag. 218 in alto). La domanda di restituzione in intero, poi, dev'essere presentata – come ha sottolineato il Pretore – entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC).

 

                                   7.   Nella fattispecie l'unico documento di cui si vale l'appellante a sostegno della domanda di restituzione in intero è un estratto del registro fondiario relativo alla particella n. 2394 (doc. C prodotto con la petizione del 6 novembre 2006). A prescindere dalla constatazione però che tale documento risulta essergli stato inviato per fax dall'avv. __________ (esecutore testamentario della madre) già il 14 febbraio 2006, un atto del genere non può suffragare una domanda di restituzione in intero, ove appena si consideri che nessuno può ignorare il contenuto del registro fondiario (art. 970 cpv. 4 CC). Poco importa, pertanto, quando una parte venga a conoscenza di quel che figura in un estratto del registro. Ciò premesso, l'appello in esame potrebbe essere respinto già per tale motivo, senza riguardo alla motivazione addotta dal Pretore nella sentenza del 5 dicembre 2007.

 

                                   8.   Si volesse – per avventura – trascurare tutto quanto precede e sorvolare sia sull'esigenza di un documento decisivo” a norma dell'art. 346 lett. d CPC, sia sulla necessità di procedere in giudizio entro 20 giorni dalla scoperta del fatto in ossequio all'art. 348 cpv. 1 prima frase CPC, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'attore insiste nel ripetere, invero, di non avere mai venduto la particella n. 2394, contrariamente a quel che asseriva AO 1 nell'appello del 18 marzo 2002. Questa Camera però non si è fondata minimamente sull'asserzione di AO 1 ai fini del primo giudizio, giacché non aveva alcuna importanza sapere se l'attore avesse venduto il fondo o no. Decisivo per l'esito della vertenza era determinare il valore della donazione che l'attore aveva ricevuto dalla madre il 29 luglio 1996, in modo da calcolare correttamente l'ammontare del compendio successorio fu __________ e definire l'entità della porzione legittima (tre quarti) in favore di lui. A tal fine la Camera ha rilevato, appunto, che il valore di fr. 180 000.– attribuito da AO 1 alla particella n. 2394 non era stato contestato. Nel calcolo dell'asse ereditario essa ha computato perciò tale somma (art. 170 cpv. 2 CPC). Che l'attore fosse tuttora proprietario del fondo oppure in pendenza di causa lo avesse venduto, ipotecato, donato o in qualche modo ceduto non era del benché minimo interesse e nulla mutava per la sentenza.

 

                                   9.   Quanto all'ulteriore decreto di abbandono, del 13 ottobre 2006, che AP 1 si è visto notificare in esito alla sua seconda denuncia nei confronti di AO 1, del 7 ottobre 2006 (doc. G accluso alla domanda di restituzione in intero), occorre essere chiari. La prima denuncia era stata archiviata dal Procuratore pubblico il 9 settembre 1998 perché __________ ave­va personalmente confermato al magistrato di avere avuto la ferma volontà di donare la somma di fr. 50 000.– al nipote (doc. E allegato alla domanda di restituzione in intero; sentenza 21 aprile 2005 di questa Camera, pag. 2 lett. B). E tale decreto è passato in giudicato. Il 20 ottobre 2000 AP 1 ha promosso azione di riduzione, vedendosi riconoscere dal Pretore il 22 febbraio 2002 un credito di fr. 48 252.25 verso il convenuto. In quella sentenza però il Pretore non ha tenuto conto di alcuna donazione di __________ al nipote AO 1. Ha accertato che sul noto libretto di risparmio intestato a __________ si trovavano depositati il 31 dicembre 1994 fr. 110 471.89 (sentenza, consid. 2), ha accertato che il nipote aveva dimostrato di avere speso per il sostentamento della zia complessivi fr. 27 013.75 (consid. 3), ha calcolato così che l'asse ereditario am­montava il giorno della morte a fr. 83 458.15 e ne ha concluso che la porzione legittima di AP 1 risultava di fr. 62 593.50. Avendo tenuto per sé il saldo di fr. 14 341.25, AP 1 aveva ancora diritto a fr. 48 252.25.

 

                                         Ora, AP 1 non ha contestato nell'appello del 18 marzo 2002 a questa Camera il calcolo del Pretore, né lo ha criticato nelle osservazioni formulate all'appello di AO 1. Egli non ha lamentato, in particolare, che il Pretore avesse omesso di considerare donazioni di __________ al convenuto, né tanto meno ha cercato di spiegare come mai, nonostante la donazione di complessivi fr. 50 000.–, il 7 ottobre 1999 si trovassero ancora sul libretto della madre fr. 14  341.25. Che __________ avesse altre fonti di reddito o altri depositi l'attore non ha preteso. Mal si comprende perciò quale fatto nuovo egli avrebbe desunto dal decreto di abbandono emesso il 13 ottobre 2006 dal Procuratore pubblico, in cui quest'ultimo si è limitato a evocare la cronistoria che aveva condotto alla prima archiviazione del caso. Invano si cercherebbero spiegazioni, del resto, nella domanda di restituzione in intero del 6 novembre 2006 o nell'appello del 19 dicembre 2007. Quale fatto nuovo, quale circostanza precedentemente ignorata, quale scoperta indurrebbe a revocare in dubbio il calcolo del Pretore non è dato di comprendere. Peggio: nemmeno nell'appello in esame AP 1 illustra perché quel calcolo sarebbe errato. Ne segue che, finanche priva di motivazione, la richiesta formulata nell'appello a titolo principale si rivela destituita di buon diritto.

 

                                10.   In subordine l'appellante chiede che si riduca da fr. 3300.– a fr. 1650.– l'indennità da lui dovuta a AO 1 per ripetibili.

                                         Il Pretore ha fissato l'importo dipartendosi dal valore litigioso (fr. 28 124.90), applicando a tale valore un'aliquota del 15% (art. 9 cpv. 1 vTOA) e mediando poi il risultato ad valorem con il parametro della retribuzione ad horam (art. 11 cpv. 1 vTOA), dopo avere stimato il lavoro del legale in 10 ore rimunerate fr. 220.– l'una. L'appellante sostiene che l'aliquota ad valorem va ridotta dal 15% al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la causa essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una restituzione in intero.

 

                                         a)   Nelle cause introdotte anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili era fissata, nella misura in cui era destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 seconda frase vCPC). Questa prevedeva che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato fosse stabilito in base a percentuali scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 vTOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario andava commisurato poi caso per caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della causa, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA). In pratiche aventi un valore determinato o determinabile il criterio per la retribuzione dell'avvocato era pertanto quello ad valorem. Il criterio ad horam entrava in considerazione solo in casi di esiguo valore che avessero richiesto un cospicuo dispendio di tempo, in casi di valore elevato che avessero richiesto un impegno limitato e in casi speciali, ove gli interessi patrimoniali in gioco non giustificassero l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art. 11 cpv. 1 vTOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincolava il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

 

                                         b)   In concreto l'appellante nemmeno allude a eventuali abusi o eccessi del potere d'apprezzamento da parte del Pretore. Sostiene – come detto – che l'aliquota ad valorem va ridotta dal 15 al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la causa essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una restituzione in intero. Se non che, lo stesso Pretore ha spiegato di essersi scostato dal criterio del compenso ad valorem, mediandolo con quello del compenso ad horam, proprio per tale motivo (art. 11 cpv. 1 vTOA). Come mai la questione della causa limitata all'accertamento dei presupposti per la restituzione in intero andrebbe considerata in doppio (riducendo l'aliquota della retribuzione ad valorem e applicando cumulativamente i parametri del compenso ad horam) l'appellante non indica. Carente di motivazione, nelle condizioni descritte l'appello andrebbe dichiarato irricevibile già per difetto di requisiti formali (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                         c)   Si volesse transigere sulle esigenze di motivazione, l'appello non avrebbe in ogni modo alcuna possibilità di accoglimento. Circa l'aliquota della retribuzione ad valorem, è vero intanto che il Pretore è caduto in una svista, giacché per cause di valore litigioso compreso tra fr. 10 000.– e fr. 50 000.– l'art. 9 cpv. 1 vTOA prevedeva tassi compresi fra l'8 e il 15%, non fra il 10 e il 20%. Ciò non toglie che per cause di media difficoltà, come quella in esame, si sarebbe giustificata l'aliquota media dell'11.5% (mentre l'aliquota del 7.5% proposta dall'appellante sarebbe risultata addirittura sotto il minimo della tariffa). L'onorario ad valorem dell'avvocato sarebbe risultato così di fr. 3235.– (arrotondati).

 

                                               Quanto al dispendio di tempo, non si vede come un avvocato avrebbe potuto assicurare la difesa del convenuto in sole 5 ore di lavoro. Il patrocinio ha pur sempre comportato la stesura di una risposta scritta, la partecipazione all'udienza preliminare (con trasferta dallo studio al tribunale e viceversa) e la redazione del memoriale conclusivo. A ciò si aggiungono i verosimili colloqui, le usuali conferenze e la corrispondenza. Le 10 ore di lavoro stimate dal primo giudice sfuggono dunque alla critica, mentre la retribuzione oraria di fr. 220.– appare finanche inadeguata. Basti pensare che l'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1) prevede una retribuzione a tempo di fr. 280.– l'ora (art. 12). Si volesse anche considerare che nella fattispecie il mandato risale al 2006/2007, non vi sarebbe ragione di scendere sotto i fr. 270.– orari. L'onorario ad horam sarebbe risultato perciò di fr. 2700.–.

 

                                               In applicazione della formula elaborata a suo tempo dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15) l'indennità per ripetibili va definita in conclusione come segue:

                                               2 x 3235 x 2700 = fr. 2945.– (arrotondati).

                                                 3235 + 2700

                                               A ciò si aggiungono le presumibili spese di fr. 120.– (l'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria riconosce un minimo del 4% anche all'avvocato d'ufficio) e l'IVA di fr. 235.– (7.6%), per un totale di fr. 3300.–. Nel risultato, in ultima analisi, la sentenza del Pretore resiste alla critica anche su questo punto.

 

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese.

 

                                12.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 124.90 non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.