Incarto n.
11.2008.42

Lugano

24 ottobre 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.32 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 7 maggio 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 aprile 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 marzo 2008 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1950) e AO 1 (1968), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 18 agosto 1993. Dal matrimonio è nato D__________, il 12 novembre 1996. Il marito lavora come meccanico per la __________ di __________. La moglie, senza particolare formazione, non svolge attività lucrativa.

 

                                  B.   Il 7 maggio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di __________ con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, la facoltà di prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali, i mobili e le suppellettili necessari per lei e il figlio, l'affidamento di quest’ultimo (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr.  2300.– mensili per sé e di fr. 1200.– mensili per il figlio, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 23 maggio 2007, indetta per la discussione, l'istante ha aumentato le richieste di contributo alimentare a fr. 2500.– mensili per sé e a fr. 1530.– mensili per il figlio. Il convenuto ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato e l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno), avversando le altre domande della moglie.

 

                                  C.   Con decreto cautelare emesso l'11 giugno 2007 “nelle more

                                         istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato D__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la medesima e di fr. 600.– mensili per il figlio (assegno familiare compreso). Egli ha poi ordinato a AP 1, il 26 giugno 2007, di consegnare alla moglie determinati effetti personali suoi e del figlio, così come determinati mobili. Il 1° luglio 2007 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 25 RFD di __________, proprietà del marito) per trasferirsi con il figlio in un appartamento a __________. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 18 dicembre 2007 AO 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 3200.– mensili e ridurre quella per D__________ a fr. 1100.– mensili. AP 1 non ha introdotto alcun memoriale. Il 19 febbraio 2008 egli ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 18 marzo 2008, il Pretore ha affidato D__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha fissato il contributo alimentare per lei in fr. 2297.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, in fr. 2528.– mensili dal 1° gennaio al 31 di­cembre 2008 e in fr. 2027.– mensili da allora in poi, quello per il figlio in fr. 807.–, fr. 900.– e fr. 1402.– mensili (incluso l'assegno familiare) relativamente ai medesimi periodi e ha ingiunto a AP 1 di consegnare alla moglie il passaporto di D__________ e due chiavi d'automobile. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Sulle richieste di assistenza giudiziaria formulate dalle parti il Pretore non ha statuito.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 3 aprile 2008 nel quale chiede che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, il contributo di mantenimento per la moglie sia soppresso o, in via subordinata, che dal contributo riconosciuto siano dedotti fr. 2000.– “quale reddito ipotetico esigibile”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione alla controparte.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991. pag. 432 consid. 4a). La sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Nella fattispecie rimane litigioso il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6639.90 mensili (compresi l'assegno familiare, la quota di tredicesima e un'“entrata straordinaria” di fr. 76.70 mensili) e gli ha imputato un reddito ipotetico della sostanza immobiliare di fr. 324.70 mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stabilito in fr. 3535.15 mensili (minimo del diritto esistenziale esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 1049.–, spese di riscaldamento fr. 194.60, spese di elettricità fr. 78.–, premio della cassa malati fr. 433.30, assicurazione dello stabile fr. 80.–, tassa di fognatura fr. 28.50, tassa acqua potabile fr. 28.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.85, trasferte fr. 70.–, assicurazione dell'automobile fr. 63.30, imposta di circolazione fr. 33.90, carico fiscale fr. 324.20). Per quanto riguarda la moglie, senza attività lucrativa, il primo giudice le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 1000.– dal 1° gennaio 2009 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3059.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1127.–, premio della cassa malati fr. 82.70, rimborso di un debito fr. 200.–, leasing fr. 249.60, costi d'automobile e assicurazioni fr. 100.–, imposte stimate fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di D__________ è stato stimato in fr. 1075.– mensili nel 2007, in fr. 1090.– mensili nel 2008 e in fr. 1425.– mensili dal 2009 in poi.

 

                                         Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del suo fabbisogno minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 3429.45 mensili tra moglie e figlio, onde un contributo alimentare per la prima di fr. 2297.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, di fr. 2528.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e di fr. 2027.– mensili in seguito, mentre in relazione ai medesimi periodi il contributo per il secondo è risultato di fr. 807.–, fr. 900.– e fr. 1402.– mensili (assegno familiare compreso).

 

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che con la moglie non sussiste più alcuna possibilità di riconciliazione, sicché in materia di contributi alimentari occorre applicare anticipatamente l'art. 125 CC. L'asserto è doppiamente privo di pertinenza. Intanto perché l'art. 125 CC non esonera automaticamente da ogni contributo alimentare in favore della moglie solo per l'impossibilità di una riconciliazione. In secondo luogo perché, comunque sia, l'art. 125 CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi durante la sospensione della comunione domestica è disciplinato dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e i relativi criteri sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata di recente (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). In proposito l'art. 125 CC non è di alcun rilievo.

 

                                         Un'altra questione è sapere se si possa pretendere già nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. E al riguardo il Pretore ha correttamente riassunto i presupposti applicabili (sentenza, consid. 12.3; v. anche RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). Per finire, accertato che con il contributo alimentare versato dal marito l'istante non può sovvenire al proprio fabbisogno minimo di fr. 3059.– mensili (né tanto meno può sussidiare il fabbisogno in denaro del figlio), egli ha imputato all'istante medesima un reddito potenziale di fr. 1032.– mensili dal 1° gennaio 2009. L'appellante sostiene che la moglie potrebbe concretamente guadagnare almeno fr. 2000.– mensili poiché “la commessa in un negozio o una cameriera guadagna parecchio di più di detta somma”. A parte il fatto però che AO 1 non ha alcuna formazione nei settori professionali indicati dal marito, tutto quanto si può pretendere da lei è un'attività lucrativa a metà tempo (grado d'occupazione esigibile da un coniuge cui è affidato un figlio di età inferiore a sedici anni: DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC). Ciò premesso, considerato che per l'appellante la moglie potrebbe guadagnare fr. 2000.– mensili a tempo pieno, la valutazione del Pretore resiste alla critica. Per di più, in concreto il bilancio familiare denota un ammanco di soli fr. 55.– mensili, ragione per cui nulla giustifica di imporre alla moglie un'attività lucrativa a orario completo.

 

                                   4.   L'appellante si duole che il Pretore abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie un'uscita di fr. 249.60 mensili per il leasing dell'automobile, sottolineando che essa non lavora e può far capo ai mezzi pubblici. Al riguardo non si deve trascurare tuttavia che dal 1° gennaio 2009 è stato imputato all'istante un reddito da attività lucrativa, senza che il convenuto contesti la necessità di usare da quel momento un veicolo privato. Occorre esaminare pertanto se la posta in esame debba essere stralciata dal fabbisogno minimo dell'interessata tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2008.

 

                                         a)   I costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti nel fabbisogno minimo di un coniuge se il mezzo è necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tali ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente dispendioso. Se gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo a trasporti pubblici, ci si limita – in caso di ristrettezze economiche – al costo di questi ultimi (I CCA, sentenza inc. 11.2003.55 del 6 giugno 2007, consid. 9b con riferimenti).

 

                                         b)   Nel periodo in questione l'appellante non nega che la moglie abbia avuto bisogno dell'automobile per accompagnare il figlio ai corsi di fisarmonica, a __________ (interrogatorio formale del 9 luglio 2007, risposta n. 19). Inoltre il contratto di leasing è stato stipulato direttamente dal marito, senza che la moglie risulti debitrice (doc. E). Ad ogni modo, si volesse da ciò prescindere, nel fabbisogno minimo della moglie andrebbero riconosciuti per lo meno fr. 119.– mensili, corrispondenti al costo dell'abbonamento “arcobaleno” per quattro zone (__________). È vero che ciò ridurrebbe di circa fr. 130.– mensili il fabbisogno totale dell'interessata e comporterebbe una lieve diminuzione del contributo alimentare per lei. È altrettanto vero però che in tal caso il contributo alimentare per il figlio lieviterebbe di fr. 50.–/60.– mensili e l'operazione si risolverebbe per l'appellante in una partita di giro, dovendo

                                               egli – comunque sia – versare a moglie e figlio tutto quanto eccede il suo fab­bisogno minimo. In simili circostanze non soccorrono i presupposti perché questa Camera intervenga sul calcolo del Pretore.

 

                                   5.   Quanto al proprio reddito di fr. 6964.60 mensili, l'appellante afferma che il bonus annuo di fr. 1000.– lordi (fr. 920.30 annui al netto degli oneri sociali) computato dal Pretore costituisce un'entrata puramente straordinaria. Egli contesta inoltre il reddito ipotetico della sostanza, di fr. 324.70 mensili, imputatogli dal primo giudice per la locazione di un appartamento nello stabile di sua proprietà, rilevando che tale appartamento è inabitabile. In definitiva egli chiede così di ricondurre il suo reddito a fr. 6535.50 mensili.

 

                                         a)   Per quel che riguarda il bonus, risulta dal certificato di salario agli atti che nel febbraio 2007 il datore di lavoro ha versato al convenuto fr. 1000.– con l'indicazione Freiw.Erf.-Beteilig. GAV (doc. 21²). Ora, un bonus – così come una tredicesima, una gratifica, una provvigione, una partecipazione agli utili, una mancia, un'indennità per straordinari o per altri incarichi – va considerato nel reddito se è percepito abitualmente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer, FamKommentar, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC; Wull­schleger in: Schwenzer, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC). In concreto tutto si ignora sulla natura della prestazione facoltativa versata dal datore di lavoro in base al contratto collettivo dell'industria MEM (meccanica, elettrotecnica e metallurgia), né gli atti consentono di stabilire, nemmeno ad un esame di verosimiglianza, se si tratti di un'entrata regolare. Resta il fatto che il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 78.– mensili per le spese di elettricità, mentre tale costo è già compreso nel minimo esistenziale del diritto

                                               esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Si togliessero quindi fr. 76.70 mensili dal reddito, andrebbero tolti fr. 78.– dal fabbisogno minimo sicché nel risultato la disponibilità dell'interessato non muterebbe.

 

                                         b)   Quanto al reddito derivante dalla locazione dell'appartamento attiguo all'abitazione familiare, dagli atti si evince che esso è stato occupato almeno fino al 2006 dalla madre del convenuto (interrogatorio formale del 9 luglio 2007, risposta n. 2; v. anche deposizione di __________, del 9 luglio 2007: verbali, pag. 7). È possibile che attualmente l'ente sia inabitabile (deposizione di __________, del 9 luglio 2007: verbali, pag. 8), ma il Pretore ha tenuto conto di ciò imputando al convenuto un reddito ipotetico solo dal 1°gennaio 2008, dovendo considerare il periodo dal 1° luglio 2007 (separazione di fatto) al 31 dicembre 2007 quale fase temporale comunque improduttiva poiché oggettivamente necessaria per sistemare l'appartamento e trovare un inquilino. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, ciò che rende l'appello finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                               Del resto, che a un coniuge possa essere imputato un reddito potenziale anche in relazione alla sostanza non è messo in dubbio dall'appellante. A ragione (v. anche DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei­dungs­recht, Zurigo1999, n. 50 segg. ad art. 125 CC). Né un periodo transitorio di sei mesi appare inadeguato per sistemare e locare un appartamento, tanto meno pensando al fatto che il marito sapeva sin dal 7 maggio 2007 che la moglie chiedeva di inserire nei redditi di lui l'incasso di una pigione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.460/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 3.2). Quanto all'ammontare del reddito in sé (fr. 324.70 mensili), esso non è contestato. Anche su questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque alla critica.

 

                                   6.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo (fr. 3535.15 mensili), l'appellante chiede di portarlo a fr. 3886.15 mensili per tenere calcolo degli interessi dovuti a __________ (fr. 1400.– mensili anziché fr. 1049.–, come “effettivamente preteso dalla mutuante e da lui versato”). In realtà la pretesa è nuova, tant'è che davanti al Pretore il convenuto si dipartiva dallo stesso importo accertato dal primo giudice (riassunto scritto del 23 maggio 2007, pag. 2). A parte ciò, l'onere ipotecario di fr. 1049.– mensili risulta dall'attestato fiscale 2006 di __________ (doc. 23¹ e 23²). Nell'aprile del 2007 l'interessato ha versato invero fr. 1400.–  per il “pagamento prestito ipotecario” (doc. 1³), ma un singolo accantonamento non rende ancora verosimile un onere fisso di fr. 1400.– mensili. Per di più, si fosse compreso nell'onere ipotecario l'ammortamento obbligatorio, tale costo – trattandosi di un ordinario rimborso di mutuoandrebbe onorato solo nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti a coprirlo (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. Onde, una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.

 

                                   8.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie (fr. 2297.– mensili dal luglio al dicembre 2007, fr. 2528 mensili per il 2008 e fr. 2027.– mensili dopo di allora), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.