Incarto n.
11.2008.97

Lugano

27 agosto 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Stefani e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 646.2001/R.56.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

AP 1 __________,

(ora patrocinata dall’avv.)

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

 

per quanto riguarda le sue relazioni personali con

 

           (1993) e (1996)

 

figli propri e di

 

                             CO 2

(ora patrocinato dall’avv.);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l’appello del 25 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l’11 luglio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto                     A.   Dal matrimonio tra CO 2 (1962) e AP 1 (1966), celebrato il 30 agosto 1991, sono nati D__________ (26 novembre 1993) e M__________ (16 marzo 1996). I coniugi si sono separati nella primavera del 2001, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale, mentre i figli sono rimasti con la madre. Dopo di allora, per vicissitudini varie note a questa Camera – che se ne è occupata in ben cinque occasioni (v. inc. 11.2002.73, inc. 11.2002.101, inc. 11.2003.97, inc. 11.2003.162 e inc. 11.2006.9) – D__________ e M__________ sono stati affidati al padre, con sospensione dei diritti di visita in favore della madre (cfr. in particolare l'inc. 11.2003.162).

 

                                  B.   Per quel che riguarda la procedura in esame, AP 1, con istanza di misure provvisionali del 2 agosto 2007, si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 8 per ottenere, fra l'altro, il ripristino dei diritti di visita con i figli. In esito a tale richiesta, il 18 settembre 2007 l'autorità tutoria ha incaricato __________, psicologa e psicoterapeuta, di “chiarire eventuali effetti dannosi per D__________ e M__________ della ripresa di relazioni personali con la madre (visite comprese), indicando altresì – qualora ritenesse possibile tale ripresa – modalità e tempi”. Sulla base del rapporto della psicologa, reso il 28 gennaio 2008, e di altre risultanze istruttorie, la Commissione tutoria regionale 8 con decisione del 17 aprile 2008 ha, fra l'altro, mantenuto sospese le relazioni personali tra AP 1 e i figli.

 

                                  C.   Con ricorso del 5 maggio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, AP 1 ha chiesto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di modificare la citata decisione nel senso di ripristinare “immediatamente” i diritti di visita. Con “risposta” del 14 maggio 2008 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso. La Commissione tutoria regionale 8 con scritto di medesima data si è limitata a confermare “nel suo complesso” la propria decisione. Statuendo l’11 luglio 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, rifiutando a AP 1 il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Gli oneri processuali di fr. 150.– le sono stati addebitati ed essa è stata astretta a versare fr. 300.– al marito per ripetibili.

 

                                  D.   Con appello del 25 luglio 2008 AP 1 è insorta a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, in via principale la riforma della decisione poc'anzi evocata, nel senso che i diritti di visita con i figli “vengono immediatamente ripristinati” e in via subordinata che l'Autorità di vigilanza sulle tutele nomini “una persona idonea che abbia diritto di controllo e informazione, la quale presenzierà in occasione dei primi cinque incontri graduali che la signora AP 1 avrà con D__________ e M__________ nell'immediato e senza dilazione alcuna”. Analoghe richieste essa ha postulato già in via “cautelare inaudita altera pars”. Con decreto del 14 agosto 2008, il Presidente di questa Camera ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari. Un ricorso in materia civile inoltrato dall'interessata contro quel pronunciato è stato respinto dal Tribunale federale il 27 luglio 2009 (inc. 5A_625/2008). L'appello, per sua natura, non ha fatto oggetto di intimazione.

 

                                  E.   Il 6 agosto 2009 CO 2 ha introdotto alla Pretura di Lugano, sezione 6, un'azione unilaterale di divorzio, in esito alla quale il 19 agosto 2010 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra CO 2 e AP 1 e ha omologato una convenzione sugli effetti accessori, alla quale le parti erano addivenute in corso di procedura, che prevede, fra l'altro, la “rinuncia alla definizione di un diritto alle relazioni personali”, finché i figli non decideranno, se del caso, di riavvicinarsi alla madre. La convenzione citata ha nondimeno riservato contatti epistolari tra madre e figli, come pure il diritto alle informazioni della madre, da esercitare presso l'avv. __________ (inc. OA.2009.492). La sentenza è passata in giudicato. Frattanto, il 26 novembre 2011 il primogenito D__________ ha raggiunto la maggiore età.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). L'appello in esame è dunque tempestivo. La procedura davanti a questa Camera era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

 

                                   2.   Per l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia come pure il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Competente a decidere è l'autorità tutoria (art. 275 CC). In pendenza di una causa di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 e 315a cpv. 1 CC), ma l'autorità tutoria rimane abilitata a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nella fattispecie, in pendenza della procedura d'appello, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 ha pronunciato il divorzio tra CO 2 e AP 1 e ha omologato una convenzione sugli effetti accessori, che prevede, fra l'altro, la rinuncia alla definizione di un diritto di visita tra madre e figli, finché questi non lo desidereranno, riservato il diritto all'informazione della madre e contatti epistolari. In simili circostanze la richiesta di giudizio sottoposta a questa Camera – di ripristinare immediatamente i diritti di visita di AP 1 con i figli D__________ e M__________ – è divenuta pertanto priva d'interesse pratico e attuale, a maggior ragione per quanto riguarda il figlio D__________ ora maggiorenne.

 

                                   3.   Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che il ripristino di un diritto di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso. A maggior ragione in concreto, dove l’opinione dei figli – data la loro età, 15 e 12 anni al momento della decisione – va tenuta in considerazione (DTF 126 III 221 consid. 2b con riferimenti). Ne segue che l'appello in rassegna non può essere trattato nel merito.

 

                                   4.   Nel caso di un appello stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese) si applicava per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). A norma di quell'articolo il tribunale, udite le parti ma senza dibattimento supplementare, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del mo­ti­vo che termina la lite”. Per stabilire chi deve sopportare spese e ripetibili nel caso specifico occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la sospensione del diritto di visita non fosse risultata ormai superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).

 

                                   5.   Le decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, tra le quali rientrano le misure provvisionali, erano impugnabili nello stesso termine delle decisioni finali (I CCA sentenza inc. 11.2003.147 del 1° dicembre 2003, consid. 3). Esse devono essere suscettibili però di arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm): un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. d ad art. 44 LPAmm). Trattandosi di decisioni provvisionali emanate da autorità tutorie o dall'autorità di vigilanza, inoltre, esse sono impugnabili a questa Camera solo ove siano state adottate “previo contraddittorio” (I CCA sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 5).

 

                                   6.   In concreto AP 1 ha proposto un'istanza di misure provvisionali alla Commissione tutoria regionale il 2 agosto 2007. La discussione dell'istanza ha avuto luogo il 7 settembre 2007, sicché la decisione impugnata può dirsi essere stata presa “previo contraddittorio”. Si tratta ora di sapere se essa cagioni alla madre un pregiudizio cui non potrà più verosimilmente rimediarsi del tutto nemmeno con una decisione finale favorevole. Ora, che una decisione con cui l'autorità sospenda provvisionalmente le relazioni personali tra genitore e figlio possa cagionare un danno irreparabile è fuori dubbio (sentenza del Tribunale federale 5P.283/2003 del 15 settembre 2003, consid. 1.3 in fine). L'appello sarebbe stato pertanto ammissibile.

 

                                   7.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele, passati in rassegna i principi degli art. 273 cpv. 1 e 274 cpv. 2 CC, ha ricordato che D__________ e M__________, allora di 15 e 12 anni, hanno ribadito più volte di non volere incontrare la madre. L'autorità di vigilanza ha deciso di rispettare l'opinione espressa dai figli. Essa ha soggiunto che il bene dei figli richiedeva la sospensione dei diritti di visita con la madre, poiché quest’ultima non sarebbe in grado di sentire i loro bisogni né di capire il dolore da essi provato in esito agli eventi da loro sofferti (sentenza impugnata, consid. 4). L'autorità ha dipoi precisato che la madre presenta “lacune nelle proprie capacità che mettono in pericolo, concretamente, il bene (soprattutto psichico) dei suoi figli” (ibidem). In definitiva, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la scelta della Commissione tutoria regionale 8 di mantenere sospesi i diritti di visita tra madre e figli. Essa ha poi respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dell'interessata.

 

                                   8.   L'appellante si esprime diffusamente sui risvolti penali della vicenda familiare (vedi sentenza della Corte delle assise criminali inc. 72.2005.54 del 29 marzo 2007 e inc. 17.2007.25 e 17.2007 26 del 4 luglio 2007 della Corte di Cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello) sostenendo che la volontà dei figli sarebbe stata plagiata a seguito di tali eventi, sicché la loro opinione in ordine ad una ripresa dei diritti di visita non dovrebbe essere l'unica stringente ai fini del giudizio. Così argomentando, però, l'appellante non mette in luce quale sia il “bene del figlio” da tutelare, né spiega perché il convincimento di D__________ e M__________ – di rispettivi 15 e 12 anni, all'epoca della decisione – non vada tenuto in debito conto. Inoltre, nella fattispecie – per i noti eventi – tentare di forzare il riavvicinamento, contro la volontà degli interessati, appare dannoso, se non addirittura controproducente. Al riguardo, dunque, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

 

                                   9.   AP 1 si duole del fatto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non si sia espressa sull'incontro fortuito tra M__________ e la madre, avvenuto all'allora __________ il 29 ottobre 2007. M__________ avrebbe affermato “di essere indifferente al fatto di averla incontrata ed aggiunge che spera di non incontrarla più” (referto di __________ del 28 gennaio 2008 citato in: decisione impugnata, consid. D). Tale affermazione è stata invero vagliata dall'autorità inferiore quale indizio per suffragare il rifiuto del ragazzo a qualsivoglia ripresa delle visite con la madre. In simili frangenti la scelta dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sarebbe stata, se valutata con prudenza, confermata.

 

                                10.   La madre critica poi il rapporto redatto dalla psicologa, in quanto dallo stesso non emergerebbe “alcun motivo grave [...] tale da impedire il ripristino dei diritti di visita nei confronti dei suoi figli” (appello, n. 3 pag. 13). Soggiunge l'appellante che a dispetto di quanto indicato dall'autorità di vigilanza, “vi erano quindi abbondanti motivi per scostarsi in modo marcato dalle conclusioni della psicologa”. Tuttavia, di quali “abbondanti indizi” si tratti, essa nulla dice. Né invero ne adduce alcuno, salvo precisare di avere “sempre lottato per riavere i suoi figli” e avere “sempre compreso il loro dolore”. Insufficientemente motivato, l'appello sarebbe stato, su questo punto, verosimilmente dichiarato irricevibile.

                                     

                                11.   Da ultimo, AP 1 si lamenta che l'autorità inferiore le abbia imposto di seguire una terapia per acquisire le capacità di una madre che sappia provvedere agli interessi dei suoi figli (appello, n. 4 pag. 14). Nulla di ciò si trova nella decisione impugnata. In essa l'autorità di vigilanza si è limitata a reiterare l’invito già formulato dalla Commissione tutoria regionale alla madre di rivolgersi a uno specialista per elaborare le sue capacità di madre. Invero essa ha precisato che “i diritti di visita dipendono anche da esse”. In nessun caso si trattava di un obbligo, ove appena si consideri che il dispositivo della decisione impugnata non prescrive nulla di ciò. Anche al riguardo l'appello sarebbe stato, con ogni verosimiglianza, respinto.

 

                                12.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Tuttavia, la tassa di giustizia va ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta. All'appello, come si è visto, difettava infatti qualsiasi possibilità di esito favorevole.

 

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–;

–;

– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

                                        

 

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.