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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 396.2003/R.105.2007 (filiazione: diniego di giustizia) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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CO 2 (I) |
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alla |
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CO 1,
e alla
AP 1
per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia
(2002); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) ha dato alla luce il 15 maggio 2002 una bambina, E__________, che è stata riconosciuta da CO 2 (1959). Con decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 2 ha fissato il diritto di visita paterno “la domenica, ogni 15 giorni, per la durata di tre ore consecutive presso il punto di incontro __________, __________, in forma accompagnata”. Tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello di AP 1, con sentenza del 30 agosto 2004 (RtiD I-2005 pag. 778 n. 59c). Un ricorso per riforma presentato dall'appellante al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5C.211/2004 del 9 marzo 2005.
B. Accertato che tra padre e figlia si era instaurato un buon rapporto, i responsabili della __________ hanno proposto il 27 ottobre 2006 alla Commissione tutoria regionale di togliere la sorveglianza al diritto di visita. AP 1 ha manifestato la sua opposizione. Le parti hanno discusso il problema davanti alla Commissione tutoria regionale il 19 aprile 2007, senza trovare un accordo. L'11 giugno 2007 AP 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale, producendo il certificato di una psicologa che definiva “a rischio” la salute della bambina, di non più consentire l'esercizio del diritto di vista paterno.
C. Il 12 giugno 2007 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, chiedendo che gli fossero garantiti incontri di tre ore con la figlia ogni due settimane senza sorveglianza, oltre a regolari colloqui telefonici, che fosse allestita una perizia sulle capacità genitoriali delle parti e che fosse approfondita la possibilità di estendere il suo diritto di visita. Convocate dinanzi alla Commissione tutoria regionale, il 5 luglio 2007 le parti sono rimaste sulle loro posizioni, non senza essere avvertite che al Servizio medico-pedagogico di __________ sarebbe stato affidato “il mandato per esperire una valutazione sulle [loro] capacità genitoriali”.
D. CO 2 ha poi sollecitato la Commissione tutoria regionale con lettere del 7 agosto, del 17 agosto e del 19 settembre 2007 a ripristinare – sotto comminatoria di pena – il suo diritto di visita unilateralmente soppresso da AP 1. Senza esito, di modo che il 10 ottobre 2007 egli ha introdotto un ricorso per diniego di giustizia all'Autorità di vigilanza. La Commissione tutoria regionale ha rilevato nelle sue osservazioni di avere, nel frattempo, conferito incarico allo psicologo __________ di __________, specialista in psicologia del bambino e dell'adolescente, di eseguire una perizia sulle capacità parentali dei genitori. AP 1 ha proposto di respingere il ricorso.
E. In pendenza di ricorso, il 29 ottobre 2007, AP 1 ha ricusato i titolari dell'intera Commissione tutoria regionale. L'istanza è stata respinta dall'Autorità di vigilanza con sentenza del
29 novembre 2007. Contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello il 28 dicembre 2007 dinanzi a questa Camera (inc. 11.2008.15). La Commissione tutoria regionale ha proposto il 23 aprile 2008 di respingere l'appello. La sentenza di questa Camera deve ancora intervenire.
F. Statuendo nel frattempo, il 3 giugno 2008, sul diniego di giustizia, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha invitato la Commissione tutoria regionale a trattare senza indugio la richiesta presentata il 12 giugno 2007 da CO 2, facendo capo – vista la procedura di ricusa ancora pendente – ai membri supplenti (dispositivo n. 1). Inoltre essa ha emanato il seguente dispositivo n. 2: “La signora AP 1 è richiamata al proprio obbligo di rispettare le decisioni delle autorità e pertanto dovrà consegnare la figlia E__________, ogni 15 giorni, al Punto d'incontro per permettere al padre il regolare svolgimento del proprio diritto di visita di tre ore, fino ad altra nuova regolamentazione decisa dall'autorità tutoria”. In esito alla decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese, ma ha condannato la Commissione tutoria regionale a rifondere a CO 2 un'indennità di fr. 300.– per ripetibili (dispositivi n. 4 e 6).
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta il
23 giugno 2008 a questa Camera per ottenere che – restituito al suo appello effetto sospensivo – la decisione dell'Autorità di vigilanza sia riformata nel senso di stralciare dai ruoli il ricorso per diniego di giustizia, subordinatamente di respingerlo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Presentato il 23 giugno 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.
2. La decisione impugnata non mette fine al procedimento, ove appena si consideri che la disciplina del diritto di visita rimane tutta da definire (art. 273 cpv. 3 CC). Tale decisione ha in effetti carattere incidentale nel senso dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause amministrative). Ora, le decisioni incidentali sono impugnabili entro lo stesso termine di quelle finali (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Diversamente da quelle finali, tuttavia, per essere impugnabili esse devono essere suscettive di arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm), ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783 n. 62c).
Nella fattispecie l'appellante non pretende che l'obbligo, per la Commissione tutoria regionale, di trattare senza indugio la richiesta presentata il 12 giugno 2007 da CO 2 facendo capo – vista la procedura di ricusa pendente – ai membri supplenti possa recare un qualsivoglia danno “non altrimenti riparabile”. Non spiega nemmeno quale danno “non altrimenti riparabile” potrebbe cagionare il richiamo, a lei diretto, “di rispettare le decisioni dell'autorità”. Insufficientemente motivato, già per questa ragione l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
3. Si volesse – per avventura – da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'appellante sostiene anzitutto che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto dichiarare “i ricorsi di controparte” (recte: il ricorso per diniego di giustizia) senza oggetto perché – così sembra di capire – nel frattempo la Commissione tutoria regionale avrebbe statuito sul litigio con “risoluzioni” del 4 ottobre 2007. In realtà il 4 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale si è limitata a ordinare una perizia sulle capacità parentali dei genitori (fascicolo dell'Autorità di vigilanza, act. 2). Con il suo ricorso per diniego di giustizia CO 2 però lamentava non solo il ritardo della Commissione tutoria regionale nell'esecuzione della perizia, ma anche il fatto che la Commissione nulla avesse intrapreso, nonostante le sue lettere del 7 agosto, del 17 agosto e del 19 settembre 2007, per ripristinare il diritto di visita unilateralmente soppresso da AP 1 (loc. cit., act. 1). Quali misure la Commissione tutoria regionale avesse adottato a tal fine l'appellante non indica, né per altro risulta dagli atti. Privo di consistenza, al riguardo l'appello non avrebbe meritato altro approfondimento.
4. Si duole l'appellante del richiamo “provocatorio ed offensivo” figurante nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, affermando che in esito a un ricorso per diniego di giustizia l'autorità superiore deve limitarsi a fissare un termine all'autorità inferiore perché, dandosi ritardo ingiustificato, questa compia l'atto di cui è censurata la mora. Così argomentando, essa dimentica però che l'Autorità di vigilanza non è solo – per diritto federale (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 420) – autorità di ricorso in caso di protratta giustizia (art. 45 LPAmm, applicabile per il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), ma è anche autorità di sorveglianza sulle tutele. Come tale, statuendo su un ricorso essa può sospingersi – se necessario – oltre le richieste delle parti, sostituendosi per attrazione di competenza all'autorità tutoria (Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 420 CC). Nella misura in cui poggia sull'art. 86 CPC, del resto inapplicabile nella fattispecie già per la circostanza che il noto art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla procedura amministrativa e non a quella civile, l'appello sarebbe dunque caduto nel vuoto.
5. Infine l'appellante critica “termini e modo con cui l'Autorità di vigilanza motiva la propria decisione”, deplorando che le si imputino atteggiamenti contraddittori, che le si rimproveri scarsa collaborazione e che le si addebiti la responsabilità di avere unilateralmente sospeso l'esercizio del diritto di visita, trascurando il malessere psichico della figlia dovuto all'“orribile comportamento sempre avuto dal padre”. L'interessata non spiega tuttavia quali conseguenze simili recriminazioni dispiegherebbero ai fini dell'appello, limitandosi a pretendere che l'apprezzamento dell'Autorità di vigilanza sia “strumentalmente destinato ad offrire (…) una fittizia connotazione negativa della figura materna”.
Per di più, ci si dipartisse pure dal presupposto che AP 1 abbia sempre tenuto un comportamento ineccepibile, abbia sempre cooperato con l'autorità tutoria e abbia interrotto le visite paterne solo nell'interesse della figlia, nulla muta al fatto che in concreto la Commissione tutoria regionale andasse sollecitata a procedere e che AP 1 andasse richiamata ai suoi doveri. Al momento in cui l'Autorità di vigilanza ha statuito, per vero, CO 2 non poteva oggettivamente esercitare il diritto di visita e AP 1 disattendeva oggettivamente il contenuto di una sentenza passata in giudicato. Quanto al fatto che l'appellante sia medico di formazione, ciò non la dispensava dal rispettare le decisioni dell'autorità né le conferiva alcuna prerogativa di monopolio sul bene della figlia. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello in esame si sarebbe rivelato destinato all'insuccesso.
6. L'emanazione del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta dell'appellante intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo (art. 424a cpv. 1 CPC).
7. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi nel caso specifico di una decisione incidentale (sopra, consid. 2), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 e 2 LTF), litigiosa essendo la regolamentazione del diritto di visita paterno, controversia manifestamente priva di valenza pecuniaria.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– – –(I). |
Comunicazione:
– lic. psic. __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.