Incarto n.
11.2008.44

Lugano

9 aprile 2009/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 266.2007/R.50.2007 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 maggio 2007 dalla

 

 

 Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

 

 

nei confronti di

 

 

 AP 1 ;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   La Commissione tutoria regionale 8 ha presentato il 10 maggio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1 (1940) fondata sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 371 CC (pena privativa della libertà). A quel momento l'interessato scontava, in effetti, una pena detentiva nel Penitenziario cantonale. La richiesta di interdizione faceva seguito a una lettera del 26 gennaio 2007 in cui l'Ufficio di patronato segnalava alla Commissione tutoria la necessità del provvedimento. Quello stesso 10 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente AP 1 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC), nominandogli l'avv. __________ in qualità di rappresentante.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso del 26 maggio 2007. L'Autorità di vigilanza ha invitato il 26 luglio 2007 il Servizio psico-sociale di Lugano a esaminare AP 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 31 agosto 2007 tale Servizio ha accertato che il paziente “è affetto da disturbo di personalità misto (ICD 10: F 61.0) con aspetti immaturi, dipendenti, narcisistici e antisociali”, ciò che gli impedisce di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista gestionale e richiede durevole protezione e assistenza.

 

                                  C.   Convocato il 26 settembre 2007 dall'Autorità di vigilanza per essere sentito personalmente, AP 1 ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione, ma di opporvisi. Statuendo il 10 ottobre 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369 CC”, ha respinto il ricorso contro la privazione provvisoria dei diritti civili e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Il 20 marzo 2008 AP 1 ha appellato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera, postulandone l'annullamento o, in subordine, la sostituzione della tutela con una curatela. Circa la sospensione provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante, egli rileva che tale misura è stata revocata il 30 novembre 2007. Il memoriale non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni.

 

Considerando    

 

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). L'appellante fa notare di aver ricevuto copia della decisione solo il 29 febbraio 2008 (busta prodotta con l'appello), quella intimatagli il 10 ottobre 2007 essendo stata recapitata – per errore – a un altro detenuto (doc. 13: lettera 3 marzo 2008 dell'Ufficio di patronato con allegata copia del libretto delle ricevute, dell'11 ottobre 2007). Consegnato alla posta il 20 marzo 2008, l'appello in esame è perciò tempestivo. Per il resto la procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, inoltre, AP 1 è senz'altro legittimato a ricorrere.

 

                                   2.   In concreto l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 31 agosto 2007 del Servizio psico-sociale di Lugano, dal quale risulta che l'interdicendo è affetto da “disturbo di personalità misto con aspetti immaturi, dipendenti, narcisistici e antisociali”, qualificato come “grave e complesso”. Sempre secondo il referto, il paziente è in grado di attendere ai propri interessi personali, ma non gestionali e, considerate le importanti difficoltà a valutare la liceità dei suoi atti, v'è il rischio che egli possa di nuovo venirsi a trovare in situazioni tali da mettere in pericolo l'altrui sicurezza, come già avvenuto in passato”. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza, avvalorata anche da un debito di fr. 5000.– che l'interessato si è ritrovato a proprio carico dopo avere stipulato un abbonamento telefonico in suo nome per conto di un amico (doc. 7: verbale di audizione del 26 settembre 2007). Sulla base delle circostanze appena esposte l'Autorità di vigilanza ha contestualmente respinto il ricorso di AP 1 contro la sospensione provvisoria dei diritti civili.

 

                                   3.   L'appellante si duole anzitutto di non avere mai ricevuto il referto peritale e di non conoscerne il contenuto, ad eccezione degli stralci riprodotti nella decisione impugnata, con l'impossibilità di chiedere una qualsivoglia delucidazione orale o scritta. A suo parere, già per questi motivi la decisione dell'Autorità di vigilanza dev'essere annullata.

 

                                         a)   Trattandosi di perizie giudiziarie, il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare alla loro assunzione non viola il diritto di essere sentito se l'interessato o il suo patrocinatore possono in seguito consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (cfr. RDAT I-2002 pag. 291). Dagli atti non risulta, però, che la perizia sia mai stata comunicata all'interdicendo, né che a quest'ultimo sia stato assegnato un termine per chiederne l'eventuale delucidazione orale o scritta (art. 252 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia su rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPamm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Non risulta nemmeno che il referto andasse in qualche modo sottratto alla conoscenza del peritando. Anzi, nella relazione gli specialisti hanno precisato che il rapporto poteva anche essere mostrato a AP 1, sempre che qualcuno gliene spiegasse i contenuti (doc. 6, pag. 7 risposta n. 3.3). Ciò che l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe benissimo potuto fare, ad esempio procedendo alla notifica della perizia durante l'audizione dell'interessato, tenutasi il 26 settembre 2007 all'Ufficio di patronato (doc. 7 e 11).

 

                                         b)   Il diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura a chi è parte in un procedimento la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo concerne. Esso comprende, fra l'altro, il diritto di consultare gli atti di causa e di partecipare all'assunzione delle prove. Si tratta di una garanzia formale, la cui violazione comporta – di norma – l'annullamento della decisione impugnata, senza riguar­do alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). L'inosservanza di tale principio può nondimeno ritenersi sanata – in via eccezionale – qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), com'è questa Camera, la quale esamina liberamente il fatto e il diritto. Tale possibilità, nondimeno, è e rimane un'eccezione. Non compete a questa Camera, in particolare, compiere essa medesima fasi processuali omesse dall'autorità precedente (come quella intesa alla possibile delucidazione di una perizia).

 

                                         c)   Certo, nella fattispecie l'appellante avrebbe potuto venire a conoscenza della perizia nella sua integralità consultando il fascicolo della causa presso l'Autorità di vigilanza sulle tutele durante il termine per l'appello. Non bisogna dimenticare tuttavia che a quel momento AP 1 era ancora in carcere a __________, dove stava scontando una pena detentiva fino all'ottobre del 2008. Ch'egli si trovasse nella “sezione chiusa” (doc. 1: lettera del 26 gennaio 2007 dell'Ufficio di patronato, pag. 3 a metà) o in regime di semilibertà (doc. 7: verbale di audizione del 26 settembre 2007), resta il fatto che la sua libertà di movimento era nettamente limitata, così come la sua capacità d'azione in generale (doc. 1, pag. 3 in basso). Non si può ragionevolmente pretendere che in simili circostanze egli si trasferisse durante il termine di ricorso a Bellinzona per compulsare gli atti di causa. Ammesso e non concesso che, sprovvisto di avvocato, egli potesse rendersi conto che sfogliando gli atti avrebbe trovato anche un esemplare del referto peritale.

 

                                         d)   Nella situazione illustrata non resta che annullare la decisione impugnata per violazione del diritto d'essere sentito, rinviare gli atti all'Au­torità di vigilanza sulle tutele perché notifichi formalmente la perizia a AP 1, spiegandogliene i contenuti, e gli assegni un termine per l'eventuale delucidazione orale o scritta. Dopo di che essa statuirà di nuovo.

 

                                   4.   Visto l'esito del giudizio e la particolarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere tasse o spese per l'emanazione dell'odierno giudizio (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiede un'indennità per ripetibili, ma non ne soccorrono i presupposti. Intanto egli non ha fatto capo al patrocinio di un legale e non ha dovuto sopportare oneri di patrocinio. Inoltre egli non ha subìto perdite di guadagno né ha dovuto affrontare spese apprezzabili per avere redatto egli medesimo l'atto di appello, men che meno ove si pensi che a quel tempo egli era ancora ristretto nel Penitenziario cantonale. Quanto agli oneri di prima sede, l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ne ha prelevati, né AP 1 aveva sollecitato ripetibili (che nella procedura amministrativa sono corrisposte solo su richiesta: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 31 LPAmm; analogo principio vige nella maggioranza dei Cantoni: Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053).

 

                                   5.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio all'Autorità di vigilanza), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF), dandosi interdizione (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), controversia manifestamente senza indole pecuniaria.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 5 della decisione impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione della procedura e nuovo giudizio.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – , ;

                                         – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona;

                                         Comunicazione:

                                         – avv. , ;

                                         – Ufficio di patronato, Lugano.

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigi-

                                            lanza sulle tutele.                                                       

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.