Incarto n.
11.2008.52

Lugano

18 novembre 2009/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.1445 (obbligo d'informazione tra coniugi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 novembre 2007 da

 

 

 AP 1 

(ora patrocinata dal  PA 3 )

 

 

contro

 

 

 

  AO 1 

(patrocinato dal  PA 1 );

 

 

 

 

 

                                         premesso che AO 1 (1955) e AP 1 (1957) si sono sposati a Origlio il 5 settembre 1981;

 

                                         ricordato che dal matrimonio sono nati S__________ (25 gennaio 1983), M__________ (22 giugno 1984) e S__________ (4 giugno 1993);

 

                                         rilevato che con istanza del 12 novembre 2007 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di obbligare il marito a comunicare tutta una serie di informazioni sul suo reddito e sulla sua sostanza;

 

                                         constatato che con sentenza del 5 maggio 2008 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza;

 

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 maggio 2008 inteso a ottenere, in riforma del giudizio impugnato, tutte le informazioni richieste con l'istanza;

 

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 13 giugno 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         appurato che con lettera del 12 novembre 2009 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

 

                                         osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

 

                                         ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         stabilito che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni  formulate da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di quel memoriale;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia-  rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.