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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 8.2003/R.108.2007 (curatela educativa: competenza per territorio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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alla |
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CO 1
per quanto riguarda il trasferimento alla
CO 2
della curatela educativa affidata al tutore ufficiale
CO 3 ,
e istituita in favore di
N__________ (1994) e M__________ (1995) __________,
figli dell'appellante e di
CO 4 (patrocinata RA 1); |
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riguardo al trapasso della curatel eddddddl'ldc42 |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 maggio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 2 (1966) e AP 1 (1965), sposatisi con solo rito religioso, sono i genitori di N__________ (5 luglio 1994), M__________ (23 dicembre 1995) e J__________ (19 marzo 1997). In seguito alla loro separazione, nel dicembre del 2002, i figli sono rimasti con la madre. In esito a una decisione del 9 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha affidato i figli al padre e ha istituito in favore dei minorenni una curatela educativa. L'8 maggio 2003 CO 4 è stata reintegrata nella custodia della figlia cadetta, J__________. Un ricorso inteso a far ripristinare la sua custodia parentale anche sui figli maggiori è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 21 giugno 2004. Tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello, con sentenza del 30 novembre 2005 (inc. 11.2004.82).
B. Accertato che il 15 giugno 2003 AP 1 aveva trasferito il domicilio da Ronco sopra Ascona a Bedano, la Commissione tutoria regionale 11 ha invitato il 19 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 9 ad assumere la curatela educativa in favore di N__________l e M__________ __________. Il 24 settembre 2007 l'autorità interpellata ha espresso il proprio accordo, di modo che con decisione del 2 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale 11 ha deciso il trasferimento della curatela educativa alla Commissione tutoria regionale 9, senza riscuotere tasse né spese.
C. Contro la decisione citata AP 1 è insorto l'8 ottobre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che “l'incarto rimanga di competenza della CTR di Losone”. La Commissione tutoria regionale 11 ha proposto il 16 ottobre 2007 di respingere il ricorso, definito temerario. Il curatore ha preferito astenersi da osservazioni, ma ha espresso il 23 ottobre 2007 “un certo rammarico” per il trasferimento della misura “in una fase molto delicata della pratica”. CO 4 ha dichiarato il 25 ottobre 2007 di non opporsi al trapasso della curatela, ma non ha chiesto formalmente la reiezione del ricorso. Statuendo il 30 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) sono state poste a carico del ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 4 è stata respinta.
D. Il 20 giugno 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti a questa Camera, ribadendo la sua contrarietà al trasferimento della curatela. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio provviste dei motivi in fatto e in diritto (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC). Nel suo memoriale l'appellante non avanza richieste
esplicite, ma dall'insieme della motivazione (redatta senza il patrocinio di un avvocato) si desume che, “pur comprendendo le argomentazioni a suffragio della volontà di voler trasmettere la competenza della pratica dalla CTR di Losone a quella di Torricella-Tavene”, egli “non condivide” il provvedimento. Quanto
AP 1 postula, in sostanza, è la modifica della decisione impugnata nel senso di veder annullare il trapasso della curatela educativa. Anche sotto questo profilo l'appello è di conseguenza ammissibile.
3. La competenza delle autorità tutorie chiamate a emanare misure a protezione del figlio, tra cui si annovera l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC) non è regolata dalla legge sul foro (art. 1 cpv. 2 lett. a LForo). Tali misure “sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio” (art. 315 cpv. 1 CC). “Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio” (art. 315 cpv. 2 CC). Se il figlio cambia domicilio, le misure protettrici vanno trasferite all'autorità tutoria del nuovo domicilio, sempre che ciò sia conforme al bene di lui (Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela del settembre 2002, in: RDT 57/2002 pag. 230 n. 2.2.3.2). Il domicilio del figlio è disciplinato dall'art. 25 cpv. 1 CC (FF 1974 II 89 in alto; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 315/315a/ 315b): quello del figlio sotto l'autorità parentale corrisponde dunque al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; “negli altri casi è determinante il luogo di dimora”.
4. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che qualora un figlio sia soggetto all'autorità parentale di uno solo dei genitori, il suo domicilio si trova al domicilio del genitore che detiene l'autorità parentale, a prescindere dalla questione di sapere se quest'ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305). Il criterio subordinato del luogo di residenza si applica solo nel caso in cui nessun altro criterio legale consenta di decidere fra il domicilio di genitori che dispongono entrambi di un diritto equivalente. Nella fattispecie è pacifico che l'autorità parentale su N__________ e M__________ __________ compete alla madre ed è altrettanto pacifico che l'appellante detiene solo la custodia. I due figli hanno conservato pertanto il domicilio a Ronco sopra Ascona, sebbene vivano a Bedano con il padre. Ciò posto, già a un primo esame l'appello di AP 1 si rivela provvisto di buon diritto. Intimare il memoriale per osservazioni o sentire i minorenni (come propone l'appellante) non avrebbe alcun senso se non quello di procrastinare la lite e di far lievitare i costi di procedura.
5. L'Autorità di vigilanza giustifica la sua decisione con l'argomento che la questione legata al trapasso della curatela educativa
“avrebbe dovuto essere chiarita al momento della registrazione del domicilio civile dei ragazzi presso il padre a Bedano, mentre ora non si può che prenderne atto” (decisione impugnata, pag. 4 a metà). Si tratta di una motivazione insostenibile, già per la circostanza che non esiste alcuna “registrazione del domicilio civile”. Tutt'altra cosa è il domicilio amministrativo (o “politico”), la cui nozione però è estranea al diritto privato, e soprattutto all'accezione di domicilio nel senso degli art. 23 segg. CC (Staehelin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 23). Sebbene il domicilio civile e quello amministrativo di una persona fisica generalmente coincidano, nel diritto privato il secondo non prevale sul primo – come crede l'Autorità di vigilanza – per il solo fatto che i due divergano. Determinante per il diritto privato è il solo domicilio civile. Al proposito la decisione impugnata manca di fondamento.
6. Soggiunge l'Autorità di vigilanza che in concreto la curatela educativa andrebbe trasferita alla Commissione tutoria regionale 9 anche a prescindere dal domicilio dei figli, poiché altrimenti “si avrebbe una situazione davvero poco soddisfacente, essendo coinvolta un'autorità territorialmente discosta rispetto ai minori” (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo). Se non che, come detto, in materia di protezione del figlio l'art. 315 cpv. 1 CC dichiara competente l'autorità tutoria al luogo del domicilio del minorenne. La competenza – alternativa – dell'autorità tutoria al luogo di dimora entra in considerazione solo se il figlio vive presso genitori affilianti (art. 300 CC) o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo.
N__________ e M__________ __________ non vivono presso genitori affilianti né fuori della comunione domestica dei genitori. Al contrario: sono affidati al padre, seppure sprovvisto di autorità parentale. Tanto meno la Commissione tutoria regionale 9 è chiamata a intervenire d'urgenza, dandosi pericolo nel ritardo. Il dettato dell'art. 315 cpv. 2 CC non legittima dunque, in concreto, la competenza – alternativa – dell'autorità tutoria al luogo di dimora dei figli.
7. L'interpretazione estensiva dell'art. 315 cpv. 2 CC applicata dall'Autorità di vigilanza non consta per altro trovare conforto in dottrina, nessun autore risultando propugnare la competenza (alternativa) dell'autorità tutoria al luogo di dimora del minorenne nel caso in cui il figlio sia affidato a un genitore privo di autorità parentale (cfr. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 222 n. 27.59; Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 200 n. 353; Breitschmid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 20 art. 315/315a/315b). Al contrario: in caso di conflitto negativo di competenza fra autorità tutorie il Tribunale federale interpreta l'art. 315 cpv. 2 CC nel senso che abilitata a ordinare e gestire misure a protezione del figlio è l'autorità del domicilio del minorenne, seppure l'autorità al luogo di dimora abituale possa apparire più idonea perché meglio a conoscenza della situazione (DTF 129 I 421 consid. 2). Mal si comprende perché nella fattispecie si dovrebbe seguire un orientamento diverso. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita di essere accolto. Ciò comporta l'annullamento della decisione presa il 2 ottobre 2007 dalla Commissione tutoria regionale 11.
8. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie l'appello non ha formato oggetto di intimazione e nessuno ha proposto la reiezione del ricorso. Non sussiste di conseguenza alcun “soccombente” cui possano essere addebitati i costi (v. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Tanto vale non riscuoterne. Quanto a eventuali ripetibili, non è il caso di assegnarne, ove appena si pensi che il memoriale dell'appellante si esaurisce in una breve lettera scritta senza l'ausilio di un patrocinatore, redazione che non ha richiesto un gran dispendio di tempo e non avrebbe giustificato l'attribuzione di ripetibili nemmeno in presenza di parti soccombenti.
L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo dell'Autorità di vigilanza sulla tassa di giustizia e le spese, che andrebbero poste a carico della Commissione tutoria regionale 11, la sola ad avere formalmente postulato il rigetto del ricorso. Dato nondimeno che la Commissione è intervenuta come ente incaricato di compiti di diritto pubblico senza interessi pecuniari nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, si giustifica di esentarla da oneri (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia; v. anche Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 28 LPAmm, applicabile in virtù del rinvio figurante all'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Né si assegnano ripetibili, già per il fatto che nella procedura amministrativa esse sono attribuite solo su richiesta (Borghi/Corti, op. cit., n. 1b ad art. 31 LPAmm, applicabile per il rinvio testé citato; analogo principio vige del resto nella maggioranza dei Cantoni: Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053). Il ricorso di AP 1 non conteneva domande in tal senso.
Non si pongono infine questioni di costi per quel che è della decisione presa il 2 ottobre 2007 dalla Commissione tutoria regionale 11, che è stata emanata senza prelievo di tasse o spese.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alla protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo, trattandosi del trasferimento di una curatela educativa, a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 2 ottobre 2007 con cui la Commissione tutoria regionale 11 ha trasferito alla Commissione tutoria regionale 9 la curatela educativa istituita in favore di N__________ e M__________ __________ è annullata.
3. Non si riscuotono tasse né spese.
Per il resto la decisione impugnata rimane invariata.
II. Non si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
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–; –; –; –; –. |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.