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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.98 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 agosto 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2); |
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giudicando ora sulla domanda di revisione presentata da AP 1 nei confronti della sentenza emessa il 10 marzo 2008 da questa Camera (inc. 11.2006.22);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 agosto 2003 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere che il marito AP 1 fosse tenuto a erogarle un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 2003 fino al momento in cui lei avesse trovato “un lavoro al 100%, oltre fr. 3600.– più gli assegni familiari per i mesi di febbraio, marzo e giugno 2002”. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto il versamento di fr. 900.– mensili da parte della moglie a titolo di “pigione per l'uso dell'immobile di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno”. AO 1 ha proposto di respingere quest'ultima richiesta.
B. L'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale è cominciata il 13 novembre 2003 ed è durata fino al 24 ottobre 2005. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 21 novembre 2005. In tale occasione AO 1 ha ribadito la sua richiesta intesa a ottenere un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili, ancorché solo dal 1° agosto 2003, e ha proposto di respingere la domanda avversaria. AP 1 ha postulato a sua volta il rigetto della richiesta formulata dalla moglie, continuando a pretendere il versamento di fr. 900.– mensili dal settembre del 2003 per l'occupazione dell'alloggio coniugale. Con sentenza del 7 febbraio 2006 il Pretore ha respinto sia l'istanza di AO 1 sia la domanda di AP 1.
C. Contro la sentenza appena citata AO 1 ha presentato un appello del 17 febbraio 2006, instando per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare AP 1 a versarle un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, aumentato a fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2006 AP 1 ha proposto di respingere il ricorso. Statuendo il 10 marzo 2008, questa Camera ha parzialmente accolto l'appello, nel senso che ha obbligato AP 1 a corrispondere alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2003, di fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio 2004 al 22 febbraio 2004 e di fr. 1170.– mensili dal 23 febbraio 2004 in poi (inc. 11.2006.22).
D. Il 25 marzo 2008 AP 1 ha presentato una domanda di revisione in cui postula – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la modifica della sentenza appena citata nel senso di respingere l'appello inoltrato a suo tempo da AP 1, subordinatamente di limitare al 31 luglio 2004 il contributo alimentare di fr. 1170.– mensili da lui dovuto dopo il 23 febbraio 2004. Con decreto del 27 marzo 2008 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2008 AO 1 propone di respingere la domanda di revisione.
Considerando
in diritto: 1. La revisione di una sentenza emessa dalla Camera civile di appello va chiesta entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 e 342 prima frase CPC). Nelle sue osservazioni AO 1 sostiene che, siccome la sentenza del Pretore era appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC, cui rinvia il combinato disposto dell'art. 4 cpv. 1 n. 5 e dell'art. 5 LAC), anche la revisione della sentenza di appello andava chiesta nello stesso termine. In realtà l'art. 342 CPC, la cui formulazione è chiara e univoca, non prevede nulla di ciò. V'è da domandarsi pertanto se l'opinione citata, quantunque apparentemente condivisa dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 342), sia compatibile con la sicurezza del diritto. La domanda di revisione dimostrandosi – come si vedrà nel risultato – senza possibilità di successo, non è il caso di risolvere ora la questione.
2. L'art. 340 CPC autorizza la revisione di una sentenza solo in quattro casi specifici (“titoli di revisione”). Spetta al richiedente indicare di quale egli intenda valersi. Nel suo memoriale AP 1 invoca genericamente “un errore nell'ambito dell'esame degli atti procedurali che costituiscono l'incarto pretorile, atti di cui non si è tenuto conto nella sentenza d'appello” (pag. 2 a metà). V'è ragionevolmente da presumere quindi ch'egli intenda far capo all'art. 340 lett. d CPC (“effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”). Ciò presuppone – in sintesi – l'esistenza di una svista manifesta da parte del tribunale su un fatto incontestato, svista che abbia influito sull'esito della decisione (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). Un'inavvertenza riscontrabile nelle sole motivazioni, che non incide sui dispositivi del giudizio, non è invece un titolo di revisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 340 CPC).
3. Il richiedente sembra fondare la sua istanza su due sviste. La prima riguarda una circostanza correlata all'assetto cautelare della procedura a tutela dell'unione coniugale. Nella sentenza del 10 marzo 2008 questa Camera aveva ricordato, esponendo i fatti, che con decreto cautelare emesso il 21 novembre 2003 “nelle more istruttorie” il Pretore aveva condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 1000.– mensili da quello stesso mese di novembre (lett. D, ultima frase). AP 1 aveva postulato l'11 dicembre 2003 la revoca di tale decreto, mentre AO 1 aveva chiesto da parte sua, il 17 dicembre 2003, di ordinare una trattenuta in suo favore di fr. 1000.– mensili dallo stipendio del marito. La discussione delle due istanze aveva avuto luogo il 22 gennaio 2004, ma alla Camera non constava che il Pretore avesse statuito al riguardo (lett. E in principio). Nella domanda di revisione AP 1 non pretende che sia intervenuta decisione di sorta. Fa valere però di avere chiesto nuovamente, il 7 maggio 2004, la revoca del decreto emesso “nelle more istruttorie” e che per finire, con decreto cautelare emanato a verbale il 25 agosto 2004 (senza contraddittorio), il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 1° agosto 2004.
Ora, che ciò denoti una svista manifesta della Camera appare a dir poco dubbio, tanto più dubbio ove si consideri che – comunque sia – lo stesso richiedente allega due versioni del verbale relativo all'udienza del 25 agosto 2004 (entrambi con il bollo ufficiale e la firma del Pretore): l'uno che reca il decreto cautelare, l'altro senza. Quale dei due si trovasse agli atti al momento in cui la Camera ha statuito il 10 marzo 2008 non è dato di sapere (il carteggio è stato trasmesso nel frattempo al Tribunale federale), ma l'interrogativo appare di secondaria importanza. Come si è accennato, invero, per costituire un titolo di revisione la svista manifesta del tribunale deve avere condizionato in qualche modo l'esito della decisione. E nella fattispecie si trattava di statuire sull'istanza a protezione dell'unione coniugale, non sull'assetto cautelare. Mal si comprende perciò quale incidenza potesse
esplicare il decreto cautelare del 25 agosto 2004 ai fini del giudizio sull'istanza a protezione dell'unione coniugale in sé.
In realtà il richiedente disconosce che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, un coniuge può chiedere contributi pecuniari all'altro non solo dalla data della sentenza, ma subito e finanche “per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Tanto che il giudice statuisce – se non è chiesto altro – dalla data della litispendenza, non solo dalla data della decisione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con rinvio). La sentenza a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, fa decadere ogni decreto cautelare ex tunc, fermo restando che i contributi versati a titolo provvisionale possono poi essere conguagliati con quelli dovuti a titolo definitivo. Nel caso in esame AO 1 aveva esplicitamente postulato, al dibattimento finale del 21 novembre 2005, contributi alimentari dall'agosto del 2003 (l'istanza era del 18 agosto 2003) e questa Camera ha fissato contributi cautelari a decorrere, appunto, dall'agosto del 2003. Quanto ha – o può avere – deciso il Pretore in via provvisionale nel corso della procedura non era di alcuna incidenza nella prospettiva del giudizio finale (se non, come detto, sotto il profilo di eventuali conguagli). Sapere se il Pretore abbia effettivamente soppresso il contributo provvisionale di fr. 1000.– mensili dal 1° agosto 2004, quindi, poco importava ai fini della sentenza pronunciata da questa Camera. Su tal punto la domanda di revisione si rivela sprovvista di consistenza.
4. La seconda svista manifesta cui sembra riferirsi il richiedente verte sul fatto che il 25 marzo 2005 lo stesso AP 1 ha intentato azione di divorzio, negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare, foss'anche in via provvisionale. Al riguardo tuttavia una svista manifesta della Camera è assolutamente esclusa, già per la circostanza che l'introduzione di una causa di divorzio non risultava dagli atti relativi alla protezione dell'unione coniugale (nemmeno il richiedente, del resto, pretende il contrario) ed era del tutto ignota alla Camera. In proposito la domanda di revisione potrebbe quindi essere respinta senza ulteriore disamina.
Se una chiosa si rende necessaria, ciò è dovuto alla constatazione che il richiedente disconosce una volta ancora gli effetti di una sentenza a protezione dell'unione coniugale. Nella misura in cui asserisce che, avendo promosso azione di divorzio, egli non era più tenuto a versare contributo alcuno alla moglie, il richiedente mostra di non sapere in effetti che le misure adottate dal giudice a protezione dell'unione coniugale, comprese quelle sui contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, rimangono in vigore anche dopo l'introduzione di una causa di divorzio finché il giudice del divorzio non abbia statuito altrimenti, almeno in via provvisionale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 179 CC con numerosi rinvii; Schwander, op. cit., n. 15 ad art. 179 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2005.29 del 28 febbraio 2005, pag. 4 a metà). Nella fattispecie non risulta che il giudice del divorzio abbia fissato in favore della moglie – nemmeno in via provvisionale – un contributo di mantenimento inferiore a quello stabilito da questa Camera per il lasso di tempo successivo al 23 febbraio 2004, se non il 25 marzo 2008 (dopo la sentenza di questa Camera), quando l'ha soppresso retroattivamente (senza contraddittorio) dal 25 marzo 2005. La domanda di revisione cade quindi, una volta ancora, nel vuoto.
5. Il richiedente soggiunge che, sollecitando un contributo alimentare giusta l'art. 176 cpv. 1 n. CC, AO 1 abusa dei propri diritti (art. 2 cpv. 2 CC), poiché essa vive con __________, non ha redditi propri e con quell'uomo essa ha fondato “un proprio nucleo familiare”. Ciò giustificherebbe una deroga al metodo che disciplina il calcolo dei contributi pecuniari fra coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale costantemente applicato da questa Camera (sui criteri: sentenza del 10 marzo 2008, consid. 4 e 5 con riferimenti). L'assunto non manca di confusione. Anzitutto perché il richiedente dimentica di avere introdotto una domanda di revisione, la quale non è un rimedio giuridico ordinario destinato a ridiscutere la sentenza di appello (Rep. 1980 pag. 59 consid. 3). Ed egli non pretende che la Camera sia incorsa in una svista manifesta negando, ad esempio, un preteso concubinato di AO 1. Non può quindi rimettere in causa la sentenza del 10 marzo 2008 censurando un abuso di diritto da parte della moglie.
In secondo luogo il richiedente dimentica che un conto è il metodo per il calcolo dei contributi pecuniari fra coniugi applicabile nelle procedure a tutela dell'unione coniugale e un altro conto è l'abuso in cui potrebbe cadere un coniuge postulando contributi siffatti. Occorre distinguere. Dal metodo di calcolo è lecito scostarsi solo ove soccorrano le condizioni descritte da questa Camera nella sentenza del 10 marzo 2008 (consid. 4). L'abuso di diritto può condurre invece a una riduzione – o finanche a un azzeramento – del contributo alimentare risultante dall'applicazione del metodo stesso, ma solo in casi eccezionali e da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo ove il coniuge che postuli un contributo alimentare viva in concubinato “qualificato” con una terza persona, oppure rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie, oppure riduca deliberatamente la propria capacità di guadagno (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 59c a 59f ad art. 163 CC; Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, op. cit., n. 43 a 45 ad art. 163 CC con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5 in fine).
Le due pretese sviste fatte valere dal richiedente non si riferiscono a nessuna delle ipotesi testé riassunte: il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 25 agosto 2004 dal Pretore evoca semplicemente “una modifica delle circostanze dovute alla nascita del piccolo S__________, figlio della signora AO 1, nonché della nascita del piccolo E__________, figlio del signor AP 1 e della signora __________”, mentre l'introduzione della causa di divorzio da parte di AP 1 non significa che la moglie eserciti in malafede i propri diritti. In realtà la tesi dell'abuso andava debitamente allegata (motivando e rendendo verosimile ad esempio, sulla scorta delle risultanze istruttorie, l'eventualità di un concubinato “qualificato”) nell'ambito delle osservazioni all'appello presentato il 17 febbraio 2006 da AO 1, cui ha fatto seguito la sentenza 10 marzo 2008 di questa Camera. Trattandosi di una questione di diritto, non è un tema invece che può essere affrontato nel quadro di una revisione (l'art. 340 lett. d CPC presuppone un errore di fatto). Anche al proposito la domanda in oggetto si rivela così – in ultima analisi – destinata al rigetto.
6. In subordine il richiedente insta, come detto, perché il contributo alimentare fissato a suo carico da questa Camera nella sentenza del 10 marzo 2008 sia limitato al 31 luglio 2004. La richiesta è fuori luogo, come si è già avuto modo di spiegare diffusamente (consid. 4), non senza ricordare che l'azione di divorzio è stata promossa da AP 1 solo il 25 marzo 2005 e che il decreto cautelare del 25 agosto 2004 (con cui il Pretore ha soppresso il contributo di mantenimento dal 1° agosto 2004) riguarda il mero assetto provvisionale e non l'istanza a protezione dell'unione coniugale in sé.
7. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del richiedente, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare oggetto della domanda di revisione (fr. 1000.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2003, fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al 22 febbraio 2004, fr. 1170.– mensili dal 23 febbraio 2004 al 25 marzo 2005, quando è stato soppresso retroattivamente dal giudice del divorzio con decreto cautelare del 25 marzo 2008) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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–; – |
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
– Tribunale federale, Losanna (5A_229/2008).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.