Incarto n.
11.2008.39

Lugano

30 novembre 2009/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.688 (divorzio su domanda unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 2005 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AA 1  

  PA 1 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello con domanda di revisione del 1° aprile 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 maggio 2008 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AA 1 (1956) e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ il 20 luglio 2001, dopo avere stipulato il 6 luglio 2001 una convenzione prematrimoniale in cui hanno adottato il regime della separazione dei beni e regolato i loro rapporti patrimoniali in caso di divorzio. Dal matrimonio è nato G__________, il 4 dicembre 2001. Il marito è direttore della __________ a Lugano

                                         (ora __________). Di formazione contabile, la moglie non ha più

                                         esercitato attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi vivono separati dall'aprile del 2002, quando AP 1 ha lasciato

                                         l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1518 RFD, intestata al marito) per trasferirsi con il figlio, prima dalla madre a __________ e poi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta da AA 1 il 20 maggio 2002, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emanato vari decreti cautelari con cui ha – tra l'altro – disciplinato le relazioni tra il padre e il figlio, affidato alla madre (inc. DI.2003.943 e 2005.540), e ha assegnato in uso alla moglie una Mercedes Benz A 190 Elégance (inc. DI.2004.432).

 

                                  C.   Il 27 settembre 2005 AP 1 ha introdotto azione di divorzio unilaterale, chiedendo l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare per sé di fr. 4000.– mensili e uno scalare indicizzato per il figlio (assegni familiari non compresi), il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati del marito durante il matrimonio, il versamento di fr. 26 000.– quale partecipazione alle spese di arredamento del nuovo alloggio, l'attribuzione della nota Mercedes Benz e una provvigione ad litem di fr. 25 000.–. In via provvisionale essa ha avanzato identiche domande.

 

                                  D.   Alla discussione cautelare del 10 novembre 2005, proseguita il 16 dicembre successivo, il marito ha aderito all'affidamento del figlio alla madre e al contributo alimentare per la moglie, ma si è opposto alle altre domande. Con decreto cautelare emanato il 23 marzo 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato il diritto di visita a AA 1 in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 17 fino alla domenica sera alle 17, in

                                         un'ora il mercoledì alle ore 17 fino alle 18 al domicilio della moglie, in due settimane (anche non consecutive) durante le ferie estive, in una settimana a Natale, come pure in una settimana a Pasqua e una settimana alternativamente ogni anno a Carnevale e Ognissanti. In esito a un'istanza di modifica presentata da AP 1, all'udienza del 10 aprile 2007 le parti si sono accordate sul diritto di visita durante le ferie in due settimane durante l'estate, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale e ogni biennio a Ognissanti. Esperita

                                         l'istruttoria, alla discussione finale del 9 novembre 2007 le parti si sono date atto di considerare evaso l'incarto, rinviando la decisione al merito, ed evasi gli incarti ancora aperti a titolo di tutela dell'unione coniugale.

 

                                  E.   Nel frattempo, con la risposta di merito del 12 ottobre 2006, AA 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento del figlio alla madre, al contributo alimentare postulato dalla moglie e al riparto a metà dei suoi averi di cassa pensione, ma si è opposto alle altre richieste. L'indomani il Pretore ha deciso di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AP 1 ha presentato il 25 ottobre 2006 un memoriale in cui ha sostanzialmente ribadito le proprie domande. Nel suo allegato del 30 ottobre 2006 AA 1 ha chie­sto di concedergli il diritto di visita più ampio possibile, ha offerto contributi scalari indicizzati per il figlio, ha preteso fr. 6792.30 in liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, come pure la Mercedes Benz e la rifusione di qualsiasi importo versato quale provvigione ad litem. Nelle loro osservazioni del 20 e 22 novembre 2006 le parti hanno vicendevolmente contestato le richieste avversarie.

 

                                  F.   All'udienza del 26 febbraio 2007 i coniugi hanno riaffermato la loro volontà di divorziare, hanno raggiunto un accordo sul contributo alimentare per il figlio e hanno demandato al giudice la decisione sul diritto di visita paterno, oltre che sulle vicendevoli pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Trascorso il termine bimestrale di riflessione, AA 1 ha ribadito la propria posizione con lettera del 27 aprile 2007 e la moglie con scritto del giorno successivo. Il 12 ottobre 2007 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istruttoria di merito si è conclusa il 9 novembre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 10 dicembre 2007 esse hanno mantenuto le rispettive domande.

 

                                  G.   Statuendo con sentenza del 28 febbraio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato G__________ alla madre e ha riconosciuto al padre il più ampio diritto alle relazioni personali che i coniugi sono tenuti a concordare, tenendo in debita considerazione bisogni e desideri del minore. In caso di mancata intesa sarebbe valso il seguente regime minimo:

                                         –  un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica alle 18;

                                         –  un incontro settimanale il mercoledì: nella settimana senza diritto di visita, dal mercoledì sera alle ore 18 fino al giovedì mattina, quando il padre

                                            avrebbe riaccompagnato il figlio al­l'asilo, a scuola o al domicilio della madre; nella settimana con diritto di visita, dalle ore 17 fino alle ore 18;

                                         –  tre settimane di vacanza (anche non consecutive) durante le ferie scolastiche estive, una settimana alternativamente il giorno di Natale e – l'anno successivo – il giorno di Pasqua, una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e – l'anno successivo – il giorno di S. Silvestro, una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua (quella del 2008 con la madre) e ogni biennio la settimana di Ognissanti.

 

                                         Il Pretore ha riconosciuto altresì a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. Inoltre egli ha obbligato AA 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4000.– mensili fino al 12° compleanno di G__________, ridotto a fr. 2000.– mensili  dal 12° al 16° anno di età, con le seguenti specifiche:

                                         –  il padre è tenuto a versare l'importo stabilito dalle tavole [pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo], dedotta unicamente la posta “cura ed educazione” prestata in natura dalla madre;

                                         –  qualora la madre dovesse iniziare un'attività lavorativa, la posta cura ed educazione andrà ponderata in funzione del grado d'impiego della madre;

                                         –  l'importo comprende l'assegno familiare;

                                         –  sono automaticamente riconosciuti tutti gli adeguamenti delle Tavole di Zurigo;

                                         –  il contributo è indicizzato al rincaro, valendo quale indice di riferimento quello del mese di novembre dell'anno precedente e indice base quello dell'aprile 2002.

 

                                         AA 1 è stato condannato infine a versare alla moglie fr. 10 000.– quale partecipazione ai costi di costituzione della seconda economia domestica, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice è stata respinta.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello e domanda di revisione del 1° aprile 2008 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del diritto di visita infrasettimanale al figlio e l'assegnazione in uso della Mercedes-Benz, questione su cui il Pretore non ha statuito. Con decisione del 7 aprile 2008 questa Camera ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2008 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di ridurre da fr. 10 000.– a fr. 3207.70 il credito della moglie nei suoi confronti. Invitata a esprimersi, con osservazioni del 13 giugno 2008 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.

 

                                    I.   Mediante ordinanza del 25 agosto 2009 il vicepresidente di questa Camera, accertato che G__________ non era stato sentito, ha disposto l'audizione del ragazzo. Sulla relazione del 6 ottobre 2009 presentata dal delegato all'ascolto le parti hanno avuto modo di esprimersi. Il 6 novembre 2009 AP 1 ha poi dichiarato di ritirare la domanda di revisione, la domanda di attribuzione della proprietà dell'automobile e il relativo diritto d'uso essendo divenuti privi d'oggetto per intervenuto accordo. Chiamata a precisare il contenuto della transazione, l'interessata ha dichiarato di avere restituito l'autovettura all'ex marito, “trovando per sé una diversa soluzione”.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, la disciplina del diritto di vista,  l'attribuzione della citata Mercedes Benz e la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Quanto alla domanda di revisione di una sentenza appellabile, il motivo di revisione diventa motivo di appello (art. 341 cpv. 1 CPC; v. Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981, pag. 224).

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   2.   Per quel che riguarda le relazioni personali con il figlio, il Pretore ha ritenuto di concedere al padre il più ampio diritto di visita, rilevando che entrambi i genitori sono in grado di accudire adeguatamente al figlio, sicché non è il caso di privilegiare l'uno rispetto all'altro. Egli ha poi constatato che i rapporti di G__________ con il padre sono buoni, che le visite non comportano effetti negativi per il figlio, il quale anzi incontra sempre volentieri il papà. Per il primo giudice le difficoltà si riconducono esclusivamente all'incapacità dei genitori di gestire gli scambi e i problemi pratici che si pongono in occasione degli incontri, ma ciò non legittima una restrizione delle visite. Egli ha invitato così i coniugi a considerare i desideri e i bisogni del ragazzo, evitando battaglie e rivendicazioni, avvertendoli che qualora avessero persistito si sarebbe imposta la nomina di un curatore educativo con il compito di organizzare e risolvere i problemi pratici che si fossero presentati nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio.

 

                                   3.   L'appellante postula la soppressione delle visite infrasettimanali, ribadendo l'esistenza di un'elevata conflittualità tra genitori, i quali hanno interrotto ogni comunicazione, ciò che non permette un'estensione delle relazioni personali oltre la prassi abituale. Urge quindi salvaguardare G__________, in particolare la sua sfera emotiva e psicologica, da una “guerra tra genitori”. L'appellante soggiunge che quanto è accaduto durante la procedura, compresa quella a protezione dell'unione coniugale, dimostra un conflitto cronico e insanabile. Sostiene di non avere preclusioni alle visite paterne, ma che l'ex marito non ha mai mostrato di voler migliorare il rapporto con lei o di mettersi in discussione per giungere a una rinnovata capacità di dialogo. L'appellante rimprovera altresì a AA 1 di non poter rispettare con sufficiente regolarità il diritto di visita infrasettimanale a causa della sua professione. Ricorda che il figlio ha sei anni, frequenta la prima ele­mentare con profitto ed è abituato a ritmi molto regolari, tant'è che in settimana si corica alle 19.30 e si desta alle 7.30, ciò che non sarebbe possibile se pernottasse dal padre. A breve, poi, G__________ sarebbe intenzionato a frequentare attività extrascolastiche organizzate il mercoledì pomeriggio, incompatibili con le visite infrasettimanali del padre. Il bene del figlio imporrebbe quindi il rispetto di tempi e ritmi, evitando il continuo passaggio da un genitore all'altro, che comporterebbe solo conflitti di lealtà. L'appellante contesta infine che si conceda al marito la possibilità di recuperare i giorni di visita persi, stabilita dal Pretore nei considerandi (ancorché non ripresa nel dispositivo) della sentenza. Per concludere essa chiede altresì di anticipare di un'ora l'inizio e la fine dei diritti di visita quindicinali.

 

                                   4.   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono state esercitate in precedenza e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298 consid. 4a con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).

 

                                         a)   Nella fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato al convenuto dal Pretore sia più ampio di quello generalmente invalso nella prassi dei tribunali ticinesi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). La questione è di sapere se nelle condi­zioni del caso specifico la soluzione adottata dal primo giudice risponda

                                               obiettivamente all'interesse del figlio. Ora, dagli atti risulta che il pediatra __________, a conoscenza del grave conflitto tra genitori, ha dichiarato di non avere riscontrato in G__________ particolari difficoltà, apparendogli il bambino sostanzialmente sereno (deposizione del 14 giugno 2007, pag. 2 nell'inc. OA.2005.1224 richiamato). __________, psicologo e psicoterapeuta per il Servizio medico-psicologico di __________, ha confermato che in favore del minore non è in corso alcun percorso terapeutico, giacché dal profilo cognitivo e affettivo il bambino si sviluppa nella norma (deposizione del 4 settembre 2007 nell'inc. OA.2005.1224, richiamato).

 

                                         b)   Sentito in appello, G__________ ha riferito di frequentare la terza elementare a Breganzona, di essere abbastanza contento di andare a scuola e di non praticare per il momento alcun hob­by, anche se “alle volte vorrei avere un'attività (per esem­pio il calcio), ma quando arriva il momento non ho più voglia”. Attualmente il padre lo porta da un maestro per lezioni di chitarra. In merito ai rapporti con i genitori, egli afferma di trovarsi bene con la mamma (“si occupa bene di me e ha una giusta educazione”) e di avere un buon rapporto con il padre. Quanto ai diritti di visita, egli dichiara di vedere il papà il mercoledì sera e ogni due settimane dal venerdì sera alla domenica sera, anche se gli “piacerebbe vederlo di più, ma non so bene come e quando”.

 

                                               Per il delegato all'ascolto G__________ è un bambino tranquillo, fin troppo, ubbidiente e piuttosto contento. Per quanto attiene ai genitori, appare rassegnato alla mancanza di dialogo tra loro, anche se la speranza in un minimo di comunicazione sussiste. È cosciente che la situazione permane “calda”, ma cerca di tenersi a giusta distanza per evitare nuovi scontri e possibili sensi di colpa. In merito ai diritti di visita egli ha spontaneamente espresso il desiderio di vedere di più il papà, pur non sapendo formulare proposte concrete. Circa la prospettiva di stare con il genitore dal mercoledì sera al giovedì mattina, G__________ ha dichiarato che gli “andrebbe abbastanza bene, potrei dormire lo stesso tante ore”. In conclusione, per il delegato all'ascolto, l'evoluzione di G__________ appare positiva nonostante il pesante, lungo conflitto e la mancanza di dialogo tra genitori (relazione del 6 ottobre 2009).

 

                                         c)   È assodato in concreto che i genitori non riescono a gestire i loro rapporti personali, che la comunicazione tra loro è interrotta e che non si intravedono vie per riaprire un dialogo. Tale situazione si riconduce all'elevata conflittualità, caratterizzata da un continuo succedersi di accordi e disaccordi, incomprensioni e litigi. Nondimeno, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. Comunque sia, non consta che AA 1 coinvolga il figlio nel conflitto con l'affidataria. Non si scorgono estremi, dunque, per limitare il diritto di visita (RtiD I-2007 pag. 749 n. 23c).

 

                                               L'appellante paventa pericoli per G__________, ma non rende lontanamente verosimile la congettura, né spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal bambino sareb­be dovuto alle visite infrasettimanali del convenuto e non al conflitto tra genitori. Né dagli atti né dall'ascolto del ragazzo, poi, si evincono ele­menti oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi dovuti a un diritto di visita più esteso dell'ordinario. È vero che per __________ la visita infrasettimanale rischia, persistendo il dissidio tra genitori, di esporre il bambino alla contesa (deposizione del 4 settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). A parte il fatto però che secondo lo stesso psicologo il rischio è correlato piuttosto al modo in cui si organizzano le visite e lo scambio del figlio, alle critiche vicendevoli dei genitori al termine degli incontri, come pure al controllo delle attività svolte durante questi ultimi (loc. cit., pag. 3), oggi come oggi il figlio non risulta particolarmente turbato dai dissapori fra le parti e appare provvidamente capace di chiamarsi fuori, tant'è che la sua evoluzione appare positiva (relazione __________ del 6 ottobre 2009, pag. 3).

 

                                         d)   L'appellante afferma che AA 1 non è in grado di rispettare con sufficiente regolarità il diritto di visita infrasettimanale e che ciò crea enorme frustrazione al figlio. Ora, che un diritto di visita vada fissato tenendo calcolo anche del tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del figlio, è pacifico (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). Mettere sulla carta una regolamentazione che sin dall'inizio non potrà essere rispettata, creando false aspettative, non è conforme al bene del minorenne. In concerto è fuori dubbio che in svariate occasioni AA 1 non ha rispettato i giorni e gli orari delle visite (doc. Q e V). Non consta tuttavia che ciò sia avvenuto sistematicamente né, tanto meno, per scelta deliberata. La stessa appellante, del resto, adduce solo esempi. Per di più – come detto – oggi il bene del figlio non appare pregiudicato, sicché la soppressione delle visite infrasettimanali recherebbe al ragazzo un pregiudizio ancora maggiore. Sul recupero degli incontri mancati si rinvia a quanto si spiegherà in appresso (consid. 5). AA 1 va richiamato, in

                                               ogni modo, a dar prova di impegno e ragionevole sforzo per rispettare le modalità del diritto di visita nell'interesse del figlio.

                                              

                                         e)   Non manca di destare preoccupazione invero la circostanza che, a lungo termine, la conflittualità tra genitori possa ripercuotersi sullo sviluppo del figlio. È quanto ha sottolineato anche __________ (deposizione del 14 ottobre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224), senza dimenticare __________, il quale ha riscontrato “una situazione di conflitto cronico tra genitori che potenzialmente può portare a dei rischi evolutivi non ponderabili” (deposizione del 4 settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). __________ ha avvertito a suo turno in G__________ l'esistenza di un peso emotivo, di preoccupazioni non indifferenti che senza sostanziali cambiamenti potrebbero sfociare anche in problematiche evolutive, soprattutto durante la fase adolescenziale (relazione del 6 ottobre 2009, pag. 3 in alto). Resta il fatto che ciò non appare riconducibile al diritto di visita in sé, ma una volta ancora all'elevata conflittualità tra genitori, tant'è che per __________ indipendentemente dalla frequenza e dalla durata delle visite i rischi rimangono tali fintanto che la situazione di conflitto

                                               viene ridotta o risolta” (deposizione del 4 settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224).

 

                                         f)    In definitiva, a parte la totale avversione tra genitori, la situazione in cui si trova oggi il figlio può reputarsi sostanzialmente buona, né il bene del ragazzo risulta esposto a pericoli immediati. Gli inconvenienti legati all'esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai genitori medesimi. Ove l'una delle parti continuasse a dimostrarsi inadempiente o incapace di rispettare i propri doveri, l'altra potrà rivolgersi all'autorità tutoria già avvertita dal Pretore affinché adotti provvedimenti viepiù incisivi, dal richiamo al genitore con l'obbligo di seguire debite istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC) fino alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 e 2 CC). Comunque sia, allo stato attuale delle cose non soccorrono gli estremi per sopprimere il diritto di visita infrasettimanale, che rimane consono all'interesse del ragazzo. Per il resto, il mercoledì pomeriggio G__________ non risulta ancora avere impegni sportivi, attività artistiche o extrascolastiche (salvo il corso di chitarra) che potrebbero essere intralciati dalle visite. Dovessero mutare le circostanze, il genitore affidatario potrà sempre rivolgersi all'autorità tutoria perché adatti il diritto di visita alle nuove esigenze del ragazzo (art. 134 cpv. 4 in fine CC).

 

                                         g)   Quanto agli orari dell'inizio (venerdì sera) e della fine (domenica sera) dei diritti di visita quindicinali durante il fine settimana, l'appellante chiede di anticipare entrambi alle ore 17 (anziché alle ore 18). La domanda non è sorretta tuttavia dalla benché minima motivazione, sicché su questo punto l'appello disattende i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato irricevibile.

 

                                   5.   L'appellante contesta il principio stabilito dal Pretore, secondo cui le visite perse vanno recuperate. Essa rileva, in sintesi, che l'attuale ampiezza dei diritti di visita e l'elevata conflittualità tra genitori impedisce alle parti di gestire un calendario diverso da quello stabilito.

 

                                         a)   Il Pretore ha sì stabilito il principio del ricupero delle visite mancate nella motivazione della sentenza, ma poi non l'ha ripreso nel dispositivo, sola parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 123 III 18 consid. 2a, 121 III 478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b). Anche nella motivazione il principio appare un enunciato declamatorio, dovendo ancora essere concretato caso per caso secondo le circostanze. Ad ogni buon conto, giovino le considerazioni che seguono.

 

                                         b)   La legge non disciplina in che misura i giorni di visita omessi possano essere ripresi. In dottrina Schwenzer sostiene che, di regola, gli incontri mancati vanno ricuperati per non compromettere lo scopo delle relazioni personali (Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC), mentre altri autori reputano che sia data possibilità di ricupero solo qualora il titolare del diritto di visita non abbia potuto incontrare il figlio per ragioni imputabili al detentore della custodia parentale, ma non per motivi a lui riconducibili o per cause fortuite (malattia del figlio, lezioni scolastici ecc.: Hegnauer, op. cit., n. 130-131 ad art. 273 CC; Wirz in FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 26 ad art. 273 CC; Hammer-Feldges, Persönlicher Verkehr – Probleme der Rechtsanwendung für Vormundschafts­behörden, Richter und Anwälte, in: RDT 48/1993, pag. 25; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 414 n. 708). Certo è che occorre evitare un cumulo di giorni arretrati suscettibile di risultare pregiudizievole per il figlio e che non bisogna dipartirsi da criteri meramente contabili, lo scopo delle relazioni personali essendo di garantire contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenze del Tribunale federale 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 399, e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 833).

 

                                         c)   Ne segue che in concreto il recupero delle visite non è come sembra credere il Pretore un diritto soggettivo del titolare. Dovessero sorgere contestazioni, la possibilità di ricupero andrà valutata dall'eventuale curatore (ove sia designato) o direttamente dall'autorità tutoria, secondo equità (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità del caso e in primo luogo del bene del figlio.

 

                                   6.   Per quanto riguarda l'attribuzione della Mercedes Benz, l'appellante ha ritirato nel frattempo la domanda di revisione perché divenuta priva d'oggetto per intervenuta transazione tra le parti” (lettera del 6 novembre 2009). Chiamata a trasmettere copia dell'accordo, l'interessata si è limitata a dichiarare di avere restituito l'automobile all'ex marito, “trovando per sé una diversa soluzione” (lettera del 12 novembre 2009). Non sussistendo alcuna intesa formale da riprodurre nel dispositivo dell'attuale sentenza, la domanda di revisione va pertanto stralciata dai ruoli.

 

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   7.   AA 1 chiede di dedurre dai fr. 10 000.– che il Pretore lo ha condannato a versare alla moglie come partecipazione ai costi per la costituzione della seconda economia domestica la somma di fr. 6792.30, corrispondenti ai premi dell'assicurazione contro la responsabilità civile e all'imposta di circolazione riguardanti la nota Mercedes-Benz concessa in uso alla moglie, importi che l'appellante adesivo ricorda di avere anticipato per quattro anni. Il Pretore ha respinto simile pretesa, rilevando che i versamenti erano interve­nuti sulla base di accordi conclusi fra i coniugi, non suscettivi di essere rimessi unilateralmente in discussione.

 

                                         La conclusione del Pretore resiste alla critica. È vero che, ove paghi personalmente debiti del consorte, un coniuge acquisisce un diritto al compenso, nel sen­so che può dedurre dall'ammontare del contributo alimentare da lui dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). A prescindere dal fatto però che in concreto non è dato di sapere come sia stato definito a suo tempo il contributo alimentare di fr. 4000.– mensili in favore della moglie (il calcolo del fabbisogno minimo da lei esposto nella petizione era soltanto indicativo), AP 1 fa valere che l'automobile è stata pagata dal marito e a lui intestata, benché in uso alla moglie a titolo puramente grazioso (osser­vazioni, pag. 7 a metà). AA 1 non nega che il veicolo gli sia sempre appartenuto. Come proprietario del bene concesso in comodato egli doveva assumersi quindi, salvo pattuizione contraria (non dimostrata nella fattispecie), gli oneri e le imposte gravanti la cosa (art. 256b CO per analogia: Engel, Contrats de droit suisse, edizione, pag. 261). Ciò posto, l'appello adesivo si rivela privo di consistenza.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                   8.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AP 1 chiede che per quanto attiene all'attribuzione dell'automobile gli oneri processuali siano suddivisi equamente fra le parti, ma di fatto essa ha restituito la vettura e va considerata desistente. E la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Essa deve sopportare così i costi del suo rimedio, compresi quelli dovuti all'ascolto del figlio, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, AA 1 esce sconfitto e deve assumere i relativi costi, versando alla controparte un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                   9.   Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la disciplina del diritto di visita è una controversia manifestamente priva di valore litigioso. Per quanto riguarda l'appello principale, il ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza sull'intero contenzioso (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts­mittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto all'appello adesivo, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello principale è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   450.– 

                                         b)  spese                       fr.   700.–

                                                                                fr. 1150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

                                     

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.