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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.871 (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con opposizione del 6 luglio 2006 da
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AP 1
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al precetto esecutivo intimatole il 26 giugno 2006 da |
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AO 1 (patrocinati PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 luglio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa ordinaria promossa il 30 gennaio 2004 da AO 1, comproprietari della particella n. __________ RFD di __________, contro AP 1, proprietaria della contigua particella n. __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha proposto alle parti il 12 aprile 2006 la seguente transazione giudiziale:
1. Vengono cancellate le due servitù di limitazione di altezza piantagioni e limitazione altezza siepi attualmente iscritte a registro fondiario a carico della particella n. __________ e a favore della particella n. __________ di __________.
2. Viene costituita a carico della particella n. __________ di __________ e a favore della particella n. __________ di __________ una servitù di limitazione a 2 m dell'altezza della siepe lungo il confine tra le due particelle.
3. È costituita a carico della particella n. __________ di __________ e a favore della particella n. __________ di __________ una servitù di limitazione di altezza delle piantagioni del seguente tenore:
– altezza massima 4 m all'interno della fascia n. 1, profonda 5 m, colorata in azzurro sulla planimetria 1 : 250 che viene allegata al presente verbale;
– altezza massima 3 m all'interno della fascia n. 2 (triangolo), colorata in giallo sulla suddetta planimetria;
– altezza massima 7.5 m all'interno della fascia n. 3 (due aree), colorata in rosa sulla suddetta planimetria, fatta eccezione per il platano segnato in rosso sulla stessa planimetria, per il quale l'altezza massima viene fissata in 10.00 m.
4. Gli interventi di taglio e rispettivamente di capitozzatura necessari per portare le piante toccate dalla servitù di cui al punto 3 entro le altezze massime e concordate dovranno essere eseguita dalla proprietaria del mappale __________ di __________ entro la fine del mese di febbraio 2007, fatta eccezione per il taglio della siepe e delle singole piante di lauro cerasus, che dovrà essere eseguito entro il 15 maggio 2006, e per il platano, per il quale si dovrà procedere ad una capitozzatura in due tempi, per cui la prima dovrà essere eseguita entro la fine del mese di febbraio 2007 e la seconda entro il mese di febbraio 2008.
5. Il Pretore provvederà a ordinare le necessarie cancellazioni e iscrizioni a registro fondiario. Tasse e spese di causa e di registro fondiario a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
AO 1 hanno accettato la proposta seduta stante. AP 1 ha dichiarato di aderire alla
transazione il 26 aprile 2006. Preso atto di ciò, con decreto del 15 maggio 2006 il Pretore ha ordinato le previste iscrizioni nel registro fondiario e ha stralciato la causa dai ruoli.
B. Il 26 giugno 2006 AO 1 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile, indicando come prestazione richiesta:
taglio della siepe lungo il confine tra le due particelle __________ e __________ RFD di __________ a 2 m di altezza e di tutte le singole piante di lauro cerasus all'altezza di 4 m nella fascia n. 1 (azzurra), all'altezza di 3 m nella fascia n. 2 (gialla) e di 7.5 m nella fascia n. 3 (rosa) sulla planimetria allegata al verbale di udienza del 12 aprile 2006.
AP 1 ha presentato il 6 luglio 2006 opposizione al Pretore, sostenendo all'appoggio di una dichiarazione firmata dal suo giardiniere che la prestazione richiesta era già stata eseguita “nei giorni 8, 9 e 13 giugno 2006”. All'udienza del 24 agosto successivo essa ha ribadito tale argomentazione, mentre i precettanti hanno obiettato, esibendo fotografie, che la siepe e le piante non erano state mondate alle altezze pattuite. Entrambe le parti hanno postulato un sopralluogo, che si è tenuto il 20 settembre 2006. Il testo del verbale è il seguente:
Per quanto riguarda la siepe a confine tra i due fondi, la signora AP 1 si impegna a tagliarla all'altezza di 2 m dal piede.
Dopo discussione, su proposta del Pretore la procedura viene sospesa. Il Pretore incaricherà un geometra di eseguire un rilievo esatto delle tre zone indicate nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12 aprile 2006 con indicazione dell'esatta posizione delle piante di lauro cerasus “a cavallo” tra le zone 1 e 2. Le spese del geometra saranno anticipate dalle parti in ragione di ½ ciascuna. Ricevuto il rilievo, il Pretore convocherà le parti per un'udienza tesa a meglio precisare il contenuto dell'accordo (punto di partenza per la misura dell'altezza delle siepi e delle piante).
C. Il Pretore ha poi commissionato il 4 ottobre 2006 a un geometra il mandato di “allestire un rilievo planimetrico di tre fasce di terreno del mappale n. __________” conforme alla transazione e di indicare “sul piano le piante di laurus cerasus che si trovano nella zona di confine tra la fascia n. 1 e la fascia n. 2, in modo da poter chiaramente individuare quali di queste piante si trovano all'interno dell'una, rispettivamente dell'altra fascia”. Il geometra ha consegnato la planimetria l'11 dicembre 2006, segnando sette tronchi lungo la linea di demarcazione tra le fasce n. 1, 2 e 3. Convocate le parti a un'udienza del 28 marzo 2007, il Pretore ha constatato nondimeno l'impossibilità di raggiungere un accordo e ha disposto la riattivazione della procedura. Ha dichiarato quindi chiusa
l'istruttoria e ha indetto il dibattimento finale. All'udienza, del-
l'8 maggio 2007, AP 1 ha presentato un memoriale in cui ha chiesto di accogliere la sua opposizione e di annullare il precetto esecutivo. AO 1 hanno presentato a loro volta un memoriale in cui hanno postulato il rigetto dell'opposizione.
D. Statuendo con sentenza del 22 luglio 2008, il Pretore ha rigettato l'opposizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 400.–) con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere alle controparti fr. 600.– complessivi per ripetibili. Il costo dovuto all'intervento del geometra è stato addebitato alle parti in ragione di metà ciascuno.
E. Contro il giudizio appena citato AP 1 è insorta il 28 luglio 2008 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia “annullata ai sensi dei considerandi”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Sull'opposizione a un precetto esecutivo civile il Pretore statuisce con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda frase CPC). Improntato a un esame di mera verosimiglianza (come di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 12° capitolo, n. 152), il giudizio del Pretore è impugnabile entro dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). Introdotto tre giorni dopo la notifica del giudizio al patrocinatore dell'opponente, in concreto l'appello del–l'escussa è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in ossequio alla transazione dell'aprile 2006 AP 1 avrebbe dovuto eseguire le prestazioni richieste entro il 15 maggio 2006. La precettata però, “cui incombeva l'onere probatorio”, non aveva “provato in modo inequivocabile di avere eseguito le prestazioni richieste dai precettanti sulla base di tali titoli esecutivi: la dichiarazione scritta rilasciata dal suo giardiniere, a un primo
esame, contrasta infatti con quanto risulta dalle fotografie delle controparti”. Onde il rigetto dell'opposizione.
3. La procedura civile ticinese è governata dal principio dell'eventualità. L'attore – o l'istante – con l'atto introduttivo della lite e il convenuto con la risposta devono pertanto “addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto” (art. 78 cpv. 1 CPC). Trattandosi di opposizione a un precetto esecutivo civile, incombe all'obbligato esporre all'udienza indetta dal Pretore giusta l'art. 363 (cui rinvia l'art. 493 seconda frase) CPC tutte le ragioni d'ordine e di merito a sostegno dell'opposizione. Il dibattimento finale (art. 368 CPC) serve per la discussione conclusiva di tali allegazioni alla luce delle risultanze istruttorie, non per ricominciare il contraddittorio sulla base di argomentazioni che l'opponente reca per la prima volta. A tale regola sfuggono solo le eccezioni di merito compiutesi in corso di causa (art. 80 cpv. 2 CPC), ipotesi estranea al caso in rassegna, e le nuove tesi di diritto (art. 87 cpv. 1 CPC), su cui si tornerà al consid. 8.
4. All'udienza del 24 agosto 2006 indetta dal Pretore per la discussione AP 1 ha preteso unicamente di avere già eseguito la prestazione indicata nel precetto esecutivo. Alle altre argomentazioni contenute nel memoriale presentato al dibattimento finale dell'8 maggio 2007 essa non aveva nemmeno alluso. Nulla essa aveva obiettato circa il “carattere insufficientemente definito” del titolo esecutivo (la transazione giudiziaria), nulla circa l'asserita inesigibilità della prestazione (a suo avviso dovuta solo il 26 giugno 2006) e nulla per quel che è delle altre – invero prolisse – tesi nell'allegato. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che l'opposizione andasse vagliata “sulla base di quanto allegato e documentato dalla precettata (…) e di quanto allegato e documentato dalle parti in occasione dell'udienza di discussione della causa” (sentenza impugnata, pag. 2 in alto). Quanto figurava per la prima volta nel memoriale prodotto dall'opponente al dibattimento finale era improponibile, così com'è irricevibile ora nell'appello introdotto a questa Camera.
5. Ciò premesso, l'unica questione validamente eccepita dall'opponente è quella legata all'avvenuto adempimento dell'obbligo
(analogamente: RtiD I-2004 pag. 467 consid, 5). Se non che, niente di verosimile risulta a tale proposito. La lettera 4 luglio 2006 del giardiniere __________ prodotta dall'escussa (doc. B), attesta unicamente che “nei giorni 8, 9 e 13 giugno 2006” sono stati compiuti sul fondo di AP 1 “lavori di forte potatura della siepe a confine e degli arbusti singoli di lauroceraso”, ma tutto si ignora sulle altezze cui sono state lasciate le piante. Dal verbale del sopralluogo (esperito il 20 settembre 2006), poi, emerge unicamente che l'opponente si è impegnata a tagliare la siepe lungo il confine tra le due particelle “all'altezza di 2 m dal piede”, il che non rende certo verosimile l'adeguata esecuzione dell'obbligo. Circa “le singole piante di lauroceraso” (evocate dalla transazione) che l'opponente avrebbe dovuto mondare – come la siepe – entro il 15 maggio 2006, nulla è dato di sapere. Anzi, dal verbale non si evince l'esistenza di una sola pianta che l'opponente asserisse di avere ridotto in altezza nella zona n. 1 (altezza massima 4 m), n. 2 (altezza massima 3 m) o n. 3 (altezza massima 7.5 m). Pretendere in simili circostanze di avere onorato la prestazione non è serio. Al riguardo l'appello non merita altra disamina.
6. In esito al sopralluogo il Pretore aveva dichiarato di sospendere la procedura e aveva proposto alle parti – come detto – di commissionare a un geometra “un rilievo esatto delle tre zone indicate nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12 aprile 2006 con indicazione dell'esatta posizione delle piante di lauro cerasus ‘a cavallo’ tra le zone 1 e 2”. Le parti avevano accettato di suddividere le spese in ragione di metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato tale iniziativa alla stregua di un esperimento di conciliazione decaduto infruttuoso. L'appellante contesta ciò, ma la doglianza è ai limiti del pretesto. Se la planimetria non fosse stata assunta nel quadro di un tentativo di conciliazione, intanto, mal si comprenderebbe perché il Pretore avrebbe sospeso la procedura (nemmeno l'appellante avanza una spiegazione). In secondo luogo, foss'anche la planimetria stata assunta nel quadro della procedura, non è dato a divedere quale vantaggio l'appellante intenderebbe trarre. Dal rapporto del geometra si deduce unicamente che lungo la linea di demarcazione tra le zone n. 1, 2 e 3 si trovano sette ceppi di laureoceraso. Invano si cercherebbe di capire quali elementi renderebbero verosimile la circostanza che tali piante siano state in qualche modo sfrondate. Una volta di più l'appello si rivela quindi inconferente.
7. Afferma l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto accogliere la sua opposizione d'ufficio, accertando l'inefficacia del precetto esecutivo. Ora, la procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF. Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina dunque d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo
avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4).
Ove il titolo esecutivo sia non una sentenza o un pronunciato equivalente (art. 488 cpv. 2 lett. a CPC), bensì un riconoscimento di obbligazione scaduta (art. 488 cpv. 2 lett. b CPC), il giudice verifica d'ufficio inoltre che la prestazione richiesta non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico, analogamente a quanto verifica il giudice chiamato a rigettare un'opposizione in via provvisoria (art. 82 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 75 ad art. 82; Schmidt in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 34 ad art. 82). Questa Camera ha già avuto modo di domandarsi finanche se in simili circostanze il precettato non possa giustificare immediatamente ulteriori “eccezioni che infirmano il riconoscimento”, sempre in analogia con l'art. 82 cpv. 2 LEF, ma ha lasciato la questione aperta (RtiD I-2005 pag. 743 consid. 5 in fine). Sia come sia, l'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC) è superata.
8. Nella fattispecie il titolo esecutivo è una transazione, ovvero un pronunciato equivalente a una sentenza (art. 488 cpv. 2 lett. a CPC). D'ufficio il Pretore doveva pertanto verificare che i procedenti e la precettata fossero le persone indicate nel titolo esecutivo (o i loro aventi causa) e che la prestazione richiesta corrispondesse a quella descritta nel titolo medesimo. Le prime due identità non sono revocate in dubbio neppure dall'appellante. La terza è anch'essa manifesta, ove appena si consideri la clausola n. 4 della transazione stipulata a suo tempo. L'appellante opina che “le singole piante di lauroceraso” cui allude la transazione non sono determinabili, ma a torto. La transazione comprende con ogni evidenza tutte le piante di lauroceraso che si trovano nelle zone delimitate con i n. 1, 2 e 3 nella planimetria unita alla transazione, nessuna esclusa. La difficoltà sta se mai nel sapere a quale area attribuire i sette ceppi indicati dal geometra sul suo rilievo planimetrico, ma ciò non significa che la transazione sia men che chiara o precisa. Inutilmente verboso, anche su quest'ultimo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
9. L'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. a LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla inducendo a credere che il taglio della siepe a confine e delle singole piante di lauroceraso influisca in tale misura sul valore venale del fondo dominante o su quello del fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.