Incarto n.
11.2008.81

Lugano

17 febbraio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.86 (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 settembre 2006 dagli

 

 

, e

AO 1

(patrocinati dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1),

 

 

 

 

giudicando ora sul decreto del 20 giugno 2008 con cui il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta il 31 ottobre 2006;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto (“sentenza”) del 20 giugno 2008 emesso dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1900), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 15 ottobre 1998. Tra l'11 aprile 1983 e il 23 settembre 1998 egli ha lasciato oltre una decina di disposizioni di ultima volontà nelle quali ha – in particolare – istituito il figlio __________ erede universale, designato gli avvocati dott. AO 2 e dott. AO 1 in qualità di esecutori testamentari e disposto alcuni legati in favore di AP 1.

 

                                  B.   In esito a due azioni giudiziarie promosse davanti al Tribunale cantonale di Zugo, l'una il 5 gennaio 2000 da __________ contro AP 1 per ottenere l'annullamento di sei testamenti lasciati da __________ e l'altra il 16 giugno 2000 da AP 1 contro la successione fu __________ (nella quale è intervento lo stesso __________) per ottenere il versamento di fr. 3 825 000.– con interessi a titolo di legato, le parti hanno stipulato transazioni del 3, 8 e 10 aprile 2002 in virtù delle quali AP 1 ha ricevuto fr. 3 000 000.– come prestito senza interessi, oltre a un capitale di fr. 700 000.– e a una rendita di fr. 15 000.– mensili vita natural durante.

 

                                  C.   Il  5 novembre 2004 l'amministrazione fiscale del Canton Zugo, visti anche gli accordi raggiunti, ha definito in fr. 613 840.– l'imposta di successione a carico della legataria AP 1. Impugnata in un primo tempo da quest'ultima, la decisione è poi passata in giudicato in seguito a ritiro del ricorso. L'esecutore testamentario dott. AO 1 ha pagato l'imposta di successione per l'intera eredità (complessivi fr. 815 030.50), ma poi si è rivolto a AP 1, sollecitando il rimborso della quota a carico di quest'ultima.

 

                                  D.   Il 4 settembre 2006 AO 1 e AO 2 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo che

                                         AP 1 fosse condannata al pagamento di fr. 328 840.– con interessi dal 7 dicembre 2004. Nella sua risposta del 31 ottobre 2006 la convenuta ha eccepito l'incompetenza del foro per territorio, proponendo di respingere la petizione in ordine. Gli attori hanno replicato il 1° dicembre 2006, contestando l'eccezione processuale. Con duplica del 15 gennaio 2007 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. L'udienza preliminare, limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione, ha avuto luogo il 1° marzo 2007 e l'istruttoria, iniziata il 12 marzo successivo, è terminata il 18 febbraio 2008. Al dibattimento finale del 2 giugno 2008 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 20 giugno 2008, il Pretore ha respinto l'eccezione. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la “sentenza” (decreto) appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 luglio 2008 con cui chiede di accogliere la sua eccezione e di respingere la petizione in ordine. Il 14 luglio 2008 il Segretario assessore ha conferito all'appello, in luogo e vece del Pretore, effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 18 agosto 2008 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Nelle cause appellabili questo è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Ove il giudice statuisca con decreto, come nel caso in esame (nonostante l'erronea designazione del Pretore), l'appello è trattato di regola “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal giudice che ha limitato l'udienza preliminare all'esame dei presupposti processuali (art 181 cpv. 1 CPC). In tal caso, difatti, il processo continua per legge “limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 305 nota 363 in fine). Ciò premesso, nulla osta in concreto all'esame dell'appello.

 

                                   2.   Ricordato che le azioni di diritto successorio vanno promosse davanti al giudice dell'ultimo domicilio del defunto, il Pretore ha rilevato che per determinare la natura di un'azione occorre far capo alla richiesta di giudizio e al fondamento giuridico invocato dall'attore. Un'azione va considerata di carattere successorio – egli ha soggiunto – ove le parti si valgano di un titolo ereditario per avanzare diritti su una successione e far accertare i loro diritti. Nella fattispecie – egli ha continuato – gli attori chiedono la rifusione in via di regresso dell'imposta di successione pagata con beni dell'eredità in favore della legataria, personalmente e solidalmente responsabile del debito fiscale insieme con gli eredi e gli eventuali altri legatari. Quanto alla transazione dell'aprile 2002, essa non prevedeva che i legati spettanti alla convenuta si intendessero al netto da imposta. Secondo il Pretore, quindi, la causa promossa dagli esecutori testamentari per ottenere dalla legataria il pagamento di un debito personale non è un'azione successoria nel senso dell'art. 18 LForo, come non sono tali le azioni intentate da creditori del defunto o della successione contro uno o più eredi. Irrilevante è infine, a mente del Pretore, il fatto che la convenuta contesti la nomina di AO 1 a esecutore testamentario.

 

                                   3.   L'appellante ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo che per ravvisare la natura successoria di

                                         un'azione basta l'esistenza di un nesso tra la richiesta di giudizio e il diritto ereditario. In concreto gli accordi conclusi nel­l'aprile del 2002, che a parere dell'appellante costituiscono atti di divisione ereditaria, fanno seguito a processi avviati davanti alle autorità giudiziarie del Canton Zugo in materia successoria. La causa promossa dagli esecutori testamentari davanti al Pretore equivarrebbe perciò a una contestazione della divisione (art. 638 CC) e il tribunale competente sarebbe quello previsto dall'art. 18 LForo. Anche secondo l'art. 19 vCPC, del resto, le azioni del legatario andavano proposte dinanzi al giudice in cui era stata aperta la successione. Nella fattispecie poi la convenuta sottolinea di non essere solo debitrice di una somma, ma anche creditrice di una rendita, e al riguardo le parti hanno designato Zugo quale foro speciale. L'appellante contesta infine la nomina di AO 1 a esecutore testamentario, rilevando che tale contestazione rientra tra le competenze del giudice all'ultimo domicilio del defunto.

 

                                   4.   Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a LForo, salvo disposizione contraria, le azioni contro una persona fisica si propongono al giudice del suo domicilio (foro generale). Quanto alle azioni di diritto succes­sorio, l'art. 18 cpv. 1 prima frase LForo stabilisce che competente è il giudice all'ultimo domicilio del defunto. Tale foro non è imperativo (FF 1999 pag. 2453). È quindi possibile derogarvi, mediante patto scritto (art. 9 LForo) o mediante incon­dizionata costituzione in giudizio (art. 10 LForo; FF 1999 pag. 2440; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, pag. 98). In concreto non risulta – né l'appellante asserisce – che le parti abbiano stipulato una proroga scritta del foro. Per di più, la convenuta si è costituita in giudizio e ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito. O il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è quindi competente come foro generale oppure, fosse la causa promossa contro AP 1 un'azione di diritto successorio, la petizione va respinta in ordine.

 

                                   5.   Per quel che riguarda la natura successoria di un'azione, essa è data – come ha ricordato il Pretore – quando le parti invocano un titolo ereditario per fondare pretese su una successione e far accertare l'esistenza dei loro diritti (DTF 132 III 680 in alto). Il foro all'ultimo domicilio del defunto è quindi previsto, salvo convenzione contraria, per le liti che hanno uno stretto legame con la successione, dalla quale traggono il loro fondamento giuridico (casistica in: DTF 117 II 28 consid. 2a; Steinauer, Les droits des successions, Berna 2006, n. 860a, pag. 422; Schweizer in:

                                         Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 9 all'appendice sull'art. 18 LForo).

 

                                         a)   Nella fattispecie gli esecutori testamentari hanno convenuto AP 1 per ottenere il rimborso dell'imposta di successione prelevata dal Canton Zugo sul valore dei beni spettanti alla legataria. Essi rammentano che gli ere­di e i legatari sono solidalmente responsabili del pagamento e che, avendo essi attinto come esecutori testamentari a beni della successione per pagare l'intero debito fiscale, la convenuta deve rifondere loro la quota a suo carico, salvo quanto essi hanno potuto compensare nel frattempo trattenendo la rendita mensile di fr. 15 000.– in favore di lei. Quanto gli attori fanno valere, di conseguenza, è un diritto di regresso tra debitori fiscali solidalmente responsabili sulla base di norme tributarie. Non si tratta dunque di un'azione di diritto successorio. Anzi, a ben vedere non si tratta nemmeno di una contestazione civile, le norme del diritto privato sul regresso applicandosi solo alla stregua di diritto pubblico sussidiario (DTF 108 II 495 consid. 7). Senza dimenticare, per di più, che le imposte di successione sono debiti personali degli

                                               eredi e dei legatari, non passivi della successione (DTF 111 II  423 consid. 10; Weimer in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 11 ad art. 474 CC).

 

                                         b)   Stando alla convenuta, la pretesa avanzata dagli attori rientra nel quadro del contenzioso che investe l'eredità fu __________, dovendosi interpretare gli accordi dell'aprile 2002 per sapere se le imposte di successione fossero o non fossero incluse negli importi pattuiti. Ora, che ai fini del giudizio il Pretore adito debba esaminare, in concreto, anche questioni di carattere successorio è possibile, ma ciò nulla muta alla natura dell'azione, che rimane ancorata alla domanda di regresso e al fondamento giuridico invocato. Poco importa che la convenuta sollevi obiezioni d'indole successoria e contesti la designazione del dott. AO 1 a esecutore testamentario. Determinante è l'impostazione giuridica che gli attori hanno dato alla causa, non quella che la convenuta dà ai propri mezzi di difesa. Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, poi, la causa promossa dagli esecutori testamentari contro di lei non equivale per nulla a un'azione fondata sull'art. 638 CC, già per la circostanza che gli attori non rimettono minimamente in discussione gli accordi dell'aprile 2002.

 

                                         c)   La convenuta afferma di essere non soltanto “presunta debitrice, ma pure creditrice di una rendita”. A prescindere dal fatto però che da tale assunto essa non trae alcuna conseguenza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 ), quand' anche l'interessata facesse valere pretese pecuniarie in via riconvenzionale e non solo per compensazione, il foro del­l'azione principale non muterebbe (art. 6 LForo). Né si può dire che le parti abbiano designato Zugo quale foro speciale, la proroga di foro cui allude la convenuta riguardando soltanto le liti correlate al pagamento della rendita di fr. 15 000.– mensili (doc. F, clausola n. 3, pag. 5 in alto), ciò che non è il caso in concreto. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello è una volta ancora destinato all'insuccesso.                                                             

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza  (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella sulla competenza per territorio segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nel caso specifico il valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr.  30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un

                                         eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                        

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.