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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2007.311 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 6 novembre 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 , (patrocinata dall' PA 2 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 23 novembre 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
4. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 settembre 2005 il Pretore del Distretto di Riviera ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 marzo 1998 da AP 1 (1974) e AO 1 (1978), omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento alla madre della figlia J__________ (nata il 19 settembre 1998), con obbligo per il padre di versare a quest'ultima un contributo mensile di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. AP 1 si è risposato il 26 novembre 2005 con __________, dalla quale ha avuto due figli: N__________ (prima del matrimonio, il 24 ottobre 2005) e P__________ (il 26 gennaio 2007). Dal marzo del 2007 la famiglia vive a __________ (Canton Lucerna), dove AP 1 svolge l'attività di maestro di tirocinio per piastrellisti alle dipendenze della __________.
B. Il 6 novembre 2007 AP 1 ha convenuto l'ex moglie, in sostituzione processuale della figlia J__________, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere una riduzione del contributo alimentare a fr. 234.– mensili dal 1° maggio 2007, subordinatamente dal 6 novembre successivo. Al contraddittorio dell'11 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 27 maggio 2008, AP 1 ha sollecitato la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 310.– mensili dal 1° maggio 2007, subordinatamente dal novembre successivo. Nel suo allegato del 28 maggio 2007 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
C. Con sentenza del 5 giugno 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo indicizzato per la figlia J__________ dagli originali fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi), a fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 2008 e a fr. 850.– mensili dal 1° giugno 2008 in poi (assegni familiari non compresi). Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2008 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 485.– mensili dal 1° maggio 2007 (assegni familiari non compresi) e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Una richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con decreto del 23 giugno 2008. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2009 AO 1 propone che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'appello sia respinto e con appello adesivo insta affinché il contributo originario di fr. 1000.– mensili per la figlia rimanga invariato. L'appello adesivo non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore è stato adito – e ha emanato la propria sentenza – con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, cui soggiacciono le azioni di mantenimento e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC). Recentemente questa Camera ha avuto modo di precisare tuttavia, tornando su una sua giurisprudenza, che la modifica di un contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori va trattata con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Sta di fatto che in concreto le parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il Pretore del Distretto di Bellinzona era senz'altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la procedura speciale dell'art. 425 segg. CPC è sì “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non comporta alcuna restrizione nelle offerte di prova (come l'art. 366 CPC), né limita il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. È una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice statuisce con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità (analogamente: RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1).
2. I fatti nuovi e i documenti nuovi che l'attore adduce in appello sono ammissibili, nonostante il divieto generale dell'art. 321 cpv. 2 lett. b CPC, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. Ove siano litigiose questioni legate allo statuto di minorenni, in effetti, il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).
3. Il Pretore ha rinunciato a sentire J__________, seppure al momento del giudizio questa avesse nove anni compiuti. A suo parere la ragazza non aveva “fatto valere particolari esigenze finanziarie che giustificherebbero una deroga al fabbisogno di cui alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo e un'audizione personale dell'interessata, nelle circostanze specifiche del caso, non farebbe altro che recarle inutili disagi” (sentenza impugnata, consid. 1). L'argomentazione non è sostenibile, un figlio minorenne avendo diritto di essere sentito, dopo i sei anni d'età (DTF 131 III 553), ancorché in discussione sia il contributo di mantenimento per lui (v. Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in: SJ 125/2003 II 120 in alto). Quanto agli “inutili disagi” consistenti nel mero fatto di dover incontrare il giudice, essi sono lungi dal legittimare una rinuncia all'audizione.
L'ascolto potrebbe, di per sé, essere ordinato in appello, ma ciò renderebbe necessario riaprire l'istruttoria e conferire poi alle parti la possibilità di esprimersi. Ove si consideri tuttavia che l'attore ha già sollecitato l'emanazione della sentenza (lettera del 15 maggio 2009 a questa Camera), che AO 1 non lamenta il mancato ascolto della figlia nel suo memoriale di osservazioni e di appello adesivo, che l'audizione non pare suscettibile di recare elementi di rilievo ai fini del giudizio e che rinviando in prima sede una causa cominciata nel novembre 2007 si offenderebbe verosimilmente il principio di celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio alla figlia, conviene decidere senza indugio. Il Pretore è avvertito ad ogni modo che, dovessero riscontrarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto,
eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).
4. I presupposti che legittimano una modifica del contributo per figli minorenni sono già stati riassunti nella sentenza impugnata (consid. 2). In concreto il Pretore ha ravvisato simili estremi nel nuovo matrimonio contratto dall'attore e nella nascita dei figli N__________ e P__________, benché dalla sentenza di divorzio nulla risulti circa il reddito e il fabbisogno minimo degli ex coniugi nel 2005. Il Pretore ha ritenuto in ogni modo che, non avendo disponibilità sufficienti per sostentare tutti e tre i figli, AP 1 può conservare solo
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, onde l'inutilità di indagare sulla sua situazione economica nel 2005. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che l'attore guadagna ora fr. 6140.– mensili, la sua seconda moglie fr. 120.– mensili e che il fabbisogno minimo dei coniugi ammonta a fr. 3837.– mensili. Quanto ai figli, egli ha calcolato il fabbisogno in denaro di N__________ e P__________ in fr. 1413.50 mensili ciascuno, come pure quello di J__________ in fr. 1995.– mensili. Accertato che la madre di J__________ può contribuire alle necessità di quest'ultima con il proprio margine disponibile di fr. 889.– mensili (riducendo il fabbisogno della figlia a fr. 1106.– mensili) e che AP 1 deve trattare i tre figli paritariamente, il Pretore ha suddiviso la disponibilità mensile di lui (fr. 3045.– mensili) tra i minorenni in proporzione al rispettivo fabbisogno. Ne è derivato un contributo alimentare per J__________ di fr. 850.– mensili (assegni familiari non compresi), che il Pretore ha fatto decorrere dalla data della sentenza (giugno del 2008). Prima di allora egli ha stabilito il contributo equitativamente in fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi) a decorrere dal gennaio del 2008, corrispondenti all'ammontare del contributo fissato pendente causa con decreto cautelare del 12 dicembre 2007.
5. L'appellante contesta anzitutto il fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1995.– mensili) che il Pretore ha definito sulla base della tabella 2008 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Sostiene che da tale cifra va dedotta la voce per cura e educazione (fr. 455.– mensili), poiché quando l'ex moglie non può occuparsi della figlia subentra gratuitamente in tale mansione la nonna materna. Ora, che la posta per cura e educazione vada ridotta in funzione di quanto il genitore affidatario è in grado di fornire in natura è un principio definito “corretto” dallo stesso Tribunale federale (sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nella fattispecie è pacifico che AO 1 lavora a tempo pieno come venditrice per la __________ a __________. Non potendo essa fornire simultaneamente prestazioni in natura, a ragione il Pretore ha incluso nel fabbisogno in denaro della figlia l'importo tabellare per la cura e l'educazione. L'appellante eccepisce che quando l'ex moglie non può accudire alla figlia interviene gratuitamente la nonna, ma le prestazioni di quest'ultima equivalgono a una liberalità in favore dell'abiatica e non sono destinate a sgravare l'appellante dai propri obblighi. Non risulta del resto che __________ operi volontariamente per l'ex genero (verbali, pag. 7 seg.), tanto meno ove si consideri che nella fattispecie la partecipazione della madre e il contributo di AP 1 non bastano neppure – come si vedrà oltre (consid. 13) – a coprire il fabbisogno in denaro di J__________ senza costi di cura né di educazione (fr. 1540.– mensili).
6. Il fabbisogno in denaro di N__________ e P__________ (fr. 1413.50 mensili
ognuno calcolati dal Pretore) è contestato per motivi opposti rispetto a quello di J__________. L'appellante fa valere che quando la seconda moglie è al lavoro (6 ore mensili) i due figli sono affidati a una baby sitter. E una baby sitter per 6 ore mensili costa fr. 60.–, il che giustifica di inserire nel fabbisogno in denaro di N__________ e P__________ fr. 30.– mensili ognuno per spese di custodia. Inoltre nel fabbisogno in denaro di N__________ va inserito un terzo della locazione effettiva (fr. 707.– mensili) e in quello di P__________ un quarto (fr. 530.– mensili), mentre il Pretore ha incluso nel fabbisogno di entrambi il valore della media aritmetica (fr. 618.50 mensili). Si tratta di argomentazioni fondate. La prima è condivisa finanche da AO 1 (memoriale di osservazioni e di appello adesivo, pag. 5 in basso). La seconda è conforme alla metodica prevista dalle citate raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Il fabbisogno in denaro di N__________ risulta così di fr. 1530.– mensili (arrotondati) e quello di P__________ in fr. 1355.– mensili.
Nel memoriale di osservazioni e di appello adesivo AO 1 lamenta (pag. 5) che nel fabbisogno in denaro di J__________ sia stato riconosciuto un costo dell'alloggio pari a fr. 450.– mensili (un terzo della locazione effettiva di fr. 1350.– mensili), “ciò che attesta per lo meno uno standing inferiore” rispetto agli altri due figli dell'appellante. Il principio della parità logistica tuttavia non va apprezzato solo in base a criteri quantitativi. Che un appartamento di cinque locali e mezzo da fr. 2120.– mensili (spese accessorie comprese) per quattro persone a __________ sia necessariamente di livello più elevato rispetto a un appartamento di tre locali e mezzo da fr. 1350.– mensili (spese accessorie comprese) per due persone a __________ non è certo. Che poi, a parità di condizioni logistiche, l'appartamento di __________ sia paragonabile a un appartamento a __________ da fr. 1600.– mensili (memoriale, pag. 5) è un'affermazione teorica. Si conviene che per l'alloggio l'appellante spende una cifra oggettivamente al limite dell'accettabile per le sue condizioni finanziarie e che di ciò andrà tenuto conto nel valutare le altre uscite mensili. Non soccorrono gli estremi, ad ogni modo, per decurtare il fabbisogno in denaro di N__________ e P__________.
7. Sostiene l'appellante che il suo guadagno non è di fr. 6140.– netti mensili (compresa la quota di tredicesima e gli assegni familiari), come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 5), bensì di fr. 6124.–. L'assunto è provvisto di buon diritto. AP 1 guadagna fr. 5653.25 mensili netti (doc. B accluso all'appello), compresi due assegni familiari da fr. 200.– mensili ognuno. La tredicesima si presume consistere nello stipendio di base, senza la deduzione del “secondo pilastro” (fr. 289.90 mensili), contrariamente al calcolo del Pretore, ma anche senza assegni familiari, contrariamente al calcolo esposto da AO 1 nel memoriale di appello e di appello adesivo (pag. 6), come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio 1998, consid. 5b con richiamo). Ne seguirebbe un reddito netto di fr. 6115.20 mensili, tredicesima e assegni familiari compresi. L'appellante ammettendo entrate per fr. 6124.– mensili, non è il caso di scostarsi da tale importo.
8. AO 1 reputa nel suo memoriale di osservazioni all’ap-pello e appello adesivo che la seconda moglie dell'appellante, cui il Pretore ha imputato un reddito di fr. 120.– netti mensili, possa guadagnare fr. 500.– mensili “per un'attività che può svolgere nella misura di almeno il 20% quando il marito non lavora, oppure al domicilio, ad esempio quale portinaia o parrucchiera (come faceva prima di trasferirsi a __________)” (pag. 7). Così argomentando essa disconosce completamente, nondimeno, che fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa di un coniuge figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (si veda l'art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b). Da esso ci si può scostare, tutt'al più, ove il figlio frequenti un istituto che garantisca un doposcuola (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 59 ad art. 125 CC con rinvii), ma ciò non è il caso nella fattispecie.
__________ deve accudire a due bambini: l'uno di quattro anni e l'altra di due (non ancora compiuti). Non si può ragionevolmente imporle, di conseguenza, un reddito più alto di quello accertato dal Pretore. Le doglianze di AO 1, che lamenta di aver dovuto lavorare al 100% sin dal momento in cui l'appellante ha lasciato l'abitazione coniugale e che rimprovera alla seconda moglie dell'appellante di aver potuto prevedere le conseguenze derivanti dal matrimonio, non trovano ascolto nel diritto di famiglia, che antepone l'interesse dei figli in tenera età alle cure materne rispetto alle recriminazioni e alle rivalse degli ex coniugi. A maggior ragione in concreto, AO 1 asserendo che __________ potrebbe esercitare a __________ l'attività svolta nel Ticino prima di trasferirsi nel Canton Lucerna, ma senza rendere minimamente verosimile il proprio assunto.
9. L'appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo sia conteggiato il leasing dell'automobile (fr. 414.25 mensili), il premio relativo all'assicurazione del mezzo contro la responsabilità civile (fr. 134.95 mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 41.60 mensili). Il Pretore ha respinto la pretesa con la motivazione che il costo di un veicolo privato può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo, secondo giurisprudenza, solo qualora il mezzo sia necessario per raggiungere il posto di lavoro, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita. AP 1 abita a pochi minuti a piedi dal luogo di lavoro, non ha problemi di salute e non esercita il diritto di visita alla figlia J__________. Per le sue esigenze professionali il Pretore gli ha riconosciuto, ad ogni buon conto, il costo di un abbonamento generale FFS di fr. 260.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6). Nell'appello l'interessato censura una disparità di trattamento, facendo valere che nelle medesime circostanze sono stati riconosciuti a AO 1 costi d'automobile per fr. 511.20 mensili, quantunque essa abiti vicinissima al posto di lavoro. La disuguaglianza è solo apparente.
Si è visto poc'anzi (consid. 6 in fine) che – diversamente da AO 1 – per l'alloggio AP 1 spende una cifra oggettivamente al limite dell'accettabile in relazione alle proprie condizioni finanziarie, ciò di cui occorre tenere conto nel valutare le altre voci del fabbisogno minimo. È quanto ha fatto il Pretore, il quale non ha mancato di abbondare riconoscendo tanto a AP 1 quanto a AO 1 spese di trasferta cui, a rigore, nessuno dei due ex coniugi avrebbe avuto diritto (la giurisprudenza citata dal Pretore è assolutamente corretta). Non AO 1, che lavora presso casa e che non deve affrontare spostamenti di rilievo, e nemmeno AP 1, che si trova in sostanza nelle medesime condizioni. Certo, in appello l'interessato produce una dichiarazione del datore di lavoro che elenca una descrizione dei compiti da lui assolti fuori sede (doc. C), ma nulla prova che le relative spese rimangano a suo carico. Quanto al fatto che egli abbia partecipato all'assemblea generale ordinaria 2008 dell'Associazione ticinese impresari piastrellisti (doc. D di appello), l'invito non rende lontanamente verosimile una spesa necessaria per l'esercizio della professione. Il Pretore ha dunque mostrato una certa generosità verso entrambi gli ex coniugi. Egli non ha trascurato però di avere palesato comprensione nei confronti di AP 1 già riconoscendo nel fabbisogno minimo di lui un canone di locazione ai limiti dell'ammissibile. Nelle spese di trasferta egli ha fatto capo così a magnanimità verso AO 1, cui ha riconosciuto le spese d'automobile (fr. 511.20 mensili), e a minor larghezza di vedute verso AP 1, cui ha riconosciuto “solo” la spesa per l'abbonamento generale del treno (fr. 260.– mensili). Perché tale ragionamento lederebbe la parità di trattamento non è dato di capire. A ben vedere, esso denota piuttosto un'attenta ponderazione degli interessi in gioco.
10. Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante continua a esporre una spesa di fr. 60.– mensili per il consumo di energia elettrica (memoriale, pag. 9). Come ha già spiegato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), tale costo rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Con tale motivazione l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi, onde l'irricevibilità dell'appello su questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
11. Da quanto precede si evince, in sintesi, la situazione che segue:
reddito dell'appellante fr. 6124.—
reddito della seconda moglie fr. 120.—
fr. 6244.— mensili
fabbisogno minimo di coppia
(sentenza impugnata, consid. 6 in fine) fr. 3215.— mensili
fabbisogno in denaro di N__________ fr. 1530.— mensili
fabbisogno in denaro di P__________ fr. 1355.— mensili
reddito della prima moglie
(sentenza impugnata, consid. 7) fr. 3940.— mensili
fabbisogno minimo della prima moglie
(sentenza impugnata, consid. 6) fr. 3051.— mensili
fabbisogno in denaro di J__________ fr. 1995.— mensili.
12. Per quanto riguarda il metodo di calcolo volto a definire i contributi alimentari dell'appellante in favore dei figli, si impongono due precisazioni. Intanto quella – evidente – per cui gli assegni familiari spettano solo ai rispettivi aventi diritto. Le indennità di fr. 200.– mensili percepite dall'appellante per N__________ e P__________, di conseguenza, spettano solo a questi ultimi, mentre l'indennità di fr. 183.– mensili percepita da AO 1 spetta solo a J__________. La seconda precisazione verte sulla disponibilità economica dell'appellante, che non consiste nell'intera differenza tra il reddito della nuova famiglia e il fabbisogno minimo della stessa (come crede il Pretore), salvo obbligare la seconda moglie a sussidiare anche il mantenimento di figli non suoi. La disponibilità economica dell'appellante consiste, in realtà, nella mezza eccedenza che deriva sottraendo dai redditi coniugali il relativo fabbisogno, come risulta in appresso:
reddito di coppia senza assegni familiari fr. 5844.—
fabbisogno minimo di coppia fr. 3215.—
eccedenza fr. 2629.—
mezza eccedenza fr. 1314.50 mensili.
L'appellante deve suddividere tale mezza eccedenza equamente fra J__________, N__________ e P__________, poiché figli aventi un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 126 III 358 consid. b, 127 III 70 consid. 2b). L'altra mezza eccedenza coniugale spetta invece a __________ e beneficia solo i figli comuni N__________ e P__________.
13. Nelle condizioni descritte occorre riprendere il calcolo del Pretore, definendo la somma che l'appellante sarebbe chiamato a coprire se avesse disponibilità sufficienti.
Disponibilità della madre di J__________:
fr. 3940.– (reddito) ./. fr. 3051.– (fabbisogno minimo) = fr. 889.– mensili
Quota scoperta nel fabbisogno in denaro di J__________:
fr. 1995.– ./. fr. 889.– = fr. 1106.– mensili
Disponibilità della madre di N__________ e P__________:
fr. 1314.50 mensili
Quota scoperta nel fabbisogno di N__________ e P__________ insieme:
fr. 1530.– + fr. 1355.– ./. fr. 1314.50 = fr. 1570.50 mensili
Disponibilità dell'appellante:
fr. 1314.50 mensili
Quote che l'appellante sarebbe chiamato a coprire:
fr. 1106.– (J__________) + fr. 1570.50 mensili (N__________ e P__________) = fr. 2676.50 mensili
L'appellante deve versare a J__________:
fr. 1314.50 x 1106.– : 2676.50 = fr. 543.20, arrotondati a fr. 545.– mensili,
senza l'assegno familiare riscosso dalla madre.
L'appellante deve devolvere a N__________ e P__________ insieme:
fr. 1314.50 x 1570.50 : 2676.50 = fr. 771.30 mensili,
più gli assegni familiari da lui riscossi.
In definitiva J__________ fruisce di fr. 1434.– mensili (fr. 889.– compreso l'assegno familiare, più fr. 545.– mensili), mentre N__________ e P__________ di fr. 2485.80 complessivi (fr. 1314.50, più fr. 771.30, più fr. 400.– di assegni familiari).
14. Infine l'appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare per J__________ decorra dal 3 maggio 2007 (come con l'istanza del 6 novembre 2007), ovvero da quando __________ non percepisce più l'assegno di maternità. Il Pretore, statuendo il 5 giugno 2008, ha fatto retroagire la modifica dal 1° gennaio 2008 (da fr. 1000.– a fr. 600.– mensili), rispettivamente dal 1° giugno 2008 (fr. 850.– mensili). AO 1 adduce da parte sua che “qualsiasi retroattività sarebbe comunque contraria al principio della buona fede”, poiché l'appellante avrebbe potuto far valere la sua pretesa già nel maggio del 2007. A suo avviso inoltre ogni retroattività andrebbe compensata con il mancato adeguamento del contributo all'indice nazionale dei prezzi al consumo, mai rispettato dall'istante.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un'azione del genitore volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio (art. 286 cpv. 2 CC) non può beneficiare dell'effetto retroattivo previsto dall'art. 279 cpv. 1 CC, diversamente dall'azione di mantenimento che permette al figlio di chiedere un contributo alimentare per il futuro e per l'anno precedente l'azione (DTF 127 III 503). La modifica esplica dunque i suoi effetti, al più presto, dal momento in cui è presentata la domanda (trattandosi di una sentenza di divorzio in particolare: DTF 117 II 370 consid. 4c/aa e bb). Ne segue che in concreto la riduzione del contributo dagli originari fr. 1000.– a fr. 545.– mensili (assegni familiari non compresi) non può decorrere prima del 6 novembre 2007. Il Pretore ha fissato la decorrenza dal 1° gennaio 2008 “data la situazione di ammanco (che rende possibili modifiche retroattive dell'obbligo alimentare di difficile attuazione) e considerato altresì che il contributo appena calcolato [si] fonda su un reddito dell'istante conseguibile solo dopo l'ottenimento della maestria, nel corso del 2008” (sentenza impugnata, consid. 8 in principio). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
15. Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In questa sede l'attore chiedeva di ridurre il contributo alimentare per J__________ da fr. 600.– mensili (dal 1° gennaio 2008), rispettivamente da fr. 850.– mensili (dal 1° giugno 2008), a fr. 485.– mensili dal maggio del 2007. In esito all'attuale sentenza ottiene una riduzione a fr. 545.– mensili dal giugno 2008. Appare equo perciò che nel complesso sopporti un settimo dei costi e che la controparte gli versi un'indennità ridotta per ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), che chiedeva il ripristino del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per J__________ fissato nella sentenza di divorzio. Quanto agli oneri di prima sede, il Pretore ha rinunciato a riscuoterne e ha compensato le ripetibili. L'appellante principale non ha impugnato tale dispositivo. La compensazione delle ripetibili ha assunto così carattere definitivo.
16. Circa la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3). Sta di fatto che AO 1 non risulta avere margini di reddito disponibili (tutto l'agio di cui gode è destinato al mantenimento della figlia) né capitali (doc. 15), ciò che rende la somma di difficile o impossibile incasso e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 131 III 344 consid. 7). Per le stesse ragioni si giustifica di conferire l'assistenza giudiziaria – relativamente all'appello principale – anche a AO 1, la cui resistenza alla richiesta dell'attore era parzialmente legittima. Non entra in linea di conto, per converso, l'assistenza giudiziaria nella procedura di appello adesivo, nonostante l'indigenza della convenuta, giacché quel rimedio giuridico era privo sin dall'inizio di possibilità di successo (art. 1 4cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato alla controparte (art. 313bis CPC).
17. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
Il dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio emanata fra le parti il 12 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Riviera è modificato nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 alla figlia J__________ è fissato in fr. 545.– mensili dal 1° gennaio 2008, non compreso l'assegno familiare percepito dalla madre. Per il resto la sentenza di divorzio rimane invariata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti per un settimo a carico dell'appellante principale e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
IV. AO 1 è ammessa, in sostituzione processuale della figlia J__________, al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura di appello principale con il gratuito patrocinio dell'avvPA 2.
V. L'appello adesivo è respinto.
VI. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
VII. La richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello adesivo è respinta.
VIII. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.