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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 674.2007/R.134.2007 e R.151.2007 (nomina di un curatore di rappresentanza) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone l'
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AP 1 elettivamente domiciliato a
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alla |
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CO 1 |
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riguardo alla nomina di un curatore di rappresentanza in favore di __________ (1999), figlie sue e di
CO 2
nella persona dell'
avv.,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 aprile (recte: marzo) 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio fra AP 1 (1954) e CO 2 (1963) sono nate F__________ (il 28 marzo 1987), E__________ (il
25 giugno 1992) e I__________ (il 5 ottobre 1999). In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 6 aprile 2005 da CO 2, con decreto cautelare del 7 aprile 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie alla madre (inc. DI.2005.79). Da parte sua, il 15 aprile 2005, AP 1 si è rivolto al Tribunale civile di Como, postulando la separazione giudiziale dalla moglie e rivendicando l'affidamento delle figlie minorenni.
B. Il 13 maggio 2005 CO 2 ha introdotto un'azione unilaterale di divorzio sulla base dell'art. 115 CC davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, rivendicando – in particolare – l'affidamento delle figlie minorenni (inc. OA.2005.55). In esito a un'istanza di misure provvisionali presentata dalla moglie il 4 novembre 2005, con decreto cautelare emesso inaudita parte l'8 novembre 2005 il Pretore ha ingiunto a AP 1 di riconsegnare le figlie alla madre. Il 24 novembre 2005 AP 1 ha chiesto al Pretore la revoca dei decreti cautelari del 7 aprile 2005 e dell'8 novembre 2005, il Tribunale di Como avendogli affidato il 14 ottobre 2005 le figlie. Preso atto di ciò, il Pretore ha sospeso il 5 dicembre 2005 l'ordine di riconsegna delle figlie alla madre.
C. Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale di Como ha poi sospeso la causa di separazione giudiziale “fino alla definizione del giudizio instaurato da CO 2 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”. CO 2 ha quindi chiesto al Pretore, il 2 maggio 2006, il ripristino del decreto cautelare dell'8 novembre 2005, ciò che il Pretore ha stabilito l'indomani inaudita parte. I__________ vive con la madre a __________ dall'8 maggio 2006, E__________ almeno dal 21 maggio successivo.
D. Il 7 settembre 2007 CO 2 ha introdotto una nuova azione di divorzio unilaterale sulla base dell'art. 114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati nel quadro delle precedenti procedure. Alla discussione del 25 settembre 2007, indetta davanti al Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento cautelare emanato fino ad allora. Con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato l'assetto provvisionale disciplinato nell'ambito delle cause inc. DI.2005.79 e OA.2005.55, ha autorizzato I__________ a frequentare la scuola elementare di __________ e ha invitato l'autorità tutoria a designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________ (inc. OA.2007.76). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 3 dicembre 2007 (inc. 11.2007.172).
E. In esecuzione della decisione pretorile, il 13 novembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato curatore a norma dell'art. 146 CC di E__________ e I__________ l'avv. __________. Il 23 novembre 2007 AP 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di dichiarare nulla o di annullare la decisione dell'autorità tutoria. CO 2 ha proposto il
30 novembre 2007 di respingere il ricorso. La Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 14 dicembre 2007 di rimettersi al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Nel frattempo, il 7 dicembre 2007, la Commissione medesima ha sostituito l'avv. __________ con l'avv. __________.
F. Il 17 dicembre 2007 AP 1 ha impugnato la predetta decisione davanti all'Autorità di vigilanza, postulandone la nullità o l'annullamento. Lo stesso giorno egli si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dichiarando di contestare la nomina della curatrice. Riunitasi il 21 dicembre 2007, la Commissione tutoria regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all’Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di vigilanza ha statuito il 27 marzo 2007, respingendo i ricorsi del
23 novembre e 17 dicembre 2007 e dichiarando irricevibile l'opposizione del 17 dicembre 2007. Non sono state prelevate tasse di giustizia né spese. AP 1 è stato obbligato a versare a CO 2 un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 aprile (recte: marzo) 2007 a questa Camera per ottenere l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la riforma della decisione stessa nel senso di vedere accolti i suoi ricorsi alla Commissione tutoria regionale e la sua opposizione alla designazione della curatrice. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende a far semplicemente annullare la decisione impugnata, il memoriale di AP 1 non è ammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti e dal contenuto della domanda subordinata si desume senza equivoco, nondimeno, che l'appellante postula la revoca della designazione del curatore di rappresentanza per le figlie e la conseguente riforma della decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Così interpretato, l'appello può essere vagliato nel merito.
3. L'appellante non muove contestazioni alla persona dell'avv. __________ designata dalla Commissione tutoria regionale come curatrice delle figlie. Ribadisce però l'incompetenza per territorio della Commissione medesima. L'Autorità di vigilanza ha respinto l'eccezione dopo avere accertato che le ragazze erano state affidate dal Pretore alla madre e con lei vivevano a __________. Quanto alle tesi del ricorrente, l'Autorità di vigilanza non le ha ritenute sufficienti per smentire il domicilio delle minorenni nel Ticino, i certificati amministrativi rilasciati dal Comune di __________ contrastando con quelli rilasciati dal Comune di __________. Inoltre il Prefetto della provincia di Como aveva dichiarato illegale l'iscrizione delle minorenni nelle liste dei residenti di __________. Per di più, I__________ frequenta la scuola dell'obbligo a __________.
4. L'appellante ripete che E__________ e I__________ sono domiciliate in Italia, come attestebbero le autorità svizzere e italiane, il solo fatto che I__________ frequenti la scuola a __________ non sarebbe una prova del domicilio. Egli soggiunge di avere ricorso tanto contro la decisione del Comune di __________, che ha reinscritto le figlie nei registri del controllo abitanti, quanto contro il provvedimento del Prefetto della provincia di Como, che ha iscritto le figlie nei registri della popolazione AIRE (Anagrafe degli Italiani all'Estero), radiandole dalle liste dei residenti di __________. A suo parere poi l'ordine impartito il 4 ottobre 2007 dal Segretario assessore alla Commissione tutoria regionale non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza per territorio giusta l'art. 376 cpv. 1 CC, mentre la contestazione dell'ingiunzione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale d'appello. L'appellante afferma infine che il 31 maggio 2005, così come il 5 dicembre 2005, le figlie vivevano con lui ed erano a lui state affidate dal Pretore.
5. Per motivi gravi il giudice del divorzio ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore (art. 146 cpv. 1 CC). Ciò posto, nella misura in cui verte sull'istituzione della curatela di rappresentanza, l'appello risulta d'acchito irricevibile, il provvedimento essendo adottato per diritto cantonale mediante ordinanza motivata (art. 419e cpv. 1 CPC). E un'ordinanza non è impugnabile, né con appello né con altri rimedi giuridici (art. 95 cpv. 1 CPC).
6. Quanto alla designazione del curatore, essa incombe all'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 CC) del domicilio del minorenne (art. 315 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CC; FF 1996 I 162 a metà; Schweighauser in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 3 ad art. 147 CC). La quale non può, manifestamente, ridiscutere l'istituzione della curatela decisa dal giudice del divorzio, ma verifica d'ufficio – in caso di dubbio – la propria competenza per territorio.
a) L'appellante sostiene che le figlie sono domiciliate in Italia, sicché alla Commissione tutoria regionale non era abilitata a designare il curatore di rappresentanza. Ora, che la questione del domicilio politico delle ragazze non sia ancora stata decisa dalle autorità amministrative svizzere e italiane davanti alle quali pendono i ricorsi di AP 1 (contro la reinscrizione delle figlie nel registro comunale di __________, rispettivamente contro la radiazione delle medesime dalla liste dei residenti a __________) è senz'altro possibile. Sta di fatto che il “domicilio” cui si riferiscono gli art. 315 cpv. 1 e 316 cpv. 1 CC è il domicilio civile, non quello politico. Del resto, il deposito di certificati o di documenti d'identità, il rilascio di attestazioni da parte della polizia degli stranieri, di autorità fiscali o di organismi delle assicurazioni sociali, l'esistenza di indicazioni figuranti in documenti amministrativi, in licenze di circolazione o di condurre, in decisioni giudiziarie o in pubblicazioni ufficiali costituiscono meri indizi circa i presupposti di un domicilio civile (Staehlin in: Basler Kommentar ZGB I, 3ª edizione, n. 23 ad art. 23 con riferimenti).
b) Comunque sia, in una fattispecie con risvolti internazionali la competenza dei tribunali o delle autorità svizzere in materia di protezione dei minori è regolata dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (art. 85 LDIP). E conformemente all'art. 1 di tale Convenzione la competenza per prendere le opportune misure a protezione della persona o dei suoi beni spetta alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di dimora abituale del minorenne. Determinante non è quindi il domicilio, nemmeno il domicilio civile, bensì la dimora abituale del minorenne (sulla nozione: DTF 129 III 292 consid. 4.1). La quale è incentrata su una situazione di fatto e implica la presenza fisica in un dato luogo; la residenza abituale di un bambino si determina così secondo il centro effettivo della sua vita (DTF 110 II 122 consid. 3; Siehr in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 18 ad art. 85 LDIP). In concreto è pacifico che dal maggio del 2006 E__________ e I__________ risiedono con la madre a __________, dove I__________ frequenta la scuola dell'obbligo (risposta del 30 novembre 2007, pag. 5). Ciò denota un'evidente dimora abituale. Al momento in cui ha designato il curatore processuale la Commissione tutoria regionale era dunque competente a statuire per territorio e invano l'appellante evoca il domicilio politico delle ragazze. Ne discende che, privo di fondamento, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla nomina di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 388–391 CC; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art. 72).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
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; ; ,; –. |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.