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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2009.208 (successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 13 febbraio 2009 da
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AP 1 ()
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contro |
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PI 1, (rappresentato dal , ), |
giudicando ora sul “decreto” del 2 giugno 2009 con cui il Pretore ha respinto nel senso dei considerandi un'istanza del 29 maggio 2009 volta alla trasmissione degli atti al Tribunale di appello e alla sospensione della procedura presentata da
AP 1,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 giugno 2009 presentato da AP 1 contro il “decreto” del 2 giugno 2009 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 19 febbraio 2009 PI 2 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché disponesse in via cautelare il blocco di ogni conto al PI 1 facente capo alla nonna __________, deceduta a __________ il 19 settembre 2005, ordinando la conservazione e la consegna a lei di tutta la documentazione bancaria riferita a tali conti;
che con decreto cautelare emesso il 16 febbraio 2009 senza contraddittorio il Pretore ha impartito alla banca i provvedimenti in questione;
che all'udienza del 9 marzo 2009, indetta per la discussione, il PI 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto al Pretore di obbligare PI 2 a versare una cauzione processuale di fr. 30 000.–;
che con decreto del 16 aprile 2009 il Pretore ha respinto la richiesta di cauzione e ha citato le parti a compartire a un'udienza del 26 maggio 2009 per l'audizione di due testimoni;
che il 20 maggio 2009 AP 1, figlia di __________ e zia dell'istante, ha adito il Pretore per intervenire accessoriamente nella lite a sostegno del PI 1, postulando inoltre la sospensione della procedura fino a definizione della sua posizione o, quanto meno, il rinvio dell'udienza prevista per il
26 maggio 2009;
che con osservazioni del 5 giugno 2009 PI 2 ha proposto di respingere l'istanza di intervento, mentre il PI 1 di accoglierla;
che nel frattempo, con istanza del 26 maggio 2009, AP 1 ha ricusato il Pretore;
che il 29 maggio 2009 AP 1 ha sollecitato il Pretore a trasmettere entro mercoledì 3 giugno 2009 gli atti al Tribunale di appello per il giudizio sulla domanda di ricusazione e a sospendere la procedura, in difetto di che avrebbe adito il Tribunale federale per denegata giustizia;
che il 3 giugno 2009 AP 1 è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile per denegata giustizia, chiedendo di ordinare al Pretore l'immediata notifica alle parti della domanda di ricusazione, l'immediata trasmissione dell'incarto al Tribunale di appello e la sospensione della procedura davanti al Pretore stesso;
che una contestuale richiesta di misure cautelari volta alla sospensione del procedimento davanti al Pretore è stata respinta con decreto del 5 giugno 2009 dalla presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (causa 4A_286/2009);
che, intanto, con “decreto” del 2 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza 29 maggio 2009 “come ai considerandi”;
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 giugno 2009 a questa Camera, chiedendo l'accoglimento della propria istanza 29 maggio 2009, nel senso di ordinare al Pretore l'immediata notifica alle parti della domanda di ricusazione, l'immediata trasmissione dell'incarto al Tribunale di appello e la sospensione della procedura davanti al Pretore stesso;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che nell'atto impugnato il Pretore ha dichiarato di respingere la nota istanza del 29 maggio 2009 “come ai considerandi”, AP 1 non essendo legittimata a presentare una domanda di ricusazione prima ancora che fosse accertata la sua qualità di parte (accessoria);
che – ha soggiunto il Pretore – “la procedura dell'art. 29 cpv. 2 CPC deve essere attivata (riserva fatta di un'eventuale abusività dell'istanza) soltanto una volta che verrà chiarito questo suo statuto di parte o meno; detto altrimenti sempre con la riserva di cui sopra relativa all'abuso di diritto, si procede nei seguenti termini: raccolta delle osservazioni delle parti sull'istanza di intervento accessorio (termine assegnato il 26 maggio 2009), decisione sull'istanza medesima, raccolta delle osservazioni delle parti sull'istanza di ricusa ex art. 29 cpv. 2 CPC e successiva trasmissione al Tribunale d'appello in caso di accoglimento dell'istanza di intervento accessorio”;
che, giudicando in tal modo, il Pretore si è limitato a disciplinare il seguito della procedura, senza statuire minimamente su diritti o obblighi delle parti;
che di conseguenza, inteso solo a regolare il procedimento, l'atto in questione configura un'ordinanza a norma dell'art. 94 prima frase CPC e non un decreto;
che, per di più, la decisione con cui un Pretore accoglie o respinge una domanda di sospensione del processo raffigura anch'essa un'ordinanza;
che un'ordinanza non è impugnabile, né con appello né con altri rimedi giuridici (art. 95 cpv. 1 CPC);
che in simili condizioni l'appello di AP 1 sfugge a qualsiasi disamina e va dichiarato inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, la natura ordinatoria del provvedimento non potendo sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un avvocato;
che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato;
che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che in concreto il valore litigioso del merito supera verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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;. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.