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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
Baggi Fiala, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2006.113 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 giugno 2006 da
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AO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2) |
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contro |
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AP 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 30 giugno 2008 presentatato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1945) e AP 1, nata AP 1 (1945). Alcune conseguenze accessorie, fra le quali la fissazione di un contributo alimentare in favore della moglie, sono state poi determinate da questa Camera con decisione del 12 agosto 2004 (inc. 11.2002.113). Fra l'altro, a AP 1 è stato riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1980.– soggetto al rincaro, fino al pensionamento AVS. A quel tempo AO 1 era conducente di autopostali. AP 1, di formazione odontotecnica, svolgeva qualche lavoro di sartoria a domicilio, percependo inoltre una mezza rendita dell'Assicurazione invalidità.
B. Il 14 giugno 2006 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere dal 1° gennaio 2006 – già in via cautelare – la soppressione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie, con restituzione del maggior importo percepito. In aggiunta a ciò, con richiesta cautelare inaudita parte, il marito ha chiesto la riduzione del contributo a fr. 333.05.– il mese. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere una riduzione durevole del proprio reddito, siccome l'allora datore di lavoro – trascorso un periodo di malattia – gli ha decurtato lo stipendio del 20% e percepisce un quarto di rendita dell'Assicurazione invalidità. Nella sua risposta del 12 ottobre 2006 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande, il marito proponendo una richiesta subordinata nel senso di ottenere una riduzione del contributo versato in favore della moglie a un importo non precisato.
C. Nel frattempo, il 30 agosto 2006 si è tenuta la discussione sulla richiesta cautelare del marito. La moglie ha proposto di respingere l'istanza. Nel prosieguo della discussione le parti hanno ribadito la propria antitetica posizione. Nelle “more istruttorie” il Pretore ha respinto, con decisione del 25 settembre 2006, la richiesta “supercautelare” del marito. In seguito, con “decreto supercautelare” del 24 ottobre 2006 il Pretore ha accolto una richiesta del marito – formulata a un'udienza del 9 ottobre 2006, indetta nella procedura cautelare – di diminuzione del contributo in favore dell'ex moglie. Il Pretore ha così fissato un contributo alimentare in favore di AP 1 di fr. 1620.– il mese “a partire dal mese di novembre 2006”. AO 1 è passato al beneficio della pensione dal 1° gennaio 2007 sicché il Pretore ha deciso con “decreto supercautelare” del 21 maggio 2007 una riduzione supplementare del contributo alimentare, stabilendolo in fr. 1100.– il mese “a partire dal prossimo versamento”.
D. Il 13 marzo 2007 si è tenuta l'udienza preliminare. Terminata l'istruttoria, le parti, che hanno rinunciato al dibattimento finale, si sono limitate a presentare conclusioni scritte. Nelle proprie del 31 marzo 2008, AO 1 ha postulato la soppressione del contributo alimentare dal 1° gennaio 2006, con conseguente obbligo per la convenuta di restituire l'importo nel frattempo percepito. Nel suo memoriale di medesima data, AP 1 ha ribadito la richiesta di respingere la petizione.
E. Statuendo il 21 aprile 2008, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Egli ha fissato in via cautelare il contributo dovuto a AP 1 in fr. 1175.– a partire dal mese di maggio 2008. Nel merito, il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento dovuto a AP 1 a fr. 1560.– dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, e a fr.1175.– dal 1° gennaio 2007. La tassa di giustizia, di fr. 600.–, e le spese, di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 maggio 2008 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che la modifica del contributo a lei dovuto sia dichiarata decorrente dal 1° luglio 2006 anziché, come statuito dal Pretore, dal 1° gennaio 2006. AO 1, nelle sue osservazioni del 30 giugno 2008, propone di respingere l'appello e, con appello adesivo, chiede di sopprimere integralmente il contributo di mantenimento dovuto all'ex coniuge a partire dal 1° gennaio 2006, di condannare quest'ultima alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti e di riformare di conseguenza la sentenza impugnata. Con osservazioni del 2 settembre 2008, AP 1 ha postulato la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata intimata il 21 aprile 2008 ed è pervenuta alla patrocinatrice dell'appellante il 28 aprile 2008 (appello, pag. 2). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 19 maggio 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo. La notificazione dell'appello principale è avvenuta il 9 giugno 2008 (osservazioni e appello adesivo del 30 giugno 2008, pag. 2). Ne consegue che l'appello adesivo, presentato entro 20 giorni dalla notifica dell'appello principale (art. 314 CPC ticinese), è altrettanto tempestivo.
I. Sull'appello principale
2. Litigiosa è solo la decorrenza della modifica del contributo alimentare dovuto da AO 1 all'appellante. A tal fine il Pretore ha accertato una diminuzione duratura della capacità lucrativa di AO 1, non accertando modifiche sensibili né nel suo fabbisogno minimo, né nel suo “debito mantenimento”. Per quanto riguarda l'ex moglie, il Pretore non ha rilevato modifiche di rilievo rispetto al momento del divorzio. Ciò posto, egli ha ridotto il contributo alimentare dovuto da AO 1 all'ex coniuge a fr. 1560.– mensili dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, e a fr. 1175.– dal 1° gennaio 2007. Il Pretore ha giustificato il conferimento dell'effetto retroattivo del contributo al 1° gennaio 2006 – benché la litispendenza è del 14 giugno 2006 – "in considerazione del fatto che per l'anno 2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili (per una riduzione mensile media di fr. 1245.– rispetto allo stipendio fissato dalla ICCA e calcolato per tredici mensilità)".
3. L'appellante si duole di un'errata applicazione dell'art. 129 CC. Per lei, un'eventuale riduzione del contributo in suo favore può essere decisa solo a partire dalla litispendenza – in concreto il 14 giugno 2006 – e non già da prima (appello, n. 8 pag. 3). Essa aggiunge poi che il reddito dell'ex marito era sensibilmente più elevato rispetto agli accertamenti del Pretore e che l'attore ha continuato ad accumulare risparmi e che esso potrebbe ancora mettere a frutto la propria capacità lucrativa residua (appello, n. 9 pagg. 3 seg.). Se non che, su queste ultime considerazioni, la moglie non formula alcuna richiesta concreta. L'appello, su questo punto, è dunque irricevibile. Resta da vagliare la situazione inerente alla pretesa violazione dell'art. 129 CC relativamente alla data di decorrenza degli effetti della modifica della sentenza di divorzio.
4. ll giudice dell'azione di modifica della sentenza di divorzio può fissare il momento a partire dal quale il suo giudizio esplicherà effetti in base al proprio apprezzamento (art. 4 CC), tenendo conto delle circostanze del caso concreto, ritenuto che, per giurisprudenza invalsa, i contributi alimentari vanno modificati di regola pro futuro, decorrendo cioè dal momento in cui è stata introdotta l'azione (DTF 117 II 369 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_461/2011 del 14 ottobre 2011, consid. 5.1 pubblicato in: SJ 2012 I 148 con richiami). In casi eccezionali – di cui però non soccorrono gli estremi in concreto – si giustifica di posticipare l'effetto della sentenza di modifica (sentenze citate, con richiami).
Analogo convincimento ha espresso la dottrina in merito al nuovo diritto del divorzio: la modifica del contributo può essere pronunciata a partire dalla presentazione della relativa domanda, l'art. 137 cpv. 2 vCC – che permetteva al creditore di pretendere il contributo per il futuro e per l'anno precedente la domanda –non applicandosi ai procedimenti di modifica del contributo alimentare (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar – ZGB I, 3a edizione, n. 24 ad art. 129 CC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2a edizione, pag. 634).
Schwenzer, per contro, considerava applicabile l'art. 137 cpv. 2 vCC per analogia anche nei casi di modifica della sentenza di divorzio. Quest'ultima autrice precisava, tuttavia, che una riduzione o una soppressione del contributo anteriore alla presentazione della domanda non dovesse di regola essere pronunciata. E ciò per proteggere la posizione del creditore alimentare di buona fede (Schwenzer in: FamKomm Scheidung, n. 48 ad art. 129 CC). Esso, infatti, non deve essere confrontato con pretese inaspettate volte alla restituzione del contributo eventualmente percepito in eccesso (in questo senso anche Spycher/Gloor, op. cit., n. 24 ad art. 129 CC e DTF 117 II 369 consid. 4b).
5. Nella fattispecie, il Pretore ha accolto la richiesta del marito di una modifica retroattiva al 1° gennaio 2006, “in considerazione del fatto che per l'anno 2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili” (sentenza impugnata, consid. 14 pag. 5), senza per altro esprimersi sull'art. 129 CC. Se non che, come precisato qui sopra (consid. 4) la giurisprudenza in materia può dirsi chiara: un contributo alimentare può essere modificato solo pro futuro, a decorrere dal momento in cui è stata introdotta l'azione, in concreto il 14 giugno 2006. L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.
AO 1, del resto, non spiega per quale ragione occorrerebbe discostarsi dal principio appena enunciato, limitandosi a citare la posizione di Schwenzer – peraltro minoritaria e più temperata di quanto ritenga l'attore – testé menzionata. Ciò non gli è tuttavia di conforto, considerato che, quand'anche si seguisse tale argomentazione, la posizione della creditrice alimentare di buona fede va preservata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 129 CC). In concreto, nelle sue osservazioni all'appello, AO 1 ha sostenuto che “non poteva ritenere già nel gennaio 2006 che la sua situazione economica fosse peggiorata in modo duraturo” (osservazioni del 30 giugno 2008, pag. 6). Ciò posto, non è però dato a divedere come AP 1 avrebbe dovuto riconoscere, in buona fede, già nel gennaio 2006 un peggioramento duraturo della situazione economica del suo ex marito e quindi prevedere una riduzione o una soppressione retroattiva del contributo di mantenimento già da tale data. In simili circostanze, la decisione del Pretore va modificata come poc'anzi indicato.
II. Sull'appello adesivo
6. L'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese stabilisce che l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda. La giurisprudenza fa derivare da questa norma la necessità per l'appellante di confrontarsi con il contenuto della pronunzia del Pretore, ossia di dimostrarne l'erroneità, e quindi, come corollario, l'irricevibilità dei gravami che richiamano o riproducono unicamente le allegazioni esposte negli scritti di prima istanza, comprese le conclusioni (RtiD II-2009, pag. 632). È in particolare irricevibile un atto di appello che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (RtiD I-2010 pag. 683).
7. In concreto, l'appello adesivo si limita ad una trascrizione – con alcune modifiche senza rilievo – dei punti da 2 a 5 delle conclusioni presentate al Pretore il 31 marzo 2008. Esso si rivela quindi irricevibile e sfugge a ulteriore disamina. Si volesse da ciò prescindere, l'appello adesivo avrebbe nondimeno la sua sorte segnata. Infatti, a sostegno del proprio memoriale, AO 1 si limita a proporre un calcolo del suo fabbisogno minimo alternativo a quello effettuato dal Pretore e a sostenere che la moglie disporrebbe di liquidità sufficiente per generare un reddito di almeno fr. 5000.– annui senza intaccare il capitale, omettendo tuttavia di indicare in quali errori sarebbe incorso il Pretore. Insufficientemente motivato, l'appello adesivo sarebbe stato ancora una volta irricevibile.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 esce sconfitto sia nell'appello principale, sia quello adesivo. Egli verserà, in entrambi i casi, ripetibili a AP 1.
Per ciò che attiene agli oneri di prima sede, l'appellante – che esce vittoriosa – non ne ha chiesto la riforma. Quanto all'appellante adesivo, egli invero aveva postulato la modifica di quel dispositivo, ma uscendo sconfitto non può quindi ottenere ragione. Ciò posto, la decisione del Pretore può rimanere invariata.
IV. Sui rimedi giudici a livello federale
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale, portante in concreto sulla differenza tra l'importo del contributo di mantenimento mensile fissato da questa Camera con sentenza del 12 agosto 2004 e quello fissato nella sentenza impugnata, calcolato sulla durata di sei mesi, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF per un eventuale ricorso in materia civile, al contrario dell'appello adesivo che raggiunge ampiamente tale soglia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello di AP 1 è accolto, di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza il contributo alimentare dovuto da AO 1 a AP 1 in virtù del dispositivo n. I/2 della sentenza 12 agosto 2004 della ICCA (incarto 11.2002.113) è modificato nel seguente modo:
§ Il contributo di mantenimento dovuto da AO 1 a AP 1 per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006 è fissato in fr. 1560.– mensili.
Per il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.
III. L'appello adesivo di AO 1 è irricevibile.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1200.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.