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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2007.1129 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 settembre 2007 da
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IS 1, ,
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contro |
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CO 1, (patrocinato dall'avv. PA 2, ); |
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giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata da IS 1 il 17 marzo 2008 nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1967) e IS 1 (1969) si sono sposati a __________ il 9 ottobre 1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 22 ottobre 1995, e C__________, il 19 giugno 1998. Il marito lavora come tecnico per la __________ di __________. La moglie è parrucchiera, a tempo parziale, in un salone da lei gestito nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. 464, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno). Le parti vivono separate dall'agosto del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento ad __________.
B. Il 10 settembre 2007 IS 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita, sorvegliato, da parte del padre), l'assegnazione dell'abitazione coniugale e di una __________ a lei in uso, un contributo alimentare per sé di fr. 1200.– mensili fino al maggio del 2010 e di fr. 900.– mensili dal giugno del 2010 al maggio del 2014, come pure un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 1077.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1377.– mensili fino al 18° compleanno (assegni familiari non compresi), rispettivamente fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.
C. All'udienza del 28 settembre 2007, indetta per la discussione, i coniugi si sono accordati sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli alla medesima, sul diritto di visita del padre (sorvegliato, di due ore la settimana, per dieci settimane, al Punto d'incontro __________ a __________), oltre che su contributi alimentari di fr. 900.– mensili per la moglie e di fr. 1200.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi). Nel corso dell'udienza il Pretore ha ordinato l'ascolto dei figli e ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, __________, di valutare i bisogni della famiglia. S__________ e C__________ sono stati sentiti da un'operatrice sociale del “Centro Coppia e Famiglia” di __________, la quale ha redatto un rapporto del 10 dicembre 2007. Una richiesta presentata da CO 1 l'11 dicembre 2007 per ottenere, nell'imminenza delle feste natalizie, una modifica del diritto di visita concordato all'udienza del 28 settembre 2007 è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 13 di-cembre 2007, emesso senza contraddittorio. Identica sorte è toc-cata a un'istanza del 10 marzo 2008 con cui IS 1 postulava la sospensione del diritto di visita paterno e l'istituzione di una curatela di rappresentanza per i figli, respinta dal Pretore con “ordinanza” dello stesso giorno.
D. Il 17 marzo 2008 IS 1 ha ricusato il Pretore per “sospetto di parzialità e violazione di norme procedurali”. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2008 il Pretore ha dichiarato di non riconoscere in sé alcun motivo di astensione. Con osservazioni del 20 marzo 2008 CO 1 propone di respingere la domanda. Lo stesso 20 marzo il Pretore ha trasmesso a questa Camera una lettera 17 marzo 2008 delle operatrici del Punto d'incontro __________ e una lettera 18 marzo 2008 dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. In un memoriale del 2 aprile 2008, non intimato, IS 1 ha confermato la sua richiesta.
Considerando
in diritto: 1. Una parte può ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). Nella fattispecie IS 1 rimprovera al Pretore prevenzione nei suoi confronti ed errori nella conduzione del processo, di modo che la ricusazione deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. La procedura che disciplina la trattazione di una simile domanda è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe – di per sé – un'udienza con possibilità di replica e duplica orali (art. 363 cpv. 2 CPC). In concreto però l'istante ha già replicato il 2 aprile 2008 per scritto e la procedura non concede possibilità di triplica. Dilazionare oltre la procedura in simili condizioni non avrebbe senso. Giova procedere senza indugio, dunque, all'esame dell'istanza.
2. Per “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. b CPC vanno intesi fattori che mettano in dubbio l'imparzialità di un magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (cfr. Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27). Sapere se soccorrano “gravi ragioni” significa quindi appurare in primo luogo, dal profilo soggettivo, se il convincimento o il comportamento del giudice in quella determinata occasione offra ancora garanzie sufficienti per escludere legittimi dubbi di parzialità (DTF 129 III 454 consid. 3.3.3 con riferimenti). Dal profilo oggettivo occorre accertare inoltre se, indipendentemente dal contegno del giudice, si diano circostanze che potrebbero far sembrare dubbia l'imparzialità del magistrato (DTF 126 I 169 consid. 2a con rinvii). Al proposito anche le apparenze assumono una certa importanza. Determinante è la fiducia che le autorità devono ispirare al pubblico in una società democratica (sentenza n. 33958/96 del 21 dicembre 1998 della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Wettstein c. Svizzera, riassunta in: SJ 123/2001 pag. 455). Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate estensivamente, la ricusazione avendo pur sempre carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3, 105 Ia 163 consid. 6a).
3. L'istante scorge un primo motivo di ricusa nel comportamento proceduralmente irrito del Pretore, a suo dire lesivo dell'art. 120 cpv. 4 CPC, il quale si sarebbe rivolto direttamente a lei con una lettera del 3 ottobre 2008 (recte: 2007) pur sapendo che all'avv. __________ era subentrato, come nuovo patrocinatore, l'avv. PA 1. In realtà le cose stanno altrimenti. Lo scritto del 1° ottobre 2007 con cui l'avv. __________ comunicava l'intervenuta revoca del mandato da parte di IS 1 è giunto al Pretore il 3 ottobre 2007, mentre quello con cui l'avv. PA 1 si legittimava quale nuovo patrocinatore dell'istante, sempre del 3 ottobre 2007, è pervenuto al Pretore l'indomani. Che il Pretore fosse già stato informato dell'avvicendamento per altre vie (replica del 2 aprile 2008, pag. 1 in fondo) è una mera asserzione dell'istante. Quanto alla lettera del Pretore, l'istante si limita a riportarne alcuni stralci, senza nemmeno pretendere che possano costituire indice di prevenzione, rilevando anzi che “per tranquillità l'istante inghiottì tale sorprendente comunicazione pretorile”. Su questo punto la ricusa manca perciò di consistenza.
4. L'interessata rimprovera al Pretore di averla “ferita pesantemente” con affermazioni contenute in un decreto “supercautelare” del 13 dicembre 2007 e critica l'opinione espressa dallo psicoterapeuta del marito, dott. __________ di __________, in una lettera a lei indirizzata l'11 marzo 2008 (doc. 12). Essa lamenta inoltre che il Pretore non abbia prestato la debita attenzione a un episodio che il 2 marzo 2008 aveva portato il figlio S__________ al Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale regionale di __________, si duole che il Pretore abbia respinto il 10 marzo 2008 senza nemmeno indire un contraddittorio una sua istanza volta alla sospensione del diritto di visita paterno e alla designazione di un curatore di rappresentanza ai figli, denunciando infine la circostanza che il Pretore ha “anticipato verbalmente al legale di controparte la sua intenzione di non modificare il diritto di visita”.
a) Con il predetto decreto cautelare emanato il 13 dicembre 2007 senza contraddittorio il Pretore ha respinto una richiesta del marito, che intendeva far modificare il diritto di visita concordato all'udienza del 28 settembre 2007. In quel decreto il Pretore richiamava in particolare la delicata situazione emersa in quella sede riguardo al bene dei figli e, con riferimento all'audizione dei ragazzi avvenuta tre giorni prima, rivolgeva il seguente monito ai genitori: “Entrambi ed in egual misura vanno invitati ad abbandonare gli atteggiamenti tenuti finora, ad astenersi dal coinvolgere direttamente i figli nel loro litigio utilizzandoli come merce di scambio o un trofeo da rivendicare. Dagli atti e dalle verifiche effettuate risulta che i minori sono attualmente sottoposti a pressioni inammissibili e che i genitori faticano a rendersi conto della gravità della situazione. Va dunque ricordato loro che il bene superiore dei minorenni coinvolti va tutelato e, laddove i genitori violano i loro doveri e non si curano seriamente dei figli, può portare a decisioni drastiche in punto alle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC)”.
Che l'istante si sia offesa alla lettura del decreto è possibile. Resta il fatto che non è dato di capire come un avvertimento, pur severo, diretto a entrambi i genitori possa denotare prevenzione nei confronti di una parte. A tal fine l'istante non dà spiegazioni né fornisce elementi, né tanto meno allega indizi. Anzi, il rapporto di audizione del 10 dicembre 2007 (menzionato nel decreto cautelare) attesta proprio una “complessa vicenda familiare” e una sofferta relazione del padre con i figli, le cui visite devono avere luogo nella __________, “dove i bambini si sentono protetti e auspicano che possano ancora continuare in questo modo, almeno fino a che la situazione conflittuale tra i due genitori non si attenui”. Il rapporto medesimo precisa altresì che “l'ambiente conflittuale in cui sono vissuti S__________ e C__________ li ha resi particolarmente vigili sul loro modo di rapportarsi con i genitori; il conflitto di lealtà che vivono rispetto [all']uno o l'altro genitore impedisce loro di evolvere serenamente e di essere bambini come è loro diritto essere con bisogni e desideri propri dell'età che stanno vivendo. Troppo presto S__________ e C__________ si sono trovati a confrontarsi con situazioni troppo grandi e incomprensibili per la loro età, cosa che attualmente impedisce loro di esprimere liberamente quello che effettivamente vorrebbero”. Che la responsabile dell'ascolto sia anch'essa prevenuta IS 1 non pretende. Mal si comprende dunque il biasimo mosso al Pretore.
b) Nella misura in cui accusa il dott. __________, psicoterapeuta del marito, di nuocere ai rapporti tra genitori e figli, censurando quanto da lui scritto in una lettera dell'11 marzo 2008 (doc. 12) a lei indirizzata, IS 1 non si avvede che oggetto dell'istanza di ricusazione è il Pretore, non il dott. __________. Quanto all'episodio che il 2 marzo 2008 ha portato il figlio S__________ al Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale regionale di __________, l'istante sostiene che ciò avrebbe dovuto indurre il Pretore a sospendere il diritto di visita paterno, ma non sostanzia perché il diverso apprezzamento del Pretore adombrerebbe parzialità o connoterebbe prevenzione.
c) Per quel che riguarda poi l'“ordinanza” del 10 marzo 2008 (in realtà un decreto cautelare emesso senza contraddittorio), il Pretore ha in effetti respinto ogni sospensione o modifica del diritto di visita postulata dalla madre e non ha designato ai figli curatore di sorta. Sta di fatto però che egli ha motivato la sua decisione, rilevando che erano in corso verifiche da parte dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e che “una volta ricevuto il rapporto dell'UFaM verrà deciso sulla struttura dell'intervento che si impone per il bene dei minori, comprendendo anche la valutazione circa la necessità del curatore [e] dei suoi compiti”. Di tale decreto l'istante si è accomodata, tant'è che non ha sollecitato alcun contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC). Non può quindi seriamente rimproverare al Pretore di non avere indetto un'udienza. Perché mai, infine, l'accertamento del Pretore, secondo cui “contrariamente a quanto indicato in istanza, in tempi recenti non si è tenuto alcun incontro con la signora __________”, sia per l'istante fonte di sconcerto non è dato di capire. Anche su questo punto la ricusa non trova alcun concreto riscontro di prevenzione.
Si aggiunga che nelle funzioni di un magistrato rientra anche il compito di dirimere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti da lui presi nell'ambito del normale svolgimento del proprio ufficio non bastano – da sé soli – per sostanziare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Errori di fatto o di diritto vanno censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge, non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Solo mancanze particolarmente grossolane e ripetute, tali da configurare una grave violazione dei doveri di funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). Non compete tuttavia al giudice della ricusa vagliare la conduzione del processo. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso.
d) Quanto all'asserito comportamento del Pretore, che avrebbe “anticipato verbalmente al legale di controparte la sua intenzione di non modificare il diritto di visita”, tale circostanza è fermamente negata dal primo giudice. Questi adduce nelle sue osservazioni del 18 marzo 2008 di avere casualmente incontrato l'avvocato PA 2 la mattina del 5 marzo 2008, mentre rientrava in ufficio e di avere, memore di un colloquio telefonico avuto qualche ora prima con __________, operatrice sociale dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, “espressamente invitato il legale in questione a contattare al più presto il suo collega di controparte per fare il punto della situazione, viste le difficoltà che mi venivano segnalate e che l'UFaM avrebbe comunicato quello stesso giorno alle parti (doc. PP)”. Per il resto, dell'episodio manca qualsiasi elemento agli atti, né si scorgono indizi che possano suffragare apparenza di preconcetto o tradire parzialità. Una volta ancora l'istanza di ricusa rivela così la sua infondatezza.
5. Nella replica del 2 aprile 2008 l'appellante mette in dubbio l'equanimità del Pretore, il quale avrebbe “ancora trattato il caso discutendolo con la __________” dopo avere ricevuto l'istanza di ricusazione. Essa fonda tale suo convincimento sul rapporto trasmesso dall'operatrice sociale al Pretore il 18 marzo 2008, in cui si fa cenno a “quanto discusso ieri”, e sulle osservazioni del Pretore all'istanza di ricusa, sempre del 18 marzo 2008, nelle quali il magistrato conclude: “Sono attualmente in attesa del rapporto di __________ (UFaM), con la quale ho avuto un incontro nella mattinata di ieri”. In effetti un “verbale interno” del 17 marzo 2008, agli atti, conferma il colloquio. Non è dato di sapere tuttavia quando l'istanza di ricusa sia stata introdotta. Il memoriale è stato sicuramente consegnato alla cancelleria della Pretura – brevi manu – il 17 marzo 2008, come risulta dal timbro di ricezione. Non si sa però a che ora. Non si può quindi affermare che, al momento dell'incontro avuto con l'operatrice sociale quel mattino del 17 marzo 2008, il Pretore fosse già in possesso dell'istanza di ricusa. Anzi, non si può nemmeno affermare che a quel momento l'atto fosse già stato depositato alla cancelleria della Pretura. L'affermazione dell'istante si esaurisce quindi in una semplice congettura.
6. Se ne conclude che, inoltrata non senza animosità, la domanda di ricusazione è destinata all'insuccesso. L'istante va esortata a non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione del Pretore che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa, tanto meno in una causa nella quale determinante non è il bene dell'uno o dell'altro genitore, bensì l'interesse dei figli. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'istanza per il tramite di un patrocinatore, un'indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale.
8. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusa – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.