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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.548 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2007 da
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IS 1
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contro |
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CO 1 (patrocinato da PA 2 ), |
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giudicando ora sull'istanza di ricusazione introdotta il 23 maggio 2008 da IS 1 nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1963) e IS 1 (1967) si sono sposati a __________ il 30 maggio 1997. Al momento di sposarsi la moglie aveva già un figlio, A__________, avuto il 12 gennaio 1990 da un altro uomo. Dal matrimonio è nata E__________, il 2 giugno 1999. Già agente della Polizia __________, il marito è tuttora alle dipendenze del__________ __________. La moglie lavora come impiegata d'ufficio per l'Ospedale regionale di __________. I coniugi si sono separati nel luglio del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi altrove.
B. Nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta il 12 luglio 2000 da IS 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, particolarmente contesa è risultata la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia. Quest'ultima è stata sentita dalla psicoterapeuta __________ e il diritto di visita è stato oggetto di svariate decisioni, l'ultima del 14 gennaio 2005 mediante la quale il Pretore ha regolato tale diritto in due ore settimanali da esercitare anche – con l'autorizzazione delle operatrici – fuori del punto d'incontro (la Casa __________ di __________). Il Pretore ha nominato inoltre alla figlia un curatore educativo, incaricato di organizzare gli aspetti pratici delle visite (inc. DI.2004.704). Un appello presentato il 31 gennaio 2005 da CO 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 agosto 2005 (inc. 11.2005.18). L'autorità tutoria ha designato in qualità di curatore __________, sostituita poi da __________. Sta di fatto che dal giugno del 2005 CO 1 non ha più visto la figlia. Nel maggio 2007 i coniugi si sono impegnati a ripristinare le relazioni personali tra E__________ e il padre, prevedendo visite controllate con la dott. __________ e il curatore (inc. DI.2000.468).
C. Il 3 settembre 2007 IS 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale, chiedendo l'affidamento della figlia, la soppressione temporanea del diritto di visita paterno, un contributo alimentare per la figlia di fr. 1440.– mensili fino al 12° anno di età e di fr. 1730.– mensili dopo di allora, il versamento di fr. 92 092.30 in liquidazione del regime dei beni e l'accredito del 50% degli averi previdenziali accumulati dal marito durante il matrimonio. L'attrice ha postulato altresì una provvigione ad litem di fr. 15 000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 23 novembre 2007 CO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia alla madre, ma ha rivendicato un suo diritto di visita, ha offerto un contributo alimentare per la medesima di fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età e di fr. 900.– mensili dopo di allora, non ha contestato il riparto degli averi previdenziali in ragione di metà ciascuno, ma si è opposto al versamento di indennità in liquidazione del regime matrimoniale, come pure a titolo di provvigione ad litem.
Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 29 novembre 2007 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine bimestrale di riflessione. Il 4 e il 12 febbraio 2008 IS 1 e CO 1 hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi. L'udienza sui punti contestati si è tenuta il 28 aprile 2008 e
l'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, è tuttora in corso.
D. Nel frattempo, con decreto cautelare del 6 febbraio 2008 emanato nelle “more istruttorie”, il Pretore ha confermato il “programma di riavvicinamento” tra padre e figlia, ovvero incontri quindicinali con incarico al curatore di redigere un calendario preciso e mandato alla dott. __________ di vigilare il programma, fungendo anche da consulente per le parti. Il 29 febbraio 2008 il Pretore ha poi omologato un accordo cautelare, stando al quale la figlia sarebbe stata affidata alla madre, “riservate le risultanze del programma di riavvicinamento in corso che prosegue secondo quanto predisposto”. Con un nuovo decreto cautelare del 30 aprile 2008, emesso sempre nelle “more istruttorie”, il Pretore ha preso atto delle dimissioni del curatore, ha fissato due date per gli incontri tra CO 1 e la figlia e ha obbligato IS 1 – sotto comminatoria penale – ad accompagnare la figlia dalla dott. __________. Il 6 maggio 2008 IS 1 ha chiesto la revoca del decreto.
E. Con separata istanza cautelare di quello stesso 6 maggio 2008 IS 1 ha instato per la sospensione del diritto di visita e per la nomina di un terapeuta che potesse aiutare la figlia “ad elaborare la situazione attuale e prepararla a futuri incontri con il padre”. Con decreto cautelare adottato il 13 maggio 2008 inaudita parte il Pretore ha respinto la predetta richiesta di revoca e ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare, citando nondimeno le parti a una discussione del 19 maggio 2008 “ex art. 84 CPC”. In tale occasione la moglie ha chiesto nuovamente la sospensione del diritto di visita paterno e ha offerto mezzi di prova, mentre il marito ha proposto di respingere l'istanza.
In calce al verbale d'udienza figura quanto segue:
[Il Pretore] ribadisce che la dott. __________ è disponibile a ricevere la moglie e invita quest'ultima a fissare un appuntamento al più presto.
Informa le parti sul seguito del progetto che prevede:
– conferma del decreto supercautelare 30 aprile 2008. La madre rimane obbligata a portare la figlia nello studio della dott. __________;
– __________ rimane supervisore/coordinatore del progetto;
– La madre rimane libera di continuare a farsi assistere da chi vuole (spec. __________ e __________. Non sono comunque più ammesse interferenze fuori progetto. Nessun rapporto non richiesto in Pretura;
– __________, già contattata dal Pretore, interviene come curatrice per le visite paterne. Un colloquio di presentazione viene fissato con le parti. Verrà allestito un nuovo calendario delle visite;
– da subito E__________ è seguita in psicoterapia presso lo studio __________, __________;
Non sussistono gli estremi per rivedere la decisione nelle more, né per lanciarsi nell'amministrazione di ulteriori prove oltre a quelle già raccolte, rispettivamente disposte.
Le parti sono state poi convocate a un'udienza del 30 maggio successivo per la presentazione di __________ e del progetto.
F. Il 23 maggio 2008 IS 1 ha chiesto la ricusa del Pretore, il quale in una comunicazione del 28 maggio 2008 ha dichiarato di non ravvisare in sé alcun motivo di astensione. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2008 CO 1 ha proposto di respingere la domanda.
Considerando
in diritto: 1. Una parte può ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). Nella fattispecie IS 1 invoca appunto “gravi ragioni”, rimproverando al Pretore parzialità nei suoi confronti ed errori nella conduzione del processo. Ora, la procedura che disciplina la trattazione di una simile istanza è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe un'udienza per consentire alle parti un secondo scambio di allegazioni (art. 363 cpv. 2 CPC). Se non che, a differenza della comune procedura contenziosa di camera di consiglio, in cui la risposta è orale (salvo riassunto scritto: art. 119a cpv. 1 CPC), nella procedura di ricusa le osservazioni del giudice ricusato e della controparte sono scritte (art. 29 cpv. 2 e 3 CPC). E in procedure del genere l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce ormai un diritto di replica e duplica scritte a beneplacito delle parti (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 132 I 46 e 133 I 100). Il ricusante può dunque replicare per scritto senza dover chiedere autorizzazioni. Deve solo agire con sollecitudine (loc. cit. con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Se non si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce. In concreto l'istante non ha replicato finora alle osservazioni formulate il 28 maggio 2008 dal Pretore e il 2 giugno 2008 da CO 1. Giova dar seguito senza indugio, pertanto, all'esame della ricusazione.
2. Per “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. b CPC vanno intesi fattori che mettano in dubbio l'imparzialità di un magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 370; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27). Sapere se soccorrano gravi ragioni significa quindi appurare in primo luogo, dal profilo soggettivo, se il convincimento o il comportamento personale del singolo giudice in quella determinata occasione offra ancora garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; le impressione prettamente personali di una parte in causa non sono per contro determinanti (DTF 129 III 445 consid. 3.3.3 con rinvii). Dal profilo oggettivo occorre esaminare inoltre se, indipendentemente dal contegno del giudice, sussistano circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sull'imparzialità del tribunale (DTF 134 I 21 consid. 4.2 con richiami). Al proposito anche le apparenze assumono una certa importanza. Determinante è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica (sentenza n. 33958/96 del 21 dicembre 1998 della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Wettstein c. Svizzera, riassunta in: SJ 123/2001 pag. 455). Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate estensivamente, la ricusazione avendo pur sempre carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4).
3. Per l'istante il Pretore è “prevenuto e non riesce a mantenersi equidistante dalle parti, anticipa il proprio giudizio e quindi calpesta le norme ed i diritti processuali della parte soccombente (signora IS 1) in quanto li percepisce come inutili e fastidiosi ostacoli al raggiungimento di una convinzione che realtà egli si è già formata da tempo”. L'istante rileva poi che il Pretore ha ripetutamente espresso il suo parere personale sulle parti: il padre sarebbe “vittima di un problema più grande di lui”, la madre sarebbe “inadeguata a svolgere il ruolo di genitrice”, “saboterebbe sistematicamente lo svolgimento del diritto di visita”, influenzando e plagiando direttamente o tramite i nonni tutti gli attori coinvolti nel progetto di riavvicinamento tra padre e figlia. Il Pretore, poi, avrebbe criticato pesantemente sia il curatore per avere ceduto alle “pressioni ed influenze della famiglia della madre”, sia il dott. __________ per “aver formulato un parere di compiacenza privo di qualsiasi seria base scientifica”.
a) Circa gli apprezzamenti del Pretore all'indirizzo delle parti, e in particolare alla loro condotta, a supporre che siano quelli riportati dall'istante (quelli esposti dal convenuto nel memoriale di risposta sono meno perentori), essi sono diretti a entrambi i coniugi e non alla sola moglie. Per assurgere a motivo di ricusa, poi, l'avversione di un magistrato verso una parte (o verso un patrocinatore) deve rivelarsi grave e profonda. Certo, determinati atteggiamenti di un giudice possono anche essere avvertiti dal ricusante come espressione di parzialità. Non bisogna trascurare tuttavia che decisive sono le circostanze oggettivamente accertabili, non le impressioni puramente individuali (DTF 134 I 21 consid. 4.2 con citazioni). E in concreto non si può dire che il comportamento del Pretore denoti ostilità nei confronti dell'istante, né quanto
l'istante afferma basta per ravvisare una condotta del processo unilaterale.
b) Per quel che è del lavoro svolto dal curatore, la critica è rivolta a un terzo, sicché mal si capisce come potrebbe denotare preconcetto verso l'istante. Quanto all'operato del dott. __________, a sua volta estraneo al processo, nel decreto cautelare del 13 maggio 2008 il Pretore ha spiegato perché non reputava di seguirne le conclusioni. Né da tale atto né dal verbale del 19 maggio 2009, per altro, risulta che il Pretore avrebbe definito il lavoro dello psichiatra “di compiacenza, privo di qualsiasi seria base scientifica”. Per di più, come rileva lo stesso professionista, la relazione del 16 aprile 2009 “si basava su informazioni parziali” ed era “una semplice opinione” (lettera del 2 giugno 2006 al Pretore). Anche su questo punto l'istanza di ricusa si rivela perciò inconsistente.
4. L'istante lamenta il fatto che per il primo giudice la ripresa del diritto di visita paterno “non possa essere raggiunto se non aumentando la pressione sulla figlia, non escludendo la coercizione, che identifica in un chiaro obbligo educativo della madre”. Ora, si conviene che il Pretore ha mostrato determinazione nel promuovere il “piano di riavvicinamento” tra il padre e la figlia e non si disconosce che in tale ambito egli ha richiamato più volte le parti a collaborare, rispettando le istruzioni loro impartite. Non si tratta però di severità gratuita. Il primo giudice si è curato di approfondire le dinamiche familiari, non senza interpellare il curatore, lo psicologo supervisore e i nonni materni. Contrariamente all'opinione dell'istante, tale modo di procedere è inteso non a pregiudicare lei medesima, bensì a tutelare ciò che il Pretore ritiene essere il bene della figlia. E il che il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori sia un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità è indubbio (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). Diverso sarebbe il caso qualora il primo giudice si attenesse pervicacemente a un suo punto di vista, ignorando eventuali referti in cui specialisti attestassero le visite del padre come nocive per il bene di E__________. In concreto è vero che il dott. __________, professionista scelto e retribuito dall'istante, ha prospettato una sospensione dei contatti fra padre e figlia (relazione del 16 aprile 2009), ma è altrettanto vero che per la dott. __________, specialista incaricata dal tribunale, una sospensione delle visite non appare opportuna (relazione del 23 aprile 2008, intimata alle parti all'udienza del 26 aprile successivo). Mal si intravede dunque come in simili circostanze il Pretore dia prova di unilateralità.
5. IS 1 censura una violazione di diritti processuali suoi e della figlia. Sostiene che il Pretore rifiuta di consegnarle copia del verbale d'audizione dei suoi genitori, non le spiega – pur comminandole l'art. 292 CP – quale comportamento dovrebbe tenere, incita il suo patrocinatore a intervenire salvo impedire al legale di assistere a un colloquio tra lei e la dott. __________, rifiuta di sentire il curatore, non mette a disposizione i rapporti di quest'ultimo, non vuole ricevere rapporti da altri specialisti, si fonda sul parere di una sola professionista disattendendo ogni prova di segno contrario, interpella __________ (nuova curatrice) prima ancora che l'autorità tutoria liberi __________ dall'incarico e, infine, impone alla figlia la frequentazione da un terapeuta sconosciuto.
a) Per quel che è del verbale di audizione di __________ e __________, genitori dell'istante, un riassunto del medesimo è stato letto alle parti il 19 maggio 2008. Il Pretore non ha disatteso perciò alcun diritto processuale, ove si consideri che nelle cause di stato – e segnatamente in materia di relazioni personali con minorenni – il giudice non è tenuto a consegnare alle parti eventuali protocolli in originale (art. 185 cpv. 2 CPC). È sufficiente che comunichi alle parti il relativo contenuto (DTF 122 I 55 consid. 4a). Sotto il profilo dell'art. 84 CPC è sufficiente in altri termini che i genitori, prima di ricevere una decisione riguardante le loro relazioni con i figli, possano esprimersi sull'esito dell'istruttoria.
b) Quanto alla domanda di sapere quale “comportamento avrebbe dovuto tenere” IS 1, “ritenuto come l'obbligo di collaborare e di portare la figlia dalla signora __________ è sancito in un decreto supercautelare inaudita parte assortito dalla comminatoria penale dell'art. 292 CP”, tutto si ignora sulle circostanze in cui la domanda sarebbe stata posta. Comunque sia, l'ingiunzione figurante nel decreto cautelare del 30 aprile 2009 era puntuale: “IS 1 è tenuta ad accompagnare la figlia all'appuntamento” (il 9 e il 21 maggio 2008 alle 18.15 presso lo studio __________). Quale altra pre-cisazione si imponesse rimane un'incognita. Muovere rimproveri al primo giudice in condizioni del genere sfiora il pretesto.
c) La presenza del patrocinatore a un colloquio dell'istante con la dott. __________ non è stata motivata né giustificata in alcun modo dall'interessata (lettera 29 aprile 2008 __________ alla Pretura). Da parte sua il Pretore ha sì comunicato di reputare inopportuna la partecipazione del legale in quel frangente, ma ha previsto un'udienza a breve per consentire alle parti e ai legali di incontrare la specialista (decreto cautelare del 30 aprile 2008). Perché i diritti processuali fondamentali dell'istante sarebbe così stati “calpestati” non è lontanamente dato a divedere.
d) Circa il rifiuto di sentire __________, si ricordi che questi era curatore educativo e non curatore di rappresentanza nel senso dell'art. 146 CC (risoluzioni della Commissione tutoria regionale 3 del 12 maggio 2005 e del 27 marzo 2007). Non era quindi parte al processo. Il Pretore poi non ha rifiutato di sentirlo, ma ha voluto ascoltarlo in assenza delle parti, ciò che era senz'altro lecito a condizione di riferire in seguito sull'esito del colloquio (sopra, lett. a). Meno condivisibile è l'opzione di non trasmettere alle parti i rapporti del curatore, per quanto il Pretore ne abbia illustrato i motivi (osservazioni del 28 maggio 2008, pag. 1 in fine). Di tale scelta, in ogni modo, il giudice assumerà la responsabilità nel caso in cui si vedrà impugnare la sentenza. Dedurre da ciò solo prevenzione è nondimeno affrettato.
e) In merito al fatto che il Pretore non voglia più interventi di terzi “fuori progetto” e non intenda più ricevere rapporti da operatori incaricati dall'istante, si tratta una volta ancora di un provvedimento autoritario poco felice, un giudice non potendo vietare a priori iniziative processuali delle parti né precludere loro l'offerta di prove. Resta il fatto che tale decisione, correlata all'esposizione da parte del primo giudice del seguito della procedura, non dispiega alcun effetto giuridico per le parti e non desta ancora, come tale, parvenza di parzialità.
f) Relativamente alla figura di __________, dal verbale del 19 maggio 2008 si evince che il Pretore ha annunciato alle parti l'intervento di lei “come curatrice per le visite paterne” e ha fissato un colloquio per la sua presentazione e per l'allestimento di un nuovo calendario delle visite. L'iniziativa del Pretore, che ha reperito lui stesso una nuova curatrice dopo le dimissioni di __________, potrà fors'anche sorprendere. Il fatto è che la Commissione tutoria regionale 3 aveva comunicato di non essere in grado di trovare un altro curatore (lettera del 15 maggio 2008 al Pretore). Perché ciò trascenderebbe in prevenzione verso l'istante è difficile immaginare. Del resto, il Pretore non si è arrogato alcuna competenza in merito alla designazione della curatrice, che resta di competenza dell'autorità tutoria.
g) Per quanto attiene all'intenzione manifestata dal Pretore di far intraprendere a E__________ una psicoterapia presso lo __________, basti rilevare che nel corso di una causa di stato il giudice può prendere anche misure a protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 CC). Perché l'attività processuale del Pretore sarebbe irregolare non si sa, tanto meno ove si pensi che l'istante medesima aveva sollecitato la nomina “in via supercautelare urgente inaudita altera pars” di un terapeuta per aiutare la figlia (istanza del 6 maggio 2008).
6. Sostiene l'istante che per il bene della figlia il diritto di visita paterno dev'essere temporaneamente sospeso, come prospettano i rapporti specialistici a sua conoscenza. Essa fa valere inoltre di non poter essere costretta a esprimere opinioni che non condivide solo per non minare il rapporto con la figlia, a maggior ragione considerando che E__________ ha già mostrato chiaramente di non voler incontrare il padre. Improponibile sarebbe infine l'obbligo di incontrare il marito, viste le minacce da lui proferite nei di lei confronti. Ora, argomentazioni siffatte riguardano il merito della lite ed esulano palesemente dall'oggetto della ricusazione. Quanto al fatto che per il momento il Pretore abbia emesso solo decreti cautelari senza contraddittorio, è bene rilevare che un procedimento di ricusa non è destinato a sindacare il contenuto di tali decisioni (RtiD I-2006 pag. 628 n. 4c). Né l'emanazione di decreti cautelari basta – di per sé – a indiziare parzialità, men che meno nella fattispecie, ove appena si pensi all'incalzare delle richieste delle parti. Nelle funzioni di un magistrato rientra anche quella di dirimere questioni controverse e delicate, sicché provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi errati. Errori di fatto o di diritto vanno censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge, non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e).
7. L'istanza di ricusazione dimostra – ove fosse ancora necessario – che la visione processuale dell'istante diverge manifestamente da quella del Pretore. L'interessata reputa che la situazione sia chiara e che una sospensione dei diritti di visita si imponga immediatamente. Ma tale impressione è puramente soggettiva e deriva da interpretazioni personali che devono ancora essere verificate in sede giudiziaria. In realtà non emergono nel caso concreto gravi motivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato, nemmeno in apparenza. Opinioni diverse tra giudice e patrocinatori sull'opportunità di atti processuali e sul modo di condurre l'istruttoria non sono, con ogni evidenza, indizi sufficienti per ritenere che il magistrato sia inidoneo a statuire con sufficiente serenità. Per di più, un patrocinatore deve saper conservare il debito distacco dalla causa, dando prova di moderazione e di oggettività, evitando di interpretare ogni decisione del giudice che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa come un atto di prevenzione o di ostilità verso il cliente. D'alto lato il giudice deve mantenere, anche nella redazione di ordinanze e decreti, atteggiamenti cauti e riservati, in modo da prevenire soggettivi sospetti di parzialità, garantendo una corretta e serena conduzione della causa. Non appare fuori luogo richiamare tali principi nel caso precipuo.
8. In definitiva, e in ultima analisi, nella fattispecie non traspaiono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato. È possibile che l'istante possa avvertire come errate ovvero lesive del bene della figlia talune decisioni a lei sfavorevoli e possa essere soggettivamente convinta di subire un'ingiustizia, ma tale sua persuasione non trova riscontro in fatti oggettivi. Né essa deve interpretare ogni decisione dell'autorità che non risponda alle sue attese come un atto di prevenzione o di personale ostilità. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'istanza per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
10. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.